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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5961/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5961/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CINQUEPALMI LORENZO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CINQUEPALMI LORENZO
ATTORI contro già , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
BIOLO ADAMO e dell'avv. CRIPPA CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
BIOLO ADAMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 5 in via preliminare: per le ragioni esposte nella narrativa che precede, non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, difettando la prova dell'asserito credito vantato dalla convenuta, della legittimazione della ricorrente, e dell'entità effettiva dell'eventuale credito;
in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo qui opposto e, di conseguenza, dichiarare non dovute all'opposta le somme ingiunte, pari a Euro 18.791,72, oltre a interessi legali, o dovute nel diverso importo da determinare in corso di causa, e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
Con vittoria di spese esenti e non esenti, spese forfettarie al 15%, compenso professionale, IVA e CPA come per legge, da rifondersi in favore del procuratore;
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e libero delle parti e dei testi, di cui ci si riserva l'indicazione, sulle circostanze di cui alla narrativa che precede, riservata la formulazione dei relativi capitoli di prova alla memoria istruttoria;
nonché a prova contraria degli eventuali testi indicati dalle controparti e dei propri sui capitoli avversari.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare, indicare testi, formulare ogni altra istanza istruttoria, anche di consulenza tecnica, e diversamente concludere.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1094/2022 (R.G. n. 1760/2022) opposto, in quanto l'opposizione proposta da Pt_1
e non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
[...] Parte_2
Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.
- In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto, accertare che già già è Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
creditrice verso e per euro 18.791,72, determinato da mancato rientro Parte_1 Parte_2 finanziamento n. 0340850180, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di CP_1
pagina 2 di 5 già già della somma indicata, oltre CP_1 Controparte_2 Controparte_3
interessi sino al saldo. Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.
- In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum ingiunto e/o comunque richiesto, condannare Pt_1
e a corrispondere a già già
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
l'importo a saldo che risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le Controparte_3 conclusioni definitive, alla luce anche dell'eventuale attività istruttoria che verrà espletata.
Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A.,
C.P.A.-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 1094/22 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 18.791,72, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
allegatasi cessionaria del credito, quale insoluto di un contratto di Controparte_2
finanziamento concluso da in qualità di richiedente e da in qualità di Parte_1 Parte_2
“garante/coobbligato” con RCI Banque S.A;
rilevato che parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'odierna opposta nonché la sua corretta quantificazione;
rilevato che parte opposta ha allegato l'intervenuta cessione del credito da RCI Banque S.A. a
[...]
e la fusione per incorporazione di quest'ultima in ora CP_3 Controparte_2 [...]
ed ha prodotto: il contratto di cessione, l'avvenuta notifica della cessione a parte debitrice e, CP_1
nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., un elenco dei crediti ceduti (Allegato A 1° memoria
183 c.p.c.);
ritenuto che, sebbene risulti provata l'intervenuta conclusione di un contratto di cessione tra la società finanziatrice e (a fronte del deposito di proposta e accettazione debitamente Controparte_3
sottoscritte), non può ugualmente ritenersi provata l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello oggetto di pagina 3 di 5 doglianza;
rilevato, infatti, che il contratto individua i crediti ceduti facendo riferimento ad un “allegato A” che non è stato prodotto né in allegato alla proposta di cessione né in allegato all'atto di accettazione;
rilevato che il documento prodotto da parte opposta con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
è privo di riferimenti e di elementi idonei a identificarne l'origine, non essendo possibile ricondurre quanto in esso indicato con il contratto di cessione, come tempestivamente eccepito dall'opponente;
rilevato che parte opposta non ha allegato altri elementi dai quali univocamente evincere la cessione del credito per cui è causa;
ritenuto, pertanto, che, in assenza di prova della cessione del credito, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e che, in assenza di nota, debbano essere liquidate, in favore di parte opponente e a carico di parte convenuta opposta, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato e marca;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 1094/22; spese liquidate come in parte motiva.
pagina 4 di 5 Brescia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5961/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CINQUEPALMI LORENZO, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. CINQUEPALMI LORENZO
ATTORI contro già , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
BIOLO ADAMO e dell'avv. CRIPPA CRISTIANO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
BIOLO ADAMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
pagina 1 di 5 in via preliminare: per le ragioni esposte nella narrativa che precede, non concedersi, se richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, difettando la prova dell'asserito credito vantato dalla convenuta, della legittimazione della ricorrente, e dell'entità effettiva dell'eventuale credito;
in via principale: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo qui opposto e, di conseguenza, dichiarare non dovute all'opposta le somme ingiunte, pari a Euro 18.791,72, oltre a interessi legali, o dovute nel diverso importo da determinare in corso di causa, e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo qui opposto;
Con vittoria di spese esenti e non esenti, spese forfettarie al 15%, compenso professionale, IVA e CPA come per legge, da rifondersi in favore del procuratore;
in via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale e libero delle parti e dei testi, di cui ci si riserva l'indicazione, sulle circostanze di cui alla narrativa che precede, riservata la formulazione dei relativi capitoli di prova alla memoria istruttoria;
nonché a prova contraria degli eventuali testi indicati dalle controparti e dei propri sui capitoli avversari.
Con ogni riserva di ulteriormente produrre, dedurre, capitolare, indicare testi, formulare ogni altra istanza istruttoria, anche di consulenza tecnica, e diversamente concludere.
Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare, chiedono l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversaria, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, così giudicare:
In via preliminare: concedere, con ordinanza non impugnabile, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1094/2022 (R.G. n. 1760/2022) opposto, in quanto l'opposizione proposta da Pt_1
e non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
[...] Parte_2
Nel merito: respingere le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto siccome sfornite di prova e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo di pagamento opposto;
con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e
C.P.A.
- In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo di pagamento opposto, accertare che già già è Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
creditrice verso e per euro 18.791,72, determinato da mancato rientro Parte_1 Parte_2 finanziamento n. 0340850180, e per l'effetto condannare lo stesso al pagamento in favore di CP_1
pagina 2 di 5 già già della somma indicata, oltre CP_1 Controparte_2 Controparte_3
interessi sino al saldo. Sempre con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A. e C.P.A.
- In via subordinata di merito ulteriore: in caso di non creduta ipotesi di accoglimento delle doglianze di controparte che dovessero ridurre il quantum ingiunto e/o comunque richiesto, condannare Pt_1
e a corrispondere a già già
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
l'importo a saldo che risulterà in corso di causa e che verrà precisato con le Controparte_3 conclusioni definitive, alla luce anche dell'eventuale attività istruttoria che verrà espletata.
Il tutto con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese imponibili, spese vive, I.V.A.,
C.P.A.-
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto nr. 1094/22 con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di euro 18.791,72, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
allegatasi cessionaria del credito, quale insoluto di un contratto di Controparte_2
finanziamento concluso da in qualità di richiedente e da in qualità di Parte_1 Parte_2
“garante/coobbligato” con RCI Banque S.A;
rilevato che parte opponente ha contestato la titolarità del credito in capo all'odierna opposta nonché la sua corretta quantificazione;
rilevato che parte opposta ha allegato l'intervenuta cessione del credito da RCI Banque S.A. a
[...]
e la fusione per incorporazione di quest'ultima in ora CP_3 Controparte_2 [...]
ed ha prodotto: il contratto di cessione, l'avvenuta notifica della cessione a parte debitrice e, CP_1
nella prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., un elenco dei crediti ceduti (Allegato A 1° memoria
183 c.p.c.);
ritenuto che, sebbene risulti provata l'intervenuta conclusione di un contratto di cessione tra la società finanziatrice e (a fronte del deposito di proposta e accettazione debitamente Controparte_3
sottoscritte), non può ugualmente ritenersi provata l'inclusione, tra i crediti ceduti, di quello oggetto di pagina 3 di 5 doglianza;
rilevato, infatti, che il contratto individua i crediti ceduti facendo riferimento ad un “allegato A” che non è stato prodotto né in allegato alla proposta di cessione né in allegato all'atto di accettazione;
rilevato che il documento prodotto da parte opposta con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
è privo di riferimenti e di elementi idonei a identificarne l'origine, non essendo possibile ricondurre quanto in esso indicato con il contratto di cessione, come tempestivamente eccepito dall'opponente;
rilevato che parte opposta non ha allegato altri elementi dai quali univocamente evincere la cessione del credito per cui è causa;
ritenuto, pertanto, che, in assenza di prova della cessione del credito, il decreto ingiuntivo debba essere revocato;
ritenuto che le spese di lite debbano seguire la soccombenza e che, in assenza di nota, debbano essere liquidate, in favore di parte opponente e a carico di parte convenuta opposta, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato e marca;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica: revoca il decreto ingiuntivo nr. 1094/22; spese liquidate come in parte motiva.
pagina 4 di 5 Brescia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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