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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 707/2024
La Corte di Appello in persona dei magistrati
Dott. Marcello Bruno presidente
Dott.ssa Valeria Albino consigliere
Dott. Paolo Gibelli consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 414 pubblicata il 07/05/2024 tra in persona del procuratore speciale (CF: Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Sergio EL e dell'Avv. C.F._1
DA EL, come da mandato in atti appellante e
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MA RE, come da mandato in atti appellato e
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
appellati contumaci nella quale all'udienza del 18/11/2025, sostituita da trattazione scritta, sono state confermate le conclusioni preventivamente assunte nei termini di legge
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per in persona del procuratore speciale: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis,
- in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento della domanda di rivendicazione ex art 948 cc riconoscere la proprietà del terreno identificato al f 31 mapp 1035 di mq
232 di esclusiva proprietà della soc. Parte_1
- In applicazione dell'art 2909 cc e/o dell'art 111 c. 4 cpc, dato atto degli effetti di giudicato delle sentenze della Corte di Appello di Genova n. 208/2015 e della Corte di
Cassazione n. 10359/2019 nei confronti della , dichiarare, nei Controparte_1
confronti della l'inefficacia del contratto di compravendita tra Controparte_5
i sig.ri ed i Sig.ri , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
datato 31/07/2009, Notaio , rep. 34971 racc. 12946, con
[...] Per_1
riferimento alla vendita del terreno di circa mq 232, in catasto terreno Comune di
Levanto, f. 31 mapp. 1035 are 2.32, con conseguente dichiarazione di nullità, revoca
e/o annullamento del contratto di compravendita come sopra identificato
- Conseguentemente in accoglimento della domanda di revoca e dell'inefficacia del contratto di compravendita, condannare la sig.ra e/o i Sig Controparte_1 CP_2
e e, per quanto di interesse, alla
[...] CP_3 Controparte_4
restituzione immediata dell'immobile de quo occupato senza titolo, libero di cose e di persone
- Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra , in via riconvenzionale, Controparte_1
ex art 1159 cc, perché infondata in fatto ed in diritto e per inesistenza dei presupposti
- Condannare i sigg.ri e e/o al CP_3 Controparte_2 Controparte_1
pagamento di una somma a titolo di indennità per l'occupazione del terreno o, se del caso, a titolo di risarcimento danni, il tutto la liquidarsi in via di equità o previa nomina di CTU
- In via subordinata, nella malaugurata ipotesi che dovesse essere rigettata la domanda di rivendicazione, promossa nei confronti della , condannare i Sig.ri Controparte_1
e al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo CP_3 Controparte_2
2 subiti dalla soc. come rappresentata, per la perdita del terreno Parte_1
(valore dello stesso) e per il mancato utilizzo, ed, in ogni caso, con riferimento al comportamento degli stessi, prendendo a base il valore del bene, e se necessario, previa ammissione di CTU,
Somme rivalutate ed interessi
Respingere ogni richiesta istruttoria formulata da controparte, nonché la spiegata eccezione riconvenzionale, infondata sotto ogni aspetto
- Con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cap e spese generali” di entrambi
i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta ill.ma Corte di Appello per i motivi di cui in narrativa in via preliminare : dichiarare l'atto di appello inammissibile;
nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata e nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello e/o di dichiarazione di nullità dell'atto di acquisto a rogito Notaio di Persona_2
Levanto in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale: accertare incidentalmente che la signora è piena proprietaria del bene per CP_1
effetto di usucapione e, conseguentemente, rigettare le domande in quanto infondate e inammisibili.
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Fatti oggetto della controversia
La sentenza avverso la quale è proposto appello definisce, in prime cure, una controversia relativa alla proprietà del terreno f. 31 part. 1035, sito nel Comune di
3 Levanto. Tale fondo è il risultato del frazionamento del più ampio terreno f. 31 part. 482, diviso nei terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 part. 1035.
Il terreno f. 31 part. 1035, conteso nella presente controversia, era stato oggetto anche del precedente giudizio n. 2384/2000 del Tribunale della Spezia tra il sig. CP_6
e la società in tale precedente giudizio, avviato con
[...] Parte_1
ricorso depositato in data 10/11/2000, aveva richiesto Controparte_6
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene, sostenendo di averlo acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.
Nel corso del processo, a erano subentrati gli eredi e Controparte_6 CP_3 CP_2
a favore dei quali era stata poi accertata l'avvenuta usucapione con sentenza
[...]
di primo grado del Tribunale della Spezia n. 1440 del 18/12/2008. Tale sentenza, tuttavia, a seguito di appello della società era stata riformata con Parte_1
sentenza n. 208/2015 della Corte di appello di Genova, la quale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione. Il successivo ricorso per cassazione di CP_3
e era stato del pari rigettato con ordinanza della Corte di cassazione Controparte_2
n. 10350/2019.
Risulta, tuttavia, che nel corso del giudizio, i sig.ri e ed il marito CP_3 Controparte_2
di quest'ultima abbiano concluso un contratto di compravendita Controparte_4
con figlia di e avente ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
oggetto una serie di immobili, tra cui anche il terreno conteso. Tale compravendita è avvenuta con atto a rogito del notaio del 31/07/2009, successivamente alla Per_1
sentenza di primo grado n. 1440 del 18/12/2008 del Tribunale della Spezia e prima della riforma della stessa da parte della Corte di appello di Genova.
2) La causa di primo grado
Con atto di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. datato 17/02/2020, la società Parte_1
in persona del procuratore speciale ha agito nei confronti della
[...] Parte_2
convenuta rivendicando la proprietà del terreno f. 31 mapp. 1035 Controparte_1
4 sito nel Comune di Levanto e chiedendo l'accertamento dell'inefficacia del contratto di compravendita con cui la predetta aveva ottenuto il bene conteso, CP_1
acquistandolo da , e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
Inversiones OI s.a. ha riferito di essere stata la proprietaria del più ampio fondo f.
31 part. 482, acquistato con atto notaio del 31/12/1990 dall'alienante Persona_3
e poi frazionato dalla stessa società nei terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 Persona_4
part. 1035.
A tal proposito, la società con il proprio ricorso, ha rappresentato di Parte_1
essere risultata vittoriosa nel precedente giudizio avente ad oggetto la proprietà del bene e di aver preso contatti, dopo l'avvenuta vittoria, con e , al fine CP_3 Controparte_2
di ottenere la restituzione del terreno. Nel corso di tali interlocuzioni, tuttavia, la società era stata contattata dal legale della sig.ra il quale aveva rappresentato Controparte_1
che la aveva acquistato e posseduto il bene conteso da oltre dieci anni e che CP_1
dunque aveva usucapito lo stesso ai sensi dell'art. 1159 c.c.
La società ha pertanto agito nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
nonché degli alienanti e e chiedendo CP_3 Controparte_2 Controparte_4
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul terreno e sostenendo che la CP_1
non potesse invocare il disposto dell'art. 1159 c.c. a proprio favore, avendo acquistato il terreno in mala fede.
A sostegno di tale considerazione, la società ha osservato che è la Controparte_1
figlia di , che la risiedeva nel medesimo stabile dei propri Controparte_2 CP_1
danti causa e che l'atto di appello della sentenza di primo grado del Tribunale della
Spezia n. 1440 del 18/12/2008 era stato notificato a e in data CP_3 Controparte_2
29/04/2009, per cui doveva ritenersi che al momento dell'alienazione del bene tutte le parti fossero a conoscenza dell'azione giudiziaria in corso.
Inoltre, secondo la società, l'atto del notaio conteneva elementi idonei ad Per_1
escludere la titolarità in capo agli alienanti del diritto trasferito, venendo menzionata la sentenza senza indicazione del passaggio in giudicato della stessa, per cui la CP_1
era in condizioni di chiedere delucidazioni sulla titolarità del bene.
5 Ancora, la società ha sostenuto che e avessero ulteriormente CP_3 Controparte_2
agito in mala fede, una volta risultati soccombenti nel precedente giudizio, dichiarandosi disponibili all'acquisto del terreno conteso, senza rendere noto alla società di aver già alienato il bene.
La società ha altresì richiesto la condanna dei e della al CP_2 CP_1
pagamento di un'indennità o di un risarcimento per l'occupazione senza titolo del bene.
In subordine, nell'ipotesi di riconoscimento dell'avvenuta usucapione a favore di e di rigetto dell'azione di rivendicazione, la società ha richiesto la Controparte_1
condanna di e al risarcimento del danno subito dalla perdita CP_3 Controparte_2
del bene e dal mancato utilizzo dello stesso.
Si è costituita in giudizio la sig.ra resistendo alle domande della Controparte_1
società A tal proposito, la convenuta ha rilevato che, mentre la Parte_1
sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, favorevole a e CP_2 [...]
era stata trascritta, non risultava invece alcuna trascrizione rispetto alle CP_3
successive sentenze della Corte di appello di Genova e della Corte di cassazione, le quali pertanto non le erano opponibili. Inoltre, ha contestato il Controparte_1
diritto di proprietà della società ricorrente, sostenendo che la stessa non avesse soddisfatto l'onere della prova gravante sull'attore in rivendicazione.
Infine, la convenuta ha proposto “eccezione riconvenzionale” di usucapione, ritenendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1159 c.c. A tal proposito, la CP_1
ha sottolineato che non erano state effettuate trascrizioni suscettibili di far emergere controversie sulla proprietà del bene ed ha sostenuto di essere rimasta ignara della causa in atto tra i suoi danti causa e la società.
e e non si sono costituiti in giudizio e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
sono stati dichiarati contumaci.
*
6 3) La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 414/2024, il Tribunale della Spezia ha rigettato le domande della società condannandola alla rifusione delle spese di lite secondo Parte_1
soccombenza.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la società non avesse soddisfatto la c.d. probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha precisato che tale onere probatorio non poteva trovare attenuazione in forza dell'eccezione di usucapione proposta dalla convenuta, in quanto il convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”.
Inoltre, il Tribunale ha constatato che la società ricorrente, oltre a non aver provato il proprio diritto di proprietà, non aveva neanche prodotto in giudizio il proprio titolo di acquisto (ossia il contratto di compravendita del 31/12/1990), essendosi limitata a depositare la nota di trascrizione del contratto e la visura catastale, entrambi privi di rilevanza probatoria, ed un documento di approvazione di frazionamento, il quale non recava indicazioni circa l'atto di compravendita.
Elementi di segno opposto non erano emersi, secondo il giudice di primo grado, neanche dagli atti relativi al precedente giudizio per accertamento dell'usucapione instaurato da e proseguito dagli eredi dello stesso, in quanto dalle sentenze Controparte_6
pronunciate nei diversi gradi di quel giudizio non si poteva ricavare alcun riconoscimento di proprietà a favore della società, né alcun giudicato, ancorché implicito, sulla proprietà del terreno.
Infine, il giudice ha osservato che l'omessa prova del diritto di proprietà da parte dell'attrice si riverberava sfavorevolmente anche sulle altre domande proposte, comportandone il rigetto. A tal proposito, il Tribunale ha precisato che, pur realizzando il contratto di acquisto della un acquisto a non domino, in quanto avvenuto CP_1
solo sulla base di una sentenza di primo grado poi travolta, tale contratto non era nullo, rappresentando un negozio valido ma inefficace. Rispetto a tale contratto, pertanto, non
7 si trattava di rilevare la nullità del negozio, essendo invece onere del proprietario del bene compravenduto di esperire l'azione di rivendicazione, previo accertamento dell'inefficacia del negozio. Nel caso di specie, tuttavia, la società, per le ragioni già viste, non aveva dimostrato di essere la proprietaria del bene.
4) Appello
Nei confronti della sentenza ha proposto appello la società Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice abbia errato nel ritenere carente la prova del diritto di proprietà della società sul terreno di cui si tratta.
Secondo l'appellante, infatti, la proprietà era dimostrata:
• dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita del 31/12/1990 tra e , avente ad oggetto il terreno f 31 mapp 482; Parte_1 Persona_4
• dal successivo frazionamento posto in essere dalla società per cedere una parte del terreno al Comune di Levanto, redatto su domanda sottoscritta da parte di
[...]
amministratore della società al tempo dei fatti. A tal proposito, la società ha Tes_1
sottolineato che, sulla base dell'art. 1 d.l. 701/94 e della circolare n. 194/1995 del
Ministero delle finanze, la domanda di frazionamento deve essere sottoscritta dal proprietario del bene;
• dal certificato catastale, che indica l'intestazione a favore di Parte_1
della nuova particella risultata dal frazionamento;
• dal riconoscimento effettuato dal dante causa , con il proprio Controparte_6
ricorso ex art. 3 L. 10/05/1976, che aveva dato origine al precedente giudizio per l'accertamento dell'usucapione ed in cui era stato indicato: “… l'istante ha richiesto alla società proprietaria di riconoscergli il predetto possesso ultra ventennale e sottoscrivere, quindi, un conseguente atto di passaggio di proprietà sanzionante
l'intervenuta usucapione” e “la soc. dopo una prima adesione alla Parte_1
richiesta, non vi avrebbe provveduto”;
8 • dalle conclusioni rese da in tale giudizio e dal conseguente Controparte_6
dispositivo della sentenza n. 1440 del 18/12/2008 del Tribunale della Spezia, i quali avevano indicato che il terreno mapp 1034 (ex mapp 482) era di proprietà della
Parte_1
• dall'ulteriore successivo riconoscimento effettuato da e , CP_3 Controparte_2
i quali, dopo il definitivo rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione da parte della Corte di cassazione, avevano diretto alla società una Parte_1
richiesta di acquisto del bene tramite il legale di propria fiducia.
A completamento della suddetta documentazione, la società ha comunque depositato anche il contratto di compravendita del 31/12/1990.
La società si è inoltre opposta all'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione di Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, la società ha lamentato l'omessa rilevazione della formazione del giudicato esterno ex art. 111, co. 4, c.p.c. e 2909 c.c. sul difetto di proprietà di e , con conseguente inefficacia della compravendita CP_3 Controparte_2
tra questi ultimi e Controparte_1
A tal proposito, l'appellante ha osservato che l'azione proposta nei confronti dei convenuti è fondata sugli esiti della sentenza della Corte di appello di Genova n.
208/2015 e della sentenza della Cassazione n. 10359/2019, con cui è stata rigettata l'azione di usucapione promossa da , con conseguente inefficacia Controparte_6
del contratto di compravendita stipulato da e . A tale giudicato CP_3 Controparte_2
doveva infatti essere riconosciuta efficacia, non solo nei confronti dei ma CP_2
anche nei confronti dell'avente causa successore a titolo particolare. Controparte_1
Con il terzo motivo di appello, la società appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, esperita nei confronti di e CP_3 CP_2
per il caso di rigetto della domanda di rivendicazione, in quanto il Tribunale
[...]
si era limitato a ritenere che la prova della proprietà fosse da mettere a base anche della domanda di risarcimento.
9 Si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello.
A proposito dei documenti depositati con l'atto di appello, l'appellata si è opposta alla produzione del contratto di compravendita tra la società e in quanto Persona_4
produzione nuova ed inammissibile.
Con riferimento all'opponibilità delle sentenze che avevano rigettato la domanda di usucapione dei danti causa, l'appellata ha rilevato che le relative sentenze non erano state trascritte e non erano dunque opponibili nei suoi confronti, in quanto l'art. 111, co.
4, c.p.c. fa espressamente salve le norme sulla trascrizione. Inoltre, non troverebbe applicazione l'art. 2909 c.c., il quale si riferisce all'ipotesi in cui il terzo abbia acquistato il diritto dopo la formazione del giudicato in capo al suo dante causa.
Infine, l'appellata ha sollevato eccezione riconvenzionale di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., sostenendo di aver acquistato il terreno in buona fede da chi risultava essere proprietario del bene in base ai registri immobiliari, vista l'assenza di trascrizioni idonee a far presumere una diversa situazione giuridica. ha altresì precisato di non essere CP_1
stata messa a conoscenza delle vicende giudiziarie degli altri convenuti, di non convivere con questi ultimi e di aver goduto continuamente ed in via esclusiva del bene per oltre dieci anni.
e e non si sono costituiti in giudizio e sono CP_3 Controparte_2 Controparte_4
stati dichiarati contumaci.
5) Motivi della decisione
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello non risulta carente degli elementi necessari al suo esame.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
La verifica della fondatezza delle censure presentate dall'appellante circa l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul terreno conteso si pone a monte di ogni domanda proposta con l'atto di appello.
A tal proposito, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
10 Preliminarmente, si osserva che l'accertamento della proprietà a favore di Parte_1
non è stato oggetto di una pronuncia espressa e positiva nel contesto della
[...]
precedente causa tra la società e i (causa n. 2384/2000 del Tribunale della CP_2
Spezia e successivi gradi di giudizio): il precedente giudizio si è riferito, infatti, all'accertamento dell'eventuale usucapione maturata dai rispetto al fondo di CP_2
cui si tratta, pervenendo infine ad un accertamento negativo della proprietà degli stessi.
Tuttavia, sebbene dal precedente giudizio non possa trarsi un giudicato implicito o esplicito sul diritto di proprietà della società, tale diritto risulta comunque dimostrato, sulla base del complessivo materiale probatorio agli atti e delle ammissioni effettuate da e e dal loro dante causa , anche nel CP_3 Controparte_2 Controparte_6
contesto del precedente giudizio.
Si rileva, in particolare, che e sono subentrati nella causa n. CP_3 Controparte_2
2384/2000 del Tribunale della Spezia quali eredi del sig. , il quale Controparte_6
aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione del terreno con riscorso ex art. 3 L. n.
346/1976. In tale atto di ricorso, veniva menzionato un espresso riconoscimento del diritto di proprietà della società da parte di , essendovi stato riportato Controparte_6
che “l'istante ha chiesto alla Società proprietaria di riconoscergli il predetto possesso ultraventennale e sottoscrivere, quindi, un conseguente atto di passaggio di proprietà, sanzionante l'intervenuta usucapione”. Risulta evidente che la richiesta di CP_6
di ottenere dalla società la sottoscrizione di un atto di passaggio di proprietà
[...]
si spiega soltanto con un esplicito riconoscimento della titolarità della proprietà in capo alla infatti, qualora il non avesse riconosciuto la società Parte_1 CP_2
come legittima proprietaria del terreno, la sottoscrizione di un passaggio di proprietà da parte della stessa non avrebbe rivestito alcuna utilità, né avrebbe potuto indurre il a evitare l'esperimento dell'azione di accertamento dell'usucapione in CP_2
giudizio.
Poiché è il dante causa di e , suoi eredi, la Controparte_6 CP_3 Controparte_2
suddetta ammissione circa la titolarità del diritto di proprietà assume rilievo anche nei confronti di questi ultimi, subentrati in giudizio alla morte dell'originario ricorrente.
11 Tra l'altro, anche una volta conclusa la causa, e risultano aver CP_3 Controparte_2
posto in essere un ulteriore riconoscimento della proprietà della società: con e-mail del
24/06/2019, infatti, l'Avv. Lupinacci, legale che aveva assistito i nel CP_2
precedente giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ha manifestato al legale della società la disponibilità dei propri clienti all'acquisto o alla restituzione del terreno (“…
Sarebbero disposti ad acquistare il bene o a concordare la riconsegna…”).
In base alla giurisprudenza di legittimità, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (cfr. Cass. civ. n. 28865/2021).
e sono i danti causa della successiva acquirente CP_3 Controparte_2 [...]
l'acquisto del fondo da parte di quest'ultima trova fondamento sul titolo CP_1
rappresentato dalla sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, resa nel giudizio in cui i avevano effettuato le suesposte ammissioni. Tale sentenza, non passata CP_2
in giudicato e successivamente riformata, non era un titolo idoneo a fondare la proprietà in capo ai e non poteva legittimare questi ultimi a trasferire il bene alla CP_2
A tal proposito, l'omessa trascrizione dei successivi provvedimenti della CP_1
Corte di appello e della Corte di cassazione è irrilevante, in quanto la stessa trascrizione della sentenza del Tribunale della non avrebbe potuto costituire, di per sé sola, Pt_3
un valido titolo da opporre al proprietario: attraverso la trascrizione, infatti, i CP_2
e la potevano opporre soltanto il contenuto di ciò che era trascritto, il quale CP_1
tuttavia, come già osservato, era rappresentato da una sentenza provvisoria, insuscettibile di costituire un valido titolo di proprietà del bene e successivamente riformata.
Nel contesto della riferita situazione di riconoscimento della proprietà da parte dei danti causa della e di assenza di provvedimenti efficacemente CP_2 CP_1
opponibili dai o dalla la società ha depositato CP_2 CP_1 Parte_1
ulteriori documenti al fine di dimostrare la titolarità del diritto
12 In primo luogo, la società ha fornito la nota di trascrizione dell'atto notarile pubblico di acquisto immobiliare, avente ad oggetto il più ampio fondo dal cui frazionamento è sorto il terreno conteso: nella nota vengono indicate la data dell'atto (31/12/1990), il terreno (fgl. 31 part. 482), il tipo di atto (compravendita) e l'oggetto (piena proprietà).
La nota di trascrizione della compravendita, sebbene non possa di per sé dimostrare la proprietà del bene, rappresenta comunque uno degli elementi su cui il giudice può fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. civ. n. 20641/2013).
Inoltre, la società ha depositato la richiesta di frazionamento relativa al terreno f. 31 part. 482, con divisione nei due terreni f.31 part. 1034 e f. 31 part. 1035, e la visura catastale del conseguente terreno f. 31 part. 1035, in cui è riportata l'intestazione a favore della società Parte_1
Ancora, la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, nell'indicare i terreni confinanti con quello che aveva ritenuto oggetto di usucapione (f. 31 part. 1035), ha menzionato anche il secondo dei fondi originati dal frazionamento dell'originario terreno f. 31 part. 482, ossia il terreno f. 31 part. 1034, a proposito del quale indica la proprietà di
In modo analogo, anche nelle proprie Parte_1 Controparte_6
conclusioni, riconosce la proprietà della società per il terreno f. 31 Parte_1
part. 1034. Poiché i terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 part. 1035, come già rilevato, sono provenuti dal frazionamento di un unico terreno, f. 31 part. 482, di cui la società Parte_1
sostiene di essere stata proprietaria, il riconoscimento della proprietà del terreno f. 31
[...]
part. 1034 a favore della società è un ulteriore elemento da cui desumere l'indiretto riconoscimento della medesima proprietà anche a favore del terreno f. 31 part. 1035.
Nel complesso, il quadro probatorio agli atti e le ammissioni effettuate quanto al diritto di proprietà della società consentono di ritenere dimostrata la titolarità del diritto in capo alla È pertanto assorbita la questione relativa al deposito dell'atto Parte_1
di acquisto del 1990 di cui l'appellata lamenta la novità e l'inammissibilità, CP_1
trattandosi di atto non dirimente ai fini del decidere: a prescindere dall'ammissione o meno di tale atto, il diritto di proprietà della società risulta comunque dimostrato.
*
13 Sebbene la proprietà del fondo in capo alla società sia dimostrata Parte_1
nei termini sopra riportati, anche l'eccezione riconvenzionale di usucapione, proposta dall'appellata è fondata. CP_1
A tal proposito, si osserva che ha acquistato il terreno di cui si tratta Controparte_1
con atto a rogito del notaio del 31 luglio 2009. Al momento dell'acquisto, la Per_1
sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, favorevole a e CP_3 CP_2
era stata trascritta, mentre non erano stati trascritti altri titoli suscettibili di far
[...]
dubitare del diritto dei venditori. Nell'atto notarile sono contenuti degli espressi riferimenti alla suddetta sentenza e, in particolare, all'art. 5 viene indicato che il cespite
è pervenuto a e “in virtù di usucapione dichiarata con sentenza CP_3 Controparte_2
del Tribunale di La Spezia in data 18 dicembre 2008, repert. n. 2495, registrata a La
Spezia il 16 marzo 2009 al n. 484 s. 4 e trascritta a La Spezia il 29 aprile 2009 ai nn.
3633/2682”. Nell'atto notarile non viene fatta menzione della non definitività della sentenza, né dell'avvenuta impugnazione della stessa. Ferma l'inidoneità di tale sentenza a fondare la proprietà in capo ai non sussistono tuttavia elementi da CP_2
cui derivare la consapevolezza dell'acquirente circa tale inidoneità e, dunque, la mala fede di quest'ultima.
Indicazioni di segno contrario non possono trarsi dalla parentela sussistente tra
[...]
e gli alienanti, non potendo tale parentela, di per sé sola, fondare un giudizio CP_1
di mala fede dell'acquirente. Del pari, l'eventuale residenza presso lo stesso immobile non rappresenta un elemento univoco nel senso di dimostrare la mala fede dell'acquirente. Si noti che, dal punto di vista fattuale, la residenza in loco consentiva primariamente a i constatare il possesso dei suoi danti causa. Inoltre, Controparte_1
si deve evidenziare che la vendita non risulta strumentale al solo trasferimento del terreno controverso, avendo preso ad oggetto una pluralità di beni, rispetto ai quali il cespite in contesa assume un rilievo minore: gli alienanti, infatti, oltre a vendere il terreno di cui si tratta per il prezzo di €10.000,00, hanno anche venduto alla CP_1
la piena proprietà o la nuda proprietà di due ulteriori appartamenti, per un valore complessivo di €600.000,00.
14 Ancora, non è contestato che abbia posseduto ininterrottamente il bene immobile CP_1
dal momento dell'acquisto e fino alla data attuale. Si osserva ancora che tale possesso non risulta essere mai stato contestato dalla società nei confronti della Parte_1 CP_1
durante, quanto meno, il decennio successivo all'acquisto e che, anzi, la stessa società non risulta aver effettuato alcuna trascrizione a proprio favore con riferimento al cespite conteso, neanche una volta ottenuta la vittoria in giudizio nei confronti dei CP_2
Poiché si trova pacificamente nel possesso del bene, deve farsi Controparte_1
applicazione della presunzione di cui all'art. 1147, co. 3, c.c., secondo cui: “La buona fede
è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”. La società appellante non ha vinto la presunzione di buona fede sussistente a favore della CP_1
Ne consegue che risultano integrati gli elementi costitutivi dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 c.c. a favore di Controparte_1
L'accoglimento dell'eccezione di usucapione comporta il rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla società attrice siccome impossibilitata a pervenire al suo effetto.
L'eccezione, ripetutamente definita riconvenzionale, per questa stessa ragione contiene la domanda di piena dichiarazione ad ogni effetto dell'acquisto, posto. A cenni di limitazione della volontà di ottenere tale pronuncia presenti in atti non può assegnarsi alcun significato compatibile con l'insistenza nell'opposizione alla rivendicazione che la parte in questione contrasta principalmente proprio e da parte sua “solo” con l'usucapione detta.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene, si rinvia a quanto verrà osservato successivamente.
*
L'accertata fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
d il rigetto delle domande proposte contro la stessa implicano l'esame del terzo CP_1
motivo di appello e della domanda di risarcimento del danno, proposta in subordine dalla società la società, infatti, ha chiesto in primo grado la condanna degli Parte_1
alienanti al risarcimento del danno da perdita del bene in caso di avvenuta usucapione da parte di insistendo poi in appello per tale condanna subordinata e lamentando al CP_1
riguardo l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
15 Tale domanda di risarcimento, che richiede l'accertamento, quali fatti costitutivi della pretesa, del diritto di proprietà della società e della successiva avvenuta usucapione da parte della unitamente agli ulteriori elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., deve CP_1
essere accolta nei confronti di e . CP_3 Controparte_2
A proposito della titolarità del diritto di proprietà sul fondo da parte della società
e alla successiva usucapione da parte della si richiama Parte_1 CP_1
quanto già sopra esposto. Con riferimento agli ulteriori presupposti di cui all'art. 2043 c.c., si osserva quanto segue.
Gli appellati hanno proceduto all'alienazione del bene a favore della parente CP_2
in un momento in cui non erano titolari del diritto di proprietà sul bene Controparte_1
venduto. L'unico titolo posto a base della vendita, infatti, era rappresentato dalla sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, la quale non era ancora passata in giudicato, non costituiva un titolo valido all'accertamento del diritto di proprietà ed è stata poi riformata nel successivo sviluppo del giudizio. Si ribadisce, a tal proposito, che l'omessa trascrizione dei successivi provvedimenti della Corte di appello di Genova e della Corte di cassazione, che hanno rigettato le domande dei non può essere valorizzata al fine di ritenere CP_2
che la bbia correttamente acquistato il bene attraverso la compravendita. Infatti, CP_1
la sentenza trascritta, resa in primo grado, non era idonea ad essere posta a base del trasferimento della proprietà, né lo è divenuta all'esito dei successivi gradi di giudizio, che ne hanno anzi riformato il contenuto, per cui tale trascrizione non rappresentava un titolo efficacemente opponibile al proprietario del bene. L'esito finale del giudizio promosso dai passato in giudicato, ha accertato in modo definitivo che gli stessi non erano CP_2
proprietari del bene, non avendo maturato alcuna usucapione nei confronti della anche alla luce di tale accertamento, pertanto, deve ribadirsi nella Parte_1
presente sede che con l'atto del 31 luglio 2009 i hanno venduto un bene di cui CP_2
non erano proprietari.
Nell'effettuazione di tale vendita a non domino, i non risultano aver rappresentato CP_2
l'avvenuta impugnazione della sentenza, che era stata loro notificata già in data 29 aprile
2009: l'atto notarile di compravendita del 31 luglio 2009, infatti, non fornisce alcuna
16 indicazione al riguardo e la stessa acquirente iferisce di non essere stata Controparte_1
messa a conoscenza del contenzioso in essere per la proprietà del fondo. Pertanto, oltre che procedere ad una vendita priva di titolo, i risultano anche aver integrato una CP_2
condotta caratterizzata da mala fede, tacendo l'avvenuta impugnazione della sentenza, che era stata notificata nei loro confronti in tempo antecedente alla vendita.
Tale condotta si pone sicuramente in rapporto di causalità con il danno ingiusto rappresentato dalla successiva perdita del bene da parte della la vendita Parte_1
del terreno nelle condizioni sopra esposte ha infatti consentito la maturazione dell'usucapione a favore dell'acquirente con impossibilità per la società di CP_1
recuperare il bene.
Del resto, la mala fede degli alienanti è ulteriormente dimostrata CP_2
dall'atteggiamento assunto dagli stessi al termine della precedente causa in essere con la società, conclusa con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10350/2019 di rigetto del ricorso dei risulta infatti che, pur avendo già da anni alienato il terreno alla CP_2
e abbiano nondimeno manifestato alla società, tramite CP_1 CP_3 Controparte_2
il proprio legale, la disponibilità all'acquisto o alla restituzione del bene, così facendo trascorrere inutilmente ulteriori mesi nel corso del 2019.
In definitiva l'attività dei convenuti suddetti appare come un serie concatenata ed orchestrata di atti volti a sottrarre la proprietà del bene alla società appellante mediante un meccanismo legale in definitiva trovato nel possesso conferito ad un terzo di cui non si può contestare la buona fede. La vicenda proprietaria definitiva risulta quindi “secundum legem”, ma, nondimeno essa è stata ottenuta creandone artificiosamente le condizioni con profittamento in mala fede di errori della danneggiata in parte “indotti” nella misura in cui l'intesa operazione risulta alla stessa non disvelata. Nel complesso quindi ci si trova il presenza di una illecita lesione indiretta della libera disponibilità del bene da parte del proprietario pervenuta, nell'effetto all'estinzione (sia pur per legge) della proprietà stessa, estinzione che tuttavia, stante la derivazione illecita, rappresenta un danno risarcibile, per il valore della proprietà perduta.
17 I presupposti per la condanna risarcitoria non sussistono, invece, con riferimento a pure intervenuto nell'atto di alienazione del 31 luglio 2009. Controparte_4
A tal proposito, si osserva preliminarmente che, nella precisazione delle conclusioni datata
08/05/2025, la società non ha chiesto la condanna subordinata al risarcimento a carico di ma soltanto nei confronti di e . Oltre il Controparte_4 CP_3 Controparte_2
bisogno, si osserva comunque che non è raggiunta, rispetto a la prova Controparte_4
di una condotta dolosa o colposa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di soggetto che non ha partecipato alla precedente causa tra i e la società e che è intervenuto CP_2
nell'alienazione, a quanto risulta, solo nella posizione di coniuge di in Controparte_2
regime di comunione legale dei beni, nel contesto peraltro di una vendita avente ad oggetto una pluralità di immobili.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del bene, risulta corretto fare riferimento al valore del terreno. Nella determinazione di tale valore, è opportuno prendere come parametro il prezzo della compravendita del terreno nell'atto di acquisto del 31 luglio 2009, ossia €10.000,00, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dal momento della proposizione della domanda in primo grado della società.
Non è invece possibile riconoscere un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione del bene, non essendo state allegate dalla società effettive conseguenze negative derivanti da tale occupazione.
A proposito del risarcimento del danno da mancato godimento del bene, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone anche superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici,
18 alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez. U.,
n. 33645 del 2022).
Nel caso di specie, la società non risulta aver mai effettivamente sfruttato il terreno di cui si tratta. Il contenzioso tra la società e , dante causa di e Controparte_6 CP_3 CP_2
non è sorto da un'iniziativa intrapresa dalla società, al fine di utilizzare il bene
[...]
posseduto da ma al contrario da un ricorso proposto da allo scopo di CP_2 CP_2
vedere riconosciuta l'usucapione derivante dal proprio prolungato possesso. Poiché non risulta agli atti che la società abbia mai posto in essere alcuna attività per disturbare il possesso di prima che quest'ultimo esperisse l'azione nei confronti Controparte_6
della società, né è stato allegato alcunché circa le utilità che la società avrebbe potuto ottenere dal godimento diretto o indiretto del bene, la richiesta di risarcimento del danno da occupazione deve essere rigettata.
6) Esito finale e spese
All'esito dell'esame di ogni motivo di appello ed eccezione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata, con accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita del bene, proposta dalla società nei Parte_1
confronti di e . CP_3 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, la quale deve essere verificata nel contesto dei singoli rapporti controversi: con riferimento alle pretese avanzate dalla società Parte_1
nei confronti di quest'ultima è risultata vittoriosa e deve essere
[...] Controparte_1
tenuta indenne dalle spese di lite, le quali devono essere poste a carico della società attrice ed appellante;
per quanto invece riguarda le pretese avanzate dalla società Parte_1
nei confronti di e , questi ultimi sono risultati soccombenti e
[...] CP_3 Controparte_2
devono essere condannati a rifondere le spese di lite alla società.
19 Ferma l'entità delle spese indicata dal Tribunale per il giudizio di primo grado, le spese del presente grado si quantificano in base al d.m. 55/2014, scaglione 5.200,01-
26.000,00, valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, accogliendo parzialmente l'appello proposto da Parte_1
nei limiti di quanto indicato in motivazione, e l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dall'appellata Controparte_1
ACCERTA l'avvenuta usucapione a favore di del fondo f. 31 part. Controparte_1
1035 sito nel Comune di Levanto, precedentemente di proprietà della società
come indicata in epigrafe, Parte_1
CO e al risarcimento del danno patito dalla società CP_3 Controparte_2
come indicata in epigrafe, per la perdita del predetto fondo f. 31 Parte_1
part. 1035 sito nel Comune di Levanto, quantificato in €10.000,00, oltre interessi legali dal giorno della proposizione della domanda in primo grado da parte della società,
CO la società come indicata in epigrafe, al pagamento Parte_1
delle spese processuali per entrambi i gradi a favore di nella misura Controparte_1
di €4.300,00 per il primo grado ed € 5.809,00 per il secondo grado per compensi professionali, oltre a spese generali ed oneri di legge,
CO e al pagamento delle spese processuali per CP_3 Controparte_2
entrambi i gradi a favore di come indicata in epigrafe, nella Parte_1
misura di €4.300,00 per il primo grado ed €5.809,00 per il secondo grado per compensi professionali, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Genova, li 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
La minuta della sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 707/2024
La Corte di Appello in persona dei magistrati
Dott. Marcello Bruno presidente
Dott.ssa Valeria Albino consigliere
Dott. Paolo Gibelli consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza del Tribunale della Spezia n. 414 pubblicata il 07/05/2024 tra in persona del procuratore speciale (CF: Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Sergio EL e dell'Avv. C.F._1
DA EL, come da mandato in atti appellante e
(CF: , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
MA RE, come da mandato in atti appellato e
, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4
appellati contumaci nella quale all'udienza del 18/11/2025, sostituita da trattazione scritta, sono state confermate le conclusioni preventivamente assunte nei termini di legge
* CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per in persona del procuratore speciale: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis,
- in riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento della domanda di rivendicazione ex art 948 cc riconoscere la proprietà del terreno identificato al f 31 mapp 1035 di mq
232 di esclusiva proprietà della soc. Parte_1
- In applicazione dell'art 2909 cc e/o dell'art 111 c. 4 cpc, dato atto degli effetti di giudicato delle sentenze della Corte di Appello di Genova n. 208/2015 e della Corte di
Cassazione n. 10359/2019 nei confronti della , dichiarare, nei Controparte_1
confronti della l'inefficacia del contratto di compravendita tra Controparte_5
i sig.ri ed i Sig.ri , e Controparte_1 CP_3 Controparte_2 CP_4
datato 31/07/2009, Notaio , rep. 34971 racc. 12946, con
[...] Per_1
riferimento alla vendita del terreno di circa mq 232, in catasto terreno Comune di
Levanto, f. 31 mapp. 1035 are 2.32, con conseguente dichiarazione di nullità, revoca
e/o annullamento del contratto di compravendita come sopra identificato
- Conseguentemente in accoglimento della domanda di revoca e dell'inefficacia del contratto di compravendita, condannare la sig.ra e/o i Sig Controparte_1 CP_2
e e, per quanto di interesse, alla
[...] CP_3 Controparte_4
restituzione immediata dell'immobile de quo occupato senza titolo, libero di cose e di persone
- Rigettare la domanda formulata dalla sig.ra , in via riconvenzionale, Controparte_1
ex art 1159 cc, perché infondata in fatto ed in diritto e per inesistenza dei presupposti
- Condannare i sigg.ri e e/o al CP_3 Controparte_2 Controparte_1
pagamento di una somma a titolo di indennità per l'occupazione del terreno o, se del caso, a titolo di risarcimento danni, il tutto la liquidarsi in via di equità o previa nomina di CTU
- In via subordinata, nella malaugurata ipotesi che dovesse essere rigettata la domanda di rivendicazione, promossa nei confronti della , condannare i Sig.ri Controparte_1
e al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo CP_3 Controparte_2
2 subiti dalla soc. come rappresentata, per la perdita del terreno Parte_1
(valore dello stesso) e per il mancato utilizzo, ed, in ogni caso, con riferimento al comportamento degli stessi, prendendo a base il valore del bene, e se necessario, previa ammissione di CTU,
Somme rivalutate ed interessi
Respingere ogni richiesta istruttoria formulata da controparte, nonché la spiegata eccezione riconvenzionale, infondata sotto ogni aspetto
- Con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cap e spese generali” di entrambi
i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia codesta ill.ma Corte di Appello per i motivi di cui in narrativa in via preliminare : dichiarare l'atto di appello inammissibile;
nel merito: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e confermare la sentenza impugnata;
in via subordinata e nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello e/o di dichiarazione di nullità dell'atto di acquisto a rogito Notaio di Persona_2
Levanto in accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale: accertare incidentalmente che la signora è piena proprietaria del bene per CP_1
effetto di usucapione e, conseguentemente, rigettare le domande in quanto infondate e inammisibili.
Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Fatti oggetto della controversia
La sentenza avverso la quale è proposto appello definisce, in prime cure, una controversia relativa alla proprietà del terreno f. 31 part. 1035, sito nel Comune di
3 Levanto. Tale fondo è il risultato del frazionamento del più ampio terreno f. 31 part. 482, diviso nei terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 part. 1035.
Il terreno f. 31 part. 1035, conteso nella presente controversia, era stato oggetto anche del precedente giudizio n. 2384/2000 del Tribunale della Spezia tra il sig. CP_6
e la società in tale precedente giudizio, avviato con
[...] Parte_1
ricorso depositato in data 10/11/2000, aveva richiesto Controparte_6
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul bene, sostenendo di averlo acquistato per usucapione ai sensi dell'art. 1159-bis c.c.
Nel corso del processo, a erano subentrati gli eredi e Controparte_6 CP_3 CP_2
a favore dei quali era stata poi accertata l'avvenuta usucapione con sentenza
[...]
di primo grado del Tribunale della Spezia n. 1440 del 18/12/2008. Tale sentenza, tuttavia, a seguito di appello della società era stata riformata con Parte_1
sentenza n. 208/2015 della Corte di appello di Genova, la quale aveva rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione. Il successivo ricorso per cassazione di CP_3
e era stato del pari rigettato con ordinanza della Corte di cassazione Controparte_2
n. 10350/2019.
Risulta, tuttavia, che nel corso del giudizio, i sig.ri e ed il marito CP_3 Controparte_2
di quest'ultima abbiano concluso un contratto di compravendita Controparte_4
con figlia di e avente ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
oggetto una serie di immobili, tra cui anche il terreno conteso. Tale compravendita è avvenuta con atto a rogito del notaio del 31/07/2009, successivamente alla Per_1
sentenza di primo grado n. 1440 del 18/12/2008 del Tribunale della Spezia e prima della riforma della stessa da parte della Corte di appello di Genova.
2) La causa di primo grado
Con atto di ricorso ex art. 702-bis c.p.c. datato 17/02/2020, la società Parte_1
in persona del procuratore speciale ha agito nei confronti della
[...] Parte_2
convenuta rivendicando la proprietà del terreno f. 31 mapp. 1035 Controparte_1
4 sito nel Comune di Levanto e chiedendo l'accertamento dell'inefficacia del contratto di compravendita con cui la predetta aveva ottenuto il bene conteso, CP_1
acquistandolo da , e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
Inversiones OI s.a. ha riferito di essere stata la proprietaria del più ampio fondo f.
31 part. 482, acquistato con atto notaio del 31/12/1990 dall'alienante Persona_3
e poi frazionato dalla stessa società nei terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 Persona_4
part. 1035.
A tal proposito, la società con il proprio ricorso, ha rappresentato di Parte_1
essere risultata vittoriosa nel precedente giudizio avente ad oggetto la proprietà del bene e di aver preso contatti, dopo l'avvenuta vittoria, con e , al fine CP_3 Controparte_2
di ottenere la restituzione del terreno. Nel corso di tali interlocuzioni, tuttavia, la società era stata contattata dal legale della sig.ra il quale aveva rappresentato Controparte_1
che la aveva acquistato e posseduto il bene conteso da oltre dieci anni e che CP_1
dunque aveva usucapito lo stesso ai sensi dell'art. 1159 c.c.
La società ha pertanto agito nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
nonché degli alienanti e e chiedendo CP_3 Controparte_2 Controparte_4
l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul terreno e sostenendo che la CP_1
non potesse invocare il disposto dell'art. 1159 c.c. a proprio favore, avendo acquistato il terreno in mala fede.
A sostegno di tale considerazione, la società ha osservato che è la Controparte_1
figlia di , che la risiedeva nel medesimo stabile dei propri Controparte_2 CP_1
danti causa e che l'atto di appello della sentenza di primo grado del Tribunale della
Spezia n. 1440 del 18/12/2008 era stato notificato a e in data CP_3 Controparte_2
29/04/2009, per cui doveva ritenersi che al momento dell'alienazione del bene tutte le parti fossero a conoscenza dell'azione giudiziaria in corso.
Inoltre, secondo la società, l'atto del notaio conteneva elementi idonei ad Per_1
escludere la titolarità in capo agli alienanti del diritto trasferito, venendo menzionata la sentenza senza indicazione del passaggio in giudicato della stessa, per cui la CP_1
era in condizioni di chiedere delucidazioni sulla titolarità del bene.
5 Ancora, la società ha sostenuto che e avessero ulteriormente CP_3 Controparte_2
agito in mala fede, una volta risultati soccombenti nel precedente giudizio, dichiarandosi disponibili all'acquisto del terreno conteso, senza rendere noto alla società di aver già alienato il bene.
La società ha altresì richiesto la condanna dei e della al CP_2 CP_1
pagamento di un'indennità o di un risarcimento per l'occupazione senza titolo del bene.
In subordine, nell'ipotesi di riconoscimento dell'avvenuta usucapione a favore di e di rigetto dell'azione di rivendicazione, la società ha richiesto la Controparte_1
condanna di e al risarcimento del danno subito dalla perdita CP_3 Controparte_2
del bene e dal mancato utilizzo dello stesso.
Si è costituita in giudizio la sig.ra resistendo alle domande della Controparte_1
società A tal proposito, la convenuta ha rilevato che, mentre la Parte_1
sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, favorevole a e CP_2 [...]
era stata trascritta, non risultava invece alcuna trascrizione rispetto alle CP_3
successive sentenze della Corte di appello di Genova e della Corte di cassazione, le quali pertanto non le erano opponibili. Inoltre, ha contestato il Controparte_1
diritto di proprietà della società ricorrente, sostenendo che la stessa non avesse soddisfatto l'onere della prova gravante sull'attore in rivendicazione.
Infine, la convenuta ha proposto “eccezione riconvenzionale” di usucapione, ritenendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1159 c.c. A tal proposito, la CP_1
ha sottolineato che non erano state effettuate trascrizioni suscettibili di far emergere controversie sulla proprietà del bene ed ha sostenuto di essere rimasta ignara della causa in atto tra i suoi danti causa e la società.
e e non si sono costituiti in giudizio e CP_3 Controparte_2 Controparte_4
sono stati dichiarati contumaci.
