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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1745/2025 riservata in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Scognamillo Dario, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Memoli Antonio, presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti come da accordi raggiunti all'udienza del 24.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le parti avevano chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilito in sentenza n. 2412/2022 pubblicata in data 20.06.2022, con rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato, all'esito del procedimento di divorzio RG N. 4296/2020 dapprima giudiziale, divenuto in seguito congiunto, con cui venivano recepite le statuizioni accessorie Per_ dell'affido condiviso della figlia minore , con collocamento privilegiato presso la madre, e la disciplina dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
veniva inoltre prevista la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie a far data dal mese di gennaio 2023, e la corresponsione a carico del padre, a decorrenza della medesima data, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 600,00 mensili nei confronti delle figlie (euro 300,00 per ciascuna) oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso, depositato in data 21.03.2025, parte ricorrente chiedeva disporsi modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nata il Per_2
26.04.2001, atteso il raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica, risultando assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, presso R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
In data 16.07.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e confermandone il raggiungimento dell'indipendenza Per_2 economica.
In data 24.09.2025, le parti concordavano la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, ed il Giudice, atteso che la causa era Persona_3 matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento sia fondata e meriti accoglimento.
Difatti, essendo stato pienamente provato da entrambe le parti nel corso del giudizio il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di Per_2 mantenimento disposto da questo Tribunale a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate atteso l'accordo raggiunto circa il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne e la conseguente richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) a parziale modifica della sentenza di divorzio revoca l'assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente nei confronti della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1745/2025 riservata in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Scognamillo Dario, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Memoli Antonio, presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE
nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: per le parti come da accordi raggiunti all'udienza del 24.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va osservato che le parti avevano chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilito in sentenza n. 2412/2022 pubblicata in data 20.06.2022, con rilascio dell'attestazione del passaggio in giudicato, all'esito del procedimento di divorzio RG N. 4296/2020 dapprima giudiziale, divenuto in seguito congiunto, con cui venivano recepite le statuizioni accessorie Per_ dell'affido condiviso della figlia minore , con collocamento privilegiato presso la madre, e la disciplina dell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario;
veniva inoltre prevista la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della moglie a far data dal mese di gennaio 2023, e la corresponsione a carico del padre, a decorrenza della medesima data, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento pari a euro 600,00 mensili nei confronti delle figlie (euro 300,00 per ciascuna) oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso, depositato in data 21.03.2025, parte ricorrente chiedeva disporsi modifica delle condizioni di divorzio relativamente alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia nata il Per_2
26.04.2001, atteso il raggiungimento da parte della stessa dell'autosufficienza economica, risultando assunta con contratto di apprendistato professionalizzante, presso R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
In data 16.07.2025, si costituiva in giudizio parte resistente, aderendo alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e confermandone il raggiungimento dell'indipendenza Per_2 economica.
In data 24.09.2025, le parti concordavano la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ed economicamente indipendente, ed il Giudice, atteso che la causa era Persona_3 matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento sia fondata e meriti accoglimento.
Difatti, essendo stato pienamente provato da entrambe le parti nel corso del giudizio il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia sussistono i presupposti per la revoca dell'assegno di Per_2 mantenimento disposto da questo Tribunale a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite vanno compensate atteso l'accordo raggiunto circa il raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne e la conseguente richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede: a) a parziale modifica della sentenza di divorzio revoca l'assegno di mantenimento a carico di parte ricorrente nei confronti della figlia divenuta maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente;
c) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 21.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio