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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 186/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente e Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12040/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064175163 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210239521569000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220016729035000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119831663000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180052194556000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la la nullità dell'atto impugnato
Resistente: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento relativa alle cartelle n. 09720180052194556000, 09720210239521569000, 09720220016729035000 e 09720220119831663000 quanto alle imposte Tari 2015, 2016 e 2018 e Ires 2016, lamentando, con un primo motivo, la nullità della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata in quanto proveniente da un indirizzo, ovvero notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, non presente nei pubblici elenchi, essendo invece altri gli indirizzi di posta elettronica certificata esclusivamente utilizzabili, come anche affermato da giurisprudenza menzionata.
Con un secondo motivo lamenta la nullità delle cartelle - presupposto dell'avviso di intimazione per omessa notifica del previo necessario 'avviso di accertamento.
Con un terzo motivo lamenta la tardività della notifica delle cartelle di pagamento suddette con conseguente decadenza dal diritto di riscossione delle imposte per omesso rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del dPR
n. 602 del 1973 che prevede la necessità che la cartella venga notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con un quarto motivo infine lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di motivazione in essa delle ragioni alla base del credito vantato.
Si è costituita Agenzia delle entrate- riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la corretta utilizza del modello ministeriale relativo all'intimazione di pagamento e la regolare intervenuta notifica delle cartelle nonché la mancata maturazione della prescrizione, interrotta da plurimi avvisi di pagamento intervenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è complessivamente infondato.
Ritenuta la legittimazione passiva di parte convenuta (quanto meno in ordine al terzo motivo di ricorso) va anzitutto escluso, per costante giurisprudenza anche di legittimità in tal senso, che l'utilizzo, da parte dell'ufficio, di un indirizzo di posta elettronica non incluso tra quelli presenti nei pubblici elenchi, possa comportare la inesistenza o la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Va infatti osservato che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto dell'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente, non imponendosi a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
Va aggiunto che non sarebbe neppure rilevante il richiamo al disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 legge n. 53/94, facendo tale articolo espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” con esclusione, dunque, delle notifiche degli atti tributari per i quali, appunto, esiste una normativa speciale. E nessuna particolare tutela potrebbe derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie. Sul punto, è anche intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo pec. Deve aggiungersi che con la pronuncia n. 982 del 16.01.2023 la
Corte di cassazione ha anche escluso, nell'ipotesi in esame, richiamando anche la precedente n. 15979 del
2022,la nullità della notifica “ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Tale orientamento è stato poi sempre più recepito anche dalla maggioranza della giurisprudenza di merito sino a divenire dominante (ex plurimis, CTR Lazio, n. 3651/05/2020: CTR Umbria, n. 304/02/2021, CTR
Piemonte, n. 581/01/2022; CTP di Roma, n. 6310/32/2022; CTR Piemonte, n. 251/02/2022; CTR Toscana,
n. 583/05/2022).
Devono poi ritenersi comunque inammissibili, al di là del merito circa la fondatezza o meno delle stesse, le doglianze proposte con il secondo e terzo motivo: non essendo infatti contestata la intervenuta notifica delle cartelle-presupposto (ma solo la tardività), la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge decorrenti appunto da detta notifica preclude che possa farsi questione ora, con l'impugnazione avverso l'avviso di intimazione, sia della omessa notifica dell'avviso di accertamento sia della decadenza derivante dalla pretesa tardività della notifica delle cartelle.
Quanto infine, venendo all'ultimo motivo di ricorso, alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato, lo stesso, del resto conforme al modello ministeriale relativo, appare in realtà dare conto con chiarezza, con riferimento specifico alle cartelle di pagamento pregresse, della natura dei debiti tributari, della loro collocazione temporale, e del loro importo, nel rispetto, dunque, sia dello Statuto del contribuente che della legge n.241 del 1990.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge, da liquidarsi all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in euro 2.500, da liquidarsi all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025 il Presidente est.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente e Relatore
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12040/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064175163 IRPEF-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210239521569000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220016729035000 IRES-ALIQUOTE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220119831663000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180052194556000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiararsi la la nullità dell'atto impugnato
Resistente: rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Srl ha proposto ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento relativa alle cartelle n. 09720180052194556000, 09720210239521569000, 09720220016729035000 e 09720220119831663000 quanto alle imposte Tari 2015, 2016 e 2018 e Ires 2016, lamentando, con un primo motivo, la nullità della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata in quanto proveniente da un indirizzo, ovvero notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, non presente nei pubblici elenchi, essendo invece altri gli indirizzi di posta elettronica certificata esclusivamente utilizzabili, come anche affermato da giurisprudenza menzionata.
