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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 978/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4478/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 90019584 37 000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.06.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 2.07.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.09420259001958437/000 notificata il 22.04.2025, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
a) Cartella esattoriale n.09420110029257033000, pari ad € 559,09, notificata in data 02.12.2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2005/2006;
b) Cartella esattoriale n.09420130021935366000, pari ad € 248,22, notificata in data 30.12.2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
c) Cartella esattoriale n. 09420140013973943000 , pari ad € 244,59, notificata in data 17.09.2014, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008 ;
d) Cartella esattoriale n. 09420150009843514000,pari ad € 895,68 notificata il 01.02.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009/2010;
e) Cartella esattoriale n. 094201600169362258000, pari ad € 667,89 notificata il 29.08.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011/2012;
f) Cartella esattoriale n. 09420180013887743000, pari ad € 345,15 notificata il 07.11.2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013/2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei prodromici atti impositivi,
l'intervenuta prescrizione e chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 6 agosto 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando in luogo della comparsa di costituzione il ricorso di parte ricorrente nonché la seguente documentazione:
- L'intimazione di pagamento impugnata;
l'estratto-ruolo-Straputicari; gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento nn. 09420160016936258000, 09420150009843514000, 09420140013973943000,
09420130021935366000, 09420110029257033000 e 09420180013887743000; gli avvisi di intimazione e avvisi di ricevimento 09420229006934602000 e 09420199002548790000, il preavviso di fermo amministrativo ed il relativo avviso di ricevimento 09480201200006838000.
Agenzia delle Entrate Riscossione depositava la comparsa di risposta solo in data 1.12.2025, con cui articolava controdeduzioni e difese, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la irretrattabilità delle cartelle di pagamento in quanto regolarmente notificate e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione quanto alle eccezioni relative agli atti della riscossione, l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica degli atti impositivi e di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, alla quale il difensore di Ader insisteva per la tempestività del deposito della documentazione, parte resistente chiedeva termine per controdedurre, che veniva concesso dalla Corte.
Con successive memorie del 14 gennaio 2026 parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente ADER, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso. A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 546/1992 le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dalla data di trattazione.
Nel caso di specie il deposito degli atti da parte della resistente ADER, in quanto effettuato in data 6 agosto
2025, è avvenuto tempestivamente.
Dagli atti in questione si rileva che le cartelle indicate dalle lettere da c) ad f) della superiore parte motiva sono state tutte notificate con l'intimazione di pagamento 09420229006934602000, che risulta notificata il
3.04.2023 mediante consegna direttamente nelle mani della ricorrente.
Trova pertanto applicazione il seguente principio di diritto.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, che risulta notificata il 3.04.2023 mediante consegna direttamente nelle mani della ricorrente.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, o degli atti impositivi, nonché di prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento n.
09420229006934602000, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato quanto ai crediti portati dalle cartelle da c) ad f) della superiore parte motiva. Diversamente il ricorso è fondato quanto alle cartelle indicate alle lettere a) e b).
In ordine alle stesse si rileva:
1) La cartella esattoriale n. 09420110029257033000 di € 559,09 è stata notificata in data 02.12.2011 mediante posta raccomandata ricevuta personalmente dalla ricorrente e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 06/10/2012 il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201200006838000 ed in data 22/04/2025 l'avviso di intimazione opposto n. 09420259001958437000;
2) La cartella esattoriale n. 09420130021935366000 di € 248,22 è stata notificata in data 30.12.2013 ai sensi dell'art. 140 cpc e restituita al mittente per compiuta giacenza e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 22/04/2025 l'avviso di intimazione opposto n. 09420259001958437000.
Dall'ultimo atto interruttivo, limitatamente alle ultime due cartelle sopra descritte, era pertanto decorso il termine triennale di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente alle cartelle n. 09420110029257033000 e n.
09420130021935366000, che vanno annullate per intervenuta prescrizione del credito, e rigettato nel resto.
Ricorrono giusti motivi, stante il parziale accoglimento, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.09420259001958437/000 nei limiti meglio descritti in parte motiva. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4478/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 90019584 37 000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 407/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13.06.2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria, inoltrato telematicamente a questa Corte in data 2.07.2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la intimazione di pagamento n.09420259001958437/000 notificata il 22.04.2025, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:
a) Cartella esattoriale n.09420110029257033000, pari ad € 559,09, notificata in data 02.12.2011, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2005/2006;
b) Cartella esattoriale n.09420130021935366000, pari ad € 248,22, notificata in data 30.12.2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
c) Cartella esattoriale n. 09420140013973943000 , pari ad € 244,59, notificata in data 17.09.2014, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008 ;
d) Cartella esattoriale n. 09420150009843514000,pari ad € 895,68 notificata il 01.02.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009/2010;
e) Cartella esattoriale n. 094201600169362258000, pari ad € 667,89 notificata il 29.08.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011/2012;
f) Cartella esattoriale n. 09420180013887743000, pari ad € 345,15 notificata il 07.11.2018, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2013/2014.
Parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei prodromici atti impositivi,
l'intervenuta prescrizione e chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio in data 6 agosto 2025 Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando in luogo della comparsa di costituzione il ricorso di parte ricorrente nonché la seguente documentazione:
- L'intimazione di pagamento impugnata;
l'estratto-ruolo-Straputicari; gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento nn. 09420160016936258000, 09420150009843514000, 09420140013973943000,
09420130021935366000, 09420110029257033000 e 09420180013887743000; gli avvisi di intimazione e avvisi di ricevimento 09420229006934602000 e 09420199002548790000, il preavviso di fermo amministrativo ed il relativo avviso di ricevimento 09480201200006838000.
Agenzia delle Entrate Riscossione depositava la comparsa di risposta solo in data 1.12.2025, con cui articolava controdeduzioni e difese, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso stante la irretrattabilità delle cartelle di pagamento in quanto regolarmente notificate e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria che controdeduceva il proprio difetto di legittimazione quanto alle eccezioni relative agli atti della riscossione, l'infondatezza delle eccezioni di omessa notifica degli atti impositivi e di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 2 dicembre 2025, alla quale il difensore di Ader insisteva per la tempestività del deposito della documentazione, parte resistente chiedeva termine per controdedurre, che veniva concesso dalla Corte.
Con successive memorie del 14 gennaio 2026 parte ricorrente eccepiva la tardività della costituzione della resistente ADER, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso. A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 546/1992 le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima dalla data di trattazione.
Nel caso di specie il deposito degli atti da parte della resistente ADER, in quanto effettuato in data 6 agosto
2025, è avvenuto tempestivamente.
Dagli atti in questione si rileva che le cartelle indicate dalle lettere da c) ad f) della superiore parte motiva sono state tutte notificate con l'intimazione di pagamento 09420229006934602000, che risulta notificata il
3.04.2023 mediante consegna direttamente nelle mani della ricorrente.
Trova pertanto applicazione il seguente principio di diritto.
In conformità all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la Corte ritiene che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, o alla mancata notifica dell'atto impositivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez.
5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n.
3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez.
5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Nel caso di specie Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica della Intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, che risulta notificata il 3.04.2023 mediante consegna direttamente nelle mani della ricorrente.
La predetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata, per cui risultano inammissibili in questa sede le eccezioni di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, o degli atti impositivi, nonché di prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica della intimazione di pagamento n.
09420229006934602000, in quanto non tempestivamente proposte con l'impugnazione della stessa pregressa intimazione di pagamento.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato quanto ai crediti portati dalle cartelle da c) ad f) della superiore parte motiva. Diversamente il ricorso è fondato quanto alle cartelle indicate alle lettere a) e b).
In ordine alle stesse si rileva:
1) La cartella esattoriale n. 09420110029257033000 di € 559,09 è stata notificata in data 02.12.2011 mediante posta raccomandata ricevuta personalmente dalla ricorrente e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 06/10/2012 il preavviso di fermo amministrativo n.
09480201200006838000 ed in data 22/04/2025 l'avviso di intimazione opposto n. 09420259001958437000;
2) La cartella esattoriale n. 09420130021935366000 di € 248,22 è stata notificata in data 30.12.2013 ai sensi dell'art. 140 cpc e restituita al mittente per compiuta giacenza e per il medesimo credito sono stati successivamente notificati in data 22/04/2025 l'avviso di intimazione opposto n. 09420259001958437000.
Dall'ultimo atto interruttivo, limitatamente alle ultime due cartelle sopra descritte, era pertanto decorso il termine triennale di prescrizione alla data di notifica dell'intimazione impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto limitatamente alle cartelle n. 09420110029257033000 e n.
09420130021935366000, che vanno annullate per intervenuta prescrizione del credito, e rigettato nel resto.
Ricorrono giusti motivi, stante il parziale accoglimento, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la intimazione di pagamento n.09420259001958437/000 nei limiti meglio descritti in parte motiva. Dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026