Art. 10.
E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
Alla medesima sara' provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 , per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521 ) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 ), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 , per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
E' autorizzata la spesa di L. 9,000,000 per la costruzione di strade nazionali in Basilicata.
Alla medesima sara' provveduto:
a) per L. 5,800,000 mediante il trasporto di L. 2,000,000 dai fondi concessi dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 , per le strade provinciali nn. 20 e 55 (dipendenti dalla legge 30 maggio 1875, n. 2521 ) e 117 (dipendente dalla legge 23 luglio 1881, n. 333 ), e di L 3,800,000 dai fondi accordati dalla legge 31 marzo 1904, n. 140 , per la costruzione di strale provinciali sovvenute;
b) per L 3,200,000 con un nuovo stanziamento da inscriversi nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.