*
6 3) La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 414/2024, il Tribunale della Spezia ha rigettato le domande della società condannandola alla rifusione delle spese di lite secondo Parte_1
soccombenza.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la società non avesse soddisfatto la c.d. probatio diabolica richiesta per l'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.
A tal proposito, il giudice di primo grado ha precisato che tale onere probatorio non poteva trovare attenuazione in forza dell'eccezione di usucapione proposta dalla convenuta, in quanto il convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio “possideo quia possideo”.
Inoltre, il Tribunale ha constatato che la società ricorrente, oltre a non aver provato il proprio diritto di proprietà, non aveva neanche prodotto in giudizio il proprio titolo di acquisto (ossia il contratto di compravendita del 31/12/1990), essendosi limitata a depositare la nota di trascrizione del contratto e la visura catastale, entrambi privi di rilevanza probatoria, ed un documento di approvazione di frazionamento, il quale non recava indicazioni circa l'atto di compravendita.
Elementi di segno opposto non erano emersi, secondo il giudice di primo grado, neanche dagli atti relativi al precedente giudizio per accertamento dell'usucapione instaurato da e proseguito dagli eredi dello stesso, in quanto dalle sentenze Controparte_6
pronunciate nei diversi gradi di quel giudizio non si poteva ricavare alcun riconoscimento di proprietà a favore della società, né alcun giudicato, ancorché implicito, sulla proprietà del terreno.
Infine, il giudice ha osservato che l'omessa prova del diritto di proprietà da parte dell'attrice si riverberava sfavorevolmente anche sulle altre domande proposte, comportandone il rigetto. A tal proposito, il Tribunale ha precisato che, pur realizzando il contratto di acquisto della un acquisto a non domino, in quanto avvenuto CP_1
solo sulla base di una sentenza di primo grado poi travolta, tale contratto non era nullo, rappresentando un negozio valido ma inefficace. Rispetto a tale contratto, pertanto, non
7 si trattava di rilevare la nullità del negozio, essendo invece onere del proprietario del bene compravenduto di esperire l'azione di rivendicazione, previo accertamento dell'inefficacia del negozio. Nel caso di specie, tuttavia, la società, per le ragioni già viste, non aveva dimostrato di essere la proprietaria del bene.
4) Appello
Nei confronti della sentenza ha proposto appello la società Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice abbia errato nel ritenere carente la prova del diritto di proprietà della società sul terreno di cui si tratta.
Secondo l'appellante, infatti, la proprietà era dimostrata:
• dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita del 31/12/1990 tra e , avente ad oggetto il terreno f 31 mapp 482; Parte_1 Persona_4
• dal successivo frazionamento posto in essere dalla società per cedere una parte del terreno al Comune di Levanto, redatto su domanda sottoscritta da parte di
[...]
amministratore della società al tempo dei fatti. A tal proposito, la società ha Tes_1
sottolineato che, sulla base dell'art. 1 d.l. 701/94 e della circolare n. 194/1995 del
Ministero delle finanze, la domanda di frazionamento deve essere sottoscritta dal proprietario del bene;
• dal certificato catastale, che indica l'intestazione a favore di Parte_1
della nuova particella risultata dal frazionamento;
• dal riconoscimento effettuato dal dante causa , con il proprio Controparte_6
ricorso ex art. 3 L. 10/05/1976, che aveva dato origine al precedente giudizio per l'accertamento dell'usucapione ed in cui era stato indicato: “… l'istante ha richiesto alla società proprietaria di riconoscergli il predetto possesso ultra ventennale e sottoscrivere, quindi, un conseguente atto di passaggio di proprietà sanzionante
l'intervenuta usucapione” e “la soc. dopo una prima adesione alla Parte_1
richiesta, non vi avrebbe provveduto”;
8 • dalle conclusioni rese da in tale giudizio e dal conseguente Controparte_6
dispositivo della sentenza n. 1440 del 18/12/2008 del Tribunale della Spezia, i quali avevano indicato che il terreno mapp 1034 (ex mapp 482) era di proprietà della
Parte_1
• dall'ulteriore successivo riconoscimento effettuato da e , CP_3 Controparte_2
i quali, dopo il definitivo rigetto della domanda di accertamento dell'usucapione da parte della Corte di cassazione, avevano diretto alla società una Parte_1
richiesta di acquisto del bene tramite il legale di propria fiducia.
A completamento della suddetta documentazione, la società ha comunque depositato anche il contratto di compravendita del 31/12/1990.
La società si è inoltre opposta all'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione di Controparte_1
Con il secondo motivo di appello, la società ha lamentato l'omessa rilevazione della formazione del giudicato esterno ex art. 111, co. 4, c.p.c. e 2909 c.c. sul difetto di proprietà di e , con conseguente inefficacia della compravendita CP_3 Controparte_2
tra questi ultimi e Controparte_1
A tal proposito, l'appellante ha osservato che l'azione proposta nei confronti dei convenuti è fondata sugli esiti della sentenza della Corte di appello di Genova n.
208/2015 e della sentenza della Cassazione n. 10359/2019, con cui è stata rigettata l'azione di usucapione promossa da , con conseguente inefficacia Controparte_6
del contratto di compravendita stipulato da e . A tale giudicato CP_3 Controparte_2
doveva infatti essere riconosciuta efficacia, non solo nei confronti dei ma CP_2
anche nei confronti dell'avente causa successore a titolo particolare. Controparte_1
Con il terzo motivo di appello, la società appellante ha lamentato l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, esperita nei confronti di e CP_3 CP_2
per il caso di rigetto della domanda di rivendicazione, in quanto il Tribunale
[...]
si era limitato a ritenere che la prova della proprietà fosse da mettere a base anche della domanda di risarcimento.
9 Si è costituita in giudizio chiedendo la dichiarazione di inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c. e sostenendo l'infondatezza dei motivi di appello.
A proposito dei documenti depositati con l'atto di appello, l'appellata si è opposta alla produzione del contratto di compravendita tra la società e in quanto Persona_4
produzione nuova ed inammissibile.
Con riferimento all'opponibilità delle sentenze che avevano rigettato la domanda di usucapione dei danti causa, l'appellata ha rilevato che le relative sentenze non erano state trascritte e non erano dunque opponibili nei suoi confronti, in quanto l'art. 111, co.
4, c.p.c. fa espressamente salve le norme sulla trascrizione. Inoltre, non troverebbe applicazione l'art. 2909 c.c., il quale si riferisce all'ipotesi in cui il terzo abbia acquistato il diritto dopo la formazione del giudicato in capo al suo dante causa.
Infine, l'appellata ha sollevato eccezione riconvenzionale di usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., sostenendo di aver acquistato il terreno in buona fede da chi risultava essere proprietario del bene in base ai registri immobiliari, vista l'assenza di trascrizioni idonee a far presumere una diversa situazione giuridica. ha altresì precisato di non essere CP_1
stata messa a conoscenza delle vicende giudiziarie degli altri convenuti, di non convivere con questi ultimi e di aver goduto continuamente ed in via esclusiva del bene per oltre dieci anni.
e e non si sono costituiti in giudizio e sono CP_3 Controparte_2 Controparte_4
stati dichiarati contumaci.
5) Motivi della decisione
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello non risulta carente degli elementi necessari al suo esame.
I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
La verifica della fondatezza delle censure presentate dall'appellante circa l'accertamento del proprio diritto di proprietà sul terreno conteso si pone a monte di ogni domanda proposta con l'atto di appello.
A tal proposito, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
10 Preliminarmente, si osserva che l'accertamento della proprietà a favore di Parte_1
non è stato oggetto di una pronuncia espressa e positiva nel contesto della
[...]
precedente causa tra la società e i (causa n. 2384/2000 del Tribunale della CP_2
Spezia e successivi gradi di giudizio): il precedente giudizio si è riferito, infatti, all'accertamento dell'eventuale usucapione maturata dai rispetto al fondo di CP_2
cui si tratta, pervenendo infine ad un accertamento negativo della proprietà degli stessi.
Tuttavia, sebbene dal precedente giudizio non possa trarsi un giudicato implicito o esplicito sul diritto di proprietà della società, tale diritto risulta comunque dimostrato, sulla base del complessivo materiale probatorio agli atti e delle ammissioni effettuate da e e dal loro dante causa , anche nel CP_3 Controparte_2 Controparte_6
contesto del precedente giudizio.
Si rileva, in particolare, che e sono subentrati nella causa n. CP_3 Controparte_2
2384/2000 del Tribunale della Spezia quali eredi del sig. , il quale Controparte_6
aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione del terreno con riscorso ex art. 3 L. n.
346/1976. In tale atto di ricorso, veniva menzionato un espresso riconoscimento del diritto di proprietà della società da parte di , essendovi stato riportato Controparte_6
che “l'istante ha chiesto alla Società proprietaria di riconoscergli il predetto possesso ultraventennale e sottoscrivere, quindi, un conseguente atto di passaggio di proprietà, sanzionante l'intervenuta usucapione”. Risulta evidente che la richiesta di CP_6
di ottenere dalla società la sottoscrizione di un atto di passaggio di proprietà
[...]
si spiega soltanto con un esplicito riconoscimento della titolarità della proprietà in capo alla infatti, qualora il non avesse riconosciuto la società Parte_1 CP_2
come legittima proprietaria del terreno, la sottoscrizione di un passaggio di proprietà da parte della stessa non avrebbe rivestito alcuna utilità, né avrebbe potuto indurre il a evitare l'esperimento dell'azione di accertamento dell'usucapione in CP_2
giudizio.
Poiché è il dante causa di e , suoi eredi, la Controparte_6 CP_3 Controparte_2
suddetta ammissione circa la titolarità del diritto di proprietà assume rilievo anche nei confronti di questi ultimi, subentrati in giudizio alla morte dell'originario ricorrente.
11 Tra l'altro, anche una volta conclusa la causa, e risultano aver CP_3 Controparte_2
posto in essere un ulteriore riconoscimento della proprietà della società: con e-mail del
24/06/2019, infatti, l'Avv. Lupinacci, legale che aveva assistito i nel CP_2
precedente giudizio innanzi alla Corte di cassazione, ha manifestato al legale della società la disponibilità dei propri clienti all'acquisto o alla restituzione del terreno (“…
Sarebbero disposti ad acquistare il bene o a concordare la riconsegna…”).
In base alla giurisprudenza di legittimità, il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (cfr. Cass. civ. n. 28865/2021).
e sono i danti causa della successiva acquirente CP_3 Controparte_2 [...]
l'acquisto del fondo da parte di quest'ultima trova fondamento sul titolo CP_1
rappresentato dalla sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, resa nel giudizio in cui i avevano effettuato le suesposte ammissioni. Tale sentenza, non passata CP_2
in giudicato e successivamente riformata, non era un titolo idoneo a fondare la proprietà in capo ai e non poteva legittimare questi ultimi a trasferire il bene alla CP_2
A tal proposito, l'omessa trascrizione dei successivi provvedimenti della CP_1
Corte di appello e della Corte di cassazione è irrilevante, in quanto la stessa trascrizione della sentenza del Tribunale della non avrebbe potuto costituire, di per sé sola, Pt_3
un valido titolo da opporre al proprietario: attraverso la trascrizione, infatti, i CP_2
e la potevano opporre soltanto il contenuto di ciò che era trascritto, il quale CP_1
tuttavia, come già osservato, era rappresentato da una sentenza provvisoria, insuscettibile di costituire un valido titolo di proprietà del bene e successivamente riformata.
Nel contesto della riferita situazione di riconoscimento della proprietà da parte dei danti causa della e di assenza di provvedimenti efficacemente CP_2 CP_1
opponibili dai o dalla la società ha depositato CP_2 CP_1 Parte_1
ulteriori documenti al fine di dimostrare la titolarità del diritto
12 In primo luogo, la società ha fornito la nota di trascrizione dell'atto notarile pubblico di acquisto immobiliare, avente ad oggetto il più ampio fondo dal cui frazionamento è sorto il terreno conteso: nella nota vengono indicate la data dell'atto (31/12/1990), il terreno (fgl. 31 part. 482), il tipo di atto (compravendita) e l'oggetto (piena proprietà).
La nota di trascrizione della compravendita, sebbene non possa di per sé dimostrare la proprietà del bene, rappresenta comunque uno degli elementi su cui il giudice può fondare il proprio convincimento (cfr. Cass. civ. n. 20641/2013).
Inoltre, la società ha depositato la richiesta di frazionamento relativa al terreno f. 31 part. 482, con divisione nei due terreni f.31 part. 1034 e f. 31 part. 1035, e la visura catastale del conseguente terreno f. 31 part. 1035, in cui è riportata l'intestazione a favore della società Parte_1
Ancora, la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, nell'indicare i terreni confinanti con quello che aveva ritenuto oggetto di usucapione (f. 31 part. 1035), ha menzionato anche il secondo dei fondi originati dal frazionamento dell'originario terreno f. 31 part. 482, ossia il terreno f. 31 part. 1034, a proposito del quale indica la proprietà di
In modo analogo, anche nelle proprie Parte_1 Controparte_6
conclusioni, riconosce la proprietà della società per il terreno f. 31 Parte_1
part. 1034. Poiché i terreni f. 31 part. 1034 e f. 31 part. 1035, come già rilevato, sono provenuti dal frazionamento di un unico terreno, f. 31 part. 482, di cui la società Parte_1
sostiene di essere stata proprietaria, il riconoscimento della proprietà del terreno f. 31
[...]
part. 1034 a favore della società è un ulteriore elemento da cui desumere l'indiretto riconoscimento della medesima proprietà anche a favore del terreno f. 31 part. 1035.
Nel complesso, il quadro probatorio agli atti e le ammissioni effettuate quanto al diritto di proprietà della società consentono di ritenere dimostrata la titolarità del diritto in capo alla È pertanto assorbita la questione relativa al deposito dell'atto Parte_1
di acquisto del 1990 di cui l'appellata lamenta la novità e l'inammissibilità, CP_1
trattandosi di atto non dirimente ai fini del decidere: a prescindere dall'ammissione o meno di tale atto, il diritto di proprietà della società risulta comunque dimostrato.
*
13 Sebbene la proprietà del fondo in capo alla società sia dimostrata Parte_1
nei termini sopra riportati, anche l'eccezione riconvenzionale di usucapione, proposta dall'appellata è fondata. CP_1
A tal proposito, si osserva che ha acquistato il terreno di cui si tratta Controparte_1
con atto a rogito del notaio del 31 luglio 2009. Al momento dell'acquisto, la Per_1
sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, favorevole a e CP_3 CP_2
era stata trascritta, mentre non erano stati trascritti altri titoli suscettibili di far
[...]
dubitare del diritto dei venditori. Nell'atto notarile sono contenuti degli espressi riferimenti alla suddetta sentenza e, in particolare, all'art. 5 viene indicato che il cespite
è pervenuto a e “in virtù di usucapione dichiarata con sentenza CP_3 Controparte_2
del Tribunale di La Spezia in data 18 dicembre 2008, repert. n. 2495, registrata a La
Spezia il 16 marzo 2009 al n. 484 s. 4 e trascritta a La Spezia il 29 aprile 2009 ai nn.
3633/2682”. Nell'atto notarile non viene fatta menzione della non definitività della sentenza, né dell'avvenuta impugnazione della stessa. Ferma l'inidoneità di tale sentenza a fondare la proprietà in capo ai non sussistono tuttavia elementi da CP_2
cui derivare la consapevolezza dell'acquirente circa tale inidoneità e, dunque, la mala fede di quest'ultima.
Indicazioni di segno contrario non possono trarsi dalla parentela sussistente tra
[...]
e gli alienanti, non potendo tale parentela, di per sé sola, fondare un giudizio CP_1
di mala fede dell'acquirente. Del pari, l'eventuale residenza presso lo stesso immobile non rappresenta un elemento univoco nel senso di dimostrare la mala fede dell'acquirente. Si noti che, dal punto di vista fattuale, la residenza in loco consentiva primariamente a i constatare il possesso dei suoi danti causa. Inoltre, Controparte_1
si deve evidenziare che la vendita non risulta strumentale al solo trasferimento del terreno controverso, avendo preso ad oggetto una pluralità di beni, rispetto ai quali il cespite in contesa assume un rilievo minore: gli alienanti, infatti, oltre a vendere il terreno di cui si tratta per il prezzo di €10.000,00, hanno anche venduto alla CP_1
la piena proprietà o la nuda proprietà di due ulteriori appartamenti, per un valore complessivo di €600.000,00.
14 Ancora, non è contestato che abbia posseduto ininterrottamente il bene immobile CP_1
dal momento dell'acquisto e fino alla data attuale. Si osserva ancora che tale possesso non risulta essere mai stato contestato dalla società nei confronti della Parte_1 CP_1
durante, quanto meno, il decennio successivo all'acquisto e che, anzi, la stessa società non risulta aver effettuato alcuna trascrizione a proprio favore con riferimento al cespite conteso, neanche una volta ottenuta la vittoria in giudizio nei confronti dei CP_2
Poiché si trova pacificamente nel possesso del bene, deve farsi Controparte_1
applicazione della presunzione di cui all'art. 1147, co. 3, c.c., secondo cui: “La buona fede
è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”. La società appellante non ha vinto la presunzione di buona fede sussistente a favore della CP_1
Ne consegue che risultano integrati gli elementi costitutivi dell'usucapione breve di cui all'art. 1159 c.c. a favore di Controparte_1
L'accoglimento dell'eccezione di usucapione comporta il rigetto della domanda di rivendicazione proposta dalla società attrice siccome impossibilitata a pervenire al suo effetto.
L'eccezione, ripetutamente definita riconvenzionale, per questa stessa ragione contiene la domanda di piena dichiarazione ad ogni effetto dell'acquisto, posto. A cenni di limitazione della volontà di ottenere tale pronuncia presenti in atti non può assegnarsi alcun significato compatibile con l'insistenza nell'opposizione alla rivendicazione che la parte in questione contrasta principalmente proprio e da parte sua “solo” con l'usucapione detta.
Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da illegittima occupazione del bene, si rinvia a quanto verrà osservato successivamente.
*
L'accertata fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta da
[...]
d il rigetto delle domande proposte contro la stessa implicano l'esame del terzo CP_1
motivo di appello e della domanda di risarcimento del danno, proposta in subordine dalla società la società, infatti, ha chiesto in primo grado la condanna degli Parte_1
alienanti al risarcimento del danno da perdita del bene in caso di avvenuta usucapione da parte di insistendo poi in appello per tale condanna subordinata e lamentando al CP_1
riguardo l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado.
