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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 19 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5175/2024 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
(c.f.: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
AS (SA) alla via Torino n. 2, in persona del legale rapp. p.t. (c.f.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce, dall'Avv. Antonio C.F._1
MELUCCI del foro di Salerno, con studio in Eboli (Sa) alla Via Matteotti n. 6
Opponente
E
Controparte_2
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta dichiarando di aver definito bonariamente la vertenza
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 599/2024 reso dal Giudice del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro in data 5.9.2024 e notificato nella medesima data, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 9.122,90 oltre accessori ex art. 429 Controparte_2
c.p.c. nonché €. 567,00 per spese del monitorio. L'opponente contestava la legittimità della ingiunzione perché prima ancora della notifica del provvedimento monitorio essa aveva provveduto a corrispondere alla lavoratrice parte del credito da lei maturato a titolo di trattamento di fine rapporto
; contestava in ogni caso l'importo richiesto a titolo di t.f.r. atteso che l'importo richiesto non avrebbe tenuto conto delle somme dovute dalla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
tanto premesso l'opponente concludeva chiedendo al giudice adito di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto con rivalsa delle spese di lite .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte opposta non si costituiva in giudizio .
All'odierna udienza , sulle conclusioni rassegnate in atti , il Giudice ha deciso come da causa da sentenza con motivazione contestuale.
************
Aderendo alle conclusioni rassegnate in atti , va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto .
I procuratori hanno infatti dichiarato che le parti, al fine di porre fine all'insorta lite, hanno raggiunto un accordo transattivo con reciproche rinunce e concessioni, sicchè i contendenti non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
E dunque , in corso di causa è venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio. È infatti venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata;
utilità che deve sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Invero, per "interesse ad agire" deve intendersi quella "condizione dell'azione" espressamente enunciata dall'art. 100 c.p.c., in forza del quale "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse".
L'interesse cui fa riferimento la norma citata non dev'essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per quell'ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l'attività giurisdizionale, ossia la tutela giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio1983
n. 901). Più esattamente, l'interesse ad agire consiste nell'affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n.
6177).
In altre parole ancora, l'interesse ad agire si risolve nella "concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata", utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice.
Inoltre, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Giudicante, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno
2004,1.10478 in Giust. civ.2004,l,i968; Cass. sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass.
2001, 1367; Cass. sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass. 1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997,
n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ.
Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n. 7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre
1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line).
In particolare, meritano di essere richiamate le seguenti pronunce della Cassazione:
"Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ.
Mass. 2004, f. 7-8).
"La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato - si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I,
28 luglio 2004, n. 14194 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8).
"Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul mento della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura" (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. Mass. 2004,
f. 6).
Anche il Tribunale Torino ha , con pronuncia ampiamente condivisibile , affermato che "la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale" (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, Sent. 09 marzo
2006 in Giurisprudenza Piemonte on line sul sito (...) ed in (...)).
Con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la Cassazione suole ritenere che, non essendo un tale giudizio limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la "cessazione della materia del contendere" verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. lav., 10 aprile 2000, n. 4531 in Giust. civ. Mass.
2000, 772). E nel caso di specie, poiché le parti hanno definitivo transattivamente la controversia , è venuta meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dal convenuto -opposto , così come sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente , e quindi dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire delle parti..
Inoltre, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato in quanto, secondo quanto si è detto in precedenza, trattandosi di cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto conseguenza del pagamento e, dunque, di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata, comportante inoltre la carenza sopravvenuta di interesse, viene travolta necessariamente anche la pronunzia (suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria.
Per quanto riguarda le spese , poiché le parti non hanno avanzato alcuna richiesta di rivalsa , le stesse restano interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere e , per l'effetto , revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
599/2024 ;
- compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno lì 19 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio