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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9118 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 21533/2024 R.G.L. vertente
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Di MO con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Morgantini n° 3, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152 in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assorbibilità superminimo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già CP_2 Controparte_1
con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di aumento sovraminimo
[...] individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino
2) accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al sig. un diritto Parte_1 quesito del lavoratore per l'avvenuta rinuncia della CP_2
1 3) accerti e dichiari il diritto del sig. a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a Parte_1 titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condanni al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme spettanti CP_2
a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessario, nel caso, disporre;
” spese vinte, con distrazione.
Ha esposto a sostegno delle domande:
- di essere stato assunto nel 1987 dalla con rapporto che Controparte_3 proseguiva, a seguito di fusione per incorporazione, con altra azienda e quindi, dopo cessioni di ramo di azienda, alle dipendenze di ( ; Controparte_1 CP_2
- che nel corso del rapporto di lavoro gli erano stati riconosciuti gli aumenti salariali di carattere individuale puntualmente indicati in ricorso, successivamente incrementati fino all'importo di euro 820,43 fruito a titolo di sovraminimo individuale fino al gennaio 2018;
- che nei rinnovi del CCNL TLC, applicato, nonché nelle variazioni di livello e mansioni succedutesi negli anni, il superminimo individuale ad personam non era stato assorbito bensì cumulato con le altre voci della retribuzione, alla stregua di un comportamento concludente di negazione dell'assorbibilità.
Tanto premesso, riportati i rinnovi contrattuali per date e tipologie (solo parte economica o parte economica e normativa) ha lamentato che a decorrere dall'ultimo accordo del 23 novembre 2017 divenuto operativo dal gennaio 2018, con decisione unilaterale CP_2 aveva assorbito il superminimo individuale ad personam riconosciuto al lavoratore mai assorbito nel corso degli anni;
che egli aveva dunque subìto dal febbraio 2018, una decurtazione del superminimo individuale a fronte dell'aumento del minimo contrattuale riconosciuto in sede di rinnovo del CCNL TLC;
che ulteriore riduzione del superminimo vi era poi stata dal luglio 2018 e parte di esso, era stato corrisposto a titolo di ERS che non ha effetti su elementi indiretti e differiti della retribuzione ed è escluso dal calcolo del TFR e dal calcolo del contributo dovuto al Fondo di Previdenza Complementare . Per_1
Ha argomentato circa l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo anche per mezzo di una voce retributiva (ERS) di nuova introduzione e non incidente sulla retribuzione indiretta e differita, quindi ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Con Si è costituita la che ha resistito alla domanda con diffuse argomentazioni rivendicando la correttezza del proprio operato e instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta pronta per la decisione, era decisa con la presente sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
La domanda è fondata e va accolta, secondo le argomentazioni già espresse in altre pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sulla medesima questione, cui questo giudicante, per pensa, intende aderire, richiamandone ex art. CP_4
118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (cfr. sentenza n. 7789/2023 Giudice M.R.
Lombardi).
E' giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, a norma dell'art. 2077 cod. civ., nel caso in aumento dei minimi retributivi (per miglioramenti economici contrattuali o per passaggio a categoria superiore), il superminimo individualmente pattuito è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi, tranne che le parti individuali o collettive abbiano espressamente previsto o voluto il cumulo o che il superminimo abbia la natura di compenso aggiuntivo speciale, strettamente legato a particolari meriti del dipendente o alla particolare qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso e sia così sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (tra le tante, Cass. n. 4505/1984, n. 5192/1986, n. 6379/1987, n. 3/1988, n.
4180/1989, n. 10661/1990, n. 11139/1991 e n.1899/94; Cass., sez. lav., 20-03-1998, n. 2984 ;
Cass., sez. lav., 07-08-1999, n. 8498 (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012).
E' indiscusso che dall'ottobre 2003 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”.
Non è qui controversa la natura dello stesso in particolare se sia o meno legato o meno alle particolari modalità di esercizio della prestazione, quanto la modifica della sua riassorbibilità in ragione dell'uso aziendale.
La stessa parte resistente ammette di avere deciso di non disporre l'assorbimento dei superminimi individuali dei ricorrenti (meglio lavoratori) a fronte dei rinnovi contrattuali, essendosi poi in ragione della congiuntura economica negativa determinata diversamente.
Occorre considerare che "L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore, quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso
3 la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa. (Cass. civ., sez. lav.,
11.3.10 n. 5882).
Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria la reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente, e non già in esecuzione di un obbligo, che si risolvano nell'attribuzione generalizzata ai dipendenti di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Muovendo dalla tradizionale distinzione tra 'usi normativi' (presupponenti la c.d. opinio iuris ac necessitatis, ossia il convincimento che il comportamento sia imposto al datore di lavoro da un obbligo legale) e 'usi negoziali' o di fatto, basati su di un atto di autonoma determinazione individuale, deve quindi precisarsi che l'uso aziendale, rientrante nella seconda categoria, presuppone che l'attribuzione del beneficio non sia fondato sulla necessità , reale o putativa, di adempiere un obbligo previsto da una norma di legge o contrattuale.
L'uso aziendale rientra pertanto nei cd. fatto fonte ossia in quei casi in cui l'ordinamento considera irrilevante la volontà dell'autore del comportamento (non ammettendo la prova contraria dell'intento negoziale), considerandolo fonte di obblighi e di regolamentazione collettiva dei rapporti ex art 1374 c.c. e 1173 c.c.
Calando siffatti principi nel caso concreto non può che osservarsi come il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2003 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007, 2009/2013).
Non appare pertanto condivisibile la prospettazione della parte resistente circa la temporaneità dell'uso connesso al singolo rinnovo contrattuale.
La reiterazione del comportamento durato per circa 15 anni, e la spontaneità della elargizione fanno ritenere esistente il dedotto uso aziendale.
La qualificazione dell'uso nel senso sopra indicato comporta che lo stesso sia modificabile, anche in peius, da fonti sovraordinate di carattere collettivo (nazionali ed aziendali)
Orbene non risulta che con l'Accordo del 2017 le parti sociali abbiano disposto al riguardo.
Nè il comportamento datoriale assume le connotazione del recesso quanto piuttosto mero inadempimento dall'obbligo assunto .
Ne consegue pertanto il riconoscimento del non assorbibilità del superminimo con diritto del ricorrente a mantenere l'importo così come previsto nel gennaio del 2018, anche a seguito di rinnovi contrattuali e la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto oltre nella misura legale sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Quanto al ERS la genericità della allegazioni formulate, non consente l'accoglimento della domanda in parte qua. La mera indicazione della sua non computabilità negli istituti indiretti, che non è caratteristica dell'istituto non è sufficiente a far ritenere che lo stesso sia
4 peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto a e, Parte_1 per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire la detta voce retributiva nella misura corrisposta nel gennaio 2018;
b) condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze CP_2 retributive maturate a titolo di superminimo individuale a decorrere dal febbraio 2018, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale;
c) rigetta per il resto la domanda;
d) compensa le spese tra le parti.
Napoli 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
In persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 21533/2024 R.G.L. vertente
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Di MO con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Morgantini n° 3, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti. Roberto Pessi, Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo n. 152 in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: assorbibilità superminimo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di
Napoli in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) accerti e dichiari l'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla (già CP_2 Controparte_1
con i quali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo di aumento sovraminimo
[...] individuale ad personam nonché quelle assorbite a titolo di ERS per i motivi tutti rappresentati in ricorso e per l'effetto ripristini le voci della retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gli importi trattenuti e pagando quelli dovuti dal momento dell'abolizione all'effettivo ripristino
2) accerti e dichiari il superminimo individuale riconosciuto al sig. un diritto Parte_1 quesito del lavoratore per l'avvenuta rinuncia della CP_2
1 3) accerti e dichiari il diritto del sig. a vedersi riconoscere tutte le somme dovute a Parte_1 titolo di superminimo contrattualmente previsto a livello individuale, nella misura sopra indicata, dal febbraio 2018, nonché la corresponsione del superminimo individuale nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessaria, nel caso, disporre;
4) per l'effetto condanni al pagamento in favore del ricorrente di tutte le somme spettanti CP_2
a titolo di “superminimo individuale” ed “ERS” nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore che si renderà necessaria anche a seguito della CTU contabile che si renderà necessario, nel caso, disporre;
” spese vinte, con distrazione.
Ha esposto a sostegno delle domande:
- di essere stato assunto nel 1987 dalla con rapporto che Controparte_3 proseguiva, a seguito di fusione per incorporazione, con altra azienda e quindi, dopo cessioni di ramo di azienda, alle dipendenze di ( ; Controparte_1 CP_2
- che nel corso del rapporto di lavoro gli erano stati riconosciuti gli aumenti salariali di carattere individuale puntualmente indicati in ricorso, successivamente incrementati fino all'importo di euro 820,43 fruito a titolo di sovraminimo individuale fino al gennaio 2018;
- che nei rinnovi del CCNL TLC, applicato, nonché nelle variazioni di livello e mansioni succedutesi negli anni, il superminimo individuale ad personam non era stato assorbito bensì cumulato con le altre voci della retribuzione, alla stregua di un comportamento concludente di negazione dell'assorbibilità.
Tanto premesso, riportati i rinnovi contrattuali per date e tipologie (solo parte economica o parte economica e normativa) ha lamentato che a decorrere dall'ultimo accordo del 23 novembre 2017 divenuto operativo dal gennaio 2018, con decisione unilaterale CP_2 aveva assorbito il superminimo individuale ad personam riconosciuto al lavoratore mai assorbito nel corso degli anni;
che egli aveva dunque subìto dal febbraio 2018, una decurtazione del superminimo individuale a fronte dell'aumento del minimo contrattuale riconosciuto in sede di rinnovo del CCNL TLC;
che ulteriore riduzione del superminimo vi era poi stata dal luglio 2018 e parte di esso, era stato corrisposto a titolo di ERS che non ha effetti su elementi indiretti e differiti della retribuzione ed è escluso dal calcolo del TFR e dal calcolo del contributo dovuto al Fondo di Previdenza Complementare . Per_1
Ha argomentato circa l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo anche per mezzo di una voce retributiva (ERS) di nuova introduzione e non incidente sulla retribuzione indiretta e differita, quindi ha rassegnato le soprascritte conclusioni. Con Si è costituita la che ha resistito alla domanda con diffuse argomentazioni rivendicando la correttezza del proprio operato e instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
2 Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta pronta per la decisione, era decisa con la presente sentenza all'esito della discussione orale, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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La domanda è fondata e va accolta, secondo le argomentazioni già espresse in altre pronunce emesse da questo Tribunale e dalla Corte d'Appello di Napoli sulla medesima questione, cui questo giudicante, per pensa, intende aderire, richiamandone ex art. CP_4
118 disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale (cfr. sentenza n. 7789/2023 Giudice M.R.
Lombardi).
E' giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che, a norma dell'art. 2077 cod. civ., nel caso in aumento dei minimi retributivi (per miglioramenti economici contrattuali o per passaggio a categoria superiore), il superminimo individualmente pattuito è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi, tranne che le parti individuali o collettive abbiano espressamente previsto o voluto il cumulo o che il superminimo abbia la natura di compenso aggiuntivo speciale, strettamente legato a particolari meriti del dipendente o alla particolare qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente stesso e sia così sorretto da autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (tra le tante, Cass. n. 4505/1984, n. 5192/1986, n. 6379/1987, n. 3/1988, n.
4180/1989, n. 10661/1990, n. 11139/1991 e n.1899/94; Cass., sez. lav., 20-03-1998, n. 2984 ;
Cass., sez. lav., 07-08-1999, n. 8498 (Cass. n.19750/2008, Cass. n. 14689/2012).