15 Tale domanda di risarcimento, che richiede l'accertamento, quali fatti costitutivi della pretesa, del diritto di proprietà della società e della successiva avvenuta usucapione da parte della unitamente agli ulteriori elementi costitutivi di cui all'art. 2043 c.c., deve CP_1
essere accolta nei confronti di e . CP_3 Controparte_2
A proposito della titolarità del diritto di proprietà sul fondo da parte della società
e alla successiva usucapione da parte della si richiama Parte_1 CP_1
quanto già sopra esposto. Con riferimento agli ulteriori presupposti di cui all'art. 2043 c.c., si osserva quanto segue.
Gli appellati hanno proceduto all'alienazione del bene a favore della parente CP_2
in un momento in cui non erano titolari del diritto di proprietà sul bene Controparte_1
venduto. L'unico titolo posto a base della vendita, infatti, era rappresentato dalla sentenza n. 1440/2008 del Tribunale della Spezia, la quale non era ancora passata in giudicato, non costituiva un titolo valido all'accertamento del diritto di proprietà ed è stata poi riformata nel successivo sviluppo del giudizio. Si ribadisce, a tal proposito, che l'omessa trascrizione dei successivi provvedimenti della Corte di appello di Genova e della Corte di cassazione, che hanno rigettato le domande dei non può essere valorizzata al fine di ritenere CP_2
che la bbia correttamente acquistato il bene attraverso la compravendita. Infatti, CP_1
la sentenza trascritta, resa in primo grado, non era idonea ad essere posta a base del trasferimento della proprietà, né lo è divenuta all'esito dei successivi gradi di giudizio, che ne hanno anzi riformato il contenuto, per cui tale trascrizione non rappresentava un titolo efficacemente opponibile al proprietario del bene. L'esito finale del giudizio promosso dai passato in giudicato, ha accertato in modo definitivo che gli stessi non erano CP_2
proprietari del bene, non avendo maturato alcuna usucapione nei confronti della anche alla luce di tale accertamento, pertanto, deve ribadirsi nella Parte_1
presente sede che con l'atto del 31 luglio 2009 i hanno venduto un bene di cui CP_2
non erano proprietari.
Nell'effettuazione di tale vendita a non domino, i non risultano aver rappresentato CP_2
l'avvenuta impugnazione della sentenza, che era stata loro notificata già in data 29 aprile
2009: l'atto notarile di compravendita del 31 luglio 2009, infatti, non fornisce alcuna
16 indicazione al riguardo e la stessa acquirente iferisce di non essere stata Controparte_1
messa a conoscenza del contenzioso in essere per la proprietà del fondo. Pertanto, oltre che procedere ad una vendita priva di titolo, i risultano anche aver integrato una CP_2
condotta caratterizzata da mala fede, tacendo l'avvenuta impugnazione della sentenza, che era stata notificata nei loro confronti in tempo antecedente alla vendita.
Tale condotta si pone sicuramente in rapporto di causalità con il danno ingiusto rappresentato dalla successiva perdita del bene da parte della la vendita Parte_1
del terreno nelle condizioni sopra esposte ha infatti consentito la maturazione dell'usucapione a favore dell'acquirente con impossibilità per la società di CP_1
recuperare il bene.
Del resto, la mala fede degli alienanti è ulteriormente dimostrata CP_2
dall'atteggiamento assunto dagli stessi al termine della precedente causa in essere con la società, conclusa con l'ordinanza della Corte di cassazione n. 10350/2019 di rigetto del ricorso dei risulta infatti che, pur avendo già da anni alienato il terreno alla CP_2
e abbiano nondimeno manifestato alla società, tramite CP_1 CP_3 Controparte_2
il proprio legale, la disponibilità all'acquisto o alla restituzione del bene, così facendo trascorrere inutilmente ulteriori mesi nel corso del 2019.
In definitiva l'attività dei convenuti suddetti appare come un serie concatenata ed orchestrata di atti volti a sottrarre la proprietà del bene alla società appellante mediante un meccanismo legale in definitiva trovato nel possesso conferito ad un terzo di cui non si può contestare la buona fede. La vicenda proprietaria definitiva risulta quindi “secundum legem”, ma, nondimeno essa è stata ottenuta creandone artificiosamente le condizioni con profittamento in mala fede di errori della danneggiata in parte “indotti” nella misura in cui l'intesa operazione risulta alla stessa non disvelata. Nel complesso quindi ci si trova il presenza di una illecita lesione indiretta della libera disponibilità del bene da parte del proprietario pervenuta, nell'effetto all'estinzione (sia pur per legge) della proprietà stessa, estinzione che tuttavia, stante la derivazione illecita, rappresenta un danno risarcibile, per il valore della proprietà perduta.
17 I presupposti per la condanna risarcitoria non sussistono, invece, con riferimento a pure intervenuto nell'atto di alienazione del 31 luglio 2009. Controparte_4
A tal proposito, si osserva preliminarmente che, nella precisazione delle conclusioni datata
08/05/2025, la società non ha chiesto la condanna subordinata al risarcimento a carico di ma soltanto nei confronti di e . Oltre il Controparte_4 CP_3 Controparte_2
bisogno, si osserva comunque che non è raggiunta, rispetto a la prova Controparte_4
di una condotta dolosa o colposa rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., trattandosi di soggetto che non ha partecipato alla precedente causa tra i e la società e che è intervenuto CP_2
nell'alienazione, a quanto risulta, solo nella posizione di coniuge di in Controparte_2
regime di comunione legale dei beni, nel contesto peraltro di una vendita avente ad oggetto una pluralità di immobili.
Ai fini della quantificazione del danno da perdita del bene, risulta corretto fare riferimento al valore del terreno. Nella determinazione di tale valore, è opportuno prendere come parametro il prezzo della compravendita del terreno nell'atto di acquisto del 31 luglio 2009, ossia €10.000,00, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali a decorrere dal momento della proposizione della domanda in primo grado della società.
Non è invece possibile riconoscere un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione del bene, non essendo state allegate dalla società effettive conseguenze negative derivanti da tale occupazione.
A proposito del risarcimento del danno da mancato godimento del bene, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone anche superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché
l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici,
18 alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez. U.,
n. 33645 del 2022).
Nel caso di specie, la società non risulta aver mai effettivamente sfruttato il terreno di cui si tratta. Il contenzioso tra la società e , dante causa di e Controparte_6 CP_3 CP_2
non è sorto da un'iniziativa intrapresa dalla società, al fine di utilizzare il bene
[...]
posseduto da ma al contrario da un ricorso proposto da allo scopo di CP_2 CP_2
vedere riconosciuta l'usucapione derivante dal proprio prolungato possesso. Poiché non risulta agli atti che la società abbia mai posto in essere alcuna attività per disturbare il possesso di prima che quest'ultimo esperisse l'azione nei confronti Controparte_6
della società, né è stato allegato alcunché circa le utilità che la società avrebbe potuto ottenere dal godimento diretto o indiretto del bene, la richiesta di risarcimento del danno da occupazione deve essere rigettata.
6) Esito finale e spese
All'esito dell'esame di ogni motivo di appello ed eccezione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata, con accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita del bene, proposta dalla società nei Parte_1
confronti di e . CP_3 Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza, la quale deve essere verificata nel contesto dei singoli rapporti controversi: con riferimento alle pretese avanzate dalla società Parte_1
nei confronti di quest'ultima è risultata vittoriosa e deve essere
[...] Controparte_1
tenuta indenne dalle spese di lite, le quali devono essere poste a carico della società attrice ed appellante;
per quanto invece riguarda le pretese avanzate dalla società Parte_1
nei confronti di e , questi ultimi sono risultati soccombenti e
[...] CP_3 Controparte_2
devono essere condannati a rifondere le spese di lite alla società.
19 Ferma l'entità delle spese indicata dal Tribunale per il giudizio di primo grado, le spese del presente grado si quantificano in base al d.m. 55/2014, scaglione 5.200,01-
26.000,00, valori medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, accogliendo parzialmente l'appello proposto da Parte_1
nei limiti di quanto indicato in motivazione, e l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dall'appellata Controparte_1
ACCERTA l'avvenuta usucapione a favore di del fondo f. 31 part. Controparte_1
1035 sito nel Comune di Levanto, precedentemente di proprietà della società
come indicata in epigrafe, Parte_1
CO e al risarcimento del danno patito dalla società CP_3 Controparte_2
come indicata in epigrafe, per la perdita del predetto fondo f. 31 Parte_1
part. 1035 sito nel Comune di Levanto, quantificato in €10.000,00, oltre interessi legali dal giorno della proposizione della domanda in primo grado da parte della società,
CO la società come indicata in epigrafe, al pagamento Parte_1
delle spese processuali per entrambi i gradi a favore di nella misura Controparte_1
di €4.300,00 per il primo grado ed € 5.809,00 per il secondo grado per compensi professionali, oltre a spese generali ed oneri di legge,
CO e al pagamento delle spese processuali per CP_3 Controparte_2
entrambi i gradi a favore di come indicata in epigrafe, nella Parte_1
misura di €4.300,00 per il primo grado ed €5.809,00 per il secondo grado per compensi professionali, oltre a spese generali ed oneri di legge.
Così deciso in Genova, li 4 dicembre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
La minuta della sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott. Lorenzo Vescovo
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