Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Soffiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rovereto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Barberi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna del Comune di Rovereto
- al risarcimento in favore del ricorrente dei seguenti danni:
1. ex art. 2 bis comma 1 bis, l. n. 241/90 al risarcimento del danno da mero ritardo a favore del ricorrente nella misura massima ammessa per la ritardata conclusione del procedimento seguito all’istanza depositata dal sig. -OMISSIS- il 18.04.2021 e del procedimento di accesso agli atti instaurato con istanza 2.08.2024;
2. ex art. 2 bis comma 1, l. n. 241/90 e da provvedimento illegittimo al risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell’Amministrazione convenuta, danno consistente in:
- euro 3.132,11 pagate dal ricorrente a titolo di spese legali sostenute per la diffida e per l’instaurazione della procedura di negoziazione assistita con il Comune;
- euro 10.168,86 pagate dal ricorrente a titolo di spese legali sostenute per il ricorso avanti al TRGA Trento – -OMISSIS-- contro il Comune di Rovereto, detratto quanto incassato come spese legali liquidate dal TRGA di Trento nella sentenza -OMISSIS- e quanto verrà eventualmente stabilito dal Consiglio di Stato, qualora dovesse riformare la predetta sentenza quanto alle spese legali di I grado;
3. - per la condanna del Comune di Rovereto a mettere in esecuzione le proprie ordinanze -OMISSIS-, prot. comunale -OMISSIS- - e prot. comunale -OMISSIS-– e quindi ad ordinare ai diretti interessati il ripristino allo stato antecedente le opere abusive per la piastrellatura delle p.m. 3 e p.m. 5, erroneamente considerate opere libere;
4. - in subordine, nel caso di rigetto della domanda di cui al precedente punto 3, per la condanna del Comune di Rovereto al risarcimento del danno in favore del ricorrente conseguente alla diminuzione del valore dell’immobile di sua proprietà, stimato tra un minimo di euro 8.340,00 ed un massimo di euro 22.503,00, valori che, riparametrati sulla effettiva superficie, di 30 mq - come da verbali di sopralluogo della polizia locale – diventano rispettivamente di euro 13.168, 00 e euro 35.531,00. Considerando il valore medio l’importo è di euro 24.439,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovereto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il consigliere IA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è proprietario della p.ed. -OMISSIS-. Nel 2015 egli eseguiva sulla sua proprietà – nella parte ricadente nel PRG del Comune di Rovereto in “ Area agricola” – opere di pavimentazione esterna in ghiaia stabilizzata con grigliato, rispetto alle quali il Comune di Rovereto, Amministrazione resistente, nel presupposto della realizzazione in assenza di Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), emetteva ordinanza di rimessa in pristino -OMISSIS-, notificata al sig. -OMISSIS- in data 20.09.2024.
A seguito dell’impugnazione di tale provvedimento da parte del sig. -OMISSIS-, con ricorso rubricato sub RG. -OMISSIS-, questo Tribunale qualificava le opere succitate tra gli “ interventi liberi ”, per i quali non era richiesto alcun titolo abilitativo. Di conseguenza, la suddetta ordinanza di rimessa in pristino veniva annullata con sentenza -OMISSIS-, appellata dallo stesso ricorrente avanti al Consiglio di Stato in punto spese.
2. In precedenza, a partire dal 18.04.2021, il sig. -OMISSIS- inviava una segnalazione al Comune di Rovereto intesa ad evidenziare presunte irregolarità edilizie su proprietà finitime a quelle del ricorrente e, in particolare, sulla p.ed. -OMISSIS-, p.m. 1, 2, 3, 5, 6, sulla p.ed. -OMISSIS- e sulla p.f. -OMISSIS-, tra cui anche la realizzazione di pavimentazione in piastrelle su terreno agricolo. Parte ricorrente riferisce di aver reiteratamente sollecitato il completamento dell’istruttoria relativa alle ridette segnalazioni, anche a mezzo del legale di fiducia, da ultimo in data 13.03.2024, che ha infine avuto esito in plurime ordinanze del 26.03.2024 di accertamento delle rilevate abusività e ordine di rimessa in pristino. In particolare, e per quanto richiamato nel ricorso, con ordinanze del 26.03.2024, prot. comunale -OMISSIS- e prot. comunale -OMISSIS- il Comune intimato ha ingiunto ai proprietari delle pp.mm. 3 e 5 della p.ed. -OMISSIS- la demolizione e la rimessione in pristino delle opere di pavimentazione esterna realizzate in area agricola.
