TAR Bari, sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 171
TAR
Decreto presidenziale 30 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 7 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Falsa dichiarazione relativa all'officina di manutenzione (sub-criterio B.9)

    Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione non costituisse un'attestazione di fatto presente, ma un impegno negoziale con contenuto prognostico (promessa del fatto del terzo). La lex specialis richiedeva la mera indicazione di una struttura entro una determinata distanza, non un contratto perfezionato. Pertanto, l'eventuale indisponibilità futura dell'officina non integra un vizio genetico dell'offerta, ma un potenziale difetto funzionale del rapporto contrattuale, rilevante solo sul piano dell'inadempimento.

  • Rigettato
    Omessa verifica dell'anomalia dell'offerta economica (ribasso sui servizi di manutenzione)

    La stazione appaltante non era obbligata a verificare l'anomalia in quanto pervenute solo due offerte, mentre l'obbligo scattava con almeno tre offerte. La facoltà di verifica non è stata esercitata, e tale scelta è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. La censura è inoltre infondata per genericità e assenza di elementi oggettivi che dimostrino l'insostenibilità del ribasso.

  • Rigettato
    Omessa verifica dell'anomalia dell'offerta economica (ribasso sui listini ricambi)

    Pur riconoscendo profili di astratta opinabilità nella clausola di gara relativa al calcolo dello sconto sui listini ricambi, la ricorrente non ha fornito elementi concreti o indizi seri per dimostrare l'illogicità della valutazione della stazione appaltante. Non ha prodotto la documentazione necessaria per un confronto puntuale e non