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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1595/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 1595/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, presso e nello Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Giovanni Casu del foro di Nuoro (C.F. e Nicola Re del foro C.F._2
di Sassari (C.F. , che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
( P.iva ) con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
(RM) via Francesco Giangiacomo n. 28, Email_1
RESISTENTE- CONTUMACE
E CONTRO
(P.IVA ), con Sede Legale in Roma Controparte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14 Cap 00142, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, 22 presso lo studio dell'avv. Omar Castagnacci (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._4
in forza di delega depositata agli atti
RESISTENTE
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiarare l'odierno attore nato a [...] il Parte_1
pagina 1 di 5 12.02.1976 e residente a [...] ( ), proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Berchidda in Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al F. 20 Mapp 6,8,14,141,143,147, libero da pesi e vincoli in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre un ventennio;
Ordinare alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della Sentenza ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire le volture catastali, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
Per il resistente costituito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda proposta dal ricorrete perché infondata e non provata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario. In via istruttoria si deposita copia notificata del ricorso nonché i documenti come esposti in narrativa. Sempre in via istruttoria si chiede il rigetto della prova per teti così come articolata dal ricorrente in quanto generica ed inconferente ai fini del decidere. Salvis
Iuribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso, i documenti allegati, nonché i provvedimenti assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
e . CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 5 Ha rappresentato di essere nel possesso da oltre vent'anni, in modo continuo, interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, di un immobile sito nel Comune di Berchidda in Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al Foglio 20 Mappali 6,8,14,141,143,147.
Ha allegato di aver esercitato da oltre vent'anni e di esercitare all'attualità i poteri corrispondenti a quelli del “proprietario”, che manifestava svolgendo attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché provvedendo alla cura, alla recinzione ed alla delimitazione e/o manutenzione dai circostanti terreni, il tutto con la completa acquiescenza ed indifferenza dell'intestatario formale, il quale mai ne entrava in possesso in modo effettivo e mai se ne occupava.
Ha aggiunto che nell'anno 2003 aveva dato incarico a e di Persona_1 Persona_2 coadiuvarlo nell'apposizione delle recinzioni perimetrali che venivano realizzate con rete metallica e filo spinato.
Ha asserito che sulla base delle visure informatizzate gli usucapendi lotti di terreno risultavano formalmente intestati alla (con sede legale in Roma, via Francesco Parte_2
Giangiacomo n. 28 P.iva , proprietaria per l'intero) e specificato che gli P.IVA_1 P.IVA_1
stessi risultavano gravati da ipoteca iscritta in favore di . Controparte_2
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la quale ha rappresentato che sin dal 2016, Controparte_2
aveva notificato alla società una serie di cartelle per crediti erariali (vantati della Camera CP_1 di Commercio, dell'INPS e dell'INAIL) per un ammontare complessivo di €. 3.501.079,41 e che, pertanto, a fronte del perdurante inadempimento da parte della società debitrice, in data 30.11.2021, aveva iscritto ipoteca sui beni immobili di cui ai mappali 6,8,14,141,142,143,147 e 148 del Foglio 20, del C.T. del comune di Berchidda.
Ha precisato di non avere alcuna cognizione di situazioni di fatto contrarie a quanto risultante dalla documentazione pubblica dei beni oggetto di domanda e che dunque quest'ultima non appariva suffragata da elementi probatori inequivoci e concordanti atti a fondare le pretese fatte valere in giudizio.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citata, la resistente non si è costituita nel Parte_2
presente giudizio e pertanto in data 13.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 6.5.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
pagina 3 di 5 *******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto i beni immobili per cui cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, che hanno riconosciuto i luoghi di causa nelle fotografie e nella planimetria loro rammostrate, hanno riferito di conoscere la situazione possessoria per il fatto di aver frequentato il terreno ed hanno integralmente confermato i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che il ricorrente ha esercitato ed esercita da oltre vent'anni il possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e incontestato dell' immobile sito nel comune Berchidda, in Loc.
“Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al F. 20, mappali
6,8,14,141,143,147 ed hanno confermato che vi ha realizzato opere di recinzione con rete metallica e l'apposizione di un cancello munito di serratura e che il medesimo provvedeva e provvede alla pulizia del terreno, alla manutenzione della recinzione e delle vie di transito, all'aratura, all'estrazione del sughero ed anche a pascolarvi il bestiame.
e hanno anche dichiarato di aver collaborato con il ricorrente nella Testimone_1 Persona_2
realizzazione e sistemazione della recinzione del fondo.
Quanto al diritto reale di garanzia iscritto in favore della resistente costituita, osserva il Giudice adito, che l'accertamento dell'avvenuta usucapione compiutasi all'esito del possesso ventennale ha effetto retroattivo e quindi travolge le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli avvenute prima della pronuncia a nome del precedente proprietario (così aderendosi all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000 Rv. 538121 – 01).
Al contempo, deve osservarsi che il ricorrente ha ritualmente convenuto in giudizio
[...]
, quale creditore garantito dall' ipoteca iscritta in data 30.11.2021, cui deve Controparte_2
riconoscersi posizione di litisconsorte necessario, proprio in ragione del fatto che risulta titolare di diritto reale di garanzia travolto dalla pronuncia di usucapione, che dunque, spiega propri effetti anche nei suoi confronti, stante la regolarità del contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29325 del
13/11/2019 Rv. 655793 - 01).
La declaratoria di acquisto a titolo originario in favore di avrà pertanto quale conseguenza Parte_1
l'estinzione dell'ipoteca iscritta in data 30.11.2021 (trascritta con n. Registro Generale 19135,
Repertorio 18322/9721) sugli immobili oggetto di causa, che vengono così acquistati liberi da pesi e vincoli.
pagina 4 di 5 Deve quindi accogliersi la domanda spiegata dal ricorrente con contestuale rigetto delle domande di parte resistente.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara: ( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 12.02.1976 e residente a [...], proprietario esclusivo a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito nel comune di Berchidda in
Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al Foglio 20,
Mappali 6,8,14,141,143,147, liberi da pesi e vincoli;
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- spese compensate.
Sassari, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta
Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 281 TERDECIES C.P.C.
Nella causa iscritta al R.G. 1595/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, presso e nello Parte_1 C.F._1
studio degli avv.ti Giovanni Casu del foro di Nuoro (C.F. e Nicola Re del foro C.F._2
di Sassari (C.F. , che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti C.F._3
RICORRENTE
CONTRO
( P.iva ) con sede legale in Roma Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
(RM) via Francesco Giangiacomo n. 28, Email_1
RESISTENTE- CONTUMACE
E CONTRO
(P.IVA ), con Sede Legale in Roma Controparte_2 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14 Cap 00142, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio, 22 presso lo studio dell'avv. Omar Castagnacci (c.f. ) che la rappresenta e difende C.F._4
in forza di delega depositata agli atti
RESISTENTE
Oggetto: Usucapione
Conclusioni:
Per il ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiarare l'odierno attore nato a [...] il Parte_1
pagina 1 di 5 12.02.1976 e residente a [...] ( ), proprietario per C.F._1 intervenuta usucapione dell'immobile sito nel comune di Berchidda in Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al F. 20 Mapp 6,8,14,141,143,147, libero da pesi e vincoli in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre un ventennio;
Ordinare alla competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della Sentenza ed all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire le volture catastali, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.”
Per il resistente costituito:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, rigettare la domanda proposta dal ricorrete perché infondata e non provata. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori e rimborso delle spese generali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario. In via istruttoria si deposita copia notificata del ricorso nonché i documenti come esposti in narrativa. Sempre in via istruttoria si chiede il rigetto della prova per teti così come articolata dal ricorrente in quanto generica ed inconferente ai fini del decidere. Salvis
Iuribus”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disp att. Cpc prevedono che la sentenza deve contenere la quale nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n.
13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo del ricorso, i documenti allegati, nonché i provvedimenti assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
e . CP_1 Controparte_3
pagina 2 di 5 Ha rappresentato di essere nel possesso da oltre vent'anni, in modo continuo, interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco, di un immobile sito nel Comune di Berchidda in Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al Foglio 20 Mappali 6,8,14,141,143,147.
Ha allegato di aver esercitato da oltre vent'anni e di esercitare all'attualità i poteri corrispondenti a quelli del “proprietario”, che manifestava svolgendo attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché provvedendo alla cura, alla recinzione ed alla delimitazione e/o manutenzione dai circostanti terreni, il tutto con la completa acquiescenza ed indifferenza dell'intestatario formale, il quale mai ne entrava in possesso in modo effettivo e mai se ne occupava.
Ha aggiunto che nell'anno 2003 aveva dato incarico a e di Persona_1 Persona_2 coadiuvarlo nell'apposizione delle recinzioni perimetrali che venivano realizzate con rete metallica e filo spinato.
Ha asserito che sulla base delle visure informatizzate gli usucapendi lotti di terreno risultavano formalmente intestati alla (con sede legale in Roma, via Francesco Parte_2
Giangiacomo n. 28 P.iva , proprietaria per l'intero) e specificato che gli P.IVA_1 P.IVA_1
stessi risultavano gravati da ipoteca iscritta in favore di . Controparte_2
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la quale ha rappresentato che sin dal 2016, Controparte_2
aveva notificato alla società una serie di cartelle per crediti erariali (vantati della Camera CP_1 di Commercio, dell'INPS e dell'INAIL) per un ammontare complessivo di €. 3.501.079,41 e che, pertanto, a fronte del perdurante inadempimento da parte della società debitrice, in data 30.11.2021, aveva iscritto ipoteca sui beni immobili di cui ai mappali 6,8,14,141,142,143,147 e 148 del Foglio 20, del C.T. del comune di Berchidda.
Ha precisato di non avere alcuna cognizione di situazioni di fatto contrarie a quanto risultante dalla documentazione pubblica dei beni oggetto di domanda e che dunque quest'ultima non appariva suffragata da elementi probatori inequivoci e concordanti atti a fondare le pretese fatte valere in giudizio.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citata, la resistente non si è costituita nel Parte_2
presente giudizio e pertanto in data 13.2.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale ed escussione di testimoni e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 12.6.2025 ex art. 127 ter c.p.c. giusta ordinanza a verbale di udienza del 6.5.2025, il giudice ha trattenuto la causa a sentenza ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
pagina 3 di 5 *******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in appresso illustrati.
Il ricorrente ha difatti fornito la prova di aver posseduto i beni immobili per cui cui è causa in modo pieno, pacifico, ininterrotto per oltre vent'anni, in modo idoneo ad acquistare i medesimi a titolo originario per intervenuta usucapione.
Tutti i testi escussi, terzi estranei ai fatti di causa, della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, che hanno riconosciuto i luoghi di causa nelle fotografie e nella planimetria loro rammostrate, hanno riferito di conoscere la situazione possessoria per il fatto di aver frequentato il terreno ed hanno integralmente confermato i fatti dedotti in ricorso.
Hanno dichiarato, in particolare, che il ricorrente ha esercitato ed esercita da oltre vent'anni il possesso pacifico, esclusivo, ininterrotto e incontestato dell' immobile sito nel comune Berchidda, in Loc.
“Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al F. 20, mappali
6,8,14,141,143,147 ed hanno confermato che vi ha realizzato opere di recinzione con rete metallica e l'apposizione di un cancello munito di serratura e che il medesimo provvedeva e provvede alla pulizia del terreno, alla manutenzione della recinzione e delle vie di transito, all'aratura, all'estrazione del sughero ed anche a pascolarvi il bestiame.
e hanno anche dichiarato di aver collaborato con il ricorrente nella Testimone_1 Persona_2
realizzazione e sistemazione della recinzione del fondo.
Quanto al diritto reale di garanzia iscritto in favore della resistente costituita, osserva il Giudice adito, che l'accertamento dell'avvenuta usucapione compiutasi all'esito del possesso ventennale ha effetto retroattivo e quindi travolge le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli avvenute prima della pronuncia a nome del precedente proprietario (così aderendosi all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8792 del 28/06/2000 Rv. 538121 – 01).
Al contempo, deve osservarsi che il ricorrente ha ritualmente convenuto in giudizio
[...]
, quale creditore garantito dall' ipoteca iscritta in data 30.11.2021, cui deve Controparte_2
riconoscersi posizione di litisconsorte necessario, proprio in ragione del fatto che risulta titolare di diritto reale di garanzia travolto dalla pronuncia di usucapione, che dunque, spiega propri effetti anche nei suoi confronti, stante la regolarità del contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 3 Sentenza n. 29325 del
13/11/2019 Rv. 655793 - 01).
La declaratoria di acquisto a titolo originario in favore di avrà pertanto quale conseguenza Parte_1
l'estinzione dell'ipoteca iscritta in data 30.11.2021 (trascritta con n. Registro Generale 19135,
Repertorio 18322/9721) sugli immobili oggetto di causa, che vengono così acquistati liberi da pesi e vincoli.
pagina 4 di 5 Deve quindi accogliersi la domanda spiegata dal ricorrente con contestuale rigetto delle domande di parte resistente.
Spese compensate dato l'esito della lite e la natura dichiarativa della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando nella causa come in atti proposta, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara: ( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 12.02.1976 e residente a [...], proprietario esclusivo a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale dell'immobile sito nel comune di Berchidda in
Località “Badde e Vigu” censito al Catasto terreni del Comune di Berchidda al Foglio 20,
Mappali 6,8,14,141,143,147, liberi da pesi e vincoli;
- manda al competente Conservatore dei Registri Immobiliari per le annotazioni di competenza con esonero da responsabilità;
- spese compensate.
Sassari, 4 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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