Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 991
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Sentenza 12 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato, con sentenza del 12 marzo 2025, relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo. Le parti attrici hanno contestato la legittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo l'assenza di prova del credito vantato dalla convenuta, Cherry Bank S.p.A., e la mancanza di legittimazione della ricorrente. Hanno richiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di non dovute le somme ingiunte. Dall'altra parte, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo che l'opposizione fosse infondata e priva di prove adeguate.

Il Giudice ha accolto le argomentazioni delle parti attrici, evidenziando che, sebbene fosse provata la cessione del credito, non era stata fornita la prova della specifica inclusione del credito oggetto di contestazione nel contratto di cessione. La mancanza di documentazione adeguata ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo che l'assenza di prova della cessione del credito giustificasse tale decisione. Inoltre, il Giudice ha disposto la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese legali, seguendo il principio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 991
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 991
    Data del deposito : 12 marzo 2025

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