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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 17/09/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 553/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato NARDUCCI NORIDE Parte_1
FRATE MARINA, con l'avvocato LEONARDO SPADA avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 30/07/2025, hanno esposto che: il giorno 28.8.1994, in Rionero NI, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 3, Serie A, Anno 1994; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 29.4.1996, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 5.9.2001, maggiorenne Persona_2
ma non indipendente economicamente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I) dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Rionero NI (IS) le dovute trascrizioni;
II) dato atto della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi e della contingenza della non autosufficienza economica della figlia Per_2
-stabilisce che il Sig. versi alla Sig.ra IN Frate, a titolo di Parte_1
mantenimento la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) rivalutabile come per legge, fino a quando non avrà ottenuto un lavoro stabile, in quanto possiede capacità di lavoro, con esperienza lavorativa pregressa;
-stabilisce che il signor versi direttamente alla figlia la somma di € Pt_1 Per_2
400,00 mensile (quattrocento/00) rivalutabile come per legge, per il tempo e fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
-stabilisce altresì che, richiamato il protocollo d'intesa di codesto Tribunale, tutte e le spese straordinarie in favore della figlia siano esclusivamente a carico del padre. Per_2
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 553/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Marta Sarnelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato NARDUCCI NORIDE Parte_1
FRATE MARINA, con l'avvocato LEONARDO SPADA avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 30/07/2025, hanno esposto che: il giorno 28.8.1994, in Rionero NI, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di
Matrimonio Parte II, n. 3, Serie A, Anno 1994; dall'unione matrimoniale sono nati due figli: il 29.4.1996, Persona_1
maggiorenne ed economicamente indipendente, e il 5.9.2001, maggiorenne Persona_2
ma non indipendente economicamente.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate ed hanno contestualmente proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
Con separata ordinanza si provvede sulla cumulata domanda di divorzio congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
Parte_2
[...]
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
I) dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di Rionero NI (IS) le dovute trascrizioni;
II) dato atto della valutazione comparativa dei redditi dei coniugi e della contingenza della non autosufficienza economica della figlia Per_2
-stabilisce che il Sig. versi alla Sig.ra IN Frate, a titolo di Parte_1
mantenimento la somma mensile di € 800,00 (ottocento/00) rivalutabile come per legge, fino a quando non avrà ottenuto un lavoro stabile, in quanto possiede capacità di lavoro, con esperienza lavorativa pregressa;
-stabilisce che il signor versi direttamente alla figlia la somma di € Pt_1 Per_2
400,00 mensile (quattrocento/00) rivalutabile come per legge, per il tempo e fino a quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
-stabilisce altresì che, richiamato il protocollo d'intesa di codesto Tribunale, tutte e le spese straordinarie in favore della figlia siano esclusivamente a carico del padre. Per_2
Si provvede con separata ordinanza in ordine alla contestuale domanda di divorzio congiunto. Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 16.9.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco