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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/09/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
17.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEVI FEDERICA Parte_1 C.F._1
AGNESE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: ● accertata e dichiarata la comproprietà dei beni immobili di cui ai mappale 201 subalterno 702 e mappale 195 subalterno 707 per la quota di ½ ognuno, accertato e dichiarato che il resistente dal 1° luglio 2022 Controparte_1
alcuna indennità a più versato alla ricorrente per il suo godimento esclusivo degli Parte_1
pagina 1 di 5 immobili predetti, condannare il signor a corrispondere una indennità per Controparte_1
l'occupazione abusiva esclusiva per la quota di ½ dei beni immobili di cui ai mappale 201 subalterno
702 e mappale 195 subalterno 707 da determinarsi in una somma non inferiore ad € 450,00 mensile con decorrenza dal 1° luglio 2022 ovvero a diversa altra somma che sarà ritenuta equa e di giustizia sino alla consegna dell'immobile. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto, dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo: che, unitamente al CP_1 CP_1
convenuto, era comproprietaria, nella misura di ½, dell'appartamento e del box accessorio siti a
Legnano in via San Gaetano n. 3, un tempo domicilio coniugale;
che, con sentenza di separazione n.
773/2021, era stato stabilito un diritto di godimento dell'immobile in capo all'odierno convenuto fino al mese di aprile 2022, a fronte della corresponsione in suo favore, a titolo di indennità di godimento, della somma di € 400,00 mensili;
che, tuttavia, il convenuto aveva pagato l'indennità prevista solo fino al mese di giugno 2022, pur continuando a godere in via esclusiva dell'immobile illegittimamente oltre il termine stabilito;
che aveva reiteratamente richiesto di potere godere a sua volta del bene o che comunque venisse pagata l'indennità prevista;
che, in data 4.11.2024, era stata pubblicata sentenza n.
1295/2024 di divorzio;
che invano aveva manifestato nuovamente a più riprese la volontà di esercitare il suo diritto al godimento dell'immobile, non intendendo in alcun modo tollerare l'uso unilaterale dell'immobile da parte del convenuto;
che, ai fini della quantificazione dell'indennità per pagina 2 di 5 l'occupazione, aveva utilizzato i valori espressi dal borsino immobiliare per gli immobili con caratteristiche simili;
che, tenuto conto dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto dal mese di luglio 2022, aveva diritto alla corresponsione da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., di un canone stimato in € 450,00 mensili, quale indennità di occupazione pro quota.
Ha chiesto, pertanto, di condannare a corrisponderle la somma di € 450,00 per Controparte_1
ogni mese di occupazione, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione dell'immobile, con decorrenza dal 1.7.2022 fino alla riconsegna dell'immobile.
Pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda della ricorrente merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Vale la pena ricordare, in via generale, che, secondo il disposto di cui all'art. 1102 c.c., nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari. Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza, non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, come certamente accade per l'abitazione coniugale, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n.
7881/2011; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 29747/2019; Cass. n. 35210/2021; Cass. n. 10264/2023).
Ebbene, nel caso all'esame del Tribunale, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che le parti, nelle condizioni congiunte dell'intervenuta separazione personale, avevano già previsto che il convenuto, non oltre la scadenza del termine del mese di aprile 2022, avrebbe avuto “diritto al pagina 3 di 5 godimento in via esclusiva della casa coniugale ancora materialmente indivisa, a fronte del pagamento
a favore della sig.ra della somma di € 400,00 mensili a titolo d'indennità di godimento della Parte_1
stessa, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese” (doc. 2); in sede di separazione, quindi, la ricorrente aveva già espresso la sua volontà di ottenere la corresponsione dei frutti civili detraibili dal godimento indiretto dell'immobile in comproprietà, avendo preteso, quale contropartita dell'attribuzione del diritto al godimento in via esclusiva della casa un tempo coniugale, un'indennità di occupazione, concordata tra le parti in € 400,00 mensili.