E' indiscusso che dall'ottobre 2003 il ricorrente ha ricevuto un importo a titolo di superminimo individuale esplicitamente dichiarato come “assorbibile”.
Non è qui controversa la natura dello stesso in particolare se sia o meno legato o meno alle particolari modalità di esercizio della prestazione, quanto la modifica della sua riassorbibilità in ragione dell'uso aziendale.
La stessa parte resistente ammette di avere deciso di non disporre l'assorbimento dei superminimi individuali dei ricorrenti (meglio lavoratori) a fronte dei rinnovi contrattuali, essendosi poi in ragione della congiuntura economica negativa determinata diversamente.
Occorre considerare che "L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore, quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso
3 la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa. (Cass. civ., sez. lav.,
11.3.10 n. 5882).
Per la formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria la reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente, e non già in esecuzione di un obbligo, che si risolvano nell'attribuzione generalizzata ai dipendenti di un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Muovendo dalla tradizionale distinzione tra 'usi normativi' (presupponenti la c.d. opinio iuris ac necessitatis, ossia il convincimento che il comportamento sia imposto al datore di lavoro da un obbligo legale) e 'usi negoziali' o di fatto, basati su di un atto di autonoma determinazione individuale, deve quindi precisarsi che l'uso aziendale, rientrante nella seconda categoria, presuppone che l'attribuzione del beneficio non sia fondato sulla necessità , reale o putativa, di adempiere un obbligo previsto da una norma di legge o contrattuale.
L'uso aziendale rientra pertanto nei cd. fatto fonte ossia in quei casi in cui l'ordinamento considera irrilevante la volontà dell'autore del comportamento (non ammettendo la prova contraria dell'intento negoziale), considerandolo fonte di obblighi e di regolamentazione collettiva dei rapporti ex art 1374 c.c. e 1173 c.c.
Calando siffatti principi nel caso concreto non può che osservarsi come il datore di lavoro abbia spontaneamente attribuito ai lavoratori un miglioramento, rappresentato dalla mancata assorbibilità del superminimo quanto meno dal 2003 pur in presenza di due rinnovi contrattuali e plurimi rinnovi economici (2007, 2009/2013).
Non appare pertanto condivisibile la prospettazione della parte resistente circa la temporaneità dell'uso connesso al singolo rinnovo contrattuale.
La reiterazione del comportamento durato per circa 15 anni, e la spontaneità della elargizione fanno ritenere esistente il dedotto uso aziendale.
La qualificazione dell'uso nel senso sopra indicato comporta che lo stesso sia modificabile, anche in peius, da fonti sovraordinate di carattere collettivo (nazionali ed aziendali)
Orbene non risulta che con l'Accordo del 2017 le parti sociali abbiano disposto al riguardo.
Nè il comportamento datoriale assume le connotazione del recesso quanto piuttosto mero inadempimento dall'obbligo assunto .
Ne consegue pertanto il riconoscimento del non assorbibilità del superminimo con diritto del ricorrente a mantenere l'importo così come previsto nel gennaio del 2018, anche a seguito di rinnovi contrattuali e la condanna della società al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto oltre nella misura legale sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
Quanto al ERS la genericità della allegazioni formulate, non consente l'accoglimento della domanda in parte qua. La mera indicazione della sua non computabilità negli istituti indiretti, che non è caratteristica dell'istituto non è sufficiente a far ritenere che lo stesso sia
4 peggiorativo rispetto alla retribuzione globale in precedenza goduta, anche per la contestazione specifica della società al riguardo.
Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara non assorbibile il superminimo individuale riconosciuto a e, Parte_1 per l'effetto, dichiara il diritto dello stesso a percepire la detta voce retributiva nella misura corrisposta nel gennaio 2018;
b) condanna la al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze CP_2 retributive maturate a titolo di superminimo individuale a decorrere dal febbraio 2018, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale;
c) rigetta per il resto la domanda;
d) compensa le spese tra le parti.
Napoli 9.12.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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