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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7134/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7134/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Appalto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in GIARRE (CT), Via R. Grasso n. 88, C.F._1
presso lo studio dell'avv. FRAGALA' GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...]-Podolsk (Ucraina) il 02/12/1972, cod. Controparte_1
fisc.: . C.F._2
Conclusioni: il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 195/2016, pronunciata dal Controparte_1
Giudice di pace di Giarre in data 31.10.2016.
Giova premettere che l'odierno appellante, nel primo grado di giudizio, ha chiesto di condannare l'odierna appellata al pagamento della somma di Euro 1.200,00 in ragione dei lavori tinteggiatura e montaggio di un tetto in cartongesso per fissaggio di faretti per l'illuminazione,
lavori effettuati nel mese di marzo 2011 presso l'immobile dell'appellata in Riposto (CT), Via
Etna n. 91.
Il Giudice di pace di Giarre ha rigettato la domanda dell'appellante, nonché la domanda dell'appellata in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
ha accolto la domanda dell'appellata e ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni, quantificati in
Euro 1.021,44, al pagamento delle spese di giudizio e al pagamento delle spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con tre motivi di impugnazione, che vanno riuniti, ha censurato la Parte_1
sentenza di primo grado nella sua interezza, con riferimento alla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda.
Non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 14.8.2019 è Controparte_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Nel merito, i motivi di appello, da riunire e da trattare logicamente in maniera unitaria, sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti precisati in motivazione.
L'odierno appellante ha convenuto in giudizio l'odierna appellata chiedendo di condannarla al pagamento della somma di Euro 1.200,00 per i lavori effettuati presso il suo immobile;
l'odierna appellata ha, dal canto suo, contestato gli importi chiesti e la loro quantificazione.
Va, però, rilevato che già in origine non è stata allegata prova documentale alcuna di quanto sostenuto, trattandosi di un contratto di appalto concluso in forma orale.
Inoltre, dalla pur complessa istruttoria svolta nel primo grado di giudizio non si comprende neppure se vi sia stato il pagamento di acconti, rimanendo tutta la vicenda nebulosa.
2 Neppure la disposta consulenza tecnica d'ufficio appare, in fin dei conti, rilevante.
Infatti, il nominato consulente tecnico ha quantificato i lavori dell'appellante in Euro
1.556,16, senza neppure fornire un riscontro documentale alcuno, neppure un c.d. computo metrico, giungendo peraltro ad una somma persino superiore rispetto a quella chiesta in domanda dall'appellante stesso, e che peraltro continua a chiedere in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado in ordine a tali elementi.
Va, poi, ritenuto che le domande riconvenzionali dell'odierna appellata, con riferimento ai vizi ex art. 1667 c.c. e alla domanda di risarcimento dei danni subìti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono infondate e vanno rigettate.
Nel caso di specie, l'appellata ha lamentato la esecuzione non corretta delle lavorazioni e del montaggio del tetto in cartongesso, oltre la mancata rifinitura di alcune parti specifiche delle pareti dell'immobile.
Ebbene, si tratta di vizi all'evidenza palesi, nonché facilmente riscontrabili dalla visione dei luoghi, come del resto si può evincere dal corredo fotografico allegato alla c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio.
Ebbene, come fondatamente osservato dall'appellante nel corso del primo grado di giudizio,
l'appellata è decaduta dalla relativa domanda, poiché ha denunciato le lamentate difformità e i lamentati vizi ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 c.c., e non vi è in atti alcun atto interruttivo del detto termine, né alcun riscontro documentale;
va considerato,
peraltro, che l'atto di citazione del primo grado di giudizio è stato notificato all'odierna appellata in data 4.3.2013, mentre i lavori sono stati svolti dall'appellante nel mese di marzo
2021.
Quanto emerso dall'istruttoria, e in particolare dalla escussione dei testimoni, appare irrilevante, poiché gli stessi non hanno fornito alcun elemento utile in ordine alla verificazione di un atto interruttivo del detto termine, trattandosi di argomenti privi di qualsivoglia riscontro documentale.
3 In diritto, va rammentato che “in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la
sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano
l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente
ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o
collaudo” (Cass. Civ., sez. II, 3.1.2019 n. 11; si v., altresì, Cass. Civ., sez. II, 12.6.2000 n.
7969).
Di conseguenza, l'attività istruttoria svolta nel primo grado di giudizio e la consulenza tecnica d'ufficio appaiono irrilevanti, ivi inclusa la quantificazione dei lavori di ripristino in
Euro 1.021,44, anche in questo caso senza fornire un riscontro documentale alcuno, neppure un c.d. computo metrico.
Pertanto, va accolto l'appello con riferimento a tale profilo, e le domande riconvenzionali dell'appellata, proposte nel primo grado di giudizio, vanno rigettate poiché infondate, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di Euro 1.021,44, oltre gli accessori ivi determinati,
in favore dell'appellata.
I profili esaminati appaiono assorbenti anche delle ulteriori questioni sollevate dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra rilevato, ricorrono i presupposti per provvedere alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio in quel contesto disposta.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, la particolarità
della vicenda e la mancata costituzione in giudizio dell'appellata consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
4 in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande riconvenzionali proposte da nel primo grado di giudizio;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio e le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio;
rigetta gli altri motivi di appello;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Catania, 3 Marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Davide G.P. Capizzello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Unico dott. Davide G.P. Capizzello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 7134/2017 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Appalto”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in GIARRE (CT), Via R. Grasso n. 88, C.F._1
presso lo studio dell'avv. FRAGALA' GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...]-Podolsk (Ucraina) il 02/12/1972, cod. Controparte_1
fisc.: . C.F._2
Conclusioni: il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio Parte_1
e ha chiesto la riforma della sentenza n. 195/2016, pronunciata dal Controparte_1
Giudice di pace di Giarre in data 31.10.2016.