Nel medesimo procedimento il ricorrente successivamente avanzava anche istanze di accesso agli atti in data 02.08.2024 e in data 11.09.2024, volte ad ottenere la visione dei verbali di sopralluogo e delle ordinanze emesse nei confronti dei proprietari delle proprietà finitime. Tali istanze in un primo tempo erano ritenute non adeguatamente motivate dal Corpo Intercomunale di Polizia locale e dal Servizio Sostenibilità e Qualità del vivere urbano - Ufficio Edilizia privata e attività produttive del Comune di Rovereto ma, a fronte dei chiarimenti resi dal sig. -OMISSIS-, infine sono state accolte, con nota del Comune di Rovereto Ufficio Edilizia privata seppure solo in data 20.02.2025.
Infine, il sig. -OMISSIS-, a partire dal 6.02.2025 sollecitava il Comune a porre in esecuzione le ordinanze sopraindicate concernenti, in particolare, la demolizione delle opere realizzate sulle proprietà vicine - pp.mm. 3 e 5 - ribadendo di ritenere tali interventi illegittimi, in quanto realizzati in assenza di permesso di costruire secondo la giurisprudenza (quali opere di pavimentazione ritenute di dimensioni rilevanti, con uso di materiali tali da determinare una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, in ragione del contrasto con la naturalità del territorio, della loro impermeabilità e della non facile rimovibilità). Il Comune di Rovereto, dopo aver ottenuto un parere in merito dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT) il 28.02.2025, replicava con nota del 4.03.2025 sostenendo motivatamente la ritenuta ammissibilità degli interventi di pavimentazione esterna sui fondi finitimi, come risulta dalla testuale conclusione “ Alla luce delle considerazioni sopra espresse ritengo che la soluzione di considerare le opere pertinenziali realizzate compatibili con l’area agricola, sia del tutto proporzionata e ragionevolmente ammissibile, anche in considerazione alla specificità del caso in causa” (doc. 19 ricorrente).
3. Con il ricorso in esame la parte ricorrente avanza plurime domande risarcitorie e una domanda di condanna nei confronti del Comune di Rovereto che traggono origine dai provvedimenti e procedimenti sopra succintamente individuati. Il ricorso è stato preceduto dalla richiesta al medesimo Comune di aderire ad una convenzione di negoziazione assistita, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento per danno da ritardo ex art. 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, al termine del quale le parti non hanno però raggiunto alcun accordo, come da verbale depositato agli atti (doc. 8 ricorrente).
4. La parte ricorrente sviluppa “ Le ragioni della domanda risarcitoria ” nel modo seguente.
4.1 Al primo punto, rubricato “1) Danno da mero ritardo ”, il sig. -OMISSIS- chiede il risarcimento del danno da ritardo di cui all’art. 2, comma 1 e 1 bis l. n. 241/1990, asseritamente procuratogli dal superamento, da parte del Comune di Rovereto, del termine di conclusione del procedimento di cui al precedente paragrafo 2. Infatti, il ricorrente deduce che a fronte della segnalazione inviata nel 18.04.2021, più volte sollecitata, il Comune ha emesso le ordinanze di rimessa in pristino nei confronti dei soggetti proprietari degli immobili interessati dagli abusi solo in data 26.03.2024, concludendo il procedimento oltre tutti i termini previsti dall’art. 2, l. n. 241/1990, scaduti ancora il 18.10.2021, pur assumendo il termine massimo di durata procedimentale pari a 180 giorni. Il ricorrente rileva che l’Amministrazione è soggetta ad un obbligo di provvedere sull’istanza del privato, che trova fondamento nella giurisprudenza amministrativa e nell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, nel primo mezzo, il sig. -OMISSIS- si duole anche del ritardo in cui l’Amministrazione è incorsa nella trattazione delle istanze di accesso agli atti, risalenti al 2.08.2024 e 11.09.2024, per aver comunicato il definitivo accoglimento delle stesse solo in data 20.02.2025. Il ricorrente non quantifica l’entità economica del pregiudizio subito a tale titolo ma nelle conclusioni, quanto al danno da mero ritardo, chiede il risarcimento nella “ misura massima” ammessa.
4.2 Nel punto 2), sotto la cumulativa rubrica “ 2) Risarcimento del danno subito ex art. 2 bis co. 1, l. n. 241/1990 e da provvedimenti illegittimi” , il sig. -OMISSIS- deduce di aver subito una lesione in termini economici dall’agire amministrativo in particolare in connessione con il ritardo nello svolgimento dell’istruttoria sopradescritta, nonché con riguardo all’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS--OMISSIS-, annullata da questo TRGA con sentenza -OMISSIS-, danno determinato dalla necessità di rivolgersi a legali con conseguenti ingenti spese legali sostenute. Nella sentenza -OMISSIS- è stata liquidata, in favore del ricorrente ed a carico del Comune di Rovereto, a titolo di spese giudiziali, la somma di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, ove, invece, il sig. -OMISSIS- documenta di aver pagato importi ben maggiori: euro 2.928,79 all’Avv. -OMISSIS-, euro 203,32 all’Avv. -OMISSIS-, nonché, per le spese legali correlate al ricorso che ha avuto esito nella sentenza -OMISSIS- la somma di euro 10.168,86 all’Avv. -OMISSIS-. Riferisce parte ricorrente che in punto spese la sentenza n. -OMISSIS- è stata appellata avanti al Consiglio di Stato e, pertanto, la domanda a titolo di danno può determinarsi con riguardo al differenziale di importo tra quanto eventualmente liquidato in sede giurisdizionale, in esito all’appello, e quanto effettivamente rimasto a suo carico a titolo di spese legali, importo che si configurerebbe come danno subìto risarcibile in questa sede.
4.3 Nello stesso punto 2), il sig. -OMISSIS- introduce una domanda risarcitoria ulteriore riguardante sempre il procedimento descritto nel precedente paragrafo 2, correlato agli interventi abusivi effettuati dai proprietari delle pp.mm. 3 e 5 della p.ed. -OMISSIS-, consistenti nella piastrellatura di un’area esterna di circa 28-30 mq, contrastando la riconducibilità di tali interventi nelle opere libere, prospettiva che il Comune starebbe coltivando alla luce di un parere provinciale ottenuto al riguardo il 28.02.2025. Il sig. -OMISSIS- nuovamente contesta tale conclusione deducendone l’illegittimità, anche alla stregua del contenuto dello stesso parere provinciale ed in ragione degli insegnamenti giurisprudenziali, ritenendo che le ridette opere siano soggette a permesso di costruire, come sarebbe statuito anche nella sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale. Sulla scorta di tale prospettazione chiede il risarcimento del danno da lui subito, prospettandolo nei seguenti termini testuali: “Si configura quindi un danno ulteriore per il Sig. -OMISSIS-, il quale si trova confinante con unità immobiliari il cui valore commerciale, per effetto delle opere illegittime eseguite, è aumentato di valore, deprezzando conseguentemente la sua proprietà. Tale aumento è stato quantificato nella somma di € 8.340, nel minimo, oppure di € 22.503, nel massimo (doc. n. 25 - STIMA AUMENTO VALORE VICINI). Tale deprezzamento si configura come danno subito dal ricorrente per effetto del comportamento illegittimo del Comune di Rovereto ed andrà quindi risarcito anch’esso” .
4.4 Solo nelle conclusioni, infine, il ricorrente chiede in via prioritaria (al punto 3 delle conclusioni) la condanna del Comune di Rovereto a mettere in esecuzione le ordinanze 26.03.2024 - -OMISSIS- -relativa alla p.ed. -OMISSIS-, p.m. 3 C.C. Rovereto e - -OMISSIS- - relativa alla p.ed. -OMISSIS- p.m. 5 C.C. Rovereto, mediante il ripristino dello stato dei luoghi e solo in via subordinata (al punto 4 delle conclusioni) il risarcimento del danno (riferendosi a quello esposto al precedente paragrafo 4.3) rideterminandolo nel valore medio pari all’importo di euro 24.439,00.
