Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 341/2024
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 16 aprile 2025
PROC. N. 341/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 16 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Pietro D'Adamo e Mauro Plescia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Termoli
(CB), alla via Martiri della Resistenza n. 34, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., Direttore generale dott. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Antonio Di Renzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, al piazzale Marcello Scarano n. 16, in forza di mandato in atti;
resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , Dirigente medico presso il Dipartimento di Salute mentale (Reparto di Parte_1
Psichiatria) del Presidio Ospedaliero San Timoteo B), sin dal 06/04/2002, CP_3 ha agito in questa sede lamentando l'avvenuto superamento, ai sensi contrattuali, dei turni di pronta disponibilità imposti dall'Azienda nei periodi specificamente indicati nell'atto introduttivo relativi agli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ha chiesto, pertanto, la condanna dell' resistente al risarcimento del danno, nella misura di € 8.499,96, CP_1 da commisurarsi sulla base di un criterio che ponga a parametro la somma prevista per la relativa retribuzione oraria.
Si è costituita l' impugnando la domanda sia nell'an, Controparte_1
atteso che, relativamente ad ogni turno prestato dal ricorrente, il medesimo ha beneficiato del riposo settimanale nei sette giorni successivi, come risultante dai cartellini marcatempo allegati,
Non necessitando la controversia di attività istruttoria, la medesima è pervenuta all'odierna udienza per la discussione.
2. La domanda è fondata e il ricorso va, dunque, accolto.
Occorre rilevare che l'art. 17 del CCNL del 3.11.2005, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e
dall'obbligo dello stesso di raggiungere il presidio nel tempo previsto con le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b)”, ossia con le procedure di concertazione, stabilisce, al comma 6, che, nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo, “spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. Il comma 4 precisa che la reperibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi ed il comma 5 aggiunge che la pronta disponibilità “dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore” e che “in caso di chiamata
l'attività viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario”.
Le parti collettive, quindi, ricalcando la disciplina già dettata dall'art. 19 del CCNL del
5.12.1996, sovrapponibile a quella dettata per il personale non dirigenziale del comparto sanità,
hanno previsto e disciplinato le diverse situazioni che possono verificarsi nel caso in cui al dirigente venga richiesto di garantire la pronta disponibilità, giacché quest'ultima, che si risolve in un obbligo di attesa della eventuale chiamata, può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo,
senza che a tale disponibilità segua una effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva) o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro (cosiddetta reperibilità
attiva).
La Corte di Cassazione, più volte chiamata ad interpretare le disposizioni contrattuali volte a disciplinare il servizio di pronta disponibilità nell'area sanitaria, nonché il D.P.R. n. 270 del
1987, art. 18 e il D.P.R. n. 333 del 1990, art. 49 – di contenuto sostanzialmente analogo alla norma pattizia che qui viene in rilievo –, ha sempre escluso che dalla cosiddetta reperibilità
passiva possa derivare, quale effetto automatico, il diritto del dipendente a fruire del riposo compensativo, rimesso, invece, alla sua scelta discrezionale (Cass. n. 9316/2014; Cass. n.
11730/2013; Cass. n. 4688/2011; Cass. n. 27477/2008; Cass. n. 18812/2008). Ciò in quanto la reperibilità passiva non può essere equiparata alla prestazione di lavoro, risolvendosi, invece, in una obbligazione strumentale ed accessoria, qualitativamente diversa da quella lavorativa, che,
pur comportando una limitazione della sfera individuale del lavoratore, non impedisce il recupero delle energie psicofisiche. Proprio detta ontologica diversità fra prestazione lavorativa e obbligo di reperibilità giustifica la previsione di un riposo compensativo “senza riduzione del debito orario settimanale”, ossia di una giornata di riposo la cui fruizione lascia globalmente immutata l'ordinaria prestazione oraria settimanale e, quindi, impone una variazione in aumento della durata dell'attività lavorativa da prestare negli altri giorni della settimana.
In altri termini, poiché il riposo compensativo non esonera dal rispetto dell'orario complessivo settimanale (difatti non può essere attribuito alcun altro significato alla espressione
“senza riduzione del debito orario”), il suo godimento comporta necessariamente l'obbligo del lavoratore di recuperare le ore non lavorate nel giorno di riposo, “spalmandole” sugli altri giorni lavorativi, nei quali, di conseguenza, la prestazione diviene maggiormente gravosa.
Ne discende che, nel silenzio della disposizione contrattuale sulle modalità di fruizione del riposo compensativo, la clausola deve essere interpretata tenendo presente le conseguenze che dal godimento del riposo derivano e, quindi, poiché quest'ultimo, da un lato non è diretto a consentire il recupero delle energie psicofisiche e dall'altro impone un sacrificio al lavoratore, si deve ribadire l'esegesi, consolidatasi anche nella giurisprudenza amministrativa (fra le tante
C.d.S.
