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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 645-2025 proposto da: COOP ALLEANZA 3.0 S.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO LORENZO VIELI;
- ricorrente -
contro TR VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato PP LOSAPPIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1492/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/10/2024 R.G.N. 1467/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato VITO LORENZO VIELI;
Oggetto R.G.N. 645/2025 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 742 Anno 2026 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 13/01/2026 2 udito l'avvocato PP LOSAPPIO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha respinto il reclamo di Coop. Alleanza 3.0 – Società Cooperativa avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato la ordinanza ex art. 1 comma 49, legge n. 92/2012 di accoglimento della impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a CE SE in data 13 luglio 2020 sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente, operatrice addetta al reparto gastronomia presso supermercato della cooperativa, di avere, in due occasioni, contravvenendo alle disposizioni finalizzate alla osservanza delle norme igienico -sanitarie per il contenimento della diffusione della pandemia da covid 19, prelevato con le mani dai relativi contenitori prodotti sott’olio e sott’aceto, manipolato ed affettato salumi per poi consumarli e consentito che dipendenti della impresa addetta al servizio di pulizie presenti al momento nei locali aziendali potessero anch’essi prelevare e consumare prodotti del banco gastronomia. 2. La Corte distrettuale ha innanzitutto rilevato una significativa discrasia fra il contenuto della relazione di servizio dell’operatore dell’agenzia investigativa incaricata dell’attività di vigilanza a tutela del patrimonio aziendale, relazione posta a base dell’addebito, e la contestazione elevata alla dipendente, atteso che l’operatore non aveva mai asserito di avere visto la lavoratrice prelevare con le mani prodotti sott’olio e sott’aceto dai contenitori ma solo di averla vista, nella prima occasione, consumare alcuni prodotti con altri dipendenti e, nell’altra, affettare del prosciutto e consumarlo, dopo averlo posato in una carta sul banco gastronomia;
ha ritenuto pertanto non conferenti le deduzioni della società reclamante circa il prelevamento con le mani e senza l’apposito mestolo dei prodotti dai contenitori delle conserve posto che tale condotta non era emersa dalla richiamata relazione di servizio, relazione “elevata a contestazione”; ha inoltre evidenziato che l’operatore che aveva redatto la relazione, in sede istruttoria aveva invece confermato 3 l’uso dei guanti da parte della dipendente. Secondo la sentenza impugnata, il rispetto da parte della lavoratrice delle regole precauzionali nell’espletamento delle proprie mansioni, rappresentate dall’utilizzo di guanti monouso, oltre a rilevare sul piano soggettivo, escludeva in radice un’attività manipolatoria e potenzialmente idonea a contaminare i prodotti;
quanto alla successiva infrazione, consistita nella consumazione di piccole porzioni del prodotto, dall’esame degli atti non emergeva in alcun modo che la lavoratrice avesse, come viceversa prospettato dalla società, allestito un banchetto composito di pietanze invitando i colleghi dipendenti a banchettare, essendosi limitata, seppure in violazione del Regolamento aziendale, ad ingerire alcune fette di prosciutto, dopo averle previamente riposte su di una carta lasciando parte del contenuto a disposizione di due dipendenti della impresa di pulizie presenti in quel momento nei locali;
anche in tale occasione, secondo quanto riferito dall’operatore dell’agenzia investigativa, la lavoratrice aveva usato i guanti monouso di talché era da escludere che tale attività, espletata in ossequio alle prescrizioni sanitarie per servire i clienti, potesse essere considerata manipolatoria o idonea alla contaminazione, qualora eseguita, come nello specifico, successivamente alla chiusura del reparto;
la condotta oggetto di addebito si era infatti esaurita in un breve lasso temporale e si era comunque realizzata in orario di chiusura dell’esercizio commerciale, in assenza di soggetti terzi, al di fuori dei dipendenti della impresa di pulizie addetti alla sanificazione e tanto elideva rischi da contaminazione;
inoltre, la formazione sui protocolli da osservare per evitare la diffusione da Covid era stata impartita ai dipendenti del supermercato solo nel luglio 2020, in epoca quindi successiva ai fatti in contestazione. 3. Alla luce della operata ricostruzione fattuale la sentenza impugnata, all’esito della ricognizione delle norme collettive e del regolamento aziendale, ha ritenuto che la concreta fattispecie fosse sussumibile nell’ambito della violazione dei divieto di consumare cibo se non in determinati contesti, condotta che la medesima cooperativa aveva inteso sanzionare, ai sensi del regolamento 4 aziendale, con misura conservativa e non espulsiva;
le precauzione igieniche individuate nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid 19 nell’ambiente di lavoro, adottato l’11 maggio 2020, altro non era se non una conferma e suggello del predetto divieto. Alla luce di quanto sopra, pertanto, le condotte ascritte si appalesavano di “gravità analoga” a quella contemplata nell’art. 208 comma 2 punti 2.2. e 2.5. del c.c.n.l. concernenti negligenze esecutive non gravi, ovvero l’inosservanza delle norme sulla prevenzione antinfortunistica, punibili ex art. 208 comma 2 punto 2.7. c.c.n.l. con mera sanzione conservativa 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Coop Alleanza 3.0 S.C. sulla base di due motivi;
la parte intimata ha resistito con controricorso. 5. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208, comma 2, punti 2.2. e 2.5. del contratto collettivo Dipendenti Imprese della Distribuzione cooperativa nonché dell’ art. 18, commi 4 e 5 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. Si duole in particolare che la Corte di appello, analogamente al giudice di prime cure, aveva ritenuto l’illecito disciplinare integrare esclusivamente violazione della regola igienico sanitaria prescritta nel comma 6 dell’art. 3 del Regolamento aziendale che vieta ai dipendenti di consumare alimenti e bevande se non in determinati e appositi spazi: pacifico che la violazione ascritta non rientrava tra quelle tipizzate dall’art. 191 del contratto collettivo come legittimanti il recesso datoriale per giusta causa, la odierna ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso la riconducibilità dell’illecito alle “altre mancanze di analoga gravità” di cui al comma 4.8 dell’art. 208 c.c.n.l. alle 5 quali le parti collettive avevano esteso la punibilità con sanzione espulsiva. In questa prospettiva denunzia la mancata verifica della rispondenza della sanzione irrogata al canone di proporzionalità per avere il giudice del reclamo trascurato di considerare come la lavoratrice, in ben due occasioni, avesse tenuto una condotta in contrasto con la normativa anticovid avendo prelevato gli affettati con le mani;
si duole inoltre del difetto di adeguata contestualizzazione delle condotte oggetto di addebito nell’ambito della emergenza pandemica da Covid 19 e delle connesse esigenze di tutela della salute collettiva che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a sussumere i fatti accertati nell’ambito degli illeciti puniti con sanzione espulsiva. 2, Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.1. L’inammissibilità concerne innanzitutto le ragioni di censura fondate su una ricognizione della fattispecie concreta non coincidente con l’accertamento alla base del decisum. Si tratta delle doglianze che muovono dalla considerazione che gli alimenti in oggetto erano stati prelevati direttamente con le mani, circostanza - questa - che invece la Corte di appello ha accertato essere del tutto priva di riscontri sul piano probatorio e, prima ancora, non descritta fra le condotte addebitate nella relazione di servizio richiamata nella lettera di contestazione. 2.2. Come noto, la falsa applicazione di legge di cui al n.3 dell’art. 360 co.1 c.p.c. consiste “o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione” (v. Cass., n. 18715/2016, che cita altresì Cass. n. 18782 del 2005 e n. 15499 del 2004). Tanto premesso, la censura formulata dalla odierna ricorrente in punto di errata sussunzione della concreta fattispecie nell’ambito di una previsione non destinata a regolarla risulta già in astratto inidonea ad inficiare il ragionamento decisorio della Corte di merito, posto che essa non ha ad oggetto la concreta fattispecie ricostruita dal giudice di merito, come prescritto al fine 6 della valida deduzione del vizio denunziato (Cass. n. 19651 del 2024). 2.3. Quanto alla censura che addebita alla sentenza impugnata il non avere svolto la verifica di proporzionalità concernente la adeguatezza della sanzione applicata, in particolare trascurando di considerare il contesto dell’emergenza pandemica nel quale i fatti oggetto di addebito si erano svolti, essa va respinta. Innanzitutto, non è vero che tale valutazione sia mancata avendo il giudice del reclamo espressamente preso in considerazione la possibilità che le condotte addebitate, quali ricostruite sulla base degli elementi in atti, fossero riconducibili, per gravità e rilevanza, a quelle violazioni idonee a far venir meno il vincolo fiduciario (sentenza, pag. 15, primo capoverso). Nel merito ha ritenuto che il disvalore della condotta si traducesse nella mera violazione della regola igienico sanitaria che consentiva di consumare alimenti e bevande solo in appositi spazi, escludendo alla luce delle concrete circostanze (e cioè il fatto che le condotte si erano svolte in orario di chiusura al pubblico dell’esercizio, che erano in corso procedure di sanificazione, che comunque erano stati utilizzati guanti monouso che vi era stata elisione di rischi da contaminazione, ecc.) che lo svolgersi delle condotte medesime nel periodo dell’emergenza pandemica conferisse loro un connotato di maggiore gravità ( sentenza, pag. 21). Tale valutazione esprime un apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice di merito (e pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020), carenze non riscontrabili nel caso di specie. E’ inoltre da evidenziare che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata - che è il frutto di selezione e di valutazione di 7 una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360, deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016), vizio neppure formalmente dedotto nel caso concreto. 2.4. In relazione, poi, alla denunzia di violazione e falsa applicazione riferita alle norme collettive indicate in rubrica la stessa risulta del tutto generica. A fronte dell’articolato ragionamento decisorio seguito dalla sentenza impugnata nel pervenire all’affermazione dell’applicabilità di una sanzione conservativa, affermazione frutto della lettura integrata delle disposizioni del contratto collettivo e del regolamento aziendale, parte ricorrente nulla ha specificamente argomentato per contrastare tale approdo ermeneutico. Ora, se è vero che con riferimento alla denunzia di violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., come modificato dal d. lgs. n. 40 del 2006, che ha parificato la denuncia, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sollecitando, in sede di legittimità, l'interpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, non si richiede più, a pena di inammissibilità della doglianza, una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. tra le altre, Cass. n. 3521 del 2024, Cass. n. 5335 del 2014) diversamente è a dirsi quanto al regolamento aziendale, atto di autonomia privata adottato in via unilaterale dal datore di 8 lavoro. In questi casi, ai fini della valida censura di violazione delle regole legali di interpretazione, si richiede la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva sostenuto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604, del 2007 in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata possa consentirne la cassazione (Cass. n. 14318 del 2013 Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 23635 del 2010) 2.5. Tanto premesso, fermo pertanto il risultato ermeneutico al quale è approdata la sentenza impugnata in ordine al regolamento aziendale e ferma in ogni caso la valutazione di assoluta genericità della critiche mosse riguardo all’interpretazione del contratto collettivo, la Corte, all’esito della diretta interpretazione delle relative clausole, ritiene di condividere la ricognizione operata dal giudice di merito. Invero, l’art. 191 c.c.n.l. nel delineare le ipotesi nelle quali alle parti è consentito recesso senza preavviso richiama la nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c. alla quale affianca alcune ipotesi, dichiaratamente esemplificative, configuranti condotte del lavoratore idonee a 9 giustificare la risoluzione immediata dal rapporto di lavoro. Tali la irregolare grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze di lavoro, l’appropriazione nel luogo aziendale di beni aziendali o di terzi, il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi, i comportamenti gravemente riprovevoli ai danni dei colleghi, quali minacce, persecuzioni, anche psicologiche, molestie sessuali ai sensi del d. lgs n. 145/2005, ipotesi alle quali non è in alcun modo riconducibile la concreta fattispecie di cui trattasi. 