Con un secondo motivo lamenta la nullità delle cartelle - presupposto dell'avviso di intimazione per omessa notifica del previo necessario 'avviso di accertamento.
Con un terzo motivo lamenta la tardività della notifica delle cartelle di pagamento suddette con conseguente decadenza dal diritto di riscossione delle imposte per omesso rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del dPR
n. 602 del 1973 che prevede la necessità che la cartella venga notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Con un quarto motivo infine lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza di motivazione in essa delle ragioni alla base del credito vantato.
Si è costituita Agenzia delle entrate- riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, la corretta utilizza del modello ministeriale relativo all'intimazione di pagamento e la regolare intervenuta notifica delle cartelle nonché la mancata maturazione della prescrizione, interrotta da plurimi avvisi di pagamento intervenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è complessivamente infondato.
Ritenuta la legittimazione passiva di parte convenuta (quanto meno in ordine al terzo motivo di ricorso) va anzitutto escluso, per costante giurisprudenza anche di legittimità in tal senso, che l'utilizzo, da parte dell'ufficio, di un indirizzo di posta elettronica non incluso tra quelli presenti nei pubblici elenchi, possa comportare la inesistenza o la nullità della notifica dell'atto impugnato.
Va infatti osservato che l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto dell'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente, non imponendosi a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
Va aggiunto che non sarebbe neppure rilevante il richiamo al disposto di cui all'art.
3-bis co. 1 legge n. 53/94, facendo tale articolo espresso riferimento alla “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” con esclusione, dunque, delle notifiche degli atti tributari per i quali, appunto, esiste una normativa speciale. E nessuna particolare tutela potrebbe derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza della pec sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie. Sul punto, è anche intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni Unite che ha evidenziato proprio la circostanza che la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da un proprio valido indirizzo pec. Deve aggiungersi che con la pronuncia n. 982 del 16.01.2023 la
Corte di cassazione ha anche escluso, nell'ipotesi in esame, richiamando anche la precedente n. 15979 del
2022,la nullità della notifica “ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Tale orientamento è stato poi sempre più recepito anche dalla maggioranza della giurisprudenza di merito sino a divenire dominante (ex plurimis, CTR Lazio, n. 3651/05/2020: CTR Umbria, n. 304/02/2021, CTR
Piemonte, n. 581/01/2022; CTP di Roma, n. 6310/32/2022; CTR Piemonte, n. 251/02/2022; CTR Toscana,
n. 583/05/2022).
Devono poi ritenersi comunque inammissibili, al di là del merito circa la fondatezza o meno delle stesse, le doglianze proposte con il secondo e terzo motivo: non essendo infatti contestata la intervenuta notifica delle cartelle-presupposto (ma solo la tardività), la mancata impugnazione delle stesse nei termini di legge decorrenti appunto da detta notifica preclude che possa farsi questione ora, con l'impugnazione avverso l'avviso di intimazione, sia della omessa notifica dell'avviso di accertamento sia della decadenza derivante dalla pretesa tardività della notifica delle cartelle.
Quanto infine, venendo all'ultimo motivo di ricorso, alla mancanza di motivazione dell'atto impugnato, lo stesso, del resto conforme al modello ministeriale relativo, appare in realtà dare conto con chiarezza, con riferimento specifico alle cartelle di pagamento pregresse, della natura dei debiti tributari, della loro collocazione temporale, e del loro importo, nel rispetto, dunque, sia dello Statuto del contribuente che della legge n.241 del 1990.
Al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge, da liquidarsi all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite liquidate in euro 2.500, da liquidarsi all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario, in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.
Roma, 15 dicembre 2025 il Presidente est.