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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.09.2025 ed all'esito dei chiarimenti forniti dalla società con nota 19.11.2025 a seguito del provvedimento del 05.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 6/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da
Parte_1
* * *
Con ricorso depositato il 10.01.2024, la Parte_1 ha proposto domanda di concordato.
[...]
Con decreto depositato il 18.04.2024, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, ha nominato il Commissario giudiziale nella persona del dott. ed ha stabilito il periodo per l'espressione del voto tra il Persona_1
21.10.2024 ed il 18.11.2024.
In data 17.09.2024, ha Parte_1 chiesto il rinvio delle operazioni di voto per consentire al nuovo difensore incaricato (in sostituzione del precedente, revocato) di valutare la proposta concordataria;
acquisito il parere favorevole del Commissario, le operazioni di voto sono state differite al periodo
20.01.2025-17.02.2025. Un secondo differimento delle operazioni di voto è stato concesso, previo parere favorevole del Commissario, con provvedimento del 12.12.2024 (nuovo periodo di voto:
22.04.2025-22.05.2025).
In data 02.04.2025 è stato depositato il piano aggiornato.
Il piano concordatario è in continuità aziendale e prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali nell'ambito della gestione ordinaria d'impresa, con il surplus dei flussi finanziari derivante dalla gestione stessa, che verrà destinato ai creditori, nonché con la liquidazione di un bene di proprietà del socio. Il piano di soddisfacimento dei creditori prevede:
- pagamento integrale ed in prededuzione delle spese di procedura diverse dai compensi dei professionisti che assistono la società nella predisposizione della proposta;
- pagamento in prededuzione del 75% dei compensi dei professionisti che assistono la società nella predisposizione della proposta;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati diversi dai crediti vantati da professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751- bis, n. 2), cod. civ.);
- suddivisione dei creditori aventi diritto di voto (chirografari e privilegiati dilazionati) nelle seguenti 5 classi con previsione di pagamento in 5 rate annuali posticipate decorrenti dalla omologazione:
• Classe 1: imprese minori da pagarsi nella percentuale del 10%
• Classe 2: Istituti bancari con crediti assistiti da garanzia di terzi da pagarsi nella percentuale del 15%;
• Classe 3: Fornitori Strategici da pagarsi nella percentuale del 40%
• Classe 4: Fornitori ed altri creditori da pagarsi nella percentuale del 8%
• Classe 5: Crediti privilegiati vantati da professionisti da pagarsi in via dilazionata nella percentuale del 100%.
All'esito delle operazioni di voto, hanno votato a favore n. 4 classi su 5, ossia classe 1
(100%), classe 2 (98,6%), classe 3 (100%) e classe 5 (77,3%); non ha votato favorevolmente la sola classe n. 4.
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la
[...] ha, quindi, proposto ricorso ex art. 112, c. 2, CCII Parte_1 chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 23.09.2025 per decidere su tale ricorso.
Nessun creditore si è costituito per opporsi all'omologa. All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere, concedendo alla società termine di giorni 20 per il deposito di memoria illustrativa di proposta migliorativa e termine di giorni 7 al Commissario per esprimere il proprio parere.
Con la memoria proposta, la società ha formulato una proposta migliorativa per la classe dissenziente, consistente nell'offrire alla stessa la medesima percentuale di soddisfazione della classe n. 1, ossia il 10%. Ha precisato che la somma aggiuntiva necessaria (pari ad €
6.600,00) può essere corrisposta attingendo al Fondo rischi, che era stato costituito per coprire eventuali maggiori crediti privilegiati in caso di escussione della garanzia da parte di MC (€ 30.000,00) e per il pagamento del credito nei confronti di Unico SpA per forniture della gestione corrente non ricomprese nella classe 3 (per € 15.000,00); ciò è possibile poiché moglie del socio illimitatamente responsabile, già Persona_2 garante di tutte le altre creditorie di cui alla classe 2 (“Banche con garanzia di terzi”) ha dichiarato di garantire anche l'unico credito che non aveva garantito, ossia il finanziamento di € 30.000 concesso originariamente da e supportato da garanzia pubblica CP_1 emessa dal Fondo di Garanzia del mediocredito Centrale.
Il Commissario giudiziale, con nota depositata il 13.10.2025, ha espresso parere favorevole.
Con provvedimento reso dal Collegio il 05.11.2025, si è invitata la società a specificare
“il contenuto e l'esito delle trattative intercorse tra la e la ”, nonché a fornire Per_2 CP_1 elementi per “avere la certezza della solvibilità della in caso di necessità di Per_2 pagamento”.
Con nota depositata il 19.11.2025, la società ha allegato la dichiarazione della di Per_2 impegnarsi alla corresponsione della somma con bonifico bancario entro 5 giorni dalla comunicazione dell'IBAN da parte del Commissario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, la maggioranza delle classi ha votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 e 2 CCII), e – nel caso di concordato in continuità aziendale, in ipotesi di opposizione di un creditore che eccepisca il difetto di convenienza della proposta
– l'idoneità del concordato a soddisfare il credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112, c. 3 CCII). Nel caso di specie, non essendoci alcuna contestazione sulla convenienza della proposta, deve verificarsi il rispetto solo delle condizioni di cui all'art. 112, c. 1 e 2 CCII.
Con riferimento all'art. 112, c. 1 CCII, il Tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma
1, lett. d) e l'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
Su questi aspetti, non risultano problematiche - soprattutto all'esito delle correzioni effettuate con riferimento alla classe dissenziente - e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 112, c. 2 CCII, non sembrano esserci irregolarità, visto che – come affermato anche dal Commissario nel parere del 13.10.2025:
1. risulta rispettato l'ordine dei privilegi;
2. la condizione di cui alla lett. b) [“b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;”] è stata garantita con l'ultima modifica apportata al piano (il Commissario provvederà a comunicare, a stretto giro, alla sig.ra le Per_2 coordinate bancarie del conto intestato alla procedura per il versamento della somma a cui la stessa si è impegnata);
3. sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) [“nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”] e di cui alla lettera d) sul criterio subordinato della maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare la proposta di concordato formulata.
*
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento.
A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Inoltre, il Commissario dovrà anche controllare l'andamento dei flussi della continuità, verificando che la società si attivi per l'avvio di tutte le azioni eventualmente necessarie per il recupero dei crediti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1 con ricorso del 10.01.2024, come successivamente integrato ed
[...] emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. Per_1
[...]
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 09 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione Commerciale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice dott.ssa Annafrancesca Capone - Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.09.2025 ed all'esito dei chiarimenti forniti dalla società con nota 19.11.2025 a seguito del provvedimento del 05.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 6/2024 di omologazione del concordato preventivo proposto da
Parte_1
* * *
Con ricorso depositato il 10.01.2024, la Parte_1 ha proposto domanda di concordato.
[...]
Con decreto depositato il 18.04.2024, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di concordato preventivo, ha nominato il Commissario giudiziale nella persona del dott. ed ha stabilito il periodo per l'espressione del voto tra il Persona_1
21.10.2024 ed il 18.11.2024.
In data 17.09.2024, ha Parte_1 chiesto il rinvio delle operazioni di voto per consentire al nuovo difensore incaricato (in sostituzione del precedente, revocato) di valutare la proposta concordataria;
acquisito il parere favorevole del Commissario, le operazioni di voto sono state differite al periodo
20.01.2025-17.02.2025. Un secondo differimento delle operazioni di voto è stato concesso, previo parere favorevole del Commissario, con provvedimento del 12.12.2024 (nuovo periodo di voto:
22.04.2025-22.05.2025).
In data 02.04.2025 è stato depositato il piano aggiornato.
Il piano concordatario è in continuità aziendale e prevede il soddisfacimento dei creditori concorsuali nell'ambito della gestione ordinaria d'impresa, con il surplus dei flussi finanziari derivante dalla gestione stessa, che verrà destinato ai creditori, nonché con la liquidazione di un bene di proprietà del socio. Il piano di soddisfacimento dei creditori prevede:
- pagamento integrale ed in prededuzione delle spese di procedura diverse dai compensi dei professionisti che assistono la società nella predisposizione della proposta;
- pagamento in prededuzione del 75% dei compensi dei professionisti che assistono la società nella predisposizione della proposta;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati diversi dai crediti vantati da professionisti assistiti da privilegio ex art. 2751- bis, n. 2), cod. civ.);
- suddivisione dei creditori aventi diritto di voto (chirografari e privilegiati dilazionati) nelle seguenti 5 classi con previsione di pagamento in 5 rate annuali posticipate decorrenti dalla omologazione:
• Classe 1: imprese minori da pagarsi nella percentuale del 10%
• Classe 2: Istituti bancari con crediti assistiti da garanzia di terzi da pagarsi nella percentuale del 15%;
• Classe 3: Fornitori Strategici da pagarsi nella percentuale del 40%
• Classe 4: Fornitori ed altri creditori da pagarsi nella percentuale del 8%
• Classe 5: Crediti privilegiati vantati da professionisti da pagarsi in via dilazionata nella percentuale del 100%.
All'esito delle operazioni di voto, hanno votato a favore n. 4 classi su 5, ossia classe 1
(100%), classe 2 (98,6%), classe 3 (100%) e classe 5 (77,3%); non ha votato favorevolmente la sola classe n. 4.
Non essendo stata raggiunta l'unanimità dei creditori, la
[...] ha, quindi, proposto ricorso ex art. 112, c. 2, CCII Parte_1 chiedendo l'omologa del concordato preventivo.
È stata fissata l'udienza del 23.09.2025 per decidere su tale ricorso.
Nessun creditore si è costituito per opporsi all'omologa. All'esito dell'udienza, il Collegio si è riservato di decidere, concedendo alla società termine di giorni 20 per il deposito di memoria illustrativa di proposta migliorativa e termine di giorni 7 al Commissario per esprimere il proprio parere.
Con la memoria proposta, la società ha formulato una proposta migliorativa per la classe dissenziente, consistente nell'offrire alla stessa la medesima percentuale di soddisfazione della classe n. 1, ossia il 10%. Ha precisato che la somma aggiuntiva necessaria (pari ad €
6.600,00) può essere corrisposta attingendo al Fondo rischi, che era stato costituito per coprire eventuali maggiori crediti privilegiati in caso di escussione della garanzia da parte di MC (€ 30.000,00) e per il pagamento del credito nei confronti di Unico SpA per forniture della gestione corrente non ricomprese nella classe 3 (per € 15.000,00); ciò è possibile poiché moglie del socio illimitatamente responsabile, già Persona_2 garante di tutte le altre creditorie di cui alla classe 2 (“Banche con garanzia di terzi”) ha dichiarato di garantire anche l'unico credito che non aveva garantito, ossia il finanziamento di € 30.000 concesso originariamente da e supportato da garanzia pubblica CP_1 emessa dal Fondo di Garanzia del mediocredito Centrale.
Il Commissario giudiziale, con nota depositata il 13.10.2025, ha espresso parere favorevole.
Con provvedimento reso dal Collegio il 05.11.2025, si è invitata la società a specificare
“il contenuto e l'esito delle trattative intercorse tra la e la ”, nonché a fornire Per_2 CP_1 elementi per “avere la certezza della solvibilità della in caso di necessità di Per_2 pagamento”.
Con nota depositata il 19.11.2025, la società ha allegato la dichiarazione della di Per_2 impegnarsi alla corresponsione della somma con bonifico bancario entro 5 giorni dalla comunicazione dell'IBAN da parte del Commissario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve partirsi dalla considerazione che, nel caso di specie, la maggioranza delle classi ha votato a favore della proposta concordataria.
Il Tribunale, in questa sede, è chiamato a verificare i presupposti per l'ammissibilità del concordato, la conformità alla legge del piano proposto (intesa come rispetto di regole processuali e sostanziali), le ragionevoli prospettive del concordato di impedire o superare l'insolvenza (art. 112, c. 1 e 2 CCII), e – nel caso di concordato in continuità aziendale, in ipotesi di opposizione di un creditore che eccepisca il difetto di convenienza della proposta
– l'idoneità del concordato a soddisfare il credito in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 112, c. 3 CCII). Nel caso di specie, non essendoci alcuna contestazione sulla convenienza della proposta, deve verificarsi il rispetto solo delle condizioni di cui all'art. 112, c. 1 e 2 CCII.
Con riferimento all'art. 112, c. 1 CCII, il Tribunale deve appurare la “regolarità della procedura” (co. 1, lett. a), “l'esito della votazione” (comma 1, lett. b), l'“ammissibilità giuridica della proposta” (comma 1, lett. c), la “corretta formazione delle classi” (comma
1, lett. d) e l'effettivo rispetto della “parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe” (comma 1, lett. e).
Su questi aspetti, non risultano problematiche - soprattutto all'esito delle correzioni effettuate con riferimento alla classe dissenziente - e il Commissario, nelle varie relazioni depositate, ha sempre confermato la regolarità, la convenienza e la fattibilità – giuridica ed economico-finanziaria – della proposta.
Anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 112, c. 2 CCII, non sembrano esserci irregolarità, visto che – come affermato anche dal Commissario nel parere del 13.10.2025:
1. risulta rispettato l'ordine dei privilegi;
2. la condizione di cui alla lett. b) [“b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;”] è stata garantita con l'ultima modifica apportata al piano (il Commissario provvederà a comunicare, a stretto giro, alla sig.ra le Per_2 coordinate bancarie del conto intestato alla procedura per il versamento della somma a cui la stessa si è impegnata);
3. sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) [“nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito”] e di cui alla lettera d) sul criterio subordinato della maggioranza delle classi, di cui una formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Non vi sono, pertanto, ragioni per non omologare la proposta di concordato formulata.
*
Con riferimento alla fase esecutiva del piano, appare opportuno fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, spetta al Commissario l'obbligo di verificare la regolarità e puntualità dei pagamenti, che saranno effettuati direttamente dalla società ai creditori concorsuali, consegnando al Commissario copia della relativa documentazione, dopo ogni pagamento.
A fronte di qualunque inadempienza della società debitrice, il Commissario dovrà diffidare la società ad adempiere nel termine di 30 giorni;
decorso invano tale termine, il Commissario dovrà inviare lettera a tutti i creditori, segnalando l'inadempimento ed avvisandoli della possibilità di chiedere la risoluzione del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Inoltre, il Commissario dovrà anche controllare l'andamento dei flussi della continuità, verificando che la società si attivi per l'avvio di tutte le azioni eventualmente necessarie per il recupero dei crediti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, dovranno essere seguite le disposizioni di volta in volta date dal giudice delegato.
p.q.m.
letti gli artt. 48 e 112 CCII,
- omologa il concordato preventivo proposto da Parte_1 con ricorso del 10.01.2024, come successivamente integrato ed
[...] emendato e sopra riassunto;
- conferma la nomina del Commissario Giudiziale nella persona del dott. Per_1
[...]
- dispone che il concordato preventivo sia eseguito con i tempi e le modalità indicate in motivazione, nonché, per quanto non previsto, in conformità alle indicazioni del giudice delegato;
- manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza alla società debitrice, al
Commissario giudiziale ai creditori che si sono costituiti in fase di opposizione all'omologazione e al P.M., nonché di provvedere alla sua iscrizione al Registro delle
Imprese ex artt. 48, c. 5, CCII e a ogni altro adempimento di legge.
Lecce, 09 dicembre 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Annafrancesca Capone dr.ssa Maria Gabriella Perrone