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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
OM CE, TO
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020231460000174005 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata e, precisamente, in relazione al presunto mancato pagamento di IVA anno 2011 di cui alla cartella n. 03020150003331315002 asseritamente notificata il 01/09/2015 e per un importo pari ad € 221.446,85;
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1) Improcedibilità dell'atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale: iscrizione ipotecaria già effettuata. Rileva che dalla giurisprudenza europea emerge chiaramente che il principio del contraddittorio assurge a principio generale dell'ordinamento europeo il quale si deve estendere ai tributi armonizzati. Evidenzia che, in assenza di un invito al contraddittorio, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è da considerarsi illegittima per difetto di contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Lamenta che nel caso de quo i beni della Sig.ra Ricorrente_1 sono soggetti ad ipoteca a far data dal 2017 senza che la stessa abbia mai ricevuto idonea comunicazione preventiva: ne deriva l'illegittimità di tutta la procedura esecutiva azionata.
2) Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'atto prodromico. Assume che ha ricevuto l'atto impugnato senza ricevere alcun preavviso.
3) Illegittimità del ruolo per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto. Evidenzia che l'atto impugnato ha ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 ampiamente prescritta. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi correlati al tributo erariale, la Cassazione a Sezioni Unite n. 11676 del 30 aprile 2024 ha incontrovertibilmente statuito che tali poste si prescrivono nel termine di cinque anni. Per le ragioni sopra esposte, ne consegue l'illegittimità della formazione del ruolo impugnato per intervenuta decadenza ed in ogni caso la prescrizione del diritto.
4) Nel merito: illegittimità delle somme richieste ed errato calcolo interessi di mora. Contesta nel merito le somme richieste a titolo di imposta principale in quanto non dovute mancando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo nonché il metodo di calcolo delle sanzioni applicate e degli interessi di mora di cui viene omessa la modalità di calcolo inficiando così l'intera pretesa impositiva
Chiede, pertanto, a questa Corte di giustizia Tributaria:
1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020231460000174005 (fascicolo 2023/2083) per tutte le ragioni esposte in narrativa con conseguente annullamento della medesima;
2) Condannare gli Enti convenuti, alla luce delle illegittime iscrizioni ipotecarie già effettuate, a provvedere alla cancellazione a proprie spese delle medesime, riservandosi sin d'ora parte ricorrente la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento del danno subito e subendi;
3) Condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione con gli Enti creditori in solido, in persona dei rispettivi direttori pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre provvede a farlo l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dal ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente contesta la documentazione prodotta da Agenzia
Entrate in quanto priva di attestazione di conformità all'originale ed anche perchè non comprovante la notifica dell'atto prodromico, per il resto si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio rileva la genericità e tardività delle contestazioni svolte da parte ricorrente in merito alla produzione documentale operata dall'ufficio e si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Si osserva che l'atto impugnato è una Comunicazione di iscrizione ipotecaria regolata dall' Articolo 77, DPR
602/1973 che prevede la possibilità per l'Agente della riscossione (già Equitalia) di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore quando il debito affidato è pari o superiore a 20.000 euro.
La norma richiede che il debitore riceva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso di ipoteca) con invito a pagare entro 30 giorni.
Decorso inutilmente tale termine, l'ipoteca può essere iscritta.
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (v. Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2014, n. 19667)
Ciò posto si osserva che dall'esame delle controdeduzioni si evince che l'atto opposto “…succede ad altro atto, nello specifico alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0307620230000022000, avente ad oggetto ovviamente la medesima cartella de quo…”
Inoltre, si legge che la ricorrente “in data 13/04/2024, con ricorso incardinato presso codesta spettabile Corte al n.r.g. 1693/2024, con i medesimi motivi di gravame oggi avanzati nel suo atto introduttivo, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sopra richiamata, unitamente ovviamente alla sottesa cartella di pagamento n. 03020150003331315002. La questione è stata risolta, a favore dell'Ufficio, con la sentenza n. 132/2025”.
Il suindicato assunto non risulta contestato dall'odierna ricorrente.
Dall'esame della suindicata sentenza n. 132/2025, pronunciata in data 25/09/2024 da questa Corte di
Giustizia Tributaria, acquisita d'Ufficio, si evince che l'odierna ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso, avverso preavviso di iscrizione ipotecaria 030 76 2023 0000022000 mediante il quale si comunicava l'intrapresa procedura da parte dell'Agente della Riscossione di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di una cartella facente riferimento all'anno d'imposta 2011. IVA-ALTRO.
Risulta, pertanto, provato l'invio della comunicazione preventive e il rispetto del "contraddittorio endoprocedimentale".
Dall'esame degli atti di causa, infine, non risulta maturata alcuna prescrizione lamentata.
Dagli atti di causa risulta che la cartella in contestazione sia stata notificata in data 01/09/2015, dopo di che risulta la notifica di ulteriori atti interruttivi, tra i quali, da ultimo, il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato massimo 60 giorni prima dell'11 maggio 2024 data che, dalla sentenza n. 132/2025, risulta come quella del deposito del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Quindi la notifica dovrebbe essere avvenuta nel marzo 2024.
Da questa data a quella del 14/04/2025 di notifica dell'atto impugnato non risulta maturato né il termine di prescrizione decennale previsto per i Tributi erariali né quello quinquennale previsto per la prescrizione di interessi e sanzioni
Infondata risulta la doglianza alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Deve ritenersi che nel caso di specie l'atto impugnato contiene tutte le indicazioni idonee a mettere, l'odierna ricorrente, in condizioni di conoscere la pretesa tributaria de qua, comprese quelle relative al calcolo degli interessi praticati, giacché nella pagina relativa al dettaglio addebiti si rileva l'ammontare totale dei tributi dovuti, l'indicazione specifica delle spese di riscossione nonché l'indicazione degli interessi di mora.
Nel caso concreto, la determinazione di tale somma, vista anche la precedente notifica della cartella sottese, nonché degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione che avevano la stessa sottesa, non appare implicare per il ricorrente difficili e complesse indagini per verificarne la correttezza.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessive € 4.815,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro, 13/01/2026
Il TO Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARE' MARIA TERESA, Presidente
OM CE, TO
RIZZUTI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2038/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03020231460000174005 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistente: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , propone ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata e, precisamente, in relazione al presunto mancato pagamento di IVA anno 2011 di cui alla cartella n. 03020150003331315002 asseritamente notificata il 01/09/2015 e per un importo pari ad € 221.446,85;
La ricorrente a sostegno delle proprie doglianze lamenta ed eccepisce:
1) Improcedibilità dell'atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale: iscrizione ipotecaria già effettuata. Rileva che dalla giurisprudenza europea emerge chiaramente che il principio del contraddittorio assurge a principio generale dell'ordinamento europeo il quale si deve estendere ai tributi armonizzati. Evidenzia che, in assenza di un invito al contraddittorio, la comunicazione di iscrizione ipotecaria è da considerarsi illegittima per difetto di contraddittorio e violazione del diritto di difesa. Lamenta che nel caso de quo i beni della Sig.ra Ricorrente_1 sono soggetti ad ipoteca a far data dal 2017 senza che la stessa abbia mai ricevuto idonea comunicazione preventiva: ne deriva l'illegittimità di tutta la procedura esecutiva azionata.
2) Nullità dell'iscrizione ipotecaria per mancata notifica dell'atto prodromico. Assume che ha ricevuto l'atto impugnato senza ricevere alcun preavviso.
3) Illegittimità del ruolo per intervenuta decadenza e prescrizione del diritto. Evidenzia che l'atto impugnato ha ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011 ampiamente prescritta. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi correlati al tributo erariale, la Cassazione a Sezioni Unite n. 11676 del 30 aprile 2024 ha incontrovertibilmente statuito che tali poste si prescrivono nel termine di cinque anni. Per le ragioni sopra esposte, ne consegue l'illegittimità della formazione del ruolo impugnato per intervenuta decadenza ed in ogni caso la prescrizione del diritto.
4) Nel merito: illegittimità delle somme richieste ed errato calcolo interessi di mora. Contesta nel merito le somme richieste a titolo di imposta principale in quanto non dovute mancando i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione del tributo nonché il metodo di calcolo delle sanzioni applicate e degli interessi di mora di cui viene omessa la modalità di calcolo inficiando così l'intera pretesa impositiva
Chiede, pertanto, a questa Corte di giustizia Tributaria:
1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
03020231460000174005 (fascicolo 2023/2083) per tutte le ragioni esposte in narrativa con conseguente annullamento della medesima;
2) Condannare gli Enti convenuti, alla luce delle illegittime iscrizioni ipotecarie già effettuate, a provvedere alla cancellazione a proprie spese delle medesime, riservandosi sin d'ora parte ricorrente la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento del danno subito e subendi;
3) Condannare Agenzia delle Entrate – Riscossione con gli Enti creditori in solido, in persona dei rispettivi direttori pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che dichiara formalmente di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Non si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione mentre provvede a farlo l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catanzaro per contrastare, con varie deduzioni, le argomentazioni sollevate dal ricorrente, affermando la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedendo Il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
All'udienza del 13/01/2026 il difensore di parte ricorrente contesta la documentazione prodotta da Agenzia
Entrate in quanto priva di attestazione di conformità all'originale ed anche perchè non comprovante la notifica dell'atto prodromico, per il resto si riporta al ricorso e agli atti depositati, lo illustra e chiede il suo integrale accoglimento. Il rappresentante dell'Ufficio rileva la genericità e tardività delle contestazioni svolte da parte ricorrente in merito alla produzione documentale operata dall'ufficio e si riporta alle proprie controdeduzioni in atti e chiede il rigetto del ricorso. La Corte si riserva la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Si osserva che l'atto impugnato è una Comunicazione di iscrizione ipotecaria regolata dall' Articolo 77, DPR
602/1973 che prevede la possibilità per l'Agente della riscossione (già Equitalia) di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore quando il debito affidato è pari o superiore a 20.000 euro.
La norma richiede che il debitore riceva una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso di ipoteca) con invito a pagare entro 30 giorni.
Decorso inutilmente tale termine, l'ipoteca può essere iscritta.
Per consolidato orientamento della Corte di Cassazione: “Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, l'Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine di trenta giorni perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa. L'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il "contraddittorio endoprocedimentale", mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.
Tuttavia, in ragione della natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione eseguita in violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l'illegittimità” (v. Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2014, n. 19667)
Ciò posto si osserva che dall'esame delle controdeduzioni si evince che l'atto opposto “…succede ad altro atto, nello specifico alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0307620230000022000, avente ad oggetto ovviamente la medesima cartella de quo…”
Inoltre, si legge che la ricorrente “in data 13/04/2024, con ricorso incardinato presso codesta spettabile Corte al n.r.g. 1693/2024, con i medesimi motivi di gravame oggi avanzati nel suo atto introduttivo, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sopra richiamata, unitamente ovviamente alla sottesa cartella di pagamento n. 03020150003331315002. La questione è stata risolta, a favore dell'Ufficio, con la sentenza n. 132/2025”.
Il suindicato assunto non risulta contestato dall'odierna ricorrente.
Dall'esame della suindicata sentenza n. 132/2025, pronunciata in data 25/09/2024 da questa Corte di
Giustizia Tributaria, acquisita d'Ufficio, si evince che l'odierna ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 , proponeva ricorso, avverso preavviso di iscrizione ipotecaria 030 76 2023 0000022000 mediante il quale si comunicava l'intrapresa procedura da parte dell'Agente della Riscossione di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà a seguito del mancato pagamento di una cartella facente riferimento all'anno d'imposta 2011. IVA-ALTRO.
Risulta, pertanto, provato l'invio della comunicazione preventive e il rispetto del "contraddittorio endoprocedimentale".
Dall'esame degli atti di causa, infine, non risulta maturata alcuna prescrizione lamentata.
Dagli atti di causa risulta che la cartella in contestazione sia stata notificata in data 01/09/2015, dopo di che risulta la notifica di ulteriori atti interruttivi, tra i quali, da ultimo, il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato massimo 60 giorni prima dell'11 maggio 2024 data che, dalla sentenza n. 132/2025, risulta come quella del deposito del ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Quindi la notifica dovrebbe essere avvenuta nel marzo 2024.
Da questa data a quella del 14/04/2025 di notifica dell'atto impugnato non risulta maturato né il termine di prescrizione decennale previsto per i Tributi erariali né quello quinquennale previsto per la prescrizione di interessi e sanzioni
Infondata risulta la doglianza alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Deve ritenersi che nel caso di specie l'atto impugnato contiene tutte le indicazioni idonee a mettere, l'odierna ricorrente, in condizioni di conoscere la pretesa tributaria de qua, comprese quelle relative al calcolo degli interessi praticati, giacché nella pagina relativa al dettaglio addebiti si rileva l'ammontare totale dei tributi dovuti, l'indicazione specifica delle spese di riscossione nonché l'indicazione degli interessi di mora.
Nel caso concreto, la determinazione di tale somma, vista anche la precedente notifica della cartella sottese, nonché degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione che avevano la stessa sottesa, non appare implicare per il ricorrente difficili e complesse indagini per verificarne la correttezza.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Catanzaro rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente che si liquidano in complessive € 4.815,00 oltre spese forfettarie del 15%, oltre IVA e C.A.P. nella misura di legge se dovuti.
Catanzaro, 13/01/2026
Il TO Il Presidente
dott. Vincenzo Capomolla