Giova premettere che l'odierno appellante, nel primo grado di giudizio, ha chiesto di condannare l'odierna appellata al pagamento della somma di Euro 1.200,00 in ragione dei lavori tinteggiatura e montaggio di un tetto in cartongesso per fissaggio di faretti per l'illuminazione,
lavori effettuati nel mese di marzo 2011 presso l'immobile dell'appellata in Riposto (CT), Via
Etna n. 91.
Il Giudice di pace di Giarre ha rigettato la domanda dell'appellante, nonché la domanda dell'appellata in ordine alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
ha accolto la domanda dell'appellata e ha condannato l'appellante al risarcimento dei danni, quantificati in
Euro 1.021,44, al pagamento delle spese di giudizio e al pagamento delle spese della disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Con tre motivi di impugnazione, che vanno riuniti, ha censurato la Parte_1
sentenza di primo grado nella sua interezza, con riferimento alla ricostruzione in fatto e in diritto della vicenda.
Non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 14.8.2019 è Controparte_1
stata dichiarata la sua contumacia.
Nel merito, i motivi di appello, da riunire e da trattare logicamente in maniera unitaria, sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti precisati in motivazione.
L'odierno appellante ha convenuto in giudizio l'odierna appellata chiedendo di condannarla al pagamento della somma di Euro 1.200,00 per i lavori effettuati presso il suo immobile;
l'odierna appellata ha, dal canto suo, contestato gli importi chiesti e la loro quantificazione.
Va, però, rilevato che già in origine non è stata allegata prova documentale alcuna di quanto sostenuto, trattandosi di un contratto di appalto concluso in forma orale.
Inoltre, dalla pur complessa istruttoria svolta nel primo grado di giudizio non si comprende neppure se vi sia stato il pagamento di acconti, rimanendo tutta la vicenda nebulosa.
2 Neppure la disposta consulenza tecnica d'ufficio appare, in fin dei conti, rilevante.
Infatti, il nominato consulente tecnico ha quantificato i lavori dell'appellante in Euro
1.556,16, senza neppure fornire un riscontro documentale alcuno, neppure un c.d. computo metrico, giungendo peraltro ad una somma persino superiore rispetto a quella chiesta in domanda dall'appellante stesso, e che peraltro continua a chiedere in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado in ordine a tali elementi.
Va, poi, ritenuto che le domande riconvenzionali dell'odierna appellata, con riferimento ai vizi ex art. 1667 c.c. e alla domanda di risarcimento dei danni subìti, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, sono infondate e vanno rigettate.
Nel caso di specie, l'appellata ha lamentato la esecuzione non corretta delle lavorazioni e del montaggio del tetto in cartongesso, oltre la mancata rifinitura di alcune parti specifiche delle pareti dell'immobile.
Ebbene, si tratta di vizi all'evidenza palesi, nonché facilmente riscontrabili dalla visione dei luoghi, come del resto si può evincere dal corredo fotografico allegato alla c.t.u. disposta nel primo grado di giudizio.
Ebbene, come fondatamente osservato dall'appellante nel corso del primo grado di giudizio,
l'appellata è decaduta dalla relativa domanda, poiché ha denunciato le lamentate difformità e i lamentati vizi ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 c.c., e non vi è in atti alcun atto interruttivo del detto termine, né alcun riscontro documentale;
va considerato,
peraltro, che l'atto di citazione del primo grado di giudizio è stato notificato all'odierna appellata in data 4.3.2013, mentre i lavori sono stati svolti dall'appellante nel mese di marzo
2021.
Quanto emerso dall'istruttoria, e in particolare dalla escussione dei testimoni, appare irrilevante, poiché gli stessi non hanno fornito alcun elemento utile in ordine alla verificazione di un atto interruttivo del detto termine, trattandosi di argomenti privi di qualsivoglia riscontro documentale.
3 In diritto, va rammentato che “in tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la
sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano
l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente
ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o
collaudo” (Cass. Civ., sez. II, 3.1.2019 n. 11; si v., altresì, Cass. Civ., sez. II, 12.6.2000 n.
7969).
Di conseguenza, l'attività istruttoria svolta nel primo grado di giudizio e la consulenza tecnica d'ufficio appaiono irrilevanti, ivi inclusa la quantificazione dei lavori di ripristino in
Euro 1.021,44, anche in questo caso senza fornire un riscontro documentale alcuno, neppure un c.d. computo metrico.
Pertanto, va accolto l'appello con riferimento a tale profilo, e le domande riconvenzionali dell'appellata, proposte nel primo grado di giudizio, vanno rigettate poiché infondate, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento della somma di Euro 1.021,44, oltre gli accessori ivi determinati,
in favore dell'appellata.
I profili esaminati appaiono assorbenti anche delle ulteriori questioni sollevate dall'appellante.
Alla luce di quanto sopra rilevato, ricorrono i presupposti per provvedere alla compensazione delle spese del primo grado di giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio in quel contesto disposta.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate, la particolarità
della vicenda e la mancata costituzione in giudizio dell'appellata consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
4 in parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande riconvenzionali proposte da nel primo grado di giudizio;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio e le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel primo grado di giudizio;
rigetta gli altri motivi di appello;
dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Catania, 3 Marzo 2025
IL GIUDICE
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