CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 SANZIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 RADIODIFFUSIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato: E' presente la dr.ssa Conte rappresentante dell'AdE che si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
Nessuno è comparso da parte dell'AdER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001569323000, notificata in data 21.5.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...](Bn), la esistenza di debiti iscritti a ruolo per l'importo di € 31.352,83, scaturenti da n. 6 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento.
Propone ricorso il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, notificate in data
1.8.2016 e 4.9.2017 ed avviso di accertamento notificato in data 26.6.2017.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la inesistenza delle notifiche degli atti sottesi alle cartelle di pagamento ed avvisi prodromici alla intimazione, nonché la intervenuta decadenza dal potere di riscossione, con violazione del termine previsto dall'art.25 del DPR 602/73;
- la inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento, rappresentando la intimazione il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza delle pretese impositive, chiedendo il deposito delle predette cartelle;
- la intervenuta prescrizione quinquennale prevista dalla legge;
- la illegittimità o inesistenza della notifica effettuata a mezzo PEC, presumibilmente non nel formato previsto dalla legge, o a mezzo del servizio postale, senza possibilità della sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
- la nullità dellavviso di intimazione scaturente dall'obbligo di esibizione dei ruoli formati dagli uffici competenti con la prova della consegna degli stessi all'Agente della riscossione;
- la mancata indicazione delle modalità, dei termini e dell'organo giurisdizionale competente per la impugnazione;
- la omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte con violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000;
- la prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate disattendendo tutte le doglianze sollevate dal ricorrente privo di sostegno sia probatorio che giuridico.
Preliminarmente eccepisce la inammissibbilità del ricorso avendo il ricorrente non indicato nei confronti di quali Enti sono state rivolte le proprie doglianze.
Rileva che l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012 è stato regolamente notificato il 26/6/2017 come da documentazione allegata, evidenziando la presenza di atti interruttivi da parte dell'ADER negli anni
2016, 2019, 2022 e 2024.
Ritiene che alcuna decadenza si sia verificata stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento entro i termini previsti dalla legge, così come egualmente alcuna prescrizione risulta maturata in ordine ai tributi richiesti stante la notifica degli atti sia in ordine al credito che agli accessori.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto, concludendo per la parziale cessazione della materia del contendere in ordine ad una cartella di pagamento, il rigetto nel resto con condanna alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In via preliminare ritiene che, trattandosi di impugnazione di intimazione di pagamento sulla base di cartelle già notificate, la giurisdizione debba essere attribuita al Giudice Ordinario, trattandosi di atti dell'esecuzione forzata.
Rileva che le due cartelle di pagamento impugnate sono state notificate ex art. 140 cpc e successivamente sono state inserite in due preavvisi di fermo amministrativo che hanno interrotto qualsiasi temrine di prescrizione e/o decadenza.
Ribadisce che i crediti erariali si prescrivono nel termine decennale, rilevano, inoltre, la intervenuta sospensione dei termini a seguito della normativa emergenziale COVID.
Contesta la eccezione relativa all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale per interessi e sanzioni, i quali, viceversa, stante la unitarietà della obbligazione, seguono i termini del debito principale.
Ribadisce la correttezza della notifica a mezzo PEC.
Rileva, come da documentazione prodotta in atti, l'avvenuta notifica di una successiva comunicazione di preavviso di fermo amministrativo , avvenuta in data 9/11/2019 a seguito di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 cpc ed invio della successiva raccomandata informativa, regolarmente consegnata.
Evidenzia che in tale comunicazione erano ricomprese le cartelle e l'avviso di accertamento impugnato, per cui la omessa contestazione di tale atto ha dato luogo alla cristallizzazione dei debiti tributari in tali atti contenuti.
All'udienza di disccussione pubblica del 21/1/2026 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione invitava il Dott. Ricorrente_1 al versamento dell'importo di € 31.352,83, scaturito dalla esistenza di iscrizioni a ruolo portate da n.6 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento. Con il proposto ricorso il contribuente contesta n.2 cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento, trattandosi di tributi con giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Va preliminarmente disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Concessionaria sul presupposto dell'avvenuta notifica degli atti sottostanti, per cui la intimazione, quale atto dell'esecuzione andava impugnata dinanzi al Giudice ordinario.
Va rilevato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti la pretesa tributaria, inclusi i fatti estintivi o modificativi fino alla notificazione della cartella, per cui la eccezione di inesistenza o nullità della notifica del titolo compete ad essa, come nel caso di specie.
