Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
“a) del provvedimento assunto ai sensi dell’art. 13-bis, commi 1 e 1ter del DL n. 14 del 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 2017 e successive modifiche con il quale è stato disposto a carico del Sig. -OMISSIS- “il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o dei locali di pubblico trattenimento presenti nell’intero Comune di -OMISSIS- per la durata di mesi 10 decorrenti dalla data di notifica” del provvedimento stesso, avvenuta il 7 novembre 2023;
b) di ogni atto a questo annesso, connesso, presupposto e conseguenziale.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto;
- si è costituito il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso poiché la misura interdittiva ha fisiologicamente cessato i propri effetti in data 6 settembre 2024;
Considerato di dovere dichiarare improcedibile il ricorso ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite, con come richiesto dal ricorrente senza l’espressa opposizione della difesa erariale;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CR MA AV, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR MA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.