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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 56/2025 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Chiarello;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresenta e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa Servidio;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 7.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.1.2025 chiedeva al Tribunale di Crotone di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con a Controparte_1
IR IN (KR) l'1.12.2018, dalla cui unione era nato il figlio il 13.1.2020, emettendo i Per_1 consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza n.215/2024 del 2.4.2024 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi suddetti;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Con istanza congiunta, personalmente sottoscritta e depositata il 22.4.2025, lo e la Parte_1 CP_1 chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e di dichiarare il divorzio alle condizioni dagli stessi concordate, con espressa rinuncia alla comparizione personale in udienza. All'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella domanda e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza di pari data.
Il PM interveniva regolarmente. 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza dichiarativa della separazione consensuale versata in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
1 Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IR IN (KR), nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alla legge ed all'interesse della prole e, quindi, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016). 3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR IN (KR)
l'1.12.2018 tra e (atto trascritto al n. 84, p. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 2018) alle condizioni concordate nell'istanza congiunta depositata il 22.4.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 56/2025 R. G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Chiarello;
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), rappresenta e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa Servidio;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 21.5.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi rassegnate dai procuratori ex art. 473-bis.22. c.p.c.; il P.M. esprimeva il proprio parere in data 7.2.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 16.1.2025 chiedeva al Tribunale di Crotone di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con a Controparte_1
IR IN (KR) l'1.12.2018, dalla cui unione era nato il figlio il 13.1.2020, emettendo i Per_1 consequenziali provvedimenti di giustizia.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che con sentenza n.215/2024 del 2.4.2024 era stata dichiarata la separazione consensuale dei coniugi suddetti;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Con istanza congiunta, personalmente sottoscritta e depositata il 22.4.2025, lo e la Parte_1 CP_1 chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e di dichiarare il divorzio alle condizioni dagli stessi concordate, con espressa rinuncia alla comparizione personale in udienza. All'udienza del 21.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti insistevano nella domanda e la causa veniva rimessa in decisione con ordinanza di pari data.
Il PM interveniva regolarmente. 2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia della sentenza dichiarativa della separazione consensuale versata in atti emerge non solo che i coniugi sono separati, ma che risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015).
1 Alla stregua delle allegazioni difensive appare legittimo desumere che dalla data della comparizione ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IR IN (KR), nei cui atti il matrimonio risulta iscritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Le condizioni pattuite dalle parti sono conformi alla legge ed all'interesse della prole e, quindi, possono essere recepite in sentenza (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del
7.11.2016). 3. La consensualizzazione della lite giustifica la compensazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR IN (KR)
l'1.12.2018 tra e (atto trascritto al n. 84, p. II, serie A, Parte_1 Controparte_1 anno 2018) alle condizioni concordate nell'istanza congiunta depositata il 22.4.2025;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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