5. Il Comune di Rovereto si è costituito in giudizio in data 30.10.2025 con memoria di mero stile chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 il Presidente di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha avvisato le parti della possibile sussistenza di una causa di inammissibilità del gravame in quanto ricorso cumulativo, invitando le parti a discutere in merito. La parte ricorrente ha chiesto termini a difesa al fine di poter controdedurre al riguardo e così è stato disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 22.01.2026.
7. La parte ricorrente ha depositato una memoria in data 21.01.2026.
8. All’odierna pubblica udienza, il Presidente di questo Tribunale ha dato conto della inammissibilità della memoria depositata dalla parte ricorrente solo nel tardo pomeriggio di ieri, in violazione del diritto al contraddittorio della controparte. Il difensore del sig. -OMISSIS- ha pertanto illustrato verbalmente le ragioni per le quali, a suo dire, il ricorso in esame non assume la natura di ricorso cumulativo, in quanto relativo ad una unica vicenda sostanziale promanante dalla segnalazione da parte del sig. -OMISSIS- al Comune di Rovereto concernente abusi edilizi realizzatisi sull’immobile in cui risiede. In subordine, il ricorrente chiede a questo Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda espressa al punto 4 del ricorso, relativa alla richiesta di condanna ad un facere del Comune intimato e, in ulteriore subordine, vi rinuncia, intendendo in tal modo sanata l’ipotetica ragione di inammissibilità del ricorso in questione. Il Comune di Rovereto ha contestato oralmente l’ammissibilità, anche per tardività, delle domande proposte nel ricorso ed inoltre la loro fondatezza chiedendo il rigetto del ricorso. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso è inammissibile per le motivazioni di seguito illustrate.
II. L’azione risarcitoria in esame prospetta una pluralità di domande relative a procedimenti ed atti diversi, privi di connessione in sede procedimentale. In tal senso il ricorso si configura come ricorso cumulativo, inammissibile al di fuori delle tassative ipotesi previste dalla consolidata giurisprudenza, qui condivisa, come ben rappresentato ad esempio dal TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 marzo 2024, n. 656, secondo il quale “(deve) quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo solo quanto sussistano oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti e le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale, dovendo, viceversa, statuirsi l’inammissibilità del ricorso cumulativo quando tra gli atti impugnati non sussista alcuna connessione procedimentale ovvero non sia identificabile alcun rapporto di presupposizione giuridica, sulla base di uno schema normativo, o quantomeno di carattere logico, nel senso che i diversi atti non incidano sulla medesima vicenda (T.A.R. Lazio, Sez. III, 18.5.2023, n. 8552). L’ammissibilità del ricorso cumulativo (c.d. cumulo oggettivo, ex art. 32 del D.Lgs. n. 104 del 2010) è, dunque, condizionata alla sussistenza di oggettivi elementi di connessione tra le domande cumulativamente avanzate, rinvenibili nella comunanza dei presupposti di fatto o di diritto e/o nella riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto giuridico o di un’unica sequenza procedimentale (TAR Torino, 2.02.2024, n. 112; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 4.1.2023, n. 90) ”. Così anche, TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 11 maggio 2023, n. 617: “ Nel processo amministrativo vale la regola, discendente da un’antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo. La ‘ratio’ del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6537. Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: – fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda; – le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale; – sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi” (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 3 gennaio 2023, n. 6) ”.
Si tratta di indirizzo costante in sede giurisprudenziale, che trasfonde i principi rassegnati dall’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5 del 27 aprile 2015, in cui si è avuto modo di stabilire i rigidi confini entro i quali può essere proposto un ricorso cumulativo, ossia che la regola generale del processo amministrativo risiede nel principio secondo cui il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i motivi siano correlati strettamente a quest’ultimo, con la sola eccezione di atti contestualmente impugnati e a condizione, in questo caso, che sussista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato, come statuito dalle numerose sentenze in merito (tra le quali si citano tra le molte: Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10062: TAR Lazio, Roma, Sez. IV quater, 23 maggio 2025, n. 9930: Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2022, n. 6544: Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
III. Invero, nel caso di specie le domande risarcitorie sono formulate con riferimento quantomeno a due procedimenti amministrativi del tutto autonomi. In particolare, il primo in ordine cronologico (meglio illustrato nel paragrafo 2 della premessa in fatto) ha avuto avvio da una segnalazione inoltrata dal ricorrente il 18.04.2021, cui sono seguiti numerosi solleciti, di pretesi abusi edilizi svolti sull’immobile, p.ed. -OMISSIS-, in cui risiede, da parte dei proprietari delle porzioni materiali 1, 2, 3, 5, 6 ed ha dato luogo all’attivazione di un procedimento repressivo di abusi posto in essere dal Comune di Rovereto e sortito nelle plurime ordinanze di rimessione in pristino del 26.03.2024, distinte per ciascuna delle porzioni materiali considerate anche in ragione dei differenti interventi realizzati. A tale procedimento è connesso il procedimento di accesso agli atti di cui alle istanze del 2.08.2024 e 13.09.2024, instaurato al fine di prendere contezza degli atti assunti dal Comune a seguito delle ordinanze richiamate (con riferimento in particolare ai “ verbali di sopralluogo, le ordinanze e l’eventuale numero di notizia di reato relativa agli abusi riscontrati ”, secondo quanto precisato nel ricorso). Un diverso procedimento, invece, è stato avviato d’ufficio da parte dell’Amministrazione intimata (sulla scorta del rapporto della polizia locale 8 maggio 2024) nei confronti del sig. -OMISSIS- (meglio descritto al paragrafo 1 delle premesse in fatto) ed ha avuto esito nell’ordinanza di rimessione in pristino emessa dal Comune di Rovereto in data 20.09.2024 nei confronti dello stesso ricorrente, proprietario della p.m. -OMISSIS-. Tale atto è stato poi annullato da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS- che ha dichiarato rientrante nelle opere libere l’intervento eseguito dal ricorrente.
Al contrario di quanto dedotto in sede di discussione orale dal difensore della parte ricorrente, ad avviso del Collegio, si tratta di procedimenti del tutto autonomi e distinti, e tra loro non connessi che hanno quale fattore comune, per quanto qui rileva, solo la contrapposizione del sig. -OMISSIS- rispetto al Comune di Rovereto. Tale connotazione si riverbera anche sulle domande risarcitorie, variamente articolate con riferimento al comportamento tenuto dal Comune intimato in ciascuno dei due diversi procedimenti, non ravvisandosi pertanto i presupposti previsti dall’art. 32 c.p.a. per l’ammissibilità del cumulo di domande tra loro connesse.
IV. Il ricorso, pertanto, si prospetta cumulativo, sulla scorta della giurisprudenza sopra evidenziata, e ciò anche a voler prescindere dalle ulteriori domande, del tutto eterogenee, prospettate dal ricorrente nel ricorso medesimo al punto 3 delle conclusioni - circa la richiesta di una condanna del Comune di Rovereto a porre in esecuzione le ordinanze di rimessione in pristino emesse nei confronti dei proprietari delle p.m. 3 e 5 della p.ed. -OMISSIS- - e al punto 4 delle conclusioni - che reca in subordine l’ulteriore richiesta risarcitoria in caso di mancato accoglimento della domanda prospettata al precedente punto 3 - alle quali la parte ricorrente intenderebbe ora rinunciare.
V. In definitiva, mancano i requisiti necessari per l’ammissibilità del ricorso: la proposizione di un ricorso cumulativo o collettivo al di fuori dei casi in cui ciò è consentito rende infatti il ricorso inammissibile, in quanto l’ammissibilità del ricorso è una condizione di decidibilità nel merito, lo si ricava a contrario dall’art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a. secondo cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile o improcedibile, a seconda dei casi, quando sussistono o sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito (in questi termini la cit. Ad.Pl. 5/2015).
VI. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell’attività difensiva svolta solo oralmente dall’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di tutti gli altri soggetti citati.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
SS AR, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
IA RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RO | SS AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.