Essendosi le parti già accordate in quel senso, deve ritenersi che, a maggior ragione dopo la scadenza del termine inizialmente fissato per l'esercizio del diritto al godimento esclusivo, sia dovuta dal comproprietario che ancora utilizza in maniera esclusiva l'immobile in comproprietà (cfr., a riprova, il perfezionamento della notifica a mani presso l'indirizzo dell'immobile a Legnano in via San Gaetano
n. 3), la corresponsione dei frutti civili detraibili dal godimento indiretto del bene.
Quanto all'importo dell'indennità, reputa il Tribunale che debba essere fissato nella minore somma di €
400,00 mensili, come già indicato nella sentenza di separazione. Ed invero, parte ricorrente in questo giudizio si è limitata a produrre una quotazione generica, che non prende in considerazione le precipue caratteristiche dello specifico immobile, e che, comunque, indica un valore medio corrispondente all'importo di € 400,00 (doc. 6).
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di
€ 15.600,00, dovuto per l'indennità maturata fino al mese di settembre dell'anno in corso, senza che si possa prevedere una condanna per le indennità che eventualmente dovessero maturare in futuro, non trovando applicazione al caso di specie la norma di cui all'art. 1591 c.c., che prevede una condanna c.d. in futuro di carattere tipico e di natura eccezionale, come tale non estensibile ad altre ipotesi (Cass. n.
24819/2023; Cass. n. 10970/2004). Su tale somma non sono dovuti interessi, non essendo stati richiesti
(cfr. Cass. n. 31187/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi di studio e introduttiva, attesa l'assenza di particolari pagina 4 di 5 questioni in fatto e in diritto, ed esclusione dei compensi per le fasi istruttoria e decisionale, che non si sono svolte, in quanto la causa è stata introitata in decisione alla prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1873/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna a corrispondere ad la somma di € 15.600,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione maturata dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2025;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
264,00 per esborsi ed € 1.187,20 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
17.9.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEVI FEDERICA Parte_1 C.F._1
AGNESE ed elettivamente domiciliata presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: ● accertata e dichiarata la comproprietà dei beni immobili di cui ai mappale 201 subalterno 702 e mappale 195 subalterno 707 per la quota di ½ ognuno, accertato e dichiarato che il resistente dal 1° luglio 2022 Controparte_1
alcuna indennità a più versato alla ricorrente per il suo godimento esclusivo degli Parte_1
pagina 1 di 5 immobili predetti, condannare il signor a corrispondere una indennità per Controparte_1
l'occupazione abusiva esclusiva per la quota di ½ dei beni immobili di cui ai mappale 201 subalterno
702 e mappale 195 subalterno 707 da determinarsi in una somma non inferiore ad € 450,00 mensile con decorrenza dal 1° luglio 2022 ovvero a diversa altra somma che sarà ritenuta equa e di giustizia sino alla consegna dell'immobile. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21.5.2025 e ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto, dinnanzi all'intestato Tribunale, esponendo: che, unitamente al CP_1 CP_1
convenuto, era comproprietaria, nella misura di ½, dell'appartamento e del box accessorio siti a
Legnano in via San Gaetano n. 3, un tempo domicilio coniugale;
che, con sentenza di separazione n.
773/2021, era stato stabilito un diritto di godimento dell'immobile in capo all'odierno convenuto fino al mese di aprile 2022, a fronte della corresponsione in suo favore, a titolo di indennità di godimento, della somma di € 400,00 mensili;
che, tuttavia, il convenuto aveva pagato l'indennità prevista solo fino al mese di giugno 2022, pur continuando a godere in via esclusiva dell'immobile illegittimamente oltre il termine stabilito;
che aveva reiteratamente richiesto di potere godere a sua volta del bene o che comunque venisse pagata l'indennità prevista;
che, in data 4.11.2024, era stata pubblicata sentenza n.
1295/2024 di divorzio;
che invano aveva manifestato nuovamente a più riprese la volontà di esercitare il suo diritto al godimento dell'immobile, non intendendo in alcun modo tollerare l'uso unilaterale dell'immobile da parte del convenuto;
che, ai fini della quantificazione dell'indennità per pagina 2 di 5 l'occupazione, aveva utilizzato i valori espressi dal borsino immobiliare per gli immobili con caratteristiche simili;
che, tenuto conto dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto dal mese di luglio 2022, aveva diritto alla corresponsione da parte di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., di un canone stimato in € 450,00 mensili, quale indennità di occupazione pro quota.
Ha chiesto, pertanto, di condannare a corrisponderle la somma di € 450,00 per Controparte_1
ogni mese di occupazione, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione dell'immobile, con decorrenza dal 1.7.2022 fino alla riconsegna dell'immobile.
Pur ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
La domanda della ricorrente merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Vale la pena ricordare, in via generale, che, secondo il disposto di cui all'art. 1102 c.c., nel sistema della comunione del diritto di proprietà per quote ideali, ciascun partecipante gode del bene comune in maniera diretta e promiscua, cioè come può purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio delle pari facoltà di godimento che spettano agli altri comproprietari. Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza, non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, come certamente accade per l'abitazione coniugale, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n.
7881/2011; Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 29747/2019; Cass. n. 35210/2021; Cass. n. 10264/2023).
Ebbene, nel caso all'esame del Tribunale, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente risulta che le parti, nelle condizioni congiunte dell'intervenuta separazione personale, avevano già previsto che il convenuto, non oltre la scadenza del termine del mese di aprile 2022, avrebbe avuto “diritto al pagina 3 di 5 godimento in via esclusiva della casa coniugale ancora materialmente indivisa, a fronte del pagamento
a favore della sig.ra della somma di € 400,00 mensili a titolo d'indennità di godimento della Parte_1
stessa, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese” (doc. 2); in sede di separazione, quindi, la ricorrente aveva già espresso la sua volontà di ottenere la corresponsione dei frutti civili detraibili dal godimento indiretto dell'immobile in comproprietà, avendo preteso, quale contropartita dell'attribuzione del diritto al godimento in via esclusiva della casa un tempo coniugale, un'indennità di occupazione, concordata tra le parti in € 400,00 mensili.
Essendosi le parti già accordate in quel senso, deve ritenersi che, a maggior ragione dopo la scadenza del termine inizialmente fissato per l'esercizio del diritto al godimento esclusivo, sia dovuta dal comproprietario che ancora utilizza in maniera esclusiva l'immobile in comproprietà (cfr., a riprova, il perfezionamento della notifica a mani presso l'indirizzo dell'immobile a Legnano in via San Gaetano
n. 3), la corresponsione dei frutti civili detraibili dal godimento indiretto del bene.
Quanto all'importo dell'indennità, reputa il Tribunale che debba essere fissato nella minore somma di €
400,00 mensili, come già indicato nella sentenza di separazione. Ed invero, parte ricorrente in questo giudizio si è limitata a produrre una quotazione generica, che non prende in considerazione le precipue caratteristiche dello specifico immobile, e che, comunque, indica un valore medio corrispondente all'importo di € 400,00 (doc. 6).
Il convenuto deve essere, pertanto, condannato a corrispondere alla ricorrente l'importo complessivo di
€ 15.600,00, dovuto per l'indennità maturata fino al mese di settembre dell'anno in corso, senza che si possa prevedere una condanna per le indennità che eventualmente dovessero maturare in futuro, non trovando applicazione al caso di specie la norma di cui all'art. 1591 c.c., che prevede una condanna c.d. in futuro di carattere tipico e di natura eccezionale, come tale non estensibile ad altre ipotesi (Cass. n.
24819/2023; Cass. n. 10970/2004). Su tale somma non sono dovuti interessi, non essendo stati richiesti
(cfr. Cass. n. 31187/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto, con riduzione del 30% dei compensi per le fasi di studio e introduttiva, attesa l'assenza di particolari pagina 4 di 5 questioni in fatto e in diritto, ed esclusione dei compensi per le fasi istruttoria e decisionale, che non si sono svolte, in quanto la causa è stata introitata in decisione alla prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1873/2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna a corrispondere ad la somma di € 15.600,00, a Controparte_1 Parte_1
titolo di indennità di occupazione maturata dal mese di luglio 2022 al mese di settembre 2025;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
264,00 per esborsi ed € 1.187,20 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 23 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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