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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2490/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2490/2022 R.G. promossa da: con sede in Andalo (TN), via Parte_1
Perli n° 1/B, in persona del legale rappresentante
, residente in [...] Parte_2
, residente in [...] Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Severini
PARTI OPPONENTI
E
, residente in [...], località Lama CP_1
RC NO, residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Zeno Perinelli
PARTI OPPONENTI
E
, residente in [...], frazione Muro n° 1 CP_2
, residente in [...] Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tomaselli
PARTI OPPONENTI
E
residente in [...] CP_4
pagina 1 di 19 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Piccoli
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_5
(in sigla
[...] [...]
, con sede in , via Brennero n° 182, in persona del legale CP_6 CP_5 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Elena Gabrielli
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
, , così concludono: Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude nel merito e in via istruttoria come in atti.”
e MA NO così concludono: CP_1
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude nel merito e in via istruttoria come in atti.”
e così concludono: CP_2 Controparte_3
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude come in atti.” così conclude: CP_4
“NEL MERITO
accertare e dichiarare che non ha mai sottoscritto alcuna richiesta CP_4 di ingresso nella società e, conseguentemente, Controparte_7 accertare e dichiarare che lo stesso non è socio della Controparte_8
[...]
accertare e dichiarare la nullità del verbale di assemblea della
[...] dd. 16 gennaio 2020 per carenza dei requisiti essenziali;
Controparte_7
ordinare alla Camera di Commercio Industria e Artigianato - Registro delle Imprese di cancellare l'iscrizione di quale socio della CP_4 Controparte_7 con effetto dalla data di iscrizione 16 gennaio 2020;
[...]
pagina 2 di 19 con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di causa, con il concorso per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge” così conclude: Controparte_6
“- Nei confronti della società in persona del legale Controparte_7
r.nte pro tempore, nonché dei soci Parte_4 Parte_3 Parte_2
, RC NO e :
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
“Dato atto che i soci di che non hanno proposto Controparte_7 opposizione al decreto ingiuntivo, sig.ri e , hanno Parte_5 Parte_6 pagato a quanto dovuto per capitale e spese liquidate nel Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 499/22 Ing. Tribunale di Trento, nonché l'imposta di registrazione e le spese esposte nell'atto di precetto dd. 24.10.2023 loro notificato sulla base ditale titolo (ciò di cui già si è dato atto a verbale di udienza dd.21.02.2024), previo eventuale accertamento e declaratoria della legittimità della sospensione delle prestazioni contrattuali da parte della società opposta a fronte delle inadempienze della
della risoluzione del contratto per cui è causa Parte_7 per grave inadempimento di tale società, respingersi in quanto inammissibili e/o infondate le domande ex adverso proposte dagli opponenti e tra queste anche le domande riconvenzionali formulate da e dal socio Controparte_7 Parte_4
in quanto inammissibili e/o infondate, con conseguente conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
Con condanna di in persona del legale r.nte pro Controparte_7 tempore, nonché dei soci , , , Parte_4 Parte_3 Parte_2 CP_3
, MA NO e all'integrale rifusione dei
[...] CP_2 CP_1 compensi e delle spese di lite dei giudizi di opposizione, oltre a spese generali di cui al D.M. 55/2014 e s.m., competente cnpa ed Iva sulle competenze imponibili, nonché con eventuale condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa.”
-Nei confronti di CP_4
“Dato atto che la società opposta ed il sig. hanno rinunciato CP_4 reciprocamente agli atti del giudizio ed accettato le rispettive rinunce all'udienza del 21/2/2024 in relazione, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra tali parti con spese tra loro compensate”-
In via istruttoria: si ribadisce l'eccezione di incapacità a deporre della teste Tes_1 sollevata all'udienza del 3/10/2024 e la conseguente nullità della sua deposizione.
[...]
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate se riproposte, con richiesta, in denegata ipotesi di loro ammissione, della prova contraria come richiesta nella memoria ex art. 183 co V° n. 3 c.p.c. della società opposta.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 19 Premesso di aver svolto “servizi di tenuta contabilità e di natura amministrativo- contabili a favore della società semplice (d'ora Controparte_7 innanzi, per brevità, soltanto ), corrente in Andalo, e di aver emesso per tali Parte_1 prestazioni le fatture n° 118/20 dd. 5.3.2020, n° 3229/20 dd. 1.4.2020, n° 6128 dd. 11.6.2020, n° 9428 dd. 4.8.2020, n° 9741 dd. 31.8.2020, n° 12656 dd.
2.10.2020 e n° 12951 dd. 12.10.2020, tutte regolarmente registrate nella propria contabilità, con ricorso dd. 25.7.2022 ex artt. 633 e ss c.p.c. dd. 25. la ditta “Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_5
chiedeva di ingiungere alla detta società e ai dieci soci Controparte_6 illimitatamente responsabili ( , , , Parte_4 Parte_5 Parte_2
, MA NO, , , , CP_2 Parte_6 Controparte_3 CP_1
e ) il pagamento del complessivo corrispettivo di € 5.849,13, CP_4 Parte_3 oltre € 47,84 per spese notarili, con interessi e oneri di procedura.
Tale ricorso veniva accolto con il decreto ingiuntivo n° 499/2022, pubblicato il 1° agosto 2022, di cui il successivo 24 ottobre era dichiarata l'esecutività ex art. 647 c.p.c. nei confronti dei soli soci e . Parte_5 Parte_6
Invece, ciascuno degli altri otto soci e la società proponevano, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., altrettante separate e distinte opposizioni, fra le quali la prima ad essere iscritta al ruolo, con il n° 2490/2022, era quella spiegata da . Parte_4
Questi chiedeva di revocare il provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, di condannare l'ingiungente a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.520,61 alla società . Parte_1
A sostegno di tale richiesta in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: al cessare del rapporto originato dal contratto dd. 24.6.2016 la non Controparte_6 aveva restituito “la documentazione contabile e dichiarativa oggetto del contratto e obbligatoria per legge”; il 18.1.2022 l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla l'omessa Parte_1 presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019;
a seguito dell'accertamento era stato redatto atto di adesione che aveva avuto a oggetto l'assenza dei registri Iva, del rendiconto annuale, delle fatture attive, passive e corrispettivi, nonché l'intestazione di un conto corrente a due persone fisiche, anziché alla società e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap;
erano poi emerse ulteriori irregolarità, quali “l'omessa trasmissione ai percettori del reddito di partecipazione da imputare ai soci”, l'omessa registrazione del contratto di affitto del locale utilizzato per l'attività sociale e l'omesso invio dei prospetti ISA sostituti degli studi di settore;
da tali accertamenti era conseguita una sanzione di € 1.508,29 a carico della , Parte_1 che aveva poi provveduto al relativo pagamento;
pagina 4 di 19 nell'ambito di un accertamento IVA con riguardo a quattro fatture emesse da una ditta croata nei confronti della società ingiunta erano state contestate l'infedele dichiarazione, l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni esenti, la mancata registrazione di acquisti intracomunitari e l'omessa presentazione del modello Intrastat 1 ai sensi degli art. 5 e 6 D.lgs. n. 471/1997; da tale accertamento era conseguito l'obbligo di pagare € 1.784,00 per Iva, € 6.407,19 per sanzione, € 5,98 per interessi, € 8,75 per diritti di notifica;
la si era, inoltre, trovata nella necessità di avvalersi di un consulente fiscale Parte_1 esperto in contenzioso tributario e, quindi, di far fronte al relativo compenso di € 3.806,40; la parte ingiungente pretendeva un corrispettivo per un servizio non prestato e aveva causato i detti costi per non aver tenuto la contabilità, né provveduto agli adempimenti fiscali che gravavano a suo carico in ragione del contratto dd. 24.6.2016.
La società , e tutti rappresentati e Parte_1 Parte_3 Parte_2 difesi dallo stesso legale di , notificavano alla atti di Parte_4 Controparte_6 citazione di contenuto esattamente identico a quello dello stesso con l'unica Parte_4 differenza che la stessa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno già proposta dall' era formulata dalla sola . Parte_4 Parte_1
Anche i soci MA NO e , seppure rappresentati e difesi, da un CP_1 legale ulteriore e diverso da quelli separatamente officiati dai predetti ingiunti proponevano opposizioni di analogo contenuto, limitandosi anch'essi a chiedere la revoca del provvedimento monitorio.
Lo stesso dicasi per i soci e , parimenti difesi da Controparte_3 CP_2 un legale dai tre che rappresentavano e assistevano gli altri predetti sette soci opponenti.
Invece, nel proporre opposizione al detto decreto ingiuntivo, CP_4 esponeva di non aver mai chiesto di assumere la qualità di socio della e di Parte_1 essere venuto al corrente soltanto con la notifica del provvedimento monitorio che la sua partecipazione alla compagine societaria era stata anche comunicata alla Camera di Commercio.
Al riguardo rappresentava che il suo ingresso in società era stato deliberato nel corso dell'assemblea ordinaria dd. 16.1.2020 e che al relativo verbale non risultava allegata una sua domanda, per poi evidenziare che, trattandosi di società semplice, la modifica dei patti sociali doveva comunque risultare da atto sottoscritto da tutte le parti e recante l'indicazione della quota di partecipazione, nonché le modalità del relativo versamento;
sosteneva, quindi, che il suo inserimento nella compagine societaria era stato illegittimo e arbitrario;
concludeva chiedendo, previa chiamata in causa della Parte_1
(incombente che in seguito effettuava), di accertare e dichiarare che egli non ne era socio e, per l'effetto, di accertare la nullità del verbale di assemblea dd. 16.1.2020 per carenza dei requisiti essenziali e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché di ordinare pagina 5 di 19 alla Camera di Commercio Industria e Artigiano la cancellazione della sua partecipazione alla compagine societaria dalla data della relativa iscrizione, risalente al 16.1.2020; in subordine chiedeva di condannare la a risarcire i danni da lui Controparte_6 subiti per l'attività svolta dalla stessa “in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità professionale”; in estremo subordine chiedeva di condannare la e i soci illimitatamente responsabili, nonché i revisori dei Parte_1 conti della società, tali e a tenerlo indenne da eventuali Tes_1 Controparte_9 obblighi pecuniari nei confronti dell'ingiungente.
In tutti i giudizi di opposizione si costituiva la Controparte_6 depositando comparse di risposta di contenuto sostanzialmente identico, per chiedere, previa eventuale declaratoria della legittimità della sospensione - da parte sua - delle prestazioni contrattuali a fronte delle inadempienze della e/o della Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento della stessa, il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, anche “a titolo di penale per l'anticipata cessazione del contratto”.
Nella comparsa depositata nel giudizio introdotto da chiedeva Parte_4 declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso “per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire” o comunque per infondatezza.
In tali scritti difensivi, oltre a evidenziarsi che gli ingiunti, proponendo distinte e separate opposizioni, peraltro con atti di analogo contenuto, avevano abusato dello strumento processuale in violazione dell'art. 66 del codice deontologico e dell'art. 88 c.p.c., si rappresentava, in particolare, che: le fatture azionate in sede monitoria avevano avuto ad oggetto attività effettivamente prestate, come peraltro ammesso dalla stessa società ingiunta con mail dd. 13.4.2021; il contratto dd. 24.6.2016 le aveva consentito di sospendere le prestazioni in caso di omesso pagamento del pattuito corrispettivo nel termine concordato;
aveva esercitato il recesso con una mail di “anomalo tenore”; Parte_1 essa ingiungente le aveva più volte invano sollecitato il deposito di tutta la documentazione occorrente per completare le registrazioni contabili e per predisporre le dichiarazioni dei redditi;
tali carenze documentali non le avevano consentito di redigere le dichiarazioni dei redditi 2019 e ai fini IRAP;
non le erano imputabili le varie omissioni contestate all' dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate; parimenti infondato era l'addebito di responsabilità relativo all'accertamento IVA sulle fatture emesse dalla società croata;
pagina 6 di 19 né la si poteva gravare del costo della dedotta consulenza fiscale, peraltro anche eccessivo.
Tutti i giudizi di opposizione venivano riuniti per la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva (avendo a oggetto lo stesso provvedimento monitorio) e soggettiva (stante l'identità della parte ingiungente).
Nel corso dell'udienza del 21.2.2024 il difensore della parte ingiungente dava atto che gli ingiunti non opponenti, e avevano versato Parte_5 Parte_6
“quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo opposto per capitale, spese e imposta di registro, nonché per competenze di cui all'atto di precetto dd. 24.10.2023, loro notificato, il tutto per € 7.569,85”.
Inoltre, i difensori della e di dichiaravano Controparte_6 CP_4 di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate l'una nei confronti dell'altro e di accettare l'altrui rinuncia.
Nel prosieguo del giudizio i difensori degli altri opponenti dichiaravano “di aderire, ex art. 1304 c.c., all'accordo transattivo dichiarato a verbale dd. 21.2.2024 e concluso dal coobbligato con la parte opposta”. CP_4
Ulteriore analoga dichiarazione veniva depositata il 7.11.2024 nel fascicolo informatico dalla , nonché da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni dd. 18.6.2025 stante il sopravvenuto decesso di , veniva dichiarata l'interruzione della sola causa tra lo stesso e Parte_4 la parte ingiungente, previa separazione della causa interrotta dalle altre cause riunite.
Sul rapporto processuale tra e la CP_4 Controparte_6
Come appena esposto tali parti hanno reso reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate e di relativa accettazione.
Stante la ritualità di tali dichiarazioni, in quanto rese da difensori legittimati a renderle in base alla procura alle liti loro rilasciate dai rispettivi assistiti, devesi in parte qua dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Sulla dichiarazione degli altri opponenti ex art. 1304 c.c.
Sul presupposto che nelle dette dichiarazioni di rinuncia e accettazione sia ravvisabile un “accordo transattivo” e gli altri CP_4 Controparte_6 opponenti hanno manifestato la volontà di aderirvi, con ciò intendendo esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 1304 c.c. al condebitore solidale.
Tale prospettazione appare destituita di fondamento per la decisiva e assorbente considerazione che, nel rendere le dette dichiarazioni ai fini e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., e la società ingiungente si sono limitati a esternare il proposito di CP_4 porre fine al processo senza giungere a una pronuncia di merito sulle reciproche pagina 7 di 19 contrapposte domande ed eccezioni, con ciò richiedendo una declaratoria di mero rito, inidonea a incidere sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e, quindi, non preclusiva di ogni ulteriore tutela giurisdizionale.
Considerato, dunque, che, per quanto espresso in udienza, e la CP_4 non hanno certo formalizzato un accordo recante reciproche Controparte_6 concessioni per porre fine alla lite e che, quindi, nella circostanza non hanno stipulato un contratto riconducibile nel campo applicativo dell'art. 1965 c.c., essendosi limitati a un negozio a contenuto meramente processuale, vi è ragione di ritenere inconferente il richiamo all'art. 1304 c.c. operato dagli altri opponenti.
Diversamente da quanto prospettato dall'ingiungente, la declaratoria di estinzione non può riguardare anche le parti opponenti che hanno sottoscritto la dichiarazione depositata nel fascicolo informatico il 7.11.2024, in quanto la rinuncia agli atti del giudizio ivi menzionata non risulta resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., ma solo quale conseguenza del preteso esercizio della facoltà prevista dall'art. 1304 c.c., di cui, invece, per le ragioni esposte, non sussistono i presupposti applicativi.
Sulla domanda di Controparte_6
Nella sintetica esposizione iniziale si è già rappresentato che in corso di causa il difensore della società ingiungente ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo ingiunto e dei relativi accessori da parte degli unici soci della , Parte_1
e , che non hanno proposto opposizione avverso il Parte_5 Parte_6 provvedimento monitorio.
Tale sopravvenienza comporta, di fatto, la sostanziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la revoca del provvedimento monitorio, non avendo più allo stato le parti un concreto interesse giuridico a una pronuncia nel merito, che va, quindi, esaminato unicamente ai fini della regolamentazione degli oneri di procedura in base al principio della soccombenza virtuale, che viene in rilievo quando, come nel caso di specie, sul punto non è stato raggiunto un accordo.
Ciò premesso, va innanzi tutto rilevato (i) che con contratto dd. 24.6.2016 la conferiva alla l'incarico di “tenuta delle scritture Parte_1 Controparte_6 contabili a norma del titolo II° del DPR 29.09.73 n. 600” e di “redazione dichiarativi a norma del titolo I° del DPR 29.09.73 n. 600 e DPR 22.07.98 n. 332”; (ii) che, tra le fatture azionate in sede monitoria, quelle n° 118/2020 e n° 9741/20 hanno a oggetto l'incontroverso pattuito importo mensile fisso di € 183,00, oltre Iva, per gli ultimi sei mesi del 2019 e per i primi sei mesi del 2020; (iii) l'importo fisso mensile per i successivi 4 mesi del 2020 risulta oggetto della fattura n° 12951/2020, che riguarda, oltre che
“impianto base 770”, anche “scioglimento contratto semplificata”, incontestatamente corrispondente alla penalità concordata dalle parti in contratto per il recesso anticipato della . Parte_1
In ordine a quest'ultimo importo va disatteso l'assunto dei soci MA e CP_1 secondo cui non potrebbe esserne loro richiesto il pagamento perché contemplato da una pagina 8 di 19 clausola vessatoria da loro non sottoscritta, ove si consideri, da un lato, che tale clausola reca, come richiesto dall'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto della nella persona del legale rappresentante, che in tal modo ha assunto Parte_1
l'obbligazione pecuniaria nei confronti della società ingiungente;
e dall'altro, che l'esposizione debitoria dei singoli soci, sia per l'importo in questione, sia per le altre causali dedotte dalla trova fondamento nell'art. 2267 c.c.. Controparte_6
Mette poi conto evidenziare che con pec dd. 13.4.2021 il legale rappresentante di ammetteva espressamente che le fatture n° 118/2020 di € 1.341,98, n° Parte_1
3229/2020 di € 712,61 e n° 6128/2020 di € 18,30, per un totale di € 2.072,89, avevano a oggetto “servizi effettivamente erogati per il periodo d'imposta 2019”, sicché, stante l'evidente valenza confessoria di tale ammissione, la pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria può ritenersi senz'altro fondata in ordine al detto importo.
Ad analoga conclusione appare legittimo giungere anche con riferimento al residuo importo di € 3.776,24.
Premesso che, nel negare l'effettiva debenza dell'intera somma ingiunta gli opponenti non hanno specificamente indicato quali prestazioni, fra quelle menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, non sono state eseguite dalla controparte, con ciò formulando una contestazione eccessivamente generica e indeterminata, con tutto ciò che ne consegue per effetto del disposto dell'art. 115 c.p.c., devesi rilevare che, nel deporre in udienza la teste , dipendente della dal Testimone_2 Controparte_6
2012, ha dichiarato di essersi occupata della contabilità dal 2018 e, in Parte_1 particolare, di aver svolto per tale società “attività di consulenza aziendale, predisposto bilanci, dichiarazioni fiscali per la società, non anche per i soci, dichiarazioni Iva, modello 770, liquidazioni Iva”, per poi aggiungere che altri suoi colleghi provvedevano alla registrazione delle fatture attive e passive, confermando, infine, che tutte le attività menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio sono state effettivamente eseguite da lei o da altri dipendenti della società opposta, ivi comprese, quindi, le attività oggetto delle fatture n° 9428/2020, n° 9741/2020, n° 12656/2020 e n° 12951/2020, ulteriori e diverse dalle fatture, il cui ammontare, come detto, il legale rappresentante della società ingiunta ebbe a riconoscere come dovuto alla controparte.
In parte qua la deposizione di , della cui attendibilità non vi è Testimone_2 ragione di dubitare, non appare significativamente smentita da altre risultanze processuali di segno contrario, ma trova riscontro nella testimonianza di , Testimone_3 responsabile del servizio di contabilità della sede di della CP_5 Controparte_6 avendo questi parimenti dato atto dell'effettivo svolgimento di tutte le incombenze oggetto delle dette fatture, il che non risulta inequivocabilmente smentito dall'omessa presentazione, da parte della ingiungente, della dichiarazione ai fini Irap della per asserita indisponibilità di tutta la documentazione occorrente a tal fine, Parte_1 non ravvisandosi oggettivi elementi di fatto da cui desumere che tale documentazione fosse esattamente corrispondente a quella oggetto delle attività menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio. pagina 9 di 19 Del resto, fino all'allegata missiva dd. 12.10.2020 la aveva Controparte_6 il diritto di conseguire il compenso fisso pattuito nel contratto dd. 24.6.2016, che risulta oggetto della fattura n° 9741/2020 per il semestre gennaio-giugno 2020 e della fattura n° 12951/2020 per i mesi luglio-ottobre 2020, non potendo avere il recesso esercitato dalla nel mese di ottobre 2020 efficacia retroattiva, quindi anche in relazione al Parte_1 compenso fisso maturato mensilmente sino ad allora.
Le acquisite emergenze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provata l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria, il cui quantum non è stato oggetto di specifica contestazione da parte opponente, ciò significando che, ove medio tempore non fosse sopravvenuto il pagamento dell'intero importo ingiunto, la società opposta avrebbe avuto diritto di conseguirlo da ciascuno degli odierni opponenti diversi dallo nei cui confronti è CP_4 stata dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società semplice Parte_1
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto di condannare la Parte_1 [...]
a versarle la complessiva somma di € 13.520,61 a titolo di risarcimento Controparte_6 dei danni che l'ingiungente le avrebbe asseritamente cagionato nello svolgimento delle attività oggetto del contratto dd. 24.6.2016.
A sostegno di tale pretesa risarcitoria ha sostenuto di essersi trovata nella necessità di pagare le somme di € 1.508,29 e di € 8.205,92 all'esito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate relativi alle imposte sui redditi e sull'Iva, nonché la somma di
€ 3.806,40 quale corrispettivo dovuto a un consulente fiscale esperto di contenzioso tributario, il tutto a causa delle inadempienze contrattuali della . Parte_1
Risulta per tabulas che la ha effettivamente versato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate la somma di € 1.508,09 (v. doc. n° 4 di parte opponente), che, stando a quanto desumibile dall'allegato atto di adesione N. T2AA2MU00202/2022 relativo all'anno di imposta 2019, è riferibile per € 739,00 alla maggiore imposta dovuta, per € 290,00 a maggiori ritenute a titolo di acconto, per € 77,36 a interessi e per € 295,60 e € 106,33 (per un totale di 401,93) a sanzioni.
I primi due importi di € 739,00 e di € 290,00 sarebbero stati comunque dovuti dall'ingiungente anche nell'eventualità in cui non fossero state ravvisate le inadempienze asseritamente imputabili alla società ingiungente, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, di per sé non consente di qualificarli in termini di danni emergenti suscettibili di risarcimento (lo stesso dicasi per i relativi interessi, visto che per tutto il tempo in cui ha ritardato il pagamento del dovuto la società ha avuto la disponibilità del denaro che avrebbe dovuto versare).
Gli altri due importi di € 295,60 e € 106,33 per sanzioni risultano pagati, come si desume dall'allegato atto di adesione, il primo per (a) “omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap con imposta dovuta” e il secondo per (b) “presentazione di dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per indicazione dell'ammontare dei pagina 10 di 19 compensi, interessi ed altre somme in misura inferiore a quella accertata” e per (c) “per mancata esecuzione di ritenute alla fonte”.
Con riguardo all'addebito sub a), premesso che l'incombente fiscale omesso poteva essere eseguito entro il 2 dicembre 2020 (cadendo quell'anno il termine finale del 30 novembre nella giornata di sabato), mette conto rilevare che: con mail dd. 12.10.2020 (v. doc. n° 11 di parte opponente) la ebbe a Parte_1 comunicare alla “recesso dal contratto di fornitura di servizi” Controparte_6
e, “quindi, di non voler più usufruire, dal 1/01/2020, dei servizi offerti…contabili, fiscali e tributari”, ossia di cessare in via retroattiva le prestazioni di servizi affidate a
[...]
per poi però affermare “tutte le dichiarazioni fiscali ed adempimenti Controparte_6 relativi all'anno in corso restano di Vostra competenza, ma la preghiamo di sospendere ogni prestazione a favore della mia impresa dal 31/12/2019, ed altresì la invitiamo a consegnare tutti i registri contabili, registri IVA, nonché tutta la documentazione fiscale e tributaria in Vostro possesso al seguente professionista ”; Parte_8 con missiva dd. 12.11.2020 (v. doc. n° 13 di parte opposta) l'odierna ingiungente rappresentava alla che, con riguardo alla predisposizione del mod. Unico Parte_1 della società, era ancora in attesa dei “necessari documenti, ancorché più volte richiesti sia verbalmente che per iscritto”.
Non consta che in seguito la abbia riscontrato tale comunicazione Parte_1 facendo presente di aver già consegnato tutto l'occorrente per le dichiarazioni dei redditi;
il che appare vieppiù significativo ove si consideri, da un lato, che all'epoca era prossima la scadenza del termine di legge, quindi avrebbe dovuto avvertire l'urgenza di comunicare alla controparte che la documentazione richiesta non era nella sua materiale disponibilità per averla già trasmessa.
Né appare ascrivibile decisivo rilievo alla deposizione della teste Tes_1
(che non può essere ritenuta nulla ex art. 246 c.p.c., in quanto il difensore di parte opposta, dopo aver eccepito l'incapacità a deporre della teste prima della sua audizione, non ha formulato, al termine dell'incombente, eccezione di nullità, di talché viene in rilievo il consolidato principio di diritto, affermato da Cass., Sez. Un. n° 9546/2023, secondo cui “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”).
Nel dichiarare di essere stata lei ad inviare “entro il mese di marzo 2020…a
[...] della tutta la documentazione necessaria per la dichiarazione Tes_2 CP_6 dei redditi e per il bilancio 2019”, ha sostenuto di aver consegnato a mano Tes_1 gli estratti dei conti correnti bancari (cointestati a lei stessa, all' e alla Parte_4
) e “via mail” “il resto della documentazione”, immediatamente prima Parte_1
pagina 11 di 19 individuata in quella “relativa ai corrispettivi incassati dalla società sino al marzo 2020, alle ore lavorate dai singoli soci e ai relativi compensi degli stessi”.
In parte qua tale deposizione (che, provenendo da soggetto non connotato da un'apprezzabile attendibilità intrinseca, in quanto, seppure non direttamente coinvolto nel rapporto contrattuale azionato in giudizio, non appare del tutto indifferente all'esito della causa sia per essere stretta collaboratrice della e cointestataria dei conti Parte_1 bancari riferibili a tale società, sia per essere all'epoca compagna del legale rappresentante , poi deceduto) non solo non risulta confermata da oggettivi Parte_4 elementi di riscontro (che peraltro non sarebbe stato problematico allegare in giudizio, ove la documentazione poi richiesta da con la missiva dd. Controparte_6
16.10.2020 fosse stata in precedenza effettivamente trasmessa per posta elettronica), ma è stata in parte anche contraddetta da quella resa da , a dire della quale la Testimone_2
provvide a inoltrare soltanto gli estratti dei conti correnti e una parte della Parte_1 documentazione relativa all'attività prestata dai soci, omettendo comunque di inviare la delega per l'accesso al cassetto fiscale.
In effetti con mail dd. 28.8.2020 (v. doc. n° 23 di ) l'odierna Parte_1 ingiungente, per il tramite della propria dipendente chiese alla Testimone_2 controparte di consegnarle con urgenza “la delega del cassetto fiscale consegnata firmata in originale da ”, in quanto necessaria alla predisposizione della Parte_4 dichiarazione fiscale.
Non consta che in seguito la abbia provveduto a tale consegna, né Parte_1 risulta che abbia riscontrato la richiesta facendo presente che all'epoca la CP_6 fosse già nelle condizioni di accedere autonomamente al cassetto fiscale.
[...]
Neppure può ritenersi provato che, avendo presentato la dichiarazione Iva, la fosse nelle condizioni di depositare anche quella relativa ai fini Controparte_6
Irap.
I rilievi svolti inducono, dunque, a ritenere che l'omessa tempestiva presentazione della dichiarazione ai fini Irap sia dipesa da causa imputabile alla
[...]
che, quindi, non può essere chiamata a rispondere, in via risarcitoria, della CP_6 relativa sanzione irrogata dall'amministrazione finanziaria alla società ingiungente.
Diversamente dicasi in ordine alla complessiva sanzione di € 106,33 (così ridotta sino a 1/3 in sede di definizione agevolata l'iniziale sanzione di € 319,00) per
“presentazione di dichiarazione infedele del sostituto d'imposta” e per “mancata esecuzione di ritenute alla fonte”, venendo al riguardo in rilievo un importo che la si è trovata nella necessità di versare a causa di un inesatto adempimento da Parte_1 parte della potendosi in tali termini qualificare l'attività in ordine Controparte_6 al Mod 777, per non essere stata espletata con la dovuta diligenza e perizia in ragione dell'erroneo calcolo delle ritenute alla fonte, sì come accertato dall'amministrazione finanziaria.
pagina 12 di 19 Il che induce a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno della limitatamente al detto importo di € 106,33 pagato per sanzioni. Parte_1
Come già esposto, l'azionata pretesa risarcitoria riguarda anche l'esito dell'accertamento IVA effettuato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno d'imposta 2019, che, stando al relativo allegato avviso di accertamento N. T2A06MU00707/2022, ha avuto a oggetto, in particolare, quattro fatture emesse dalla ditta croata KA.
Nel detto avviso di accertamento versato in atti si è ritenuto che:
l'Iva relativa alle fatture emesse dalla ditta KA doveva essere versata dalla , Parte_1 avendo avuto a oggetto “prestazioni di servizi rese da soggetto Iva non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato a soggetto Iva residente in Italia”; venendo in rilievo servizi intra-UE, la era “tenuta altresì ad integrare il Parte_1 documento ricevuto…e a registrarlo sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute” in ragione del disposto dell'art. 17, 2° co., D.P.R. n° 633/1972, oltre a essere “tenuta alla presentazione del modello Intrastat I trimestrale previsto dall'art. 50 del D.L. 30.08.1991 n. 331”; la , non essendo “ammessa a detrarre l'Iva sugli acquisti in applicazione Parte_1 dell'art. 19, comma II del D.P.R. n. 633/72”, era “tenuta a versare nell'anno 2019 l'IVA 'integrata' sulle fatture estere”.
In considerazione di ciò l'Agenzia delle Entrate contestò all'odierna opponente la presentazione di dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 5, 4° co., D.Lgs. n° 471/1997, l'omissione di fatturazione e di registrazione di operazioni esenti, la mancata registrazione di acquisti intracomunitari e l'omessa presentazione del modello Intrastat I ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, 4°, co., dell'art. 6, 1°, 3° e 5° co, nonché dell'art. 11, 4° co. del detto testo normativo.
A fronte di tali rilievi la ha sostenuto, fra l'altro, che: Controparte_6
a) i documenti di KA non avevano “i requisiti di legge per essere considerati delle 'fatture', mancando i dati fiscali (P.IVA e codice fiscale) di ”, nonché Parte_1
l'esatto indirizzo di quest'ultimo; b) essa ingiungente non era tenuta “a fare il modello Intrastat ovvero a far sì che
esponesse l'Iva su tali documenti inviati da KA D.O.O.”; Parte_1
c) nessuna delle due ditte risultava iscritta al VIES (VAT information exchange system), che è l'archivio in cui devono essere inclusi i soggetti intenzionati a effettuare operazioni intracomunitarie;
d) non le aveva conferito l'incarico di procedere all'iscrizione al VIES, Parte_1 né le aveva fornito documenti che ne attestasse l'inclusione in tale archivio. L'assunto sub a) non trova alcun riscontro probatorio, non essendo del resto stati allegati in atti i documenti emessi dalla ditta KA, che comunque l'amministrazione finanziaria procedente ha qualificato in termini di “fatture”, provvedendo, fra l'altro, a pagina 13 di 19 riconoscere “in deduzione” il complessivo importo di € 8.101,00 pagato in relazione ad esse da;
il che, in difetto di validi e convincenti elementi di segno contrario, Parte_1 induce di per sé a escludere la fondatezza dell'assunto in esame di parte opposta.
Non appaiono parimenti condivisibili neppure le ulteriori considerazioni sopra esposte.
Una volta consegnatele, per i doverosi incombenti fiscali oggetto dell'iniziale incarico, fatture relative a prestazioni effettuate dalla ditta croata KA priva di stabile organizzazione in Italia, la in quanto gravata, a norma Controparte_6 dell'art. 1176, comma 2, c.c., dall'obbligo di usare la diligenza imposta dalla natura della stessa attività esercitata, avrebbe dovuto innanzi tutto verificare se una delle due ditte (la KA o l'odierna opposta) fosse inclusa nel detto archivio VIES e comunque, venendo in rilievo un'operazione commerciale intrattenuta con ditta croata, avrebbe dovuto provvedere agli obblighi di legge connessi agli scambi intracomunitari (richiedendo, quindi, alla emissione di fattura e poi procedendo a registrarla e a Parte_1 considerarla nella predisposizione della dichiarazione), se del caso anche sollecitando l'inserimento nel detto archivio, a nulla rilevando che in precedenza non le fosse stato comunicato alcunché in proposito, né conferito uno specifico incarico sul punto, ove si consideri, da un alto, che le era stato affidato anche l'espletamento di tutti i doverosi incombenti relativi alla dichiarazione Iva, evidentemente da effettuarsi nell'osservanza delle disposizioni vigenti, e dall'altro che essa ingiungente non poteva trascurare l'eventualità, invero assai probabile, che la propria cliente non fosse neppure a conoscenza della specifica normativa di riferimento, che, invece, doveva rientrare nel suo patrimonio conoscitivo.
Pertanto, avendo omesso di ottemperare alle prescrizioni imposte dalle disposizioni richiamate dall'Agenzia delle Entrate nel citato avviso di accertamento, l'odierna opposta è, di fatto, incorsa in un'inadempienza contrattuale non riconducibile nel campo applicativo dell'art. 2 del contratto dd. 24.6.2018 nella parte in cui ne escludeva “qualsiasi responsabilità nei limiti di quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, per danni…”, in quanto, come detto, le dette disposizioni dovevano essere a sua conoscenza e l'averle ignorate in assenza di una qualsivoglia apprezzabile giustificazione costituisce una modalità di espletamento dell'incarico significativamente distante da quella doverosa in base alle ordinarie regole di diligenza e perizia che la fattispecie concreta imponeva di osservare, dunque connotata da una colpa sostanzialmente inescusabile, come tale in grado di costituire fonte di responsabilità e, quindi, il legittimo fondamento di una declaratoria di accoglimento dell'azionata pretesa risarcitoria, sussistendo nesso causale tra il negligente operato e il danno patito dalla società ingiunta, corrispondente all'importo da questa dovuto all'amministrazione finanziaria per sanzioni.
Non depone decisivamente in senso contrario neppure il fatto che l'appellante non abbia ancora documentato alcun esborso, in quanto, avendo il dedotto credito risarcitorio natura certa e inevitabile per essere riferibile a una sanzione amministrativa pecuniaria, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “la locuzione “perdita pagina 14 di 19 subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass., n° 4718/2016).
Per quanto, invece, attiene all'ammontare dell'importo risarcitorio, devesi considerare che, come si desume dall'avviso di accertamento in atti, se si Parte_1 fosse determinata a definire il contenzioso tributario “in maniera agevolata”, avrebbe dovuto versare, per sanzioni, la minore somma di € 2.135,73, oltre a € 8,75 per spese di notifica. Di conseguenza, stante il disposto dell'art. 1227, 2° co., c.c. (legittimamente richiamato da in comparsa di costituzione) il quantum risarcibile Controparte_6 deve essere quantificato non già nella somma corrispondente alla sanzione effettivamente irrogata, ma nel complessivo minore importo di € 2.162,48 (=€ 2.135,73 + 8,75), che avrebbe dovuto versare, ove avesse optato per l'adesione all'accertamento, a Parte_1 cui si sarebbe dovuta determinare per limitare la consistenza quantitativa del danno, venendo al riguardo in rilievo condotta che non le era particolarmente gravosa ed era evidentemente opportuna in assenza di valide ragioni (non dedotte neppure in giudizio) per contestare la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall'amministrazione finanziaria.
La domanda in esame non appare, invece, fondata in ordine alla somma di € 3.120,00 (oltre Iva), in tesi corrispondente al compenso dovuto al consulente tributario di cui la si avvalse nel corso degli accertamenti effettuati Persona_1 Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate.
Stando a quanto riportato nell'allegata notula dd. 5.10.2022, la società ingiunta dovrebbe versare al detto professionista € 1.500,00 per “assistenza nell'accertamento imposte dirette anno 2019 e contraddittorio con Ufficio elaborazioni memorie e studio della pratica”, € 500,00 per “assistenza nell'accertamento iva”, ed € 1.000,00 per
“assistenza tributaria nella predisposizione opposizione decreto ingiuntivo”.
Al riguardo mette conto innanzi tutto rilevare che in ordine a tale voce di danno non è applicabile il suindicato principio di diritto, in quanto, diversamente da quanto ritenuto per le somme dovute all'Agenzia delle Entrate, la detta notula non è sufficiente a provare l'effettiva sussistenza di un'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti del consulente fiscale dalla , che del resto non ha provato alcun esborso in favore Parte_1 dello stesso, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in parte qua.
Inoltre, in relazione al detto importo di € 1.000,00 non consta l'attività effettivamente svolta dal professionista ai fini della proposizione della presente opposizione (la relativa citazione introduttiva reca soltanto una sintesi degli atti redatti pagina 15 di 19 dall'amministrazione finanziaria, senza alcuna confutazione delle considerazioni ivi svolte).
Analoga carenza probatoria appare sostanzialmente ravvisabile anche in relazione agli altri due importi, il cui complessivo ammontare risulta peraltro eccessivo rispetto all'unica attività (la richiesta di riconoscimento in deduzione di alcune fatture) risultante dagli atti di accertamento e alla consistenza quantitativa delle sanzioni irrogate, senza omettere di considerare, in ordine all'importo di € 500,00, il difetto di prova di un rapporto di causa ed effetto tra l'inadempienza ascrivibile alla e il Controparte_10 conferimento di incarico professionale in questione.
In definitiva, la domanda di risarcimento del danno in esame appare fondata con esclusivo riguardo alle somme di € 2.162,48 e di € 106,33, per un totale di € 2.268,81.
In tale misura va emessa condanna nei confronti della Controparte_6
Sulla domanda principale di CP_4
La domanda con cui ha chiesto di accertare e dichiarare di non CP_4 essere socio della è fondata e, quindi, deve essere accolta. Parte_1
Stando a quanto riportato nell'allegato “verbale dell'assemblea ordinaria” del 16 gennaio 2020 (v. doc. n° 3 di parte opponente), informava i soci che era Parte_4 giunta, fra le altre, la richiesta di “di entrare a far parte della società visto la CP_4 partecipazione all'impegno lavorativo presso la nostra scuola”.
A tale informazione seguiva l'approvazione unanime dell'assemblea.
Il verbale risulta sottoscritto unicamente dall' e da quale Parte_4 Tes_1
“segretario”, e non anche da la cui partecipazione all'assemblea neppure CP_4 viene attestata.
La non ha prodotto la detta richiesta dello di assunzione della Parte_1 CP_4 veste di socio, risultando in atti la sola dichiarazione dd. 21.1.2020 (dunque successiva alla detta assemblea), con cui lo stesso si limitò a informare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), del regolamento d'esecuzione della L.P. 20/1993, la Parte_9
di prestare la propria attività di maestro di sci presso la scuola di sci denominata
[...]
. Parte_1
Non risultando, dunque, provato che l'inserimento di nella CP_4 compagine societaria sia seguito a un'espressa richiesta dello stesso e non constando, del resto, che a tali fini sia stata effettuata una modifica dell'atto costitutivo, si impone la declaratoria di accertamento negativo richiesta dal predetto nell'atto di opposizione.
Devesi, quindi, accertare e dichiarare che non è mai stato socio della CP_4
; di talché va ordinato alla competente Camera di Commercio di procedere Parte_1 alla cancellazione della relativa iscrizione dalla data in cui è stata effettuata.
Sulle spese di lite
pagina 16 di 19 Considerato che la titolarità attiva della pretesa risarcitoria azionata in giudizio nei confronti della è riferibile alla sola e che, quindi, Controparte_6 Parte_1 ai fini della disciplina degli oneri di procedura, i soci opponenti, illimitatamente responsabili dei debiti sociali, non possono beneficiare della parziale fondatezza della detta pretesa, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite della società ingiungente (liquidate, per le prime due fasi processuali, in base alla modalità di calcolo indicata dalla stessa in memoria di replica, in quanto più favorevole agli opponenti, e per le altre due fasi in base ai valori medi della tabella del DM n° 55/2014 relativi alle cause di valore fino a € 26.000,00) devono gravare, in solido, su
, , MA NO, , e Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_1
. Parte_3
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite tra le società e Parte_1 devono essere integralmente compensate. Controparte_10
In quanto soccombente la va condannata a rifondere a Parte_1 CP_4 le spese di lite (liquidate, come da dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. n° 55/2014).
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, i soci della
[...]
, , , MA NO, , CP_11 Parte_2 CP_2 Controparte_3
e hanno proposto sette separate e distinte opposizioni CP_12 Parte_3 avverso l'unico decreto ingiuntivo loro notificato da senza che vi Controparte_6 fosse alcuna necessità o anche solo l'opportunità di procedere in tal senso, come si desume inequivocabilmente dalla sostanziale identità degli atti introduttivi dei sette giudizi, recanti le stesse argomentazioni in fatto e in diritto (peraltro già esposte nell'atto di opposizione della società ingiunta), con l'unica differenza rappresentata dalla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta nella citazione della e Parte_1 anche (per un mero “errore materiale”, come poi chiarito nella memoria depositata ex art. 183, 6° co., n° 1, c.p.c. nella sua previgente formulazione applicabile ratione temporis) in quella di . Parte_4
Tale pluralità di iniziative processuali, che non risulta sorretta da valide e persuasive giustificazioni, non apparendo ex se sufficiente neppure un eventuale interesse ad essere rappresentati e difesi da legali diversi (peraltro dedotto soltanto da MA NO e nella prima memoria istruttoria, quando la condotta qui censurata CP_1 era stata già posta in essere), essendovi, anzi, ragione di escluderlo in considerazione dell'evidenziata coincidenza dei motivi di opposizione, peraltro neppure limitata al piano concettuale, essendo stati, di fatto, articolati anche con la stessa formulazione letterale.
La condotta processuale in esame, avendo immotivatamente comportato sia un significativo aggravio dell'ufficio (ove solo si consideri che per lo stesso contenzioso sono stati coinvolti quattro diversi giudici istruttori, nonché il Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza ex art. 274 c.p.c. e il personale di cancelleria per i rituali pagina 17 di 19 incombenti relativi all'iscrizione delle cause), sia un superfluo incremento dell'attività difensiva della società ingiungente (che si è trovata nella necessità di costituirsi in tutti i giudizi di opposizione, depositando separate e distinte comparse di risposta), si è, di fatto, risolta in un distorto uso dello strumento approntato dall'ordinamento per reagire a un provvedimento monitorio, ossia in un apprezzabile ingiustificato sviamento del sistema processuale, in grado di ostacolare il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (v., fra le altre, Cass., Cass., n° 5725/2019), di talché è valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. (che, come statuito da Cass., n° 22208/2021, “configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva”) e, quindi, si presta ad essere sanzionato con la condanna al pagamento, sia in favore della parte ingiungente, sia della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite proposte dalla società semplice con sede in Controparte_7
Andalo (TN), via Perli n° 1/B, in persona del legale rappresentante, , Parte_2
, , MA NO, , , Parte_3 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4 nei confronti di
[...] Controparte_5
(in sigla , con sede in ,
[...] Controparte_6 CP_5 via Brennero n° 182, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n° 499/2022, pubblicato il 1° agosto 2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n° 499/2022 dd.
1.8.2022 e, per l'effetto, revoca tale decreto;
dichiara, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio in ordine al rapporto processuale tra e con compensazione delle spese CP_4 Controparte_6 di lite;
condanna a pagare alla società Controparte_6 Controparte_7 la somma di € 2.268,81 a titolo di risarcimento del danno;
[...] accerta e dichiara che non è mai stato socio della società CP_4 Controparte_7
e, per l'effetto, ordina alla competente Camera di Commercio Industria e
[...]
Artigianato di procedere alla cancellazione della relativa iscrizione con effetto dalla data in cui è stata effettuata;
condanna , , MA NO, , Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_12
e , in solido, a rifondere alla le spese di
[...] Parte_3 Controparte_6 lite del presente giudizio, che liquida in € 5.925,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 18 di 19 condanna la società a rifondere a le spese Controparte_7 CP_4 di lite, che liquida in € 5.707,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra la società e la Controparte_7 [...]
Controparte_6 condanna, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. , , MA Parte_2 CP_2
NO, , e a pagare la somma di € Controparte_3 CP_1 Parte_3
500,00 per ciascuno in favore della e la somma di € 500,00 Controparte_6 per ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Trento in data 23.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2490/2022 R.G. promossa da: con sede in Andalo (TN), via Parte_1
Perli n° 1/B, in persona del legale rappresentante
, residente in [...] Parte_2
, residente in [...] Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Severini
PARTI OPPONENTI
E
, residente in [...], località Lama CP_1
RC NO, residente in [...] rappresentati e difesi dall'avv. Zeno Perinelli
PARTI OPPONENTI
E
, residente in [...], frazione Muro n° 1 CP_2
, residente in [...] Controparte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Tomaselli
PARTI OPPONENTI
E
residente in [...] CP_4
pagina 1 di 19 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Piccoli
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
Controparte_5
(in sigla
[...] [...]
, con sede in , via Brennero n° 182, in persona del legale CP_6 CP_5 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Elena Gabrielli
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI:
, , così concludono: Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude nel merito e in via istruttoria come in atti.”
e MA NO così concludono: CP_1
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude nel merito e in via istruttoria come in atti.”
e così concludono: CP_2 Controparte_3
“in via principale che sia accertata ex art. 1304 c.c. l'adesione all'accordo transattivo di cui al verbale di udienza dd. 21.2.2024; in subordine conclude come in atti.” così conclude: CP_4
“NEL MERITO
accertare e dichiarare che non ha mai sottoscritto alcuna richiesta CP_4 di ingresso nella società e, conseguentemente, Controparte_7 accertare e dichiarare che lo stesso non è socio della Controparte_8
[...]
accertare e dichiarare la nullità del verbale di assemblea della
[...] dd. 16 gennaio 2020 per carenza dei requisiti essenziali;
Controparte_7
ordinare alla Camera di Commercio Industria e Artigianato - Registro delle Imprese di cancellare l'iscrizione di quale socio della CP_4 Controparte_7 con effetto dalla data di iscrizione 16 gennaio 2020;
[...]
pagina 2 di 19 con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di causa, con il concorso per spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge” così conclude: Controparte_6
“- Nei confronti della società in persona del legale Controparte_7
r.nte pro tempore, nonché dei soci Parte_4 Parte_3 Parte_2
, RC NO e :
[...] Controparte_3 CP_2 CP_1
“Dato atto che i soci di che non hanno proposto Controparte_7 opposizione al decreto ingiuntivo, sig.ri e , hanno Parte_5 Parte_6 pagato a quanto dovuto per capitale e spese liquidate nel Controparte_6 decreto ingiuntivo n. 499/22 Ing. Tribunale di Trento, nonché l'imposta di registrazione e le spese esposte nell'atto di precetto dd. 24.10.2023 loro notificato sulla base ditale titolo (ciò di cui già si è dato atto a verbale di udienza dd.21.02.2024), previo eventuale accertamento e declaratoria della legittimità della sospensione delle prestazioni contrattuali da parte della società opposta a fronte delle inadempienze della
della risoluzione del contratto per cui è causa Parte_7 per grave inadempimento di tale società, respingersi in quanto inammissibili e/o infondate le domande ex adverso proposte dagli opponenti e tra queste anche le domande riconvenzionali formulate da e dal socio Controparte_7 Parte_4
in quanto inammissibili e/o infondate, con conseguente conferma del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
Con condanna di in persona del legale r.nte pro Controparte_7 tempore, nonché dei soci , , , Parte_4 Parte_3 Parte_2 CP_3
, MA NO e all'integrale rifusione dei
[...] CP_2 CP_1 compensi e delle spese di lite dei giudizi di opposizione, oltre a spese generali di cui al D.M. 55/2014 e s.m., competente cnpa ed Iva sulle competenze imponibili, nonché con eventuale condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa.”
-Nei confronti di CP_4
“Dato atto che la società opposta ed il sig. hanno rinunciato CP_4 reciprocamente agli atti del giudizio ed accettato le rispettive rinunce all'udienza del 21/2/2024 in relazione, dichiararsi cessata la materia del contendere relativamente al rapporto processuale tra tali parti con spese tra loro compensate”-
In via istruttoria: si ribadisce l'eccezione di incapacità a deporre della teste Tes_1 sollevata all'udienza del 3/10/2024 e la conseguente nullità della sua deposizione.
[...]
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate se riproposte, con richiesta, in denegata ipotesi di loro ammissione, della prova contraria come richiesta nella memoria ex art. 183 co V° n. 3 c.p.c. della società opposta.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 19 Premesso di aver svolto “servizi di tenuta contabilità e di natura amministrativo- contabili a favore della società semplice (d'ora Controparte_7 innanzi, per brevità, soltanto ), corrente in Andalo, e di aver emesso per tali Parte_1 prestazioni le fatture n° 118/20 dd. 5.3.2020, n° 3229/20 dd. 1.4.2020, n° 6128 dd. 11.6.2020, n° 9428 dd. 4.8.2020, n° 9741 dd. 31.8.2020, n° 12656 dd.
2.10.2020 e n° 12951 dd. 12.10.2020, tutte regolarmente registrate nella propria contabilità, con ricorso dd. 25.7.2022 ex artt. 633 e ss c.p.c. dd. 25. la ditta “Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese della (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_5
chiedeva di ingiungere alla detta società e ai dieci soci Controparte_6 illimitatamente responsabili ( , , , Parte_4 Parte_5 Parte_2
, MA NO, , , , CP_2 Parte_6 Controparte_3 CP_1
e ) il pagamento del complessivo corrispettivo di € 5.849,13, CP_4 Parte_3 oltre € 47,84 per spese notarili, con interessi e oneri di procedura.
Tale ricorso veniva accolto con il decreto ingiuntivo n° 499/2022, pubblicato il 1° agosto 2022, di cui il successivo 24 ottobre era dichiarata l'esecutività ex art. 647 c.p.c. nei confronti dei soli soci e . Parte_5 Parte_6
Invece, ciascuno degli altri otto soci e la società proponevano, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., altrettante separate e distinte opposizioni, fra le quali la prima ad essere iscritta al ruolo, con il n° 2490/2022, era quella spiegata da . Parte_4
Questi chiedeva di revocare il provvedimento monitorio e, in via riconvenzionale, di condannare l'ingiungente a pagare, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 13.520,61 alla società . Parte_1
A sostegno di tale richiesta in citazione si esponeva, in estrema sintesi, che: al cessare del rapporto originato dal contratto dd. 24.6.2016 la non Controparte_6 aveva restituito “la documentazione contabile e dichiarativa oggetto del contratto e obbligatoria per legge”; il 18.1.2022 l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla l'omessa Parte_1 presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019;
a seguito dell'accertamento era stato redatto atto di adesione che aveva avuto a oggetto l'assenza dei registri Iva, del rendiconto annuale, delle fatture attive, passive e corrispettivi, nonché l'intestazione di un conto corrente a due persone fisiche, anziché alla società e l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap;
erano poi emerse ulteriori irregolarità, quali “l'omessa trasmissione ai percettori del reddito di partecipazione da imputare ai soci”, l'omessa registrazione del contratto di affitto del locale utilizzato per l'attività sociale e l'omesso invio dei prospetti ISA sostituti degli studi di settore;
da tali accertamenti era conseguita una sanzione di € 1.508,29 a carico della , Parte_1 che aveva poi provveduto al relativo pagamento;
pagina 4 di 19 nell'ambito di un accertamento IVA con riguardo a quattro fatture emesse da una ditta croata nei confronti della società ingiunta erano state contestate l'infedele dichiarazione, l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni esenti, la mancata registrazione di acquisti intracomunitari e l'omessa presentazione del modello Intrastat 1 ai sensi degli art. 5 e 6 D.lgs. n. 471/1997; da tale accertamento era conseguito l'obbligo di pagare € 1.784,00 per Iva, € 6.407,19 per sanzione, € 5,98 per interessi, € 8,75 per diritti di notifica;
la si era, inoltre, trovata nella necessità di avvalersi di un consulente fiscale Parte_1 esperto in contenzioso tributario e, quindi, di far fronte al relativo compenso di € 3.806,40; la parte ingiungente pretendeva un corrispettivo per un servizio non prestato e aveva causato i detti costi per non aver tenuto la contabilità, né provveduto agli adempimenti fiscali che gravavano a suo carico in ragione del contratto dd. 24.6.2016.
La società , e tutti rappresentati e Parte_1 Parte_3 Parte_2 difesi dallo stesso legale di , notificavano alla atti di Parte_4 Controparte_6 citazione di contenuto esattamente identico a quello dello stesso con l'unica Parte_4 differenza che la stessa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno già proposta dall' era formulata dalla sola . Parte_4 Parte_1
Anche i soci MA NO e , seppure rappresentati e difesi, da un CP_1 legale ulteriore e diverso da quelli separatamente officiati dai predetti ingiunti proponevano opposizioni di analogo contenuto, limitandosi anch'essi a chiedere la revoca del provvedimento monitorio.
Lo stesso dicasi per i soci e , parimenti difesi da Controparte_3 CP_2 un legale dai tre che rappresentavano e assistevano gli altri predetti sette soci opponenti.
Invece, nel proporre opposizione al detto decreto ingiuntivo, CP_4 esponeva di non aver mai chiesto di assumere la qualità di socio della e di Parte_1 essere venuto al corrente soltanto con la notifica del provvedimento monitorio che la sua partecipazione alla compagine societaria era stata anche comunicata alla Camera di Commercio.
Al riguardo rappresentava che il suo ingresso in società era stato deliberato nel corso dell'assemblea ordinaria dd. 16.1.2020 e che al relativo verbale non risultava allegata una sua domanda, per poi evidenziare che, trattandosi di società semplice, la modifica dei patti sociali doveva comunque risultare da atto sottoscritto da tutte le parti e recante l'indicazione della quota di partecipazione, nonché le modalità del relativo versamento;
sosteneva, quindi, che il suo inserimento nella compagine societaria era stato illegittimo e arbitrario;
concludeva chiedendo, previa chiamata in causa della Parte_1
(incombente che in seguito effettuava), di accertare e dichiarare che egli non ne era socio e, per l'effetto, di accertare la nullità del verbale di assemblea dd. 16.1.2020 per carenza dei requisiti essenziali e il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché di ordinare pagina 5 di 19 alla Camera di Commercio Industria e Artigiano la cancellazione della sua partecipazione alla compagine societaria dalla data della relativa iscrizione, risalente al 16.1.2020; in subordine chiedeva di condannare la a risarcire i danni da lui Controparte_6 subiti per l'attività svolta dalla stessa “in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché di responsabilità professionale”; in estremo subordine chiedeva di condannare la e i soci illimitatamente responsabili, nonché i revisori dei Parte_1 conti della società, tali e a tenerlo indenne da eventuali Tes_1 Controparte_9 obblighi pecuniari nei confronti dell'ingiungente.
In tutti i giudizi di opposizione si costituiva la Controparte_6 depositando comparse di risposta di contenuto sostanzialmente identico, per chiedere, previa eventuale declaratoria della legittimità della sospensione - da parte sua - delle prestazioni contrattuali a fronte delle inadempienze della e/o della Parte_1 risoluzione del contratto per inadempimento della stessa, il rigetto delle domande di controparte, la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo ingiunto, anche “a titolo di penale per l'anticipata cessazione del contratto”.
Nella comparsa depositata nel giudizio introdotto da chiedeva Parte_4 declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso “per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse ad agire” o comunque per infondatezza.
In tali scritti difensivi, oltre a evidenziarsi che gli ingiunti, proponendo distinte e separate opposizioni, peraltro con atti di analogo contenuto, avevano abusato dello strumento processuale in violazione dell'art. 66 del codice deontologico e dell'art. 88 c.p.c., si rappresentava, in particolare, che: le fatture azionate in sede monitoria avevano avuto ad oggetto attività effettivamente prestate, come peraltro ammesso dalla stessa società ingiunta con mail dd. 13.4.2021; il contratto dd. 24.6.2016 le aveva consentito di sospendere le prestazioni in caso di omesso pagamento del pattuito corrispettivo nel termine concordato;
aveva esercitato il recesso con una mail di “anomalo tenore”; Parte_1 essa ingiungente le aveva più volte invano sollecitato il deposito di tutta la documentazione occorrente per completare le registrazioni contabili e per predisporre le dichiarazioni dei redditi;
tali carenze documentali non le avevano consentito di redigere le dichiarazioni dei redditi 2019 e ai fini IRAP;
non le erano imputabili le varie omissioni contestate all' dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate; parimenti infondato era l'addebito di responsabilità relativo all'accertamento IVA sulle fatture emesse dalla società croata;
pagina 6 di 19 né la si poteva gravare del costo della dedotta consulenza fiscale, peraltro anche eccessivo.
Tutti i giudizi di opposizione venivano riuniti per la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva (avendo a oggetto lo stesso provvedimento monitorio) e soggettiva (stante l'identità della parte ingiungente).
Nel corso dell'udienza del 21.2.2024 il difensore della parte ingiungente dava atto che gli ingiunti non opponenti, e avevano versato Parte_5 Parte_6
“quanto dovuto in base al decreto ingiuntivo opposto per capitale, spese e imposta di registro, nonché per competenze di cui all'atto di precetto dd. 24.10.2023, loro notificato, il tutto per € 7.569,85”.
Inoltre, i difensori della e di dichiaravano Controparte_6 CP_4 di rinunciare agli atti del giudizio a spese compensate l'una nei confronti dell'altro e di accettare l'altrui rinuncia.
Nel prosieguo del giudizio i difensori degli altri opponenti dichiaravano “di aderire, ex art. 1304 c.c., all'accordo transattivo dichiarato a verbale dd. 21.2.2024 e concluso dal coobbligato con la parte opposta”. CP_4
Ulteriore analoga dichiarazione veniva depositata il 7.11.2024 nel fascicolo informatico dalla , nonché da , e Parte_1 Parte_4 Parte_2 Parte_3
.
[...]
All'udienza di precisazione delle conclusioni dd. 18.6.2025 stante il sopravvenuto decesso di , veniva dichiarata l'interruzione della sola causa tra lo stesso e Parte_4 la parte ingiungente, previa separazione della causa interrotta dalle altre cause riunite.
Sul rapporto processuale tra e la CP_4 Controparte_6
Come appena esposto tali parti hanno reso reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate e di relativa accettazione.
Stante la ritualità di tali dichiarazioni, in quanto rese da difensori legittimati a renderle in base alla procura alle liti loro rilasciate dai rispettivi assistiti, devesi in parte qua dichiarare, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Sulla dichiarazione degli altri opponenti ex art. 1304 c.c.
Sul presupposto che nelle dette dichiarazioni di rinuncia e accettazione sia ravvisabile un “accordo transattivo” e gli altri CP_4 Controparte_6 opponenti hanno manifestato la volontà di aderirvi, con ciò intendendo esercitare la facoltà riconosciuta dall'art. 1304 c.c. al condebitore solidale.
Tale prospettazione appare destituita di fondamento per la decisiva e assorbente considerazione che, nel rendere le dette dichiarazioni ai fini e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., e la società ingiungente si sono limitati a esternare il proposito di CP_4 porre fine al processo senza giungere a una pronuncia di merito sulle reciproche pagina 7 di 19 contrapposte domande ed eccezioni, con ciò richiedendo una declaratoria di mero rito, inidonea a incidere sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e, quindi, non preclusiva di ogni ulteriore tutela giurisdizionale.
Considerato, dunque, che, per quanto espresso in udienza, e la CP_4 non hanno certo formalizzato un accordo recante reciproche Controparte_6 concessioni per porre fine alla lite e che, quindi, nella circostanza non hanno stipulato un contratto riconducibile nel campo applicativo dell'art. 1965 c.c., essendosi limitati a un negozio a contenuto meramente processuale, vi è ragione di ritenere inconferente il richiamo all'art. 1304 c.c. operato dagli altri opponenti.
Diversamente da quanto prospettato dall'ingiungente, la declaratoria di estinzione non può riguardare anche le parti opponenti che hanno sottoscritto la dichiarazione depositata nel fascicolo informatico il 7.11.2024, in quanto la rinuncia agli atti del giudizio ivi menzionata non risulta resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., ma solo quale conseguenza del preteso esercizio della facoltà prevista dall'art. 1304 c.c., di cui, invece, per le ragioni esposte, non sussistono i presupposti applicativi.
Sulla domanda di Controparte_6
Nella sintetica esposizione iniziale si è già rappresentato che in corso di causa il difensore della società ingiungente ha dato atto dell'avvenuto integrale pagamento dell'importo ingiunto e dei relativi accessori da parte degli unici soci della , Parte_1
e , che non hanno proposto opposizione avverso il Parte_5 Parte_6 provvedimento monitorio.
Tale sopravvenienza comporta, di fatto, la sostanziale cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la revoca del provvedimento monitorio, non avendo più allo stato le parti un concreto interesse giuridico a una pronuncia nel merito, che va, quindi, esaminato unicamente ai fini della regolamentazione degli oneri di procedura in base al principio della soccombenza virtuale, che viene in rilievo quando, come nel caso di specie, sul punto non è stato raggiunto un accordo.
Ciò premesso, va innanzi tutto rilevato (i) che con contratto dd. 24.6.2016 la conferiva alla l'incarico di “tenuta delle scritture Parte_1 Controparte_6 contabili a norma del titolo II° del DPR 29.09.73 n. 600” e di “redazione dichiarativi a norma del titolo I° del DPR 29.09.73 n. 600 e DPR 22.07.98 n. 332”; (ii) che, tra le fatture azionate in sede monitoria, quelle n° 118/2020 e n° 9741/20 hanno a oggetto l'incontroverso pattuito importo mensile fisso di € 183,00, oltre Iva, per gli ultimi sei mesi del 2019 e per i primi sei mesi del 2020; (iii) l'importo fisso mensile per i successivi 4 mesi del 2020 risulta oggetto della fattura n° 12951/2020, che riguarda, oltre che
“impianto base 770”, anche “scioglimento contratto semplificata”, incontestatamente corrispondente alla penalità concordata dalle parti in contratto per il recesso anticipato della . Parte_1
In ordine a quest'ultimo importo va disatteso l'assunto dei soci MA e CP_1 secondo cui non potrebbe esserne loro richiesto il pagamento perché contemplato da una pagina 8 di 19 clausola vessatoria da loro non sottoscritta, ove si consideri, da un lato, che tale clausola reca, come richiesto dall'art. 1341 c.c., la specifica approvazione per iscritto della nella persona del legale rappresentante, che in tal modo ha assunto Parte_1
l'obbligazione pecuniaria nei confronti della società ingiungente;
e dall'altro, che l'esposizione debitoria dei singoli soci, sia per l'importo in questione, sia per le altre causali dedotte dalla trova fondamento nell'art. 2267 c.c.. Controparte_6
Mette poi conto evidenziare che con pec dd. 13.4.2021 il legale rappresentante di ammetteva espressamente che le fatture n° 118/2020 di € 1.341,98, n° Parte_1
3229/2020 di € 712,61 e n° 6128/2020 di € 18,30, per un totale di € 2.072,89, avevano a oggetto “servizi effettivamente erogati per il periodo d'imposta 2019”, sicché, stante l'evidente valenza confessoria di tale ammissione, la pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria può ritenersi senz'altro fondata in ordine al detto importo.
Ad analoga conclusione appare legittimo giungere anche con riferimento al residuo importo di € 3.776,24.
Premesso che, nel negare l'effettiva debenza dell'intera somma ingiunta gli opponenti non hanno specificamente indicato quali prestazioni, fra quelle menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio, non sono state eseguite dalla controparte, con ciò formulando una contestazione eccessivamente generica e indeterminata, con tutto ciò che ne consegue per effetto del disposto dell'art. 115 c.p.c., devesi rilevare che, nel deporre in udienza la teste , dipendente della dal Testimone_2 Controparte_6
2012, ha dichiarato di essersi occupata della contabilità dal 2018 e, in Parte_1 particolare, di aver svolto per tale società “attività di consulenza aziendale, predisposto bilanci, dichiarazioni fiscali per la società, non anche per i soci, dichiarazioni Iva, modello 770, liquidazioni Iva”, per poi aggiungere che altri suoi colleghi provvedevano alla registrazione delle fatture attive e passive, confermando, infine, che tutte le attività menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio sono state effettivamente eseguite da lei o da altri dipendenti della società opposta, ivi comprese, quindi, le attività oggetto delle fatture n° 9428/2020, n° 9741/2020, n° 12656/2020 e n° 12951/2020, ulteriori e diverse dalle fatture, il cui ammontare, come detto, il legale rappresentante della società ingiunta ebbe a riconoscere come dovuto alla controparte.
In parte qua la deposizione di , della cui attendibilità non vi è Testimone_2 ragione di dubitare, non appare significativamente smentita da altre risultanze processuali di segno contrario, ma trova riscontro nella testimonianza di , Testimone_3 responsabile del servizio di contabilità della sede di della CP_5 Controparte_6 avendo questi parimenti dato atto dell'effettivo svolgimento di tutte le incombenze oggetto delle dette fatture, il che non risulta inequivocabilmente smentito dall'omessa presentazione, da parte della ingiungente, della dichiarazione ai fini Irap della per asserita indisponibilità di tutta la documentazione occorrente a tal fine, Parte_1 non ravvisandosi oggettivi elementi di fatto da cui desumere che tale documentazione fosse esattamente corrispondente a quella oggetto delle attività menzionate nelle fatture allegate al ricorso monitorio. pagina 9 di 19 Del resto, fino all'allegata missiva dd. 12.10.2020 la aveva Controparte_6 il diritto di conseguire il compenso fisso pattuito nel contratto dd. 24.6.2016, che risulta oggetto della fattura n° 9741/2020 per il semestre gennaio-giugno 2020 e della fattura n° 12951/2020 per i mesi luglio-ottobre 2020, non potendo avere il recesso esercitato dalla nel mese di ottobre 2020 efficacia retroattiva, quindi anche in relazione al Parte_1 compenso fisso maturato mensilmente sino ad allora.
Le acquisite emergenze istruttorie consentono, dunque, di ritenere provata l'effettiva sussistenza del fatto costitutivo posto a fondamento della pretesa pecuniaria azionata in sede monitoria, il cui quantum non è stato oggetto di specifica contestazione da parte opponente, ciò significando che, ove medio tempore non fosse sopravvenuto il pagamento dell'intero importo ingiunto, la società opposta avrebbe avuto diritto di conseguirlo da ciascuno degli odierni opponenti diversi dallo nei cui confronti è CP_4 stata dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c..
Sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società semplice Parte_1
Nel costituirsi in giudizio la ha chiesto di condannare la Parte_1 [...]
a versarle la complessiva somma di € 13.520,61 a titolo di risarcimento Controparte_6 dei danni che l'ingiungente le avrebbe asseritamente cagionato nello svolgimento delle attività oggetto del contratto dd. 24.6.2016.
A sostegno di tale pretesa risarcitoria ha sostenuto di essersi trovata nella necessità di pagare le somme di € 1.508,29 e di € 8.205,92 all'esito di accertamenti dell'Agenzia delle Entrate relativi alle imposte sui redditi e sull'Iva, nonché la somma di
€ 3.806,40 quale corrispettivo dovuto a un consulente fiscale esperto di contenzioso tributario, il tutto a causa delle inadempienze contrattuali della . Parte_1
Risulta per tabulas che la ha effettivamente versato all'Agenzia delle Parte_1
Entrate la somma di € 1.508,09 (v. doc. n° 4 di parte opponente), che, stando a quanto desumibile dall'allegato atto di adesione N. T2AA2MU00202/2022 relativo all'anno di imposta 2019, è riferibile per € 739,00 alla maggiore imposta dovuta, per € 290,00 a maggiori ritenute a titolo di acconto, per € 77,36 a interessi e per € 295,60 e € 106,33 (per un totale di 401,93) a sanzioni.
I primi due importi di € 739,00 e di € 290,00 sarebbero stati comunque dovuti dall'ingiungente anche nell'eventualità in cui non fossero state ravvisate le inadempienze asseritamente imputabili alla società ingiungente, il che, a prescindere da ogni altra considerazione, di per sé non consente di qualificarli in termini di danni emergenti suscettibili di risarcimento (lo stesso dicasi per i relativi interessi, visto che per tutto il tempo in cui ha ritardato il pagamento del dovuto la società ha avuto la disponibilità del denaro che avrebbe dovuto versare).
Gli altri due importi di € 295,60 e € 106,33 per sanzioni risultano pagati, come si desume dall'allegato atto di adesione, il primo per (a) “omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap con imposta dovuta” e il secondo per (b) “presentazione di dichiarazione infedele del sostituto d'imposta per indicazione dell'ammontare dei pagina 10 di 19 compensi, interessi ed altre somme in misura inferiore a quella accertata” e per (c) “per mancata esecuzione di ritenute alla fonte”.
Con riguardo all'addebito sub a), premesso che l'incombente fiscale omesso poteva essere eseguito entro il 2 dicembre 2020 (cadendo quell'anno il termine finale del 30 novembre nella giornata di sabato), mette conto rilevare che: con mail dd. 12.10.2020 (v. doc. n° 11 di parte opponente) la ebbe a Parte_1 comunicare alla “recesso dal contratto di fornitura di servizi” Controparte_6
e, “quindi, di non voler più usufruire, dal 1/01/2020, dei servizi offerti…contabili, fiscali e tributari”, ossia di cessare in via retroattiva le prestazioni di servizi affidate a
[...]
per poi però affermare “tutte le dichiarazioni fiscali ed adempimenti Controparte_6 relativi all'anno in corso restano di Vostra competenza, ma la preghiamo di sospendere ogni prestazione a favore della mia impresa dal 31/12/2019, ed altresì la invitiamo a consegnare tutti i registri contabili, registri IVA, nonché tutta la documentazione fiscale e tributaria in Vostro possesso al seguente professionista ”; Parte_8 con missiva dd. 12.11.2020 (v. doc. n° 13 di parte opposta) l'odierna ingiungente rappresentava alla che, con riguardo alla predisposizione del mod. Unico Parte_1 della società, era ancora in attesa dei “necessari documenti, ancorché più volte richiesti sia verbalmente che per iscritto”.
Non consta che in seguito la abbia riscontrato tale comunicazione Parte_1 facendo presente di aver già consegnato tutto l'occorrente per le dichiarazioni dei redditi;
il che appare vieppiù significativo ove si consideri, da un lato, che all'epoca era prossima la scadenza del termine di legge, quindi avrebbe dovuto avvertire l'urgenza di comunicare alla controparte che la documentazione richiesta non era nella sua materiale disponibilità per averla già trasmessa.
Né appare ascrivibile decisivo rilievo alla deposizione della teste Tes_1
(che non può essere ritenuta nulla ex art. 246 c.p.c., in quanto il difensore di parte opposta, dopo aver eccepito l'incapacità a deporre della teste prima della sua audizione, non ha formulato, al termine dell'incombente, eccezione di nullità, di talché viene in rilievo il consolidato principio di diritto, affermato da Cass., Sez. Un. n° 9546/2023, secondo cui “qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”).
Nel dichiarare di essere stata lei ad inviare “entro il mese di marzo 2020…a
[...] della tutta la documentazione necessaria per la dichiarazione Tes_2 CP_6 dei redditi e per il bilancio 2019”, ha sostenuto di aver consegnato a mano Tes_1 gli estratti dei conti correnti bancari (cointestati a lei stessa, all' e alla Parte_4
) e “via mail” “il resto della documentazione”, immediatamente prima Parte_1
pagina 11 di 19 individuata in quella “relativa ai corrispettivi incassati dalla società sino al marzo 2020, alle ore lavorate dai singoli soci e ai relativi compensi degli stessi”.
In parte qua tale deposizione (che, provenendo da soggetto non connotato da un'apprezzabile attendibilità intrinseca, in quanto, seppure non direttamente coinvolto nel rapporto contrattuale azionato in giudizio, non appare del tutto indifferente all'esito della causa sia per essere stretta collaboratrice della e cointestataria dei conti Parte_1 bancari riferibili a tale società, sia per essere all'epoca compagna del legale rappresentante , poi deceduto) non solo non risulta confermata da oggettivi Parte_4 elementi di riscontro (che peraltro non sarebbe stato problematico allegare in giudizio, ove la documentazione poi richiesta da con la missiva dd. Controparte_6
16.10.2020 fosse stata in precedenza effettivamente trasmessa per posta elettronica), ma è stata in parte anche contraddetta da quella resa da , a dire della quale la Testimone_2
provvide a inoltrare soltanto gli estratti dei conti correnti e una parte della Parte_1 documentazione relativa all'attività prestata dai soci, omettendo comunque di inviare la delega per l'accesso al cassetto fiscale.
In effetti con mail dd. 28.8.2020 (v. doc. n° 23 di ) l'odierna Parte_1 ingiungente, per il tramite della propria dipendente chiese alla Testimone_2 controparte di consegnarle con urgenza “la delega del cassetto fiscale consegnata firmata in originale da ”, in quanto necessaria alla predisposizione della Parte_4 dichiarazione fiscale.
Non consta che in seguito la abbia provveduto a tale consegna, né Parte_1 risulta che abbia riscontrato la richiesta facendo presente che all'epoca la CP_6 fosse già nelle condizioni di accedere autonomamente al cassetto fiscale.
[...]
Neppure può ritenersi provato che, avendo presentato la dichiarazione Iva, la fosse nelle condizioni di depositare anche quella relativa ai fini Controparte_6
Irap.
I rilievi svolti inducono, dunque, a ritenere che l'omessa tempestiva presentazione della dichiarazione ai fini Irap sia dipesa da causa imputabile alla
[...]
che, quindi, non può essere chiamata a rispondere, in via risarcitoria, della CP_6 relativa sanzione irrogata dall'amministrazione finanziaria alla società ingiungente.
Diversamente dicasi in ordine alla complessiva sanzione di € 106,33 (così ridotta sino a 1/3 in sede di definizione agevolata l'iniziale sanzione di € 319,00) per
“presentazione di dichiarazione infedele del sostituto d'imposta” e per “mancata esecuzione di ritenute alla fonte”, venendo al riguardo in rilievo un importo che la si è trovata nella necessità di versare a causa di un inesatto adempimento da Parte_1 parte della potendosi in tali termini qualificare l'attività in ordine Controparte_6 al Mod 777, per non essere stata espletata con la dovuta diligenza e perizia in ragione dell'erroneo calcolo delle ritenute alla fonte, sì come accertato dall'amministrazione finanziaria.
pagina 12 di 19 Il che induce a ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno della limitatamente al detto importo di € 106,33 pagato per sanzioni. Parte_1
Come già esposto, l'azionata pretesa risarcitoria riguarda anche l'esito dell'accertamento IVA effettuato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno d'imposta 2019, che, stando al relativo allegato avviso di accertamento N. T2A06MU00707/2022, ha avuto a oggetto, in particolare, quattro fatture emesse dalla ditta croata KA.
Nel detto avviso di accertamento versato in atti si è ritenuto che:
l'Iva relativa alle fatture emesse dalla ditta KA doveva essere versata dalla , Parte_1 avendo avuto a oggetto “prestazioni di servizi rese da soggetto Iva non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato a soggetto Iva residente in Italia”; venendo in rilievo servizi intra-UE, la era “tenuta altresì ad integrare il Parte_1 documento ricevuto…e a registrarlo sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute” in ragione del disposto dell'art. 17, 2° co., D.P.R. n° 633/1972, oltre a essere “tenuta alla presentazione del modello Intrastat I trimestrale previsto dall'art. 50 del D.L. 30.08.1991 n. 331”; la , non essendo “ammessa a detrarre l'Iva sugli acquisti in applicazione Parte_1 dell'art. 19, comma II del D.P.R. n. 633/72”, era “tenuta a versare nell'anno 2019 l'IVA 'integrata' sulle fatture estere”.
In considerazione di ciò l'Agenzia delle Entrate contestò all'odierna opponente la presentazione di dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 5, 4° co., D.Lgs. n° 471/1997, l'omissione di fatturazione e di registrazione di operazioni esenti, la mancata registrazione di acquisti intracomunitari e l'omessa presentazione del modello Intrastat I ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, 4°, co., dell'art. 6, 1°, 3° e 5° co, nonché dell'art. 11, 4° co. del detto testo normativo.
A fronte di tali rilievi la ha sostenuto, fra l'altro, che: Controparte_6
a) i documenti di KA non avevano “i requisiti di legge per essere considerati delle 'fatture', mancando i dati fiscali (P.IVA e codice fiscale) di ”, nonché Parte_1
l'esatto indirizzo di quest'ultimo; b) essa ingiungente non era tenuta “a fare il modello Intrastat ovvero a far sì che
esponesse l'Iva su tali documenti inviati da KA D.O.O.”; Parte_1
c) nessuna delle due ditte risultava iscritta al VIES (VAT information exchange system), che è l'archivio in cui devono essere inclusi i soggetti intenzionati a effettuare operazioni intracomunitarie;
d) non le aveva conferito l'incarico di procedere all'iscrizione al VIES, Parte_1 né le aveva fornito documenti che ne attestasse l'inclusione in tale archivio. L'assunto sub a) non trova alcun riscontro probatorio, non essendo del resto stati allegati in atti i documenti emessi dalla ditta KA, che comunque l'amministrazione finanziaria procedente ha qualificato in termini di “fatture”, provvedendo, fra l'altro, a pagina 13 di 19 riconoscere “in deduzione” il complessivo importo di € 8.101,00 pagato in relazione ad esse da;
il che, in difetto di validi e convincenti elementi di segno contrario, Parte_1 induce di per sé a escludere la fondatezza dell'assunto in esame di parte opposta.
Non appaiono parimenti condivisibili neppure le ulteriori considerazioni sopra esposte.
Una volta consegnatele, per i doverosi incombenti fiscali oggetto dell'iniziale incarico, fatture relative a prestazioni effettuate dalla ditta croata KA priva di stabile organizzazione in Italia, la in quanto gravata, a norma Controparte_6 dell'art. 1176, comma 2, c.c., dall'obbligo di usare la diligenza imposta dalla natura della stessa attività esercitata, avrebbe dovuto innanzi tutto verificare se una delle due ditte (la KA o l'odierna opposta) fosse inclusa nel detto archivio VIES e comunque, venendo in rilievo un'operazione commerciale intrattenuta con ditta croata, avrebbe dovuto provvedere agli obblighi di legge connessi agli scambi intracomunitari (richiedendo, quindi, alla emissione di fattura e poi procedendo a registrarla e a Parte_1 considerarla nella predisposizione della dichiarazione), se del caso anche sollecitando l'inserimento nel detto archivio, a nulla rilevando che in precedenza non le fosse stato comunicato alcunché in proposito, né conferito uno specifico incarico sul punto, ove si consideri, da un alto, che le era stato affidato anche l'espletamento di tutti i doverosi incombenti relativi alla dichiarazione Iva, evidentemente da effettuarsi nell'osservanza delle disposizioni vigenti, e dall'altro che essa ingiungente non poteva trascurare l'eventualità, invero assai probabile, che la propria cliente non fosse neppure a conoscenza della specifica normativa di riferimento, che, invece, doveva rientrare nel suo patrimonio conoscitivo.
Pertanto, avendo omesso di ottemperare alle prescrizioni imposte dalle disposizioni richiamate dall'Agenzia delle Entrate nel citato avviso di accertamento, l'odierna opposta è, di fatto, incorsa in un'inadempienza contrattuale non riconducibile nel campo applicativo dell'art. 2 del contratto dd. 24.6.2018 nella parte in cui ne escludeva “qualsiasi responsabilità nei limiti di quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, per danni…”, in quanto, come detto, le dette disposizioni dovevano essere a sua conoscenza e l'averle ignorate in assenza di una qualsivoglia apprezzabile giustificazione costituisce una modalità di espletamento dell'incarico significativamente distante da quella doverosa in base alle ordinarie regole di diligenza e perizia che la fattispecie concreta imponeva di osservare, dunque connotata da una colpa sostanzialmente inescusabile, come tale in grado di costituire fonte di responsabilità e, quindi, il legittimo fondamento di una declaratoria di accoglimento dell'azionata pretesa risarcitoria, sussistendo nesso causale tra il negligente operato e il danno patito dalla società ingiunta, corrispondente all'importo da questa dovuto all'amministrazione finanziaria per sanzioni.
Non depone decisivamente in senso contrario neppure il fatto che l'appellante non abbia ancora documentato alcun esborso, in quanto, avendo il dedotto credito risarcitorio natura certa e inevitabile per essere riferibile a una sanzione amministrativa pecuniaria, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui “la locuzione “perdita pagina 14 di 19 subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris”, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (v. Cass., n° 4718/2016).
Per quanto, invece, attiene all'ammontare dell'importo risarcitorio, devesi considerare che, come si desume dall'avviso di accertamento in atti, se si Parte_1 fosse determinata a definire il contenzioso tributario “in maniera agevolata”, avrebbe dovuto versare, per sanzioni, la minore somma di € 2.135,73, oltre a € 8,75 per spese di notifica. Di conseguenza, stante il disposto dell'art. 1227, 2° co., c.c. (legittimamente richiamato da in comparsa di costituzione) il quantum risarcibile Controparte_6 deve essere quantificato non già nella somma corrispondente alla sanzione effettivamente irrogata, ma nel complessivo minore importo di € 2.162,48 (=€ 2.135,73 + 8,75), che avrebbe dovuto versare, ove avesse optato per l'adesione all'accertamento, a Parte_1 cui si sarebbe dovuta determinare per limitare la consistenza quantitativa del danno, venendo al riguardo in rilievo condotta che non le era particolarmente gravosa ed era evidentemente opportuna in assenza di valide ragioni (non dedotte neppure in giudizio) per contestare la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dall'amministrazione finanziaria.
La domanda in esame non appare, invece, fondata in ordine alla somma di € 3.120,00 (oltre Iva), in tesi corrispondente al compenso dovuto al consulente tributario di cui la si avvalse nel corso degli accertamenti effettuati Persona_1 Parte_1 dall'Agenzia delle Entrate.
Stando a quanto riportato nell'allegata notula dd. 5.10.2022, la società ingiunta dovrebbe versare al detto professionista € 1.500,00 per “assistenza nell'accertamento imposte dirette anno 2019 e contraddittorio con Ufficio elaborazioni memorie e studio della pratica”, € 500,00 per “assistenza nell'accertamento iva”, ed € 1.000,00 per
“assistenza tributaria nella predisposizione opposizione decreto ingiuntivo”.
Al riguardo mette conto innanzi tutto rilevare che in ordine a tale voce di danno non è applicabile il suindicato principio di diritto, in quanto, diversamente da quanto ritenuto per le somme dovute all'Agenzia delle Entrate, la detta notula non è sufficiente a provare l'effettiva sussistenza di un'obbligazione pecuniaria assunta nei confronti del consulente fiscale dalla , che del resto non ha provato alcun esborso in favore Parte_1 dello stesso, il che costituisce ex se condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento in parte qua.
Inoltre, in relazione al detto importo di € 1.000,00 non consta l'attività effettivamente svolta dal professionista ai fini della proposizione della presente opposizione (la relativa citazione introduttiva reca soltanto una sintesi degli atti redatti pagina 15 di 19 dall'amministrazione finanziaria, senza alcuna confutazione delle considerazioni ivi svolte).
Analoga carenza probatoria appare sostanzialmente ravvisabile anche in relazione agli altri due importi, il cui complessivo ammontare risulta peraltro eccessivo rispetto all'unica attività (la richiesta di riconoscimento in deduzione di alcune fatture) risultante dagli atti di accertamento e alla consistenza quantitativa delle sanzioni irrogate, senza omettere di considerare, in ordine all'importo di € 500,00, il difetto di prova di un rapporto di causa ed effetto tra l'inadempienza ascrivibile alla e il Controparte_10 conferimento di incarico professionale in questione.
In definitiva, la domanda di risarcimento del danno in esame appare fondata con esclusivo riguardo alle somme di € 2.162,48 e di € 106,33, per un totale di € 2.268,81.
In tale misura va emessa condanna nei confronti della Controparte_6
Sulla domanda principale di CP_4
La domanda con cui ha chiesto di accertare e dichiarare di non CP_4 essere socio della è fondata e, quindi, deve essere accolta. Parte_1
Stando a quanto riportato nell'allegato “verbale dell'assemblea ordinaria” del 16 gennaio 2020 (v. doc. n° 3 di parte opponente), informava i soci che era Parte_4 giunta, fra le altre, la richiesta di “di entrare a far parte della società visto la CP_4 partecipazione all'impegno lavorativo presso la nostra scuola”.
A tale informazione seguiva l'approvazione unanime dell'assemblea.
Il verbale risulta sottoscritto unicamente dall' e da quale Parte_4 Tes_1
“segretario”, e non anche da la cui partecipazione all'assemblea neppure CP_4 viene attestata.
La non ha prodotto la detta richiesta dello di assunzione della Parte_1 CP_4 veste di socio, risultando in atti la sola dichiarazione dd. 21.1.2020 (dunque successiva alla detta assemblea), con cui lo stesso si limitò a informare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), del regolamento d'esecuzione della L.P. 20/1993, la Parte_9
di prestare la propria attività di maestro di sci presso la scuola di sci denominata
[...]
. Parte_1
Non risultando, dunque, provato che l'inserimento di nella CP_4 compagine societaria sia seguito a un'espressa richiesta dello stesso e non constando, del resto, che a tali fini sia stata effettuata una modifica dell'atto costitutivo, si impone la declaratoria di accertamento negativo richiesta dal predetto nell'atto di opposizione.
Devesi, quindi, accertare e dichiarare che non è mai stato socio della CP_4
; di talché va ordinato alla competente Camera di Commercio di procedere Parte_1 alla cancellazione della relativa iscrizione dalla data in cui è stata effettuata.
Sulle spese di lite
pagina 16 di 19 Considerato che la titolarità attiva della pretesa risarcitoria azionata in giudizio nei confronti della è riferibile alla sola e che, quindi, Controparte_6 Parte_1 ai fini della disciplina degli oneri di procedura, i soci opponenti, illimitatamente responsabili dei debiti sociali, non possono beneficiare della parziale fondatezza della detta pretesa, in applicazione del principio della soccombenza virtuale le spese di lite della società ingiungente (liquidate, per le prime due fasi processuali, in base alla modalità di calcolo indicata dalla stessa in memoria di replica, in quanto più favorevole agli opponenti, e per le altre due fasi in base ai valori medi della tabella del DM n° 55/2014 relativi alle cause di valore fino a € 26.000,00) devono gravare, in solido, su
, , MA NO, , e Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_1
. Parte_3
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite tra le società e Parte_1 devono essere integralmente compensate. Controparte_10
In quanto soccombente la va condannata a rifondere a Parte_1 CP_4 le spese di lite (liquidate, come da dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. n° 55/2014).
Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Come già esposto nella sintetica narrativa iniziale, i soci della
[...]
, , , MA NO, , CP_11 Parte_2 CP_2 Controparte_3
e hanno proposto sette separate e distinte opposizioni CP_12 Parte_3 avverso l'unico decreto ingiuntivo loro notificato da senza che vi Controparte_6 fosse alcuna necessità o anche solo l'opportunità di procedere in tal senso, come si desume inequivocabilmente dalla sostanziale identità degli atti introduttivi dei sette giudizi, recanti le stesse argomentazioni in fatto e in diritto (peraltro già esposte nell'atto di opposizione della società ingiunta), con l'unica differenza rappresentata dalla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta nella citazione della e Parte_1 anche (per un mero “errore materiale”, come poi chiarito nella memoria depositata ex art. 183, 6° co., n° 1, c.p.c. nella sua previgente formulazione applicabile ratione temporis) in quella di . Parte_4
Tale pluralità di iniziative processuali, che non risulta sorretta da valide e persuasive giustificazioni, non apparendo ex se sufficiente neppure un eventuale interesse ad essere rappresentati e difesi da legali diversi (peraltro dedotto soltanto da MA NO e nella prima memoria istruttoria, quando la condotta qui censurata CP_1 era stata già posta in essere), essendovi, anzi, ragione di escluderlo in considerazione dell'evidenziata coincidenza dei motivi di opposizione, peraltro neppure limitata al piano concettuale, essendo stati, di fatto, articolati anche con la stessa formulazione letterale.
La condotta processuale in esame, avendo immotivatamente comportato sia un significativo aggravio dell'ufficio (ove solo si consideri che per lo stesso contenzioso sono stati coinvolti quattro diversi giudici istruttori, nonché il Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza ex art. 274 c.p.c. e il personale di cancelleria per i rituali pagina 17 di 19 incombenti relativi all'iscrizione delle cause), sia un superfluo incremento dell'attività difensiva della società ingiungente (che si è trovata nella necessità di costituirsi in tutti i giudizi di opposizione, depositando separate e distinte comparse di risposta), si è, di fatto, risolta in un distorto uso dello strumento approntato dall'ordinamento per reagire a un provvedimento monitorio, ossia in un apprezzabile ingiustificato sviamento del sistema processuale, in grado di ostacolare il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (v., fra le altre, Cass., Cass., n° 5725/2019), di talché è valorizzabile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. (che, come statuito da Cass., n° 22208/2021, “configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva”) e, quindi, si presta ad essere sanzionato con la condanna al pagamento, sia in favore della parte ingiungente, sia della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che si ritiene congruo determinare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause riunite proposte dalla società semplice con sede in Controparte_7
Andalo (TN), via Perli n° 1/B, in persona del legale rappresentante, , Parte_2
, , MA NO, , , Parte_3 CP_2 Controparte_3 CP_1 CP_4 nei confronti di
[...] Controparte_5
(in sigla , con sede in ,
[...] Controparte_6 CP_5 via Brennero n° 182, in persona del legale rappresentante, avverso il decreto ingiuntivo n° 499/2022, pubblicato il 1° agosto 2022, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n° 499/2022 dd.
1.8.2022 e, per l'effetto, revoca tale decreto;
dichiara, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio in ordine al rapporto processuale tra e con compensazione delle spese CP_4 Controparte_6 di lite;
condanna a pagare alla società Controparte_6 Controparte_7 la somma di € 2.268,81 a titolo di risarcimento del danno;
[...] accerta e dichiara che non è mai stato socio della società CP_4 Controparte_7
e, per l'effetto, ordina alla competente Camera di Commercio Industria e
[...]
Artigianato di procedere alla cancellazione della relativa iscrizione con effetto dalla data in cui è stata effettuata;
condanna , , MA NO, , Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_12
e , in solido, a rifondere alla le spese di
[...] Parte_3 Controparte_6 lite del presente giudizio, che liquida in € 5.925,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
pagina 18 di 19 condanna la società a rifondere a le spese Controparte_7 CP_4 di lite, che liquida in € 5.707,00 per compenso, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra la società e la Controparte_7 [...]
Controparte_6 condanna, ai sensi dell'art. 96, 3° e 4° co., c.p.c. , , MA Parte_2 CP_2
NO, , e a pagare la somma di € Controparte_3 CP_1 Parte_3
500,00 per ciascuno in favore della e la somma di € 500,00 Controparte_6 per ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Trento in data 23.10.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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