Articolo 1 della Legge 8 maggio 1933, n. 662
Versione
27 giugno 1933
Art. 1. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961 , concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di L. 10.000 per un decennio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 27 giugno 1933