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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/10/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI NI UP Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto in data 21.06.2025 al N. R. G. 2321/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RO e dell'Avv. LORENA MARRONE del foro di Monza,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Bainsizza n. 15, con il patrocinio dell'Avv. MARCO BIANUCCI del foro di Milano,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private in data 07.10.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private: RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono coniugate dal 23/12/2011, matrimonio civile trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CUSANO MILANINO al n. 23, Parte I, Anno 2011, stabilivano la propria residenza familiare nell'immobile sito in Cusano Milanino, Via
Adda 12, di proprietà esclusiva del resistente, dall'unione matrimoniale non nascevano discendenti e sono separate in forza del decreto di omologazione reso dal Tribunale di
Monza in data 14.01.2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 2250/2020 R.G.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati e hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni innanzi richiamate.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
23/12/2011 nel Comune di Cusano Milanino alle condizioni in epigrafe richiamate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 07/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN RI NI UP
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
RI NI UP Presidente
UE IN Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio iscritto in data 21.06.2025 al N. R. G. 2321/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AN RO e dell'Avv. LORENA MARRONE del foro di Monza,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. , residente in [...], Controparte_1 C.F._2
Via Bainsizza n. 15, con il patrocinio dell'Avv. MARCO BIANUCCI del foro di Milano,
RESISTENTE con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private in data 07.10.2025 qui di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private: RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sono coniugate dal 23/12/2011, matrimonio civile trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CUSANO MILANINO al n. 23, Parte I, Anno 2011, stabilivano la propria residenza familiare nell'immobile sito in Cusano Milanino, Via
Adda 12, di proprietà esclusiva del resistente, dall'unione matrimoniale non nascevano discendenti e sono separate in forza del decreto di omologazione reso dal Tribunale di
Monza in data 14.01.2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 2250/2020 R.G.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
I coniugi hanno concordemente dichiarato di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliati e hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni innanzi richiamate.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre sei mesi e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in data
23/12/2011 nel Comune di Cusano Milanino alle condizioni in epigrafe richiamate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 07/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
UE IN RI NI UP
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