Decreto presidenziale 30 luglio 2025
Sentenza 7 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00953/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 2025, proposto da
Omnitech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B36A4296BF, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Municipale di Igiene Urbana Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato Michele IG, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona dei legali rappresentanti pro temporis , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Farid Industrie S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di aggiudicazione della “PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI CONTENITORI DI VARIE TIPOLOGIE (PNRR) ED AUTOCARRI (DURATA 36 MESI) PER LE CITTÀ DI BARI E FOGGIA – Lotto 8 - Fornitura di n. 5 Autocompattatore a carico laterale - U.O. Foggia – CIG B36A4296BF”, di cui alla nota prot. AMIU-2025_U0012994 del 15 maggio 2025, notificata in pari data;
- di tutti gli atti di gara, limitatamente al lotto 8 di specifico interesse, ivi incluso il disciplinare di gara, nella misura in cui fossero interpretati in senso avverso alle posizioni dedotte dalla ricorrente;
- di tutti i verbali di gara, ancorché non pubblicati e non ancora compiutamente ostesi, nella misura in cui consentano l’attribuzione di un punteggio tecnico ed economico incongruo a favore della controinteressata, senza aver dato corso alle necessarie verifiche di idoneità, veridicità e correttezza dell’offerta tecnica ed economica presentata;
- di qualsivoglia altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, contrario alle posizioni espresse dalla ricorrente;
nonché per l’accertamento del già maturato obbligo di escludere l’offerta della controinteressata dalla gara, con conseguente aggiudicazione del lotto n° 8 alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata, della Azienda Municipale di Igiene Urbana Puglia S.p.A. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EN OI e uditi per le parti i difensori, avv. Fabrizio Lofoco per la parte ricorrente e avv. Bice A. Pasqualone, su delega di F. Brunetti, per la controinteressata; l'avv. Vittorio Di Salvatore, in sostituzione di M. IG per Azienda municipale resistente e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 16.06.2025 e depositato il 26.06.2025, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata relativamente al Lotto 8, avente ad oggetto la fornitura di n. 5 autocompattatori, comprese le attività di manutenzione e la fornitura di ricambi, rientrante nella più ampia gara promossa dall’AMIU Puglia per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività di raccolta dei rifiuti nella Regione.
Ha chiesto sin da subito l’accertamento del diritto a vedersi aggiudicata la gara e, nel corso del giudizio, in particolare a seguito della stipula del contratto, ha insistito comunque nelle domande di annullamento degli atti impugnati e di subentro nell’attività di fornitura.
1.1. Ha allegato che la stazione appaltante, indotta in errore dalla falsa dichiarazione della controinteressata, avrebbe attribuito all’aggiudicataria 4 punti per il sub‑criterio B.9 (servizio di assistenza/manutenzione) sulla base della indicazione di due officine entro 10 km dalla sede AMIU Foggia, segnatamente OK Service (per i telai) ed ET (per le attrezzature). Quest’ultima, tuttavia, non avrebbe mai assunto impegni verso l’aggiudicataria, avendo invece rilasciato disponibilità alla ricorrente in regime di subappalto qualificato.
1.2. Ha dedotto che la dichiarazione dell’aggiudicataria sarebbe non veritiera e, come tale, determinante – anzitutto - ai fini dell’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, che avrebbe falsamente rappresentato la realtà fattuale e giuridica dichiarando di avere un rapporto negoziale invece inesistente.
In ogni caso, il fatto sarebbe rilevante ai fini del punteggio da riconoscere alla controinteressata per l’offerta tecnica presentata, riducendo la distanza con la ricorrente.
Ha inoltre lamentato, oltra alla doverosa esclusione dell’aggiudicataria per il falso commesso (motivo I.a), l’omessa verifica, anche facoltativa, dell’anomalia dell’offerta economica, reputando non realistico il ribasso del 10% sui servizi di manutenzione e del tutto fittizio il ribasso del 25% sui listini ricambi (motivo I.b). Ciò sarebbe rilevante ai fini della prova di resistenza, determinando il superamento del punteggio della ricorrente rispetto a quello attribuito all’aggiudicataria.
2. La controinteressata si è costituita in giudizio, eccependo l’improcedibilità dell’azione per intervenuta stipula del contratto nell’ambito del PNRR e, comunque, l’infondatezza della domanda nel merito.
Ha evidenziato che il sub‑criterio B.9 atterrebbe ad una condizione di esecuzione, per il cui soddisfacimento era sufficiente la semplice indicazione di officine entro 10 km a cui potersi rivolgere per le attività di manutenzione; ha inoltre prodotto, successivamente ai rilievi contestati dalla ricorrente, un contratto con la ditta OK Service che avrebbe esteso la manutenzione anche alle attrezzature (e non solo ai telai, come nell’offerta originaria), sanando eventuali mancanze pregresse.
Ha infine sostenuto l’assenza di obbligo di verifica dell’anomalia, trattandosi di gara con due sole offerte, procedura a cui invece la P.A. si sarebbe auto-vincolata nel caso di almeno tre operatori partecipanti alla gara.
3. La stazione appaltante si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha richiamato la natura PNRR della procedura e la qualificazione del B.9 quale punteggio tabellare premiale, attribuito sulla base della mera indicazione della denominazione dell’officina a cui rivolgersi e con verifica differita alla sola fase esecutiva.
Ha precisato in corso di causa che il contratto si sarebbe già perfezionato nelle more del giudizio, come da ordine di fornitura emesso in data 24.12.2025 e con consegna dei mezzi prevista entro il 30.08.2026.
4. All’udienza pubblica del 29.01.2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso è infondato.
5.1. In via preliminare di rito, il Collegio osserva che la procedura in esame afferisce a investimenti finanziati con fondi PNRR.
Sebbene in tale materia l’art. 125 c.p.a. privilegi la stabilità del contratto stipulato, limitando la tutela reale, permane senza dubbio l’interesse a ricorrere, anche ai fini di una eventuale tutela risarcitoria ed alla luce delle domande specificatamente formulate dalla parte istante.
L’interesse della ricorrente alla decisione, anche con riguardo alla sola domanda di accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione ex art. 34, comma 3 c.p.a., quale “quota” della più ampia e ormai improcedibile domanda di caducazione dell’aggiudicazione, può infatti ricavarsi in via implicita sia dal ricorso introduttivo che dalle conclusioni indicate nelle memorie, dirette ad ottenere l’annullamento ed il subentro, ove ancora possibile.
5.2. Va parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela.
In assenza di ogni attività istruttoria e stante quanto espressamente ivi indicato (si legge: “ alla luce dell’intero dossier, visti gli atti di gara, i verbali e la documentazione offerta, non si rilevano ulteriori elementi che possano indurre la Stazione appaltante a determinarsi diversamente ”), l’atto adottato ha natura meramente confermativa dell’aggiudicazione già impugnata in fase introduttiva.
6. Nel merito, occorre scrutinare anzitutto la censura relativa al sub-criterio B.9, con cui parte ricorrente sostiene che l'indicazione dell'officina " ET " integrerebbe una falsa dichiarazione, passibile quindi di esclusione, stante l'assenza di un vincolo contrattuale perfezionato al momento dell'offerta.
6.1. La tesi va disattesa poiché, sebbene il requisito in parola concorra alla formazione del punteggio (e non sia dunque mera condizione di esecuzione, come affermato dalle altre parti, e come tale nemmeno sanabile con dichiarazione successiva), difetta in radice l'elemento costitutivo del falso dichiarativo.
Il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 94 e ss. D.lgs. 36 del 2023, àncora la sanzione espulsiva al mendacio su situazioni di fatto oggettive, attuali e idonee a indurre in errore la P.A..
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione resa dall'aggiudicataria (testualmente: " il servizio sarà garantito dall’officina X ") non costituisce un'attestazione di stato su un fatto presente, bensì un impegno negoziale a contenuto prognostico, riconducibile all'istituto della promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.), vincolandosi l’offerente soltanto a portare i mezzi presso questa officina per le riparazioni occorrenti.
6.2. L'operatore non ha dichiarato di avere già un contratto in essere, ma si è limitato ad assumere una specifica responsabilità circa la disponibilità futura di quella risorsa.
Tale ricostruzione trova puntuale conferma nella lex specialis , la quale non richiedeva contratti perfezionati con i centri-assistenza già in sede di offerta, accontentandosi della mera indicazione di una struttura entro una determinata distanza chilometrica.
Ne consegue che l'eventuale indisponibilità dell'officina non integra un vizio genetico dell’offerta, ma un potenziale difetto funzionale del rapporto, rilevante solo sul piano dell'inadempimento contrattuale o della mancata prova ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale.
In definitiva, manca l'idoneità della dichiarazione a rappresentare un fatto diverso e contrario a quello esistente, ponendosi la formulazione adottata al di fuori della dicotomia “vero-falso” in ordine ad elementi di realtà, ma piuttosto afferente ad argomenti di giudizio e di qualificazione del reale.
6.3. Sgombrato il campo dall'ipotesi espulsiva, nel merito del punteggio tecnico, effettivamente da non riconoscere all’aggiudicataria, va preso atto che il profilo in questione non possa essere comunque autonomamente decisivo ai fini dell’esito del giudizio amministrativo. In applicazione della prova di resistenza, infatti, anche sottraendo i quattro punti contestati, il punteggio finale dell’aggiudicataria scenderebbe a 88,31 punti, mantenendo un distacco significativo rispetto all'offerta della ricorrente (ferma a 82,24 punti), con la conseguente necessità di esaminare le ulteriori doglianze.
7. Risulta dunque infondato il motivo relativo all’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta economica, da esaminare sotto un duplice ordine di censure.
In generale, la legge di gara prevedeva la verifica obbligatoria solo in presenza di almeno tre offerte, mentre nel caso di specie ne sono pervenute solo due.
La scelta di non attivare la verifica facoltativa costituisce pertanto, non un obbligo della Stazione ma una facoltà, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo a fronte di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti.
7.1. Quanto alla censura relativa al ribasso del 10% offerto sui servizi di manutenzione (che ha fruttato all'aggiudicataria 5 punti), l'allegazione di parte ricorrente risulta generica e priva di qualunque analisi dei costi della manodopera o elementi oggettivi che ne dimostrino l'insostenibilità.
Sebbene la censura sia chiara e quindi ammissibile, è infondato poiché debole sul piano delle allegazioni, prima ancora che su quello della prova.
Non è spiegato, infatti, perché un ribasso di quel tipo sia di difficile realizzazione pe l’aggiudicataria, alla luce dell’oggettività dei dati presentati e della possibilità di una qualsiasi impresa del settore, secondo le regole economiche che governano la materia e anche sulla base dell’ id quod plerumque accidit, di praticare uno sconto del 10%, anche solo semplicemente riducendo i propri guadagni.
7.2. Queste conclusioni determinerebbero l’assorbimento logico-giuridico dell’ulteriore censura, riguardante l’anomalia dell’offerta realizzata attraverso un ribasso offerto sui listini dei ricambi, stante comunque il distacco tra i due punteggi e l’impossibilità di coprirlo anche ove la stessa fosse ritenuta fondata. Tuttavia, la questione merita di essere affrontata in questa sede, alla luce della possibilità di conformare il potere della P.A. con riguardo alla tecnica di redazione delle clausole di gara all’interno di future procedure ad evidenza pubblica ed in un’ottica quindi di favorire il risultato ex art. 1 del Codice dei contratti da parte delle Stazioni Appaltanti.
8. Il Collegio rileva infatti che la clausola di gara presenta profili di astratta opinabilità in ordine alla sua effettiva capacità di garantire il miglior vantaggio economico per l’Ente e, di contro, presenta profili di minore trasparenza in favore della collettività, con violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione degli operatori economici.
Tale peculiarità, evidentemente, non esonera però la ricorrente dall'onere di dimostrare l'irragionevolezza concreta della valutazione operata dalla Stazione appaltante.
Il meccanismo congegnato dall’Amministrazione ha consentito all'aggiudicataria di scegliere la base di calcolo sulla quale offrire uno sconto determinato, senza quindi dare prova di aver realizzato alcuna economia in favore dell’Ente.
A puro titolo esemplificativo, infatti, va considerato che con uno sconto del 25% su un totale ipotetico di 120 è meno conveniente per la P.A. rispetto ad uno sconto del 20% su una base di 100.
Tale meccanismo porterebbe quindi ad un esborso oggettivo di 90 invece che di 80, con la logica conseguenza che la P.A. dovrebbe riconoscere un punteggio premiale a chi abbia offerto 80 e non, invece, a chi abbia presentato, semplicemente, una percentuale di sconto maggiore.
Ciò chiarito in astratto, va considerato però, che nella vicenda in esame la prospettazione di parte è rimasta allo stadio embrionale, non avendo aggiunto elementi concreti o fornito indizi seri e concordanti sulla illogicità della condotta tenuta dalla P.A..
La ricorrente si è limitata a rappresentare l’operatività della clausola, senza indicare quale delle due offerte sarebbe stata realmente più vantaggiosa e perché.
Pur avendo gli strumenti per accedere a tutte le informazioni di gara (e quindi ai singoli listini dei pezzi di ricambio presentati da ciascuna delle offerenti), la società istante non ha nemmeno descritto, comparando le singole voci, i propri prezzi finali rispetto a quelli dell’aggiudicataria.
Non c’è alcun elemento fattuale in grado di provare un potenziale effetto distorsivo della concorrenza o una lievitazione ingiustificata dei prezzi di mercato.
D'altro canto, il fatto che l'aggiudicataria sia il costruttore dei mezzi rende plausibile una politica di scontistica più marcata grazie alle economie di scala, senza che ciò implichi necessariamente una artificiosa maggiorazione dei prezzi base.
Nel ricorso introduttivo, si dice solo (cfr. pag. 9, III periodo) che: “ Del pari, anche l’ulteriore irrealistico e non concreto ribasso sui listini ufficiali ha consentito l’attribuzione [alla controinteressata] di un ulteriore punteggio (ben 5 punti), che vanno sicuramente annullati ”.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. (cfr. pag. 8, VII periodo), si specifica che la controinteressata avrebbe: “ sempre offerto un significativo ribasso del 25% sui listini “ufficiali”, senza però dare atto che è la stessa a predisporli (in qualità di costruttore degli allestimenti), risultando il mero dato del ribasso uno vero e proprio “specchietto per le allodole”. La circostanza per cui la [controinteressata] sarebbe produttrice nulla implica in tema di obbligo di verifica dell’attendibilità dell’offerta, pena una concorrenza evidentemente sleale. La stazione appaltante avrebbe dovuto verificare che i prezzi di listino presentati (che non è stato possibile verificare neanche all’esito dell’accesso effettuato) siano effettivamente allineati con quelli di mercato […] ”.
Quest’ultima specificazione è determinante nel rigetto della censura.
Di fronte alla mancata produzione di questi documenti, ritenuti decisivi dalla stessa ricorrente, ella avrebbe dovuto – anche in corso di causa – formulare domanda giudiziale per la piena ostensione degli atti di gara. Al contrario, l’aver descritto il meccanismo - in tesi “distorsivo” - senza però aver cercato di ottenere la documentazione a supporto, pur avendo gli strumenti processuali a disposizione ed in tempi assolutamente ragionevoli con il giudizio e compatibili con la procedura di gara, evidenzia la sua natura di suggestione.
Vale la pena sottolineare, sempre a tal proposito, che nei documenti depositati con il ricorso introduttivo del 26.6.2025 c’è il documento che sarebbe idoneo in questo senso (cfr. doc. 5.c.2), poiché contenente il listino ricambi della controinteressata e che quindi escluderebbe l’ulteriore necessità di ampliare il thema probandum .
Il suo esame diretto da parte del Collegio, tuttavia, non fornisce alcun ausilio e non consente l’accoglimento della tesi proposta in ricorso, poiché manca il confronto diretto e puntuale con l’offerta economica della parte ricorrente e che è indispensabile – quale fatto costitutivo del diritto azionato - per dimostrazione l’illogicità delle scelte operate dalla P.A. in sede di valutazione dell’offerta economica.
Pur volendo sopperire in linea teorica all’assenza di allegazioni sul punto, e volendo quindi direttamente confrontare i listini in atti (docc. doc. 5.c.2 e 10c del ricorrente), non ci sono dati omogeni da comparare tra loro e che diano certezza sul fatto che i prezzi di listino presentati dell’aggiudicataria siano, effettivamente, fuori mercato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della complessità della vicenda e della peculiarità delle questioni tecniche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI AN, Presidente
EN Ieva, Primo Referendario
EN OI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN OI | VI AN |
IL SEGRETARIO