Venendo a tale motivo di impugnazione la stessa risulta infondata sulla base di quanto documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che, evidenzia la regolare notifica delle predette cartelle avvenute con applicazione dell'art.140 cpc, per irreperibilità del destinatario, con invio della raccomandata informativa.
Egualmente l'Agenzia delle Entrate documenta l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento con spedizione a mezzo posta, in data 15.6.2017 e, stante l'assenza temporanea, con deposito del plico presso l'Ufficio e spedizione della raccomandata informativa.
Va, inoltre, rilevato che con comunicazione di preavviso di fermo amministrativo la Concessionaria contestava al ricorrente la esistenza delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, titoli posti a base del fermo, con notifica effettuata in data 9.11.2019, come da documentazione prodotta in atti, dalla quale si ricavava la spedizione dell'atto, la sua mancata consegna per irreperibilità, l'invio della raccomandata informativa, regolarmente consegnata.
Da tanto ne deriva che la mancata impugnazione della predetta comunicazione ha dato luogo alla cristallizzazione dei crediti relativi ai titoli sottostanti con inammissibilità di qualsiasi eccezione relativi a pregressi fatti estintivi delle pretese.
Da tanto ne deriva che risulta infondata l'affermazione della conoscenza delle pretese solamente con la intimazione di pagamento, con infondatezza di tutte le eccezioni reltive alla costituzione dei titoli, ivi comprese la formazione dei ruoli.
Va disattesa anche la eccezione di prescrizione o decadenza stante l'avvenuta notifica dell'atto nel 2019 e l'applicabilità della normativa emergenziale COVID.
Va ritenuta regolare la notifica della intimazione a mezzo PEC, stante il raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente prodotto ricorso con deposito dell'atto, dimostrando così lo svolgimento in maniera compiuta del proprio diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle parti costituite, che veengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, con conferma dell'atto impugnato. Condanna esso ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle parti costituite, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione, per quelle liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. IL PRESIDENTE estensore
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NICOLELLA LUCIANO, Presidente e Relatore
GALASSO LUIGI, Giudice
RINALDI MARILISA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 696/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 SANZIONI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720259001569323000 RADIODIFFUSIONI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso da parte ricorrente.
Resistente/Appellato: E' presente la dr.ssa Conte rappresentante dell'AdE che si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
Nessuno è comparso da parte dell'AdER.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n. 01720259001569323000, notificata in data 21.5.2025, l'Agenzia delle
Entrate Riscossione comunicava al Sig. Ricorrente_1, residente in [...](Bn), la esistenza di debiti iscritti a ruolo per l'importo di € 31.352,83, scaturenti da n. 6 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento.
Propone ricorso il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, contestando la pretesa impositiva limitatamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi, notificate in data
1.8.2016 e 4.9.2017 ed avviso di accertamento notificato in data 26.6.2017.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la inesistenza delle notifiche degli atti sottesi alle cartelle di pagamento ed avvisi prodromici alla intimazione, nonché la intervenuta decadenza dal potere di riscossione, con violazione del termine previsto dall'art.25 del DPR 602/73;
- la inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento, rappresentando la intimazione il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza delle pretese impositive, chiedendo il deposito delle predette cartelle;
- la intervenuta prescrizione quinquennale prevista dalla legge;
- la illegittimità o inesistenza della notifica effettuata a mezzo PEC, presumibilmente non nel formato previsto dalla legge, o a mezzo del servizio postale, senza possibilità della sanatoria per il raggiungimento dello scopo;
- la nullità dellavviso di intimazione scaturente dall'obbligo di esibizione dei ruoli formati dagli uffici competenti con la prova della consegna degli stessi all'Agente della riscossione;
- la mancata indicazione delle modalità, dei termini e dell'organo giurisdizionale competente per la impugnazione;
- la omessa allegazione delle cartelle di pagamento presupposte con violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000;
- la prescrizione delle somme pretese a titolo di sanzioni ed interessi.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate disattendendo tutte le doglianze sollevate dal ricorrente privo di sostegno sia probatorio che giuridico.
Preliminarmente eccepisce la inammissibbilità del ricorso avendo il ricorrente non indicato nei confronti di quali Enti sono state rivolte le proprie doglianze.
Rileva che l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2012 è stato regolamente notificato il 26/6/2017 come da documentazione allegata, evidenziando la presenza di atti interruttivi da parte dell'ADER negli anni
2016, 2019, 2022 e 2024.
Ritiene che alcuna decadenza si sia verificata stante la regolare notifica delle cartelle di pagamento entro i termini previsti dalla legge, così come egualmente alcuna prescrizione risulta maturata in ordine ai tributi richiesti stante la notifica degli atti sia in ordine al credito che agli accessori.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso prodotto e dedotto, concludendo per la parziale cessazione della materia del contendere in ordine ad una cartella di pagamento, il rigetto nel resto con condanna alle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In via preliminare ritiene che, trattandosi di impugnazione di intimazione di pagamento sulla base di cartelle già notificate, la giurisdizione debba essere attribuita al Giudice Ordinario, trattandosi di atti dell'esecuzione forzata.
Rileva che le due cartelle di pagamento impugnate sono state notificate ex art. 140 cpc e successivamente sono state inserite in due preavvisi di fermo amministrativo che hanno interrotto qualsiasi temrine di prescrizione e/o decadenza.
Ribadisce che i crediti erariali si prescrivono nel termine decennale, rilevano, inoltre, la intervenuta sospensione dei termini a seguito della normativa emergenziale COVID.
Contesta la eccezione relativa all'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale per interessi e sanzioni, i quali, viceversa, stante la unitarietà della obbligazione, seguono i termini del debito principale.
Ribadisce la correttezza della notifica a mezzo PEC.
Rileva, come da documentazione prodotta in atti, l'avvenuta notifica di una successiva comunicazione di preavviso di fermo amministrativo , avvenuta in data 9/11/2019 a seguito di deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 cpc ed invio della successiva raccomandata informativa, regolarmente consegnata.
Evidenzia che in tale comunicazione erano ricomprese le cartelle e l'avviso di accertamento impugnato, per cui la omessa contestazione di tale atto ha dato luogo alla cristallizzazione dei debiti tributari in tali atti contenuti.
All'udienza di disccussione pubblica del 21/1/2026 i rappresentanti delle parti presenti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni negli stessi racchiuse.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con intimazione di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione invitava il Dott. Ricorrente_1 al versamento dell'importo di € 31.352,83, scaturito dalla esistenza di iscrizioni a ruolo portate da n.6 cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento. Con il proposto ricorso il contribuente contesta n.2 cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento, trattandosi di tributi con giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria.
Va preliminarmente disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Concessionaria sul presupposto dell'avvenuta notifica degli atti sottostanti, per cui la intimazione, quale atto dell'esecuzione andava impugnata dinanzi al Giudice ordinario.
Va rilevato che alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti la pretesa tributaria, inclusi i fatti estintivi o modificativi fino alla notificazione della cartella, per cui la eccezione di inesistenza o nullità della notifica del titolo compete ad essa, come nel caso di specie.
Venendo a tale motivo di impugnazione la stessa risulta infondata sulla base di quanto documentato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che, evidenzia la regolare notifica delle predette cartelle avvenute con applicazione dell'art.140 cpc, per irreperibilità del destinatario, con invio della raccomandata informativa.
Egualmente l'Agenzia delle Entrate documenta l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento con spedizione a mezzo posta, in data 15.6.2017 e, stante l'assenza temporanea, con deposito del plico presso l'Ufficio e spedizione della raccomandata informativa.
Va, inoltre, rilevato che con comunicazione di preavviso di fermo amministrativo la Concessionaria contestava al ricorrente la esistenza delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento, titoli posti a base del fermo, con notifica effettuata in data 9.11.2019, come da documentazione prodotta in atti, dalla quale si ricavava la spedizione dell'atto, la sua mancata consegna per irreperibilità, l'invio della raccomandata informativa, regolarmente consegnata.
Da tanto ne deriva che la mancata impugnazione della predetta comunicazione ha dato luogo alla cristallizzazione dei crediti relativi ai titoli sottostanti con inammissibilità di qualsiasi eccezione relativi a pregressi fatti estintivi delle pretese.
Da tanto ne deriva che risulta infondata l'affermazione della conoscenza delle pretese solamente con la intimazione di pagamento, con infondatezza di tutte le eccezioni reltive alla costituzione dei titoli, ivi comprese la formazione dei ruoli.
Va disattesa anche la eccezione di prescrizione o decadenza stante l'avvenuta notifica dell'atto nel 2019 e l'applicabilità della normativa emergenziale COVID.
Va ritenuta regolare la notifica della intimazione a mezzo PEC, stante il raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente prodotto ricorso con deposito dell'atto, dimostrando così lo svolgimento in maniera compiuta del proprio diritto di difesa.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle parti costituite, che veengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1, con conferma dell'atto impugnato. Condanna esso ricorrente al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore delle parti costituite, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori di legge, con attribuzione, per quelle liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione all'Avv. Difensore_2, dichiaratosi antistatario. IL PRESIDENTE estensore