2.6. Il sistema sanzionatorio connesso a condotte disciplinarmente rilevanti è delineato dall’art. 208 c.c.n.l. il quale è strutturato è in modo da descrivere in corrispondenza di ciascuna tipologia di sanzione specifiche condotte di rilievo disciplinare prevedendo altresì una clausola generale di chiusura che estende la applicazione della sanzione ad “altre mancanze di analoga gravità”. Il punto 4 dell’art. 208 c.c.n.l. in tema di licenziamento disciplinare ripete tale schema e nell’ambito di esso colloca, fra le fattispecie disciplinarmente rilevanti, la grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 205 e 206 c.c.n.l. ( art. 208 c.c.n.l. punto 4.2.), il primo dei quali concernente le regole di comportamento dei lavoratori nei reciproci rapporti ed il secondo gli “obblighi dei lavoratori” tra i quali al comma 1, l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dalla direzione, le norme contrattuali e norme regolamentari previste dall’art 220 c.c.n.l. ( che fa espresso riferimento al contratto aziendale) anche in relazione a quanto previsto dal d. lgs n. 193/2007 e al d. lgs n. 81/2008 e relative disposizioni aziendali, ipotesi questa di più immediata attinenza alla fattispecie in esame. 2.7. Ciò posto, alla luce delle richiamate previsioni collettive, nella ricerca del parametro oggettivo al quale ancorare la verifica di gravità, anche sotto il profilo dell’analogia, è corretto da un punto di vista metodologico il riferimento che la Corte di appello fa al Regolamento aziendale al quale, secondo quanto evidenziato in sentenza, si è espressamente richiamata la cooperativa 10 nell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. 2.8. In base quindi alla ricognizione del contenuto delle norme regolamentari operata dal giudice di merito, ricognizione – peraltro - non validamente investita da censure da parte dell’odierna ricorrente, deve darsi atto che il Regolamento, nell’Allegato 2, là dove mostra di enucleare le sanzioni applicabili a condotte “per analogia di gravità”, che nello specifico la violazione contestata risulta sussumibile fra quelle concernenti la violazione delle Norme Igienico e Sanitarie, per le quai la sanzione espulsiva risulta limitata a specifiche fattispecie tra le quali non è ricompresa quella per cui è causa. Risulta pertanto confermato che le condotte oggetto di addebito, configuranti violazione di norme igienico sanitarie, si configurano di gravità analoga a quelle contemplata dall’art. 208 comma 2 punto 2.5. del c.c.n.l. quanto alla mancata osservanza delle norme sulla prevenzione antiinfortunistica per la quale è prevista la mera sanzione conservativa. 3. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia e ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, commi 4 e 5 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. censurando la sentenza impugnata per non avere, in presenza di un giudizio di non proporzionalità della sanzione espulsiva, applicato il regime sanzionatorio della tutela risarcitoria di cui all’art. 18 comma 5 cit. in luogo di quella reintegratoria, è inammissibile. Le censure concretamente articolate muovono infatti dall’erroneo assunto che l’illegittimità del recesso sia stata collegata al difetto di proporzionalità dello stesso (v. ricorso, pag. 40) laddove la Corte di merito, conformemente all’indirizzo di questa Corte, ha invece collegato la tutela applicata alla punibilità della condotta con sola sanzione conservativa, come consentito anche in ipotesi in cui la previsione di sanzione conservativa sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche (v. per tutte Cass. 11665 del 2022). 4. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore 11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore NE ET Il Presidente AN AN 12
- ricorrente -
contro TR VINCENZA, rappresentata e difesa dall'avvocato PP LOSAPPIO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1492/2024 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 31/10/2024 R.G.N. 1467/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato VITO LORENZO VIELI;
Oggetto R.G.N. 645/2025 Cron. Rep. Ud. 03/12/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 742 Anno 2026 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 13/01/2026 2 udito l'avvocato PP LOSAPPIO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha respinto il reclamo di Coop. Alleanza 3.0 – Società Cooperativa avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva confermato la ordinanza ex art. 1 comma 49, legge n. 92/2012 di accoglimento della impugnativa del licenziamento disciplinare intimato a CE SE in data 13 luglio 2020 sulla base di contestazione che ascriveva alla dipendente, operatrice addetta al reparto gastronomia presso supermercato della cooperativa, di avere, in due occasioni, contravvenendo alle disposizioni finalizzate alla osservanza delle norme igienico -sanitarie per il contenimento della diffusione della pandemia da covid 19, prelevato con le mani dai relativi contenitori prodotti sott’olio e sott’aceto, manipolato ed affettato salumi per poi consumarli e consentito che dipendenti della impresa addetta al servizio di pulizie presenti al momento nei locali aziendali potessero anch’essi prelevare e consumare prodotti del banco gastronomia. 2. La Corte distrettuale ha innanzitutto rilevato una significativa discrasia fra il contenuto della relazione di servizio dell’operatore dell’agenzia investigativa incaricata dell’attività di vigilanza a tutela del patrimonio aziendale, relazione posta a base dell’addebito, e la contestazione elevata alla dipendente, atteso che l’operatore non aveva mai asserito di avere visto la lavoratrice prelevare con le mani prodotti sott’olio e sott’aceto dai contenitori ma solo di averla vista, nella prima occasione, consumare alcuni prodotti con altri dipendenti e, nell’altra, affettare del prosciutto e consumarlo, dopo averlo posato in una carta sul banco gastronomia;
ha ritenuto pertanto non conferenti le deduzioni della società reclamante circa il prelevamento con le mani e senza l’apposito mestolo dei prodotti dai contenitori delle conserve posto che tale condotta non era emersa dalla richiamata relazione di servizio, relazione “elevata a contestazione”; ha inoltre evidenziato che l’operatore che aveva redatto la relazione, in sede istruttoria aveva invece confermato 3 l’uso dei guanti da parte della dipendente. Secondo la sentenza impugnata, il rispetto da parte della lavoratrice delle regole precauzionali nell’espletamento delle proprie mansioni, rappresentate dall’utilizzo di guanti monouso, oltre a rilevare sul piano soggettivo, escludeva in radice un’attività manipolatoria e potenzialmente idonea a contaminare i prodotti;
quanto alla successiva infrazione, consistita nella consumazione di piccole porzioni del prodotto, dall’esame degli atti non emergeva in alcun modo che la lavoratrice avesse, come viceversa prospettato dalla società, allestito un banchetto composito di pietanze invitando i colleghi dipendenti a banchettare, essendosi limitata, seppure in violazione del Regolamento aziendale, ad ingerire alcune fette di prosciutto, dopo averle previamente riposte su di una carta lasciando parte del contenuto a disposizione di due dipendenti della impresa di pulizie presenti in quel momento nei locali;
anche in tale occasione, secondo quanto riferito dall’operatore dell’agenzia investigativa, la lavoratrice aveva usato i guanti monouso di talché era da escludere che tale attività, espletata in ossequio alle prescrizioni sanitarie per servire i clienti, potesse essere considerata manipolatoria o idonea alla contaminazione, qualora eseguita, come nello specifico, successivamente alla chiusura del reparto;
la condotta oggetto di addebito si era infatti esaurita in un breve lasso temporale e si era comunque realizzata in orario di chiusura dell’esercizio commerciale, in assenza di soggetti terzi, al di fuori dei dipendenti della impresa di pulizie addetti alla sanificazione e tanto elideva rischi da contaminazione;
inoltre, la formazione sui protocolli da osservare per evitare la diffusione da Covid era stata impartita ai dipendenti del supermercato solo nel luglio 2020, in epoca quindi successiva ai fatti in contestazione. 3. Alla luce della operata ricostruzione fattuale la sentenza impugnata, all’esito della ricognizione delle norme collettive e del regolamento aziendale, ha ritenuto che la concreta fattispecie fosse sussumibile nell’ambito della violazione dei divieto di consumare cibo se non in determinati contesti, condotta che la medesima cooperativa aveva inteso sanzionare, ai sensi del regolamento 4 aziendale, con misura conservativa e non espulsiva;
le precauzione igieniche individuate nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid 19 nell’ambiente di lavoro, adottato l’11 maggio 2020, altro non era se non una conferma e suggello del predetto divieto. Alla luce di quanto sopra, pertanto, le condotte ascritte si appalesavano di “gravità analoga” a quella contemplata nell’art. 208 comma 2 punti 2.2. e 2.5. del c.c.n.l. concernenti negligenze esecutive non gravi, ovvero l’inosservanza delle norme sulla prevenzione antinfortunistica, punibili ex art. 208 comma 2 punto 2.7. c.c.n.l. con mera sanzione conservativa 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Coop Alleanza 3.0 S.C. sulla base di due motivi;
la parte intimata ha resistito con controricorso. 5. Il PG ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 208, comma 2, punti 2.2. e 2.5. del contratto collettivo Dipendenti Imprese della Distribuzione cooperativa nonché dell’ art. 18, commi 4 e 5 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. Si duole in particolare che la Corte di appello, analogamente al giudice di prime cure, aveva ritenuto l’illecito disciplinare integrare esclusivamente violazione della regola igienico sanitaria prescritta nel comma 6 dell’art. 3 del Regolamento aziendale che vieta ai dipendenti di consumare alimenti e bevande se non in determinati e appositi spazi: pacifico che la violazione ascritta non rientrava tra quelle tipizzate dall’art. 191 del contratto collettivo come legittimanti il recesso datoriale per giusta causa, la odierna ricorrente critica la sentenza impugnata per avere escluso la riconducibilità dell’illecito alle “altre mancanze di analoga gravità” di cui al comma 4.8 dell’art. 208 c.c.n.l. alle 5 quali le parti collettive avevano esteso la punibilità con sanzione espulsiva. In questa prospettiva denunzia la mancata verifica della rispondenza della sanzione irrogata al canone di proporzionalità per avere il giudice del reclamo trascurato di considerare come la lavoratrice, in ben due occasioni, avesse tenuto una condotta in contrasto con la normativa anticovid avendo prelevato gli affettati con le mani;
si duole inoltre del difetto di adeguata contestualizzazione delle condotte oggetto di addebito nell’ambito della emergenza pandemica da Covid 19 e delle connesse esigenze di tutela della salute collettiva che avrebbero dovuto indurre la Corte di merito a sussumere i fatti accertati nell’ambito degli illeciti puniti con sanzione espulsiva. 2, Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 2.1. L’inammissibilità concerne innanzitutto le ragioni di censura fondate su una ricognizione della fattispecie concreta non coincidente con l’accertamento alla base del decisum. Si tratta delle doglianze che muovono dalla considerazione che gli alimenti in oggetto erano stati prelevati direttamente con le mani, circostanza - questa - che invece la Corte di appello ha accertato essere del tutto priva di riscontri sul piano probatorio e, prima ancora, non descritta fra le condotte addebitate nella relazione di servizio richiamata nella lettera di contestazione. 2.2. Come noto, la falsa applicazione di legge di cui al n.3 dell’art. 360 co.1 c.p.c. consiste “o nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione” (v. Cass., n. 18715/2016, che cita altresì Cass. n. 18782 del 2005 e n. 15499 del 2004). Tanto premesso, la censura formulata dalla odierna ricorrente in punto di errata sussunzione della concreta fattispecie nell’ambito di una previsione non destinata a regolarla risulta già in astratto inidonea ad inficiare il ragionamento decisorio della Corte di merito, posto che essa non ha ad oggetto la concreta fattispecie ricostruita dal giudice di merito, come prescritto al fine 6 della valida deduzione del vizio denunziato (Cass. n. 19651 del 2024). 2.3. Quanto alla censura che addebita alla sentenza impugnata il non avere svolto la verifica di proporzionalità concernente la adeguatezza della sanzione applicata, in particolare trascurando di considerare il contesto dell’emergenza pandemica nel quale i fatti oggetto di addebito si erano svolti, essa va respinta. Innanzitutto, non è vero che tale valutazione sia mancata avendo il giudice del reclamo espressamente preso in considerazione la possibilità che le condotte addebitate, quali ricostruite sulla base degli elementi in atti, fossero riconducibili, per gravità e rilevanza, a quelle violazioni idonee a far venir meno il vincolo fiduciario (sentenza, pag. 15, primo capoverso). Nel merito ha ritenuto che il disvalore della condotta si traducesse nella mera violazione della regola igienico sanitaria che consentiva di consumare alimenti e bevande solo in appositi spazi, escludendo alla luce delle concrete circostanze (e cioè il fatto che le condotte si erano svolte in orario di chiusura al pubblico dell’esercizio, che erano in corso procedure di sanificazione, che comunque erano stati utilizzati guanti monouso che vi era stata elisione di rischi da contaminazione, ecc.) che lo svolgersi delle condotte medesime nel periodo dell’emergenza pandemica conferisse loro un connotato di maggiore gravità ( sentenza, pag. 21). Tale valutazione esprime un apprezzamento istituzionalmente demandato al giudice di merito (e pluribus: Cass. n. 8293 del 2012; Cass. n. 7948 del 2011; Cass. n. 24349 del 2006; Cass. n. 3944 del 2005; Cass. n. 444 del 2003), sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi ovvero manifestamente ed obiettivamente incomprensibili (in termini v. Cass. n. 14811 del 2020), carenze non riscontrabili nel caso di specie. E’ inoltre da evidenziare che in caso di contestazione circa la valutazione sulla proporzionalità della condotta addebitata - che è il frutto di selezione e di valutazione di 7 una pluralità di elementi – la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata, non solo non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione di detti elementi o un diverso peso specifico di ciascuno di essi, ma con la nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360, deve denunciare l'omesso esame di un fatto avente, ai fini del giudizio di proporzionalità, valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 20817 del 2016), vizio neppure formalmente dedotto nel caso concreto. 2.4. In relazione, poi, alla denunzia di violazione e falsa applicazione riferita alle norme collettive indicate in rubrica la stessa risulta del tutto generica. A fronte dell’articolato ragionamento decisorio seguito dalla sentenza impugnata nel pervenire all’affermazione dell’applicabilità di una sanzione conservativa, affermazione frutto della lettura integrata delle disposizioni del contratto collettivo e del regolamento aziendale, parte ricorrente nulla ha specificamente argomentato per contrastare tale approdo ermeneutico. Ora, se è vero che con riferimento alla denunzia di violazione o falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., come modificato dal d. lgs. n. 40 del 2006, che ha parificato la denuncia, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, sollecitando, in sede di legittimità, l'interpretazione delle clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cod. civ.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, non si richiede più, a pena di inammissibilità della doglianza, una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. tra le altre, Cass. n. 3521 del 2024, Cass. n. 5335 del 2014) diversamente è a dirsi quanto al regolamento aziendale, atto di autonomia privata adottato in via unilaterale dal datore di 8 lavoro. In questi casi, ai fini della valida censura di violazione delle regole legali di interpretazione, si richiede la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere, invece, effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva sostenuto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604, del 2007 in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007), dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell'interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata possa consentirne la cassazione (Cass. n. 14318 del 2013 Cass. n. 6641 del 2012, Cass. n. 23635 del 2010) 2.5. Tanto premesso, fermo pertanto il risultato ermeneutico al quale è approdata la sentenza impugnata in ordine al regolamento aziendale e ferma in ogni caso la valutazione di assoluta genericità della critiche mosse riguardo all’interpretazione del contratto collettivo, la Corte, all’esito della diretta interpretazione delle relative clausole, ritiene di condividere la ricognizione operata dal giudice di merito. Invero, l’art. 191 c.c.n.l. nel delineare le ipotesi nelle quali alle parti è consentito recesso senza preavviso richiama la nozione legale di giusta causa ex art. 2119 c.c. alla quale affianca alcune ipotesi, dichiaratamente esemplificative, configuranti condotte del lavoratore idonee a 9 giustificare la risoluzione immediata dal rapporto di lavoro. Tali la irregolare grave e dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze di lavoro, l’appropriazione nel luogo aziendale di beni aziendali o di terzi, il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi, i comportamenti gravemente riprovevoli ai danni dei colleghi, quali minacce, persecuzioni, anche psicologiche, molestie sessuali ai sensi del d. lgs n. 145/2005, ipotesi alle quali non è in alcun modo riconducibile la concreta fattispecie di cui trattasi. 