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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall' avv. Francesca Quintiliani, e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
c.f. , difesa dall'avv. Elisa Crocenzo con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/2/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_2 Per_ matrimonio concordatario il 13/9/1984 ad Atina (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli e
(nati il 20/2/1993) hanno riferito che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi Per_2 con decreto n. 955/03, depositato il 20/6/2003. Hanno evidenziato, inoltre, che si è esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dai documenti acquisiti emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Atina (FR) dell'anno 1984 al numero 12, parte II, serie
A, e che con decreto n.955/03 depositato il 20/6/2003 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni previste dall'art. Pt_1 CP_1
3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Pt_1 Parte_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 274/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Atina (FR) il 29/9/1984 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Atina (FR)
[...] Controparte_1 dell'anno 1984 al numero 12, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Atina (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est
Notari Virgilio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 274/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difeso dall' avv. Francesca Quintiliani, e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_1
c.f. , difesa dall'avv. Elisa Crocenzo con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/2/2025 i signori e premesso di aver contratto Parte_1 Controparte_2 Per_ matrimonio concordatario il 13/9/1984 ad Atina (FR) e di aver avuto, durante la convivenza, i figli e
(nati il 20/2/1993) hanno riferito che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi Per_2 con decreto n. 955/03, depositato il 20/6/2003. Hanno evidenziato, inoltre, che si è esaurita ogni comunione tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 CP_1 meritino di essere accolte. Dai documenti acquisiti emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Atina (FR) dell'anno 1984 al numero 12, parte II, serie
A, e che con decreto n.955/03 depositato il 20/6/2003 il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni previste dall'art. Pt_1 CP_1
3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Pt_1 Parte_2
Anche in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 274/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede: ⮚ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Atina (FR) il 29/9/1984 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Atina (FR)
[...] Controparte_1 dell'anno 1984 al numero 12, parte II, serie A;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Atina (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est
Notari Virgilio