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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1500/2024
AL CANTO DEL GALLO… SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
/
AST ANCONA
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 09.00, innanzi al Giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Raimondo Testa.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Cinzia Tolomei oggi sostituita, per delega orale, dall'avv. Francesca Bucci.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive autorizzate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 1500/2024 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 e ss. D.Lgs. n. 150/2011 da:
nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._1 residente in [...]frazione Casette n. 12, legale rappresentante pro tempore de società “
[...]
con sede in Roccafluvione frazione Casette n. 12, Controparte_2 partita iva , con il patrocinio dell'avv. Raimondo Testa. P.IVA_1
Opponente contro
c.f. e partita iva con sede in Via Cristoforo Colombo n. CP_3 P.IVA_2 CP_3 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Tolomei. Opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 67/2021 ex art. 22 e ss. Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 e ss. D.Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni. Le parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 04/11/2024, nella sua indicata qualità di legale CP_1 rappresentante della società “Al Canto del Gallo…Società Agricola a R.L.”, ha spiegato opposizione avverso le ordinanze- ingiunzione n. 509 per € 3.098,00, n. 510 per € 3.098,00, n. 511 per € 3.098,00, Cont n. 512 per € 3.098,00 tutte emesse in data 15/10/2024 dall' di Gestione Liquidatoria della CP_3 soppressa ex art. 42 comma 9 L.R. n. 19/2022, a causa di quanto riscontrato in sede di CP_4 ispezione relativamente alle capre mancanti, ai capi non registrati e non identificati, mancato aggiornamento del registro, mancata presentazione del censimento annuale , presenza di suini grassi privi di tatuaggio e dunque non identificati, salvo altro, chiedendone l'annullamento/revoca/nullità/inefficacia, nonché di accertare e dichiarare non dovute le somme di cui alle stesse ordinanze ingiunzione ed in subordine l'applicazione del minimo edittale;
vinte le spese. A motivi di opposizione, ha eccepito l'insussistenza delle violazioni contestate, sostenendo l'inesistenza del credito ingiunto per la mancata, sebbene richiesta audizione di , nella CP_1 sua indicata qualità, come da memoria difensiva presentata all'esito dei verbali di accertamento, ciò costituendo violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981 .
pagina 2 di 6 Si è costituita l' in funzione di Gestione Liquidatoria della ex resistendo CP_3 CP_4 all'opposizione e concludendo per il relativo rigetto, precisando che le opposte ordinanze ingiunzione riguardano la “non conformità già oggetto di contestazione con relative prescrizioni in occasione del controllo di profilassi di stato nei confronti della ” e di non avere ricevuto la mail Parte_1 datata 20/09/2024 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di avere effettuato integrazioni alla documentazione inviata successivamente agli accertamenti. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 1786/2010). Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che "ove l'Amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell' art 23 comma 12 della legge n. 689/1981, l'opposizione deve essere accolta" (vedasi, Cass. n. 5095/1999). In tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cass. n. 3741/1999). Del resto, l'art. 7 comma 10 d.lgs n. 150/2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta. Il ricorso viene deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida". Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cass., ordinanza n. 363/2019; Cass. Sentenza n. 11458/2018). Ciò è, infatti, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cass. Sez. Unite n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una pagina 3 di 6 compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. E' stato ormai superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “l'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio”. Il cambiamento di indirizzo è stato invero dettato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 1786 del 28/01/2020, sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, così ritenendo che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto il medesimo trasgressore può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. Le SS.UU. hanno pertanto inteso evitare l'abuso del mezzo processuale cui si giungerebbe qualora, anziché sulla validità sostanziale del rapporto, ci si soffermasse unicamente sui vizi dell'atto, con inevitabile frustrazione delle esigenze deflattive del contenzioso. Sulla base dei suindicati concetti, si è dunque ritenuto che non costituiscono vizi invalidanti dell'ordinanza ingiunzione eventuali difetti di motivazione dell'atto che non si risolvano in motivazione del tutto assente ed altre irregolarità procedimentali che, come l'omessa convocazione del trasgressore, in quanto non precludono all'interessato di portare all'attenzione dell'organo giurisdizionale quelle medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare davanti all'autorità amministrativa, atteso comunque che il sindacato del Giudice si estende sulla validità sostanziale dell'integrale rapporto. A tale riguardo, si segnala inoltre la recente Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901 che non si discosta dai recenti precedenti, confermando che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …”. Orbene, nel caso in oggetto, gli ispettori dell' Area Vasta 5 direzione tecnica per la CP_4 prevenzione collettiva – area veterinaria igiene sicurezza e qualità – nutrizione degli alimenti, recatisi presso l'azienda opponente, per effettuare la profilassi contro la brucellosi ovi/caprina, hanno accertato e contestato alla opponente violazioni della “Procedura Gestione non conformità” riscontrando che delle n. 18 capre risultanti dal Bdn ne erano presenti solo 3 , mentre tutte le altre mancavano;
che venivano effettuati n. 11 prelievi di cui 8 su capi identificati ma non anche registrati in Bdn;
che, erano complessivamente presenti n. 28 capi di cui diversi con marca persa (presenza del buco sull'orecchio) e circa n. 10 capretti non identificati;
che, il registro cartaceo non era aggiornato né era stato presentato il censimento annuale;
che, era stata controllata la presenza di suini di cui n. 3 grassi e privi di tatuaggio, pertanto, non identificati, entrati in data 24/04/2018 con mod. n. IT030AP002201800088 del 24/08/2018 provenienti da altra azienda dove sono nati, riservando in merito altre indagini e conseguenti provvedimenti. A motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la mancata sebbene richiesta audizione del trasgressore, lamentando che è stata pretermessa una fase essenziale del procedimento amministrativo. Tale eccezione, alla luce del cambiamento di indirizzo giurisprudenziale, risulta spuntata, poiché riprendendo le argomentazione della S.C. la circostanza della lamentata mancata audizione del pagina 4 di 6 trasgressore non preclude a quest'ultimo la facoltà di portare all'attenzione dell'organo giudicante quelle doglianze che avrebbe potuto sollevare all'organo amministrativo nel corso dell'audizione di cui all'art. 18 della L. n. 689 cit. Ne segue pertanto, la piena validità dell'ordinanza ingiunzione. Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione costituitasi abbia provato i fatti attestati, avvenuti alla presenza degli ispettori il cui verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso mentre, per quanto concerne le circostanze di fatto accertate durante l'ispezione, il verbale ha valore di prova liberamente valutabile dal giudice (Ex plurimis, Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2275/2000). Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare, alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché "i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria" (Cass. Sez. Un. n. 916/1996), sicché la relazione ispettiva può risultare "prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale", in tal caso divenendo "superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (Cass. n. 15073/2008). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, come nel caso di specie, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così, Cass. Civ. n. 17555/2002). Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Per quanto detto sopra, le risultanze ispettive possono ritenersi incontestabili ed incontestate, proprio perché attinenti a circostanze direttamente accertate dagli ispettori. Per le superiori considerazioni deve ritenersi provata la responsabilità della opponente che, invero, non ha contestato quanto agli accertamenti ma piuttosto la violazione di legge per mancata audizione del trasgressore, sebbene richiesta, sicché i fatti stessi che hanno dato origine all'ordinanza – ingiunzione per cui è causa devono ritenersi accertati. Le sanzioni amministratrice applicate possono ridursi al minimo edittale, per l'occasionalità della condotta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, il ricorso in opposizione, confermando l'ordinanza- ingiunzione in oggetto, al minino edittale.
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida, in favore dell'opposta, in complessivi € 2.300,00 oltre rimb. forfett. del 15%, cassa ed iva di legge se dovuti. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 5 di 6 Così deciso in Ascoli Piceno, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Iannetti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1500/2024
AL CANTO DEL GALLO… SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
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AST ANCONA
Oggi, 16 dicembre 2025 ore 09.00, innanzi al Giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice opponente, l'avv. Raimondo Testa.
Per parte convenuta opposta, l'avv. Cinzia Tolomei oggi sostituita, per delega orale, dall'avv. Francesca Bucci.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti concludono come da rispettivi atti introduttivi, ivi richiamando le proprie note conclusive autorizzate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che allega a verbale.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 1500/2024 R.G., promossa con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 e ss. D.Lgs. n. 150/2011 da:
nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._1 residente in [...]frazione Casette n. 12, legale rappresentante pro tempore de società “
[...]
con sede in Roccafluvione frazione Casette n. 12, Controparte_2 partita iva , con il patrocinio dell'avv. Raimondo Testa. P.IVA_1
Opponente contro
c.f. e partita iva con sede in Via Cristoforo Colombo n. CP_3 P.IVA_2 CP_3 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Cinzia Tolomei. Opposta
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione n. 67/2021 ex art. 22 e ss. Legge n. 689/1981 ed ex art. 6 e ss. D.Lgs. n. 150/2011.
Conclusioni. Le parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 04/11/2024, nella sua indicata qualità di legale CP_1 rappresentante della società “Al Canto del Gallo…Società Agricola a R.L.”, ha spiegato opposizione avverso le ordinanze- ingiunzione n. 509 per € 3.098,00, n. 510 per € 3.098,00, n. 511 per € 3.098,00, Cont n. 512 per € 3.098,00 tutte emesse in data 15/10/2024 dall' di Gestione Liquidatoria della CP_3 soppressa ex art. 42 comma 9 L.R. n. 19/2022, a causa di quanto riscontrato in sede di CP_4 ispezione relativamente alle capre mancanti, ai capi non registrati e non identificati, mancato aggiornamento del registro, mancata presentazione del censimento annuale , presenza di suini grassi privi di tatuaggio e dunque non identificati, salvo altro, chiedendone l'annullamento/revoca/nullità/inefficacia, nonché di accertare e dichiarare non dovute le somme di cui alle stesse ordinanze ingiunzione ed in subordine l'applicazione del minimo edittale;
vinte le spese. A motivi di opposizione, ha eccepito l'insussistenza delle violazioni contestate, sostenendo l'inesistenza del credito ingiunto per la mancata, sebbene richiesta audizione di , nella CP_1 sua indicata qualità, come da memoria difensiva presentata all'esito dei verbali di accertamento, ciò costituendo violazione dell'art. 18 legge n. 689/1981 .
pagina 2 di 6 Si è costituita l' in funzione di Gestione Liquidatoria della ex resistendo CP_3 CP_4 all'opposizione e concludendo per il relativo rigetto, precisando che le opposte ordinanze ingiunzione riguardano la “non conformità già oggetto di contestazione con relative prescrizioni in occasione del controllo di profilassi di stato nei confronti della ” e di non avere ricevuto la mail Parte_1 datata 20/09/2024 con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di avere effettuato integrazioni alla documentazione inviata successivamente agli accertamenti. La causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti per il deposito di note conclusive. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis, Cass. Sez. Un. n. 1786/2010). Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che "ove l'Amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell' art 23 comma 12 della legge n. 689/1981, l'opposizione deve essere accolta" (vedasi, Cass. n. 5095/1999). In tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione, il citato art. 23, a norma del quale il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cass. n. 3741/1999). Del resto, l'art. 7 comma 10 d.lgs n. 150/2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta. Il ricorso viene deciso facendo applicazione del principio della cosiddetta "ragione più liquida". Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (ex multis, Cass., ordinanza n. 363/2019; Cass. Sentenza n. 11458/2018). Ciò è, infatti, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte, Cass. Sez. Unite n. 24883/2008). Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti fattuali e giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una pagina 3 di 6 compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso. E' stato ormai superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui “l'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio”. Il cambiamento di indirizzo è stato invero dettato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 1786 del 28/01/2020, sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto in quanto tale, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione, così ritenendo che le violazioni di carattere procedimentale, tra cui anche l'omessa convocazione del trasgressore che ha formulato istanza ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L. n. 689 cit., non comportino l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto il medesimo trasgressore può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. Le SS.UU. hanno pertanto inteso evitare l'abuso del mezzo processuale cui si giungerebbe qualora, anziché sulla validità sostanziale del rapporto, ci si soffermasse unicamente sui vizi dell'atto, con inevitabile frustrazione delle esigenze deflattive del contenzioso. Sulla base dei suindicati concetti, si è dunque ritenuto che non costituiscono vizi invalidanti dell'ordinanza ingiunzione eventuali difetti di motivazione dell'atto che non si risolvano in motivazione del tutto assente ed altre irregolarità procedimentali che, come l'omessa convocazione del trasgressore, in quanto non precludono all'interessato di portare all'attenzione dell'organo giurisdizionale quelle medesime argomentazioni che avrebbe potuto avanzare davanti all'autorità amministrativa, atteso comunque che il sindacato del Giudice si estende sulla validità sostanziale dell'integrale rapporto. A tale riguardo, si segnala inoltre la recente Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901 che non si discosta dai recenti precedenti, confermando che “…la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …”. Orbene, nel caso in oggetto, gli ispettori dell' Area Vasta 5 direzione tecnica per la CP_4 prevenzione collettiva – area veterinaria igiene sicurezza e qualità – nutrizione degli alimenti, recatisi presso l'azienda opponente, per effettuare la profilassi contro la brucellosi ovi/caprina, hanno accertato e contestato alla opponente violazioni della “Procedura Gestione non conformità” riscontrando che delle n. 18 capre risultanti dal Bdn ne erano presenti solo 3 , mentre tutte le altre mancavano;
che venivano effettuati n. 11 prelievi di cui 8 su capi identificati ma non anche registrati in Bdn;
che, erano complessivamente presenti n. 28 capi di cui diversi con marca persa (presenza del buco sull'orecchio) e circa n. 10 capretti non identificati;
che, il registro cartaceo non era aggiornato né era stato presentato il censimento annuale;
che, era stata controllata la presenza di suini di cui n. 3 grassi e privi di tatuaggio, pertanto, non identificati, entrati in data 24/04/2018 con mod. n. IT030AP002201800088 del 24/08/2018 provenienti da altra azienda dove sono nati, riservando in merito altre indagini e conseguenti provvedimenti. A motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito la mancata sebbene richiesta audizione del trasgressore, lamentando che è stata pretermessa una fase essenziale del procedimento amministrativo. Tale eccezione, alla luce del cambiamento di indirizzo giurisprudenziale, risulta spuntata, poiché riprendendo le argomentazione della S.C. la circostanza della lamentata mancata audizione del pagina 4 di 6 trasgressore non preclude a quest'ultimo la facoltà di portare all'attenzione dell'organo giudicante quelle doglianze che avrebbe potuto sollevare all'organo amministrativo nel corso dell'audizione di cui all'art. 18 della L. n. 689 cit. Ne segue pertanto, la piena validità dell'ordinanza ingiunzione. Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione costituitasi abbia provato i fatti attestati, avvenuti alla presenza degli ispettori il cui verbale, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso mentre, per quanto concerne le circostanze di fatto accertate durante l'ispezione, il verbale ha valore di prova liberamente valutabile dal giudice (Ex plurimis, Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 2275/2000). Ebbene, nel giudizio a cognizione piena, come quello in esame, la tesi dominante distingue, nel contenuto dei verbali ispettivi, fra le componenti riconducibili all'art. 2700 c.c., che possono essere impugnate soltanto con la querela di falso, e gli altri risultati dell'indagine ispettiva, cui viene attribuita una valenza probatoria da misurare di volta in volta insieme con le altre risultanze processuali, sia collimanti, sia di segno contrario. In particolare, alla prima categoria di elementi di valutazione, appartengono la provenienza del verbale dal sottoscrittore, le dichiarazioni a lui rese e gli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Con riguardo agli elementi di valutazione riconducibili alla seconda categoria, come le circostanze apprese da terzi o mediante altre indagini, una tesi autorevole attribuisce a tali risultanze ispettive una particolare idoneità sotto il profilo probatorio, perché "i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria" (Cass. Sez. Un. n. 916/1996), sicché la relazione ispettiva può risultare "prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale", in tal caso divenendo "superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (Cass. n. 15073/2008). Invero, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, come nel caso di specie, il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del Giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, offerte anche dai suddetti verbali e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza delle stesse ai fini probatori (così, Cass. Civ. n. 17555/2002). Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Per quanto detto sopra, le risultanze ispettive possono ritenersi incontestabili ed incontestate, proprio perché attinenti a circostanze direttamente accertate dagli ispettori. Per le superiori considerazioni deve ritenersi provata la responsabilità della opponente che, invero, non ha contestato quanto agli accertamenti ma piuttosto la violazione di legge per mancata audizione del trasgressore, sebbene richiesta, sicché i fatti stessi che hanno dato origine all'ordinanza – ingiunzione per cui è causa devono ritenersi accertati. Le sanzioni amministratrice applicate possono ridursi al minimo edittale, per l'occasionalità della condotta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
- rigetta, per quanto in parte motiva, il ricorso in opposizione, confermando l'ordinanza- ingiunzione in oggetto, al minino edittale.
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali che liquida, in favore dell'opposta, in complessivi € 2.300,00 oltre rimb. forfett. del 15%, cassa ed iva di legge se dovuti. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pagina 5 di 6 Così deciso in Ascoli Piceno, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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