Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 978
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Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Accolto
    Prescrizione del credito fiscale

    Dall'ultimo atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo del 06/10/2012) al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (22/04/2025), è decorso il termine triennale di prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione del credito fiscale

    Dall'ultimo atto interruttivo (notifica della cartella esattoriale del 30.12.2013, con successiva intimazione di pagamento del 22/04/2025), è decorso il termine triennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito fiscale

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09420229006934602000, regolarmente notificata, precluda la deduzione di vizi relativi agli atti presupposti, inclusa l'omessa notifica, e la prescrizione maturata in epoca precedente alla notifica dell'intimazione stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 978
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 978
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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