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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5660 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1060/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, e 351, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1060 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Doria e Riccardo Maria Raimondi. C.F._2
CP_1
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Martino. Parte_3 C.F._3
- APPELLATO - nonchè
VIA CRISPI N. 74. Controparte_2
- APPELLATO - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.1.2025, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2025 (depositate il 10.11.2025 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato costituito), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 3.3.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e il sito in Parte_3 Controparte_2 in via Crispi n. 74, proponendo avverso la sentenza n. 634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_2 pubblicata il 20.1.2025, con cui è stato così statuito: “1) Annulla la deliberazione impugnata adottata dal
convenuto in data 22/4/2022 sul punto 3 all'Ordine del Giorno;
2) Condanna il convenuto CP_2 CP_2
e gli interventori a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto e gli interventori a rimborsare all'attore le spese del CP_2 giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 14000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
Il Tribunale di Napoli, con la detta sentenza, ha deciso nei termini sopra riportati la controversia instaurata da (nei confronti del , rimasto Parte_3 Controparte_3 contumace), il quale aveva chiesto di dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inesistente e/o illegittima la delibera del 22/4/2022 assunta dall'assemblea di tale Condominio sul 3° capo all'ordine del giorno (approvando la richiesta del condomino di poter installare un elevatore dal cortile Parte_1 condominiale al balcone lato Nord dell'appartamento in comproprietà tra lui e , per Parte_2 rimuovere barriere architettoniche che gli avrebbero impedito di accedere a tale immobile, trovandosi egli in condizione di handicap grave).
Il giudice di prime cure ha annullato tale delibera ritenendo che non fosse stata dimostrata la rituale convocazione dell'attore per partecipare all'assemblea che aveva poi adottato la delibera impugnata.
In tale giudizio erano intervenuti i condomini (e comproprietari esclusivi di un appartamento facente parte dell'edificio di Via Crispi 74), e , chiedendo al Tribunale sia Parte_2 Parte_1 di rigettare l'opposizione, sia di condannare gli opponenti a risarcire i danni da loro patiti quali proprietari esclusivi, a causa del ritardo nella esecuzione della delibera impugnata.
****
e hanno censurato la sentenza n. 634/2025 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, ritenendo che fosse erronea ed eccessiva la quantificazione dei compensi operata
(tenendo conto dei parametri medi) nella sentenza impugnata, in quanto, ad avviso di essi appellanti:
1) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato il valore della controversia - e il conseguente scaglione di riferimento (da €.52.000,01 ed € 260.000,00) previsto dal D.M. n.55/2014 - in base al valore dell'impianto elevatore determinato dal consulente di ufficio (parametro medio).
In particolare e hanno evidenziato che la spesa per l'impianto Parte_1 Parte_2 elevatore, così determinata (in caso di realizzazione dell'ascensore), sarebbe stata sopportata soltanto da essi interventori, a loro cure e spese, e non anche dagli altri condomini (tra cui ), con la Parte_3 conseguenza che, avendo quest'ultimo inteso agire a tutela della sua proprietà (onde affermare la titolarità esclusiva dell'area sulla quale l'impianto avrebbe dovuto esser realizzato o, in alternativa, il suo pagina 2 diritto ad impedirne la costruzione per difetto di quorum deliberativo o per violazione delle norme sulle distanze), il primo giudice avrebbe dovuto stimare come indeterminabile il valore della causa e, perciò, tenendo conto della bassa complessità della stessa, avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, così liquidando i compensi spettanti all'attore nella misura di €. 2.540,00 (di cui:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: €.
851,00).
2) anche a voler seguire il ragionamento del primo giudice, ossia prendendo come riferimento il valore
€.68.900,00 indicato dal ctu quale ammontare della spesa per l'elevatore, non avrebbe potuto prendere in considerazione tale importo, avendo la difesa di essi interventori esibito fin dalla costituzione il preventivo di una ditta che aveva quantificato in € 34.156,00 (compreso Iva) il costo dovuto dal Parte_1 per la costruzione dell'elevatore.
Pertanto, ad avviso degli appellanti, anche nella denegata ipotesi che si fosse voluto prendere in considerazione il costo dell'impianto per stabilire il valore del contenzioso, il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare il valore di €.34.156,00, quale importo richiesto dalla ditta, nel preventivo, al unico Parte_1 responsabile della realizzazione e della spesa per la realizzazione dell'impianto, applicando di conseguenza i compensi di cui allo scaglione (sempre in relazione al DM n.55/2014) da €.26.001,00 ad euro 52.000,00.
Ragion per cui il primo giudice, considerando che la causa non presentava particolare complessità ed era stata decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, avrebbe dovuto applicare il compenso minimo dello scaglione da €.26.001,00 a €.52.000,00 (con la conseguenza che i compensi avrebbero dovuto esser così determinati in complessivi €3.809,00 e, precisamente: (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…riformare la detta sentenza n.
643/25 del Tribunale di Napoli e in accoglimento del motivo di appello, del capo della gravata sentenza con il quale sono state liquidati i compensi per il primo grado, rideterminandoli, secondo il conteggio sviluppato nell'illustrazione del motivo di appello, in € 2.540,00 oltre spese generali e accessori di legge, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio nel caso di contestazione dell'appello da parte del sig. ”. Parte_3
Iscritta la causa al n. 1060/2025 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 20.6.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_3 conclusioni: “…Perché l'intestata Corte di appello voglia respingere l'avverso appello in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario per anticipo fattone.”.
pagina 3 Con ordinanza depositata il 16.7.2025: 1) E' stata dichiarata la contumacia del Controparte_2
sito in in via Crispi n. 74; 2) è stata rigettata l'istanza formulata dagli appellanti, volta
[...] CP_2 ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
3) è stata fissata, ai sensi dell'art. 351, ultimo comma, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.11.2025 (assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali), disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
E, depositate le note conclusionali (il 31.10.2025 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato costituito) nonché le note di trattazione scritta (il 10.11.2025 dalle difese di tutte le parti costituite), la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e, pertanto, non merita Parte_1 Parte_2 accoglimento, meritando conferma la sentenza impugnata sia pure in base a ragioni diverse da quelle poste dal Tribunale di Napoli a fondamento della decisione assunta (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n.
26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
****
In particolare, ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente applicato – nel liquidare i compensi spettanti all'attore vittorioso - lo scaglione (previsto dal D.M. n.55/2014 per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale;
tab. n.2) da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ciò sebbene non sia condivisibile il riferimento, operato dal Tribunale di Napoli - per valutare il valore della controversia ai fini dei compensi - a quello dell'impianto elevatore (come determinato dal ctu).
Tale scaglione, infatti, era corretto in base ad un'altra ragione, ossia tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'art. 5, co.6, del D.M. n.55/2014, trattandosi di causa di valore indeterminabile.
Ciò in base a quanto di seguito esposto.
****
pagina 4 Ad avviso della Corte non è stata corretta, innanzitutto, si ribadisce, la valutazione del Tribunale di ancorare il valore della causa a quello dell'impianto elevatore oggetto della delibera impugnata, posto che, come dedotto dagli appellanti, l'atto impugnato (o, meglio, la delibera impugnata) non aveva ad oggetto l'approvazione di una spesa a carico dei condomini (da ripartire pro quota tra gli stessi, in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto avviene solitamente nell'ambito dei fabbricati in condominio), bensì soltanto l'autorizzazione accordata dall'assemblea a per installare un elevatore Parte_1 dal cortile condominiale al balcone lato Nord dell'appartamento in comproprietà tra lui e Parte_2
(per rimuovere, si ribadisce, barriere architettoniche che gli avrebbero impedito di accedere a tale
[...] immobile, trovandosi egli in condizione di handicap grave).
In sostanza l'atto impugnato aveva ad oggetto soltanto la detta autorizzazione e non anche l'approvazione di spese condominiali (essendo le spese della installazione dell'elevatore, evidentemente,
a carico, peraltro, del solo condomino istante ed interessato al riguardo, ossia del solo . Parte_1
Ragion per cui se è vero che, secondo il più recente (e ormai consolidato) orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa (anche in relazione alle spese giudiziali) deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/06/2025, n. 16397; Sez. II, Ord., 24/10/2023, n. 29499;
Sez. II, 04/09/2023, n. 25721; Sez. II, 21/03/2022, n. 9068; Sez. II, Ord., 07/07/2021, n. 19250) – ossia, in altri termini, che, al fine della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito- è altrettanto vero che tale orientamento non poteva ritenersi applicabile, ad avviso della Corte, al caso di specie (in cui la delibera non prevedeva, si ribadisce, l'approvazione di spese a carico di tutti i condomini da ripartire, poi, tra gli stessi in base ai rispettivi millesimi di proprietà).
Il che comporta, logicamente, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno invocato (in via subordinata) una riduzione degli importi liquidati dal primo giudice a titolo di compensi spettanti all'attore vittorioso ritenendo che, ove fosse stato ritenuto corretto il riferimento, operato dal primo giudice per stabilire il valore della causa, a quello dell'elevatore, dovesse tenersi conto della quantificazione contenuta nel preventivo di spesa depositato (anziché di quella operata dal ctu),
pagina 5 con conseguente applicazione dello scaglione da €.26.001,00 a €.52.000,00, inferiore rispetto a quello
(da €. 52.000,01 ed €. 260.000,00) applicato dal Tribunale di Napoli.
****
Data, allora, l'indeterminabilità del valore della delibera avente ad oggetto l'autorizzazione all'installazione dell'elevatore in questione, lo scaglione del D.M. n. 55/2014 al quale fare riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'attore era quello in concreto applicato dal Tribunale di Napoli - sebbene facendo erroneamente riferimento, si ripete, al valore dell'impianto elevatore- ossia lo scaglione previsto dall'art. 5, co.6, del detto decreto, secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano
a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia….”.
Non è condivisibile, infatti, quanto sostenuto dagli appellanti con il primo motivo di gravame e, cioè, che, tenendo conto della bassa complessità della causa, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
E' vero, da un lato, che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'art. 5, comma 6, del D.M. n.
55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,01 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia", impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/04/2023, n. 10452; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/09/2025, n. 25540; Sez. II, Ord., 30/04/2024, n. 11523).
Tuttavia, nel caso di specie, la controversia non era di una complessità talmente “bassa” – come invece sostenuto dagli appellanti- da giustificare il ricorso all'invocato scaglione (da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5, co.6, sopra menzionato.
La complessità della lite non poteva, infatti, evidentemente, essere parametrata soltanto alla ragione in base alla quale è stata, in concreto, decisa (ossia solo alla mancata dimostrazione della rituale convocazione di per partecipare all'assemblea che ha adottato la deliberazione in Parte_3 questione), ma in relazione a tutte le questioni, in fatto e in diritto, devolute dalle parti alla cognizione del
Tribunale, tenendo anche conto che l'attore aveva impugnato la detta delibera per diversi ed articolati motivi (quattro, specificamente;
cfr. atto di citazione introduttivo del primo grado, agli atti).
****
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
pagina 6 In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla complessità e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate (riguardanti solo le spese di lite del primo grado) e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non
è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III,
Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n.
20171; Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1060/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.1.2025.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. Simona Di Martino, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi Parte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU TA FA
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
IU DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
IU TA INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli artt. 281-sexies, ultimo comma, e 351, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1060 dell'anno 2025, vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Attilio Doria e Riccardo Maria Raimondi. C.F._2
CP_1
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Simona Di Martino. Parte_3 C.F._3
- APPELLATO - nonchè
VIA CRISPI N. 74. Controparte_2
- APPELLATO - contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.1.2025, in tema di impugnazione di delibera assembleare condominiale.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.11.2025 (depositate il 10.11.2025 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato costituito), il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 Con atto di citazione notificato, a mezzo PEC, il 3.3.2025, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e il sito in Parte_3 Controparte_2 in via Crispi n. 74, proponendo avverso la sentenza n. 634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, CP_2 pubblicata il 20.1.2025, con cui è stato così statuito: “1) Annulla la deliberazione impugnata adottata dal
convenuto in data 22/4/2022 sul punto 3 all'Ordine del Giorno;
2) Condanna il convenuto CP_2 CP_2
e gli interventori a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto e gli interventori a rimborsare all'attore le spese del CP_2 giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 14000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.”.
Il Tribunale di Napoli, con la detta sentenza, ha deciso nei termini sopra riportati la controversia instaurata da (nei confronti del , rimasto Parte_3 Controparte_3 contumace), il quale aveva chiesto di dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inesistente e/o illegittima la delibera del 22/4/2022 assunta dall'assemblea di tale Condominio sul 3° capo all'ordine del giorno (approvando la richiesta del condomino di poter installare un elevatore dal cortile Parte_1 condominiale al balcone lato Nord dell'appartamento in comproprietà tra lui e , per Parte_2 rimuovere barriere architettoniche che gli avrebbero impedito di accedere a tale immobile, trovandosi egli in condizione di handicap grave).
Il giudice di prime cure ha annullato tale delibera ritenendo che non fosse stata dimostrata la rituale convocazione dell'attore per partecipare all'assemblea che aveva poi adottato la delibera impugnata.
In tale giudizio erano intervenuti i condomini (e comproprietari esclusivi di un appartamento facente parte dell'edificio di Via Crispi 74), e , chiedendo al Tribunale sia Parte_2 Parte_1 di rigettare l'opposizione, sia di condannare gli opponenti a risarcire i danni da loro patiti quali proprietari esclusivi, a causa del ritardo nella esecuzione della delibera impugnata.
****
e hanno censurato la sentenza n. 634/2025 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, ritenendo che fosse erronea ed eccessiva la quantificazione dei compensi operata
(tenendo conto dei parametri medi) nella sentenza impugnata, in quanto, ad avviso di essi appellanti:
1) il giudice di prime cure avrebbe erroneamente determinato il valore della controversia - e il conseguente scaglione di riferimento (da €.52.000,01 ed € 260.000,00) previsto dal D.M. n.55/2014 - in base al valore dell'impianto elevatore determinato dal consulente di ufficio (parametro medio).
In particolare e hanno evidenziato che la spesa per l'impianto Parte_1 Parte_2 elevatore, così determinata (in caso di realizzazione dell'ascensore), sarebbe stata sopportata soltanto da essi interventori, a loro cure e spese, e non anche dagli altri condomini (tra cui ), con la Parte_3 conseguenza che, avendo quest'ultimo inteso agire a tutela della sua proprietà (onde affermare la titolarità esclusiva dell'area sulla quale l'impianto avrebbe dovuto esser realizzato o, in alternativa, il suo pagina 2 diritto ad impedirne la costruzione per difetto di quorum deliberativo o per violazione delle norme sulle distanze), il primo giudice avrebbe dovuto stimare come indeterminabile il valore della causa e, perciò, tenendo conto della bassa complessità della stessa, avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00, così liquidando i compensi spettanti all'attore nella misura di €. 2.540,00 (di cui:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: €.
851,00).
2) anche a voler seguire il ragionamento del primo giudice, ossia prendendo come riferimento il valore
€.68.900,00 indicato dal ctu quale ammontare della spesa per l'elevatore, non avrebbe potuto prendere in considerazione tale importo, avendo la difesa di essi interventori esibito fin dalla costituzione il preventivo di una ditta che aveva quantificato in € 34.156,00 (compreso Iva) il costo dovuto dal Parte_1 per la costruzione dell'elevatore.
Pertanto, ad avviso degli appellanti, anche nella denegata ipotesi che si fosse voluto prendere in considerazione il costo dell'impianto per stabilire il valore del contenzioso, il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare il valore di €.34.156,00, quale importo richiesto dalla ditta, nel preventivo, al unico Parte_1 responsabile della realizzazione e della spesa per la realizzazione dell'impianto, applicando di conseguenza i compensi di cui allo scaglione (sempre in relazione al DM n.55/2014) da €.26.001,00 ad euro 52.000,00.
Ragion per cui il primo giudice, considerando che la causa non presentava particolare complessità ed era stata decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, avrebbe dovuto applicare il compenso minimo dello scaglione da €.26.001,00 a €.52.000,00 (con la conseguenza che i compensi avrebbero dovuto esser così determinati in complessivi €3.809,00 e, precisamente: (Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00).
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…riformare la detta sentenza n.
643/25 del Tribunale di Napoli e in accoglimento del motivo di appello, del capo della gravata sentenza con il quale sono state liquidati i compensi per il primo grado, rideterminandoli, secondo il conteggio sviluppato nell'illustrazione del motivo di appello, in € 2.540,00 oltre spese generali e accessori di legge, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio nel caso di contestazione dell'appello da parte del sig. ”. Parte_3
Iscritta la causa al n. 1060/2025 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 20.6.2025, , contestando la fondatezza dell'avverso gravame e rassegnando le seguenti Parte_3 conclusioni: “…Perché l'intestata Corte di appello voglia respingere l'avverso appello in quanto del tutto infondato, in fatto ed in diritto, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al difensore antistatario per anticipo fattone.”.
pagina 3 Con ordinanza depositata il 16.7.2025: 1) E' stata dichiarata la contumacia del Controparte_2
sito in in via Crispi n. 74; 2) è stata rigettata l'istanza formulata dagli appellanti, volta
[...] CP_2 ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
3) è stata fissata, ai sensi dell'art. 351, ultimo comma, c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e per la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza dell'11.11.2025 (assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per il deposito di note conclusionali), disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. (modalità decisoria ritenuta compatibile con la c.d. trattazione scritta;
cfr., sul punto, sebbene con riferimento specifico al c.d. rito del lavoro, Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603; cfr. anche, con riferimento alla compatibilità dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con la trattazione scritta prevista, nel periodo di emergenza pandemica, dall'art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n.
27 del 2020, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/02/2024, n. 4286; Sez. I, Ord., 11/12/2024, n. 31984).
E, depositate le note conclusionali (il 31.10.2025 sia dalla difesa degli appellanti che dalla difesa dell'appellato costituito) nonché le note di trattazione scritta (il 10.11.2025 dalle difese di tutte le parti costituite), la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da e è infondato e, pertanto, non merita Parte_1 Parte_2 accoglimento, meritando conferma la sentenza impugnata sia pure in base a ragioni diverse da quelle poste dal Tribunale di Napoli a fondamento della decisione assunta (ciò per l'effetto devolutivo dell'appello che consente, per l'appunto, al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata anche sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n.
26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
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In particolare, ad avviso della Corte, il primo giudice ha correttamente applicato – nel liquidare i compensi spettanti all'attore vittorioso - lo scaglione (previsto dal D.M. n.55/2014 per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale;
tab. n.2) da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00.
Ciò sebbene non sia condivisibile il riferimento, operato dal Tribunale di Napoli - per valutare il valore della controversia ai fini dei compensi - a quello dell'impianto elevatore (come determinato dal ctu).
Tale scaglione, infatti, era corretto in base ad un'altra ragione, ossia tenuto conto di quanto disposto ai sensi dell'art. 5, co.6, del D.M. n.55/2014, trattandosi di causa di valore indeterminabile.
Ciò in base a quanto di seguito esposto.
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pagina 4 Ad avviso della Corte non è stata corretta, innanzitutto, si ribadisce, la valutazione del Tribunale di ancorare il valore della causa a quello dell'impianto elevatore oggetto della delibera impugnata, posto che, come dedotto dagli appellanti, l'atto impugnato (o, meglio, la delibera impugnata) non aveva ad oggetto l'approvazione di una spesa a carico dei condomini (da ripartire pro quota tra gli stessi, in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto avviene solitamente nell'ambito dei fabbricati in condominio), bensì soltanto l'autorizzazione accordata dall'assemblea a per installare un elevatore Parte_1 dal cortile condominiale al balcone lato Nord dell'appartamento in comproprietà tra lui e Parte_2
(per rimuovere, si ribadisce, barriere architettoniche che gli avrebbero impedito di accedere a tale
[...] immobile, trovandosi egli in condizione di handicap grave).
In sostanza l'atto impugnato aveva ad oggetto soltanto la detta autorizzazione e non anche l'approvazione di spese condominiali (essendo le spese della installazione dell'elevatore, evidentemente,
a carico, peraltro, del solo condomino istante ed interessato al riguardo, ossia del solo . Parte_1
Ragion per cui se è vero che, secondo il più recente (e ormai consolidato) orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa (anche in relazione alle spese giudiziali) deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 18/06/2025, n. 16397; Sez. II, Ord., 24/10/2023, n. 29499;
Sez. II, 04/09/2023, n. 25721; Sez. II, 21/03/2022, n. 9068; Sez. II, Ord., 07/07/2021, n. 19250) – ossia, in altri termini, che, al fine della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente, nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito- è altrettanto vero che tale orientamento non poteva ritenersi applicabile, ad avviso della Corte, al caso di specie (in cui la delibera non prevedeva, si ribadisce, l'approvazione di spese a carico di tutti i condomini da ripartire, poi, tra gli stessi in base ai rispettivi millesimi di proprietà).
Il che comporta, logicamente, l'infondatezza del secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno invocato (in via subordinata) una riduzione degli importi liquidati dal primo giudice a titolo di compensi spettanti all'attore vittorioso ritenendo che, ove fosse stato ritenuto corretto il riferimento, operato dal primo giudice per stabilire il valore della causa, a quello dell'elevatore, dovesse tenersi conto della quantificazione contenuta nel preventivo di spesa depositato (anziché di quella operata dal ctu),
pagina 5 con conseguente applicazione dello scaglione da €.26.001,00 a €.52.000,00, inferiore rispetto a quello
(da €. 52.000,01 ed €. 260.000,00) applicato dal Tribunale di Napoli.
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Data, allora, l'indeterminabilità del valore della delibera avente ad oggetto l'autorizzazione all'installazione dell'elevatore in questione, lo scaglione del D.M. n. 55/2014 al quale fare riferimento per la liquidazione dei compensi spettanti all'attore era quello in concreto applicato dal Tribunale di Napoli - sebbene facendo erroneamente riferimento, si ripete, al valore dell'impianto elevatore- ossia lo scaglione previsto dall'art. 5, co.6, del detto decreto, secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano
a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia….”.
Non è condivisibile, infatti, quanto sostenuto dagli appellanti con il primo motivo di gravame e, cioè, che, tenendo conto della bassa complessità della causa, il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto tenere conto dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
E' vero, da un lato, che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'art. 5, comma 6, del D.M. n.
55 del 2014 - secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,01 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto
"all'oggetto e alla complessità della controversia", impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19/04/2023, n. 10452; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/09/2025, n. 25540; Sez. II, Ord., 30/04/2024, n. 11523).
Tuttavia, nel caso di specie, la controversia non era di una complessità talmente “bassa” – come invece sostenuto dagli appellanti- da giustificare il ricorso all'invocato scaglione (da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00), inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 5, co.6, sopra menzionato.
La complessità della lite non poteva, infatti, evidentemente, essere parametrata soltanto alla ragione in base alla quale è stata, in concreto, decisa (ossia solo alla mancata dimostrazione della rituale convocazione di per partecipare all'assemblea che ha adottato la deliberazione in Parte_3 questione), ma in relazione a tutte le questioni, in fatto e in diritto, devolute dalle parti alla cognizione del
Tribunale, tenendo anche conto che l'attore aveva impugnato la detta delibera per diversi ed articolati motivi (quattro, specificamente;
cfr. atto di citazione introduttivo del primo grado, agli atti).
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Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
pagina 6 In particolare, i compensi professionali del secondo grado di giudizio spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., dell'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla complessità e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate (riguardanti solo le spese di lite del primo grado) e l'esito complessivo di questo grado di giudizio, in base ai parametri minimi (ossia in base al 50% di quelli medi) per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non
è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III,
Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad euro 26.000,00 (avendo riguardo all'importo attribuito alla parte vittoriosa in relazione al capo delle spese, ossia in relazione all'unico capo che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. in argomento, Cass. civ., Sez. V, Ord., 18/07/2025, n.
20171; Sez. I, Ord., 02/08/2022, n. 23982).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1060/2025 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
634/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 20.1.2025.
2. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in favore Parte_1 Parte_2 dell'avv. Simona Di Martino, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di , dei compensi Parte_3 professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
pagina 7 3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
IU De LL
Il Consigliere est.
IU TA FA
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