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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 257/2024 promossa da:
parte opponente:
, , con l'avv. dom. Ilaria Tomezzoli di _1 C.F._1
Verona, giusta procura depositata,
contro
parte opposta:
, , con l'avv. dom. Karl Controparte_2 P.IVA_1
Reinstadler di , giusta procura generale depositata, CP_2
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1427/2023.
CONCLUSIONI
del procuratore di parte opponente:
cfr. note depositate il 04.12.2024;
del procuratore di parte opposta: pagina 1 di 5 cfr. note depositate il 26.11.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei Controparte_2
confronti di;
ha esposto di essere creditrice a fronte di un'apertura di credito in _1
c/c, utilizzabile quale castelletto anticipo export in valuta, concessa alla società in base CP_3
al contratto di affidamento del 15.11.2016 di € 100.000,00, revocata con lett.racc.AR del
16.06.2020, precisando che – socio e amministratore unico - ha sottoscritto _1
fideiussione di pari importo in data 15.11.2016; ha riferito che con sentenza n. 201/2021 il
Tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento della società.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 27.11.2023 il Giudice unico di questo Tribunale ha ordinato a di pagare la somma di € 48.899,31 a titolo di _1
capitale, oltre interessi e spese.
ha proposto opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ed _1
affermando che il contratto di fideiussione è nullo, per violazione dell'art. 2 co. 2 lett.a) della l.
287/1990, che comunque la fideiussione non è operativa, per violazione dell'art. 1957 c.c., e che la banca ha omesso di esercitare le facoltà di recesso dal rapporto garantito.
La costituendosi già nella fase relativa alla richiesta di Controparte_2
sospensione della provvisoria esecuzione, ha contestato estesamente le affermazioni di controparte ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza di data 08.04.2024 è stata respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza del 10.10.2024 entrambe le parti hanno chiesto la rimessione in decisione,
avvenuta, dopo la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., con ordinanza del 04.02.2025.
2. La controversia attiene ad un rapporto bancario, per il quale l'opponente ha _1
prestato garanzia.
pagina 2 di 5 Prendendo le mosse dal “contratto di fideiussione” prestato per l'apertura di credito, dalla documentazione depositata dalla banca è dato ricavare che l'originario contratto di affidamento del 15.11.2016 prevede un'apertura di credito in c/c in favore della soc. di € 100.000,00 CP_3
(doc. n. 4 fascicolo opposta), ed è assistito da “fideiussione” fino a tale importo rilasciata in pari data da (doc. n. 6). _1
in particolare, si è impegnato a pagare quanto dovuto a prima richiesta e senza _1
eccezioni: “i fideiussori sono tenuti a pagare immediatamente, senza necessità di previa
costituzione in mora, alla , a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del CP_2
debitore, quanto dovutole…con espressa rinuncia, qualora il debitore principale non rivesta la
qualità di consumatore ai sensi di legge, ad opporre qualsiasi eccezione, fino a quando ogni
ragione di credito della non sarà integralmente soddisfatta” (cfr. fideiussione, art. 6, CP_2
con specifica doppia sottoscrizione del fideiussore).
Giova ricordare che “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di
accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente
discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro,
dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la
menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass.,
ord. 03.12.2020 n. 27619).
Come noto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione” (sent.
18.02.2010 n. 3947; nello stesso senso, ID, sent. 20.10.2014 n. 22233).
pagina 3 di 5 Nel caso in esame l'assenza di accessorietà, evidenziata dalla locuzione indicata, risulta confermata dalle specifiche clausole contrattuali, in base alle quali il fideiussore ha dispensato la banca dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. (art. 5), ha rinunciato al diritto, previsto dall'art. 1955 c.c., ad essere liberato dall'impegno fideiussorio, quando non possa surrogarsi nei diritti spettanti alla banca, ha concordato che nessuna eccezione potrà
essere opposta riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recesso (art. 8) e che la garanzia manterrà tutti i suoi effetti, in deroga all'art. 1939 c.c. (art. 11).
Non vi è dubbio, quindi, che le parti hanno inteso scollegare l'obbligazione di garanzia da quella principale, prescindendo da qualsiasi vincolo di accessorietà.
ha eccepito la nullità della “fideiussione”, in quanto redatta sulla base dello schema _1
ABI 2003, in asserita violazione della normativa Antitrust ex art. 2 co. 2 lett.a della l.
287/1990.
Le deduzioni dell'opponente vanno peraltro analizzate alla luce dell'inquadramento quale contratto autonomo di garanzia, che consente la proposizione unicamente della cd. exceptio
doli. Il garante non può limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore ma deve far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto,
abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso,
ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora,
contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (così, Cass., sent. 31.07.2015 n. 16213).
In altre parole, la richiesta di pagamento della banca deve essere "prima facie" abusiva o fraudolenta.
pagina 4 di 5 Quanto eccepito in relazione alla fideiussione, è irrilevante rispetto alla fattispecie, posto che non ha né dedotto né comunque offerto di provare una condotta manifestamente _1
abusivo o fraudolenta della banca.
Tirando le fila del discorso, l'opposizione proposta dal sig. va respinta, confermandosi _1
il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi ex D.M. 55/2014,
con riduzione della fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie, e della fase decisionale,
per la conseguente semplificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sull'opposizione proposta da _1
, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano, iscritto al n. 1427/2023,
[...]
per il pagamento di € 48.899,31, oltre interessi e spese,
1) respinge l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo, per capitale,
interessi e spese;
2) dichiara la esecutività del decreto ingiuntivo n. 1427/2023;
3) condanna a pagare alla soc. le spese di _1 Controparte_2
lite, che liquida come segue: € 5.261,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % rimborso forfetario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 21/02/2025
la Giudice
Elena Covi
pagina 5 di 5