2.6. Il sistema sanzionatorio connesso a condotte disciplinarmente rilevanti è delineato dall’art. 208 c.c.n.l. il quale è strutturato è in modo da descrivere in corrispondenza di ciascuna tipologia di sanzione specifiche condotte di rilievo disciplinare prevedendo altresì una clausola generale di chiusura che estende la applicazione della sanzione ad “altre mancanze di analoga gravità”. Il punto 4 dell’art. 208 c.c.n.l. in tema di licenziamento disciplinare ripete tale schema e nell’ambito di esso colloca, fra le fattispecie disciplinarmente rilevanti, la grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 205 e 206 c.c.n.l. ( art. 208 c.c.n.l. punto 4.2.), il primo dei quali concernente le regole di comportamento dei lavoratori nei reciproci rapporti ed il secondo gli “obblighi dei lavoratori” tra i quali al comma 1, l’obbligo di osservare le disposizioni impartite dalla direzione, le norme contrattuali e norme regolamentari previste dall’art 220 c.c.n.l. ( che fa espresso riferimento al contratto aziendale) anche in relazione a quanto previsto dal d. lgs n. 193/2007 e al d. lgs n. 81/2008 e relative disposizioni aziendali, ipotesi questa di più immediata attinenza alla fattispecie in esame. 2.7. Ciò posto, alla luce delle richiamate previsioni collettive, nella ricerca del parametro oggettivo al quale ancorare la verifica di gravità, anche sotto il profilo dell’analogia, è corretto da un punto di vista metodologico il riferimento che la Corte di appello fa al Regolamento aziendale al quale, secondo quanto evidenziato in sentenza, si è espressamente richiamata la cooperativa 10 nell’adozione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro. 2.8. In base quindi alla ricognizione del contenuto delle norme regolamentari operata dal giudice di merito, ricognizione – peraltro - non validamente investita da censure da parte dell’odierna ricorrente, deve darsi atto che il Regolamento, nell’Allegato 2, là dove mostra di enucleare le sanzioni applicabili a condotte “per analogia di gravità”, che nello specifico la violazione contestata risulta sussumibile fra quelle concernenti la violazione delle Norme Igienico e Sanitarie, per le quai la sanzione espulsiva risulta limitata a specifiche fattispecie tra le quali non è ricompresa quella per cui è causa. Risulta pertanto confermato che le condotte oggetto di addebito, configuranti violazione di norme igienico sanitarie, si configurano di gravità analoga a quelle contemplata dall’art. 208 comma 2 punto 2.5. del c.c.n.l. quanto alla mancata osservanza delle norme sulla prevenzione antiinfortunistica per la quale è prevista la mera sanzione conservativa. 3. Il secondo motivo di ricorso, che denunzia e ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, commi 4 e 5 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 2106 e 2119 c.c. censurando la sentenza impugnata per non avere, in presenza di un giudizio di non proporzionalità della sanzione espulsiva, applicato il regime sanzionatorio della tutela risarcitoria di cui all’art. 18 comma 5 cit. in luogo di quella reintegratoria, è inammissibile. Le censure concretamente articolate muovono infatti dall’erroneo assunto che l’illegittimità del recesso sia stata collegata al difetto di proporzionalità dello stesso (v. ricorso, pag. 40) laddove la Corte di merito, conformemente all’indirizzo di questa Corte, ha invece collegato la tutela applicata alla punibilità della condotta con sola sanzione conservativa, come consentito anche in ipotesi in cui la previsione di sanzione conservativa sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche (v. per tutte Cass. 11665 del 2022). 4. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore 11 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025 Il Consigliere estensore NE ET Il Presidente AN AN 12