9.9.2009 n. 5343), secondo la quale l'obbligo del datore di lavoro di concedere la giornata di riposo, rimodulando conseguentemente l'orario settimanale, sorge solo qualora il dipendente ne faccia espressa richiesta (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 09/01/2016) 18-03-2016, n.
5465).
Ove, invece, la prestazione venga effettivamente resa in regime di c.d. reperibilità attiva la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale, sicché, in caso di chiamata effettiva del dipendente, e a prescindere da una sua richiesta, andrà comunque riconosciuto il diritto alla fruizione del riposo compensativo, nel rispetto dell'art. 36 Cost. e dell'art. 5 della Direttiva n. 2003/88/CE, trattandosi di diritto indisponibile (cfr. Cass. civ. Sez.
lavoro, 04-04-2016, n. 6491 rv. 639242; Cass. civ., sez. lav.,18-03-2016, n. 5465).
La mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno” (cfr. Cass.
1.12.2016 n. 24563; Cass.
16.8.2015 n. 16665; Cass. 25.10.2013 n. 24180; Cass. S.U.
7.1.2013 n. 142).
Alla luce degli esposti principi è evidente la violazione operata dall' convenuta in CP_1
ordine alla disciplina in concreto attuata per il servizio di pronta disponibilità, in contrasto con il disposto contrattuale, non prevedendo che la pronta disponibilità notturna festiva dia luogo a riposo compensativo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato nel ricorso introduttivo del giudizio di aver prestato servizio di pronta disponibilità notturna festiva c.d. attiva, ossia con effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, nei giorni indicati nei relativi estratti del cartellino marcatempo, i quali sono prove documentali riconducibili allo stesso datore di lavoro. Il medesimo ha, inoltre, lamentato il mancato godimento di riposi compensativi e l'adibizione a turni di lavoro ordinario nel giorno feriale successivo allo svolgimento del turno di pronta disponibilità.
Tali circostanze fattuali sono state contestate solo genericamente dalla resistente, CP_1
pur essendo essa nella piena possibilità di confutare nel dettaglio le predette asserzioni, la quale,
di converso, ha sostanzialmente confermato di non aver concesso il riposo compensativo nella giornata successiva alla data in cui il ricorrente ha prestato il turno di pronta disponibilità. Al riguardo, infatti, l' resistente ha dedotto in giudizio di aver meramente assicurato al CP_1 lavoratore il semplice riposo settimanale nei sette giorni successivi allo svolgimento del turno di pronta disponibilità effettuato.
Va, dunque, riconosciuto a il risarcimento del danno al medesimo arrecato Parte_1
dalla lesione del diritto al riposo, che trova copertura a livello costituzionale quale danno prodottosi per la protrazione della maggiore penosità del lavoro imposta dai turni assegnati in un lungo arco temporale senza ricorso adeguato ai riposi compensativi (per i quali non sussiste alcuna necessità di previa richiesta da parte del lavoratore), potendosi ulteriormente precisare che l'attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36 Cost., comma 3 ha natura risarcitoria di un danno (usura psico-
fisica) correlato ad un inadempimento del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14710/2015).
Si tratta di una fattispecie di illecito che genera un pregiudizio da ritenersi presunto giacché è
indubbio che dalla mancata fruizione dei riposi è derivata una maggiore gravosità della prestazione lavorativa fonte di danno per il ricorrente, non potendo egli beneficiare del tempo necessario per ricostituire le risorse psico-fisiche assorbite dall'impegno lavorativo pregresso.
La quantificazione del danno può essere effettuata (anche su richiesta della stessa parte ricorrente) in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento l'equivalente economico di una giornata lavorativa (quantificata sulla base del compenso orario di € 33,73 per ogni turno di pronta disponibilità festiva notturna non seguito da riposo compensativo, per come risultante dalla documentazione in atti).
Dunque, moltiplicando tale importo per dodici ore, per ciascun turno di reperibilità, e quindi per ventuno, ossia il numero di turni svolti nel periodo compreso tra luglio 2019 e agosto 2023
(€ 33,73 x 12 = 404,76; € 404,76 x 21 = € 8.499,96), si perviene all'importo finale di € 8.499,96, su cui decorreranno gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo, ed è in questi termini che la domanda risarcitoria è accolta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 per le sole fasi espletate (esclusa istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla corresponsione in favore di della somma Parte_1 complessiva di € 8.499,96, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
2. Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CP_1
delle spese di lite, liquidate nella somma di € 4.216,00 per compensi, Parte_1
€.118,50 per spese documentate, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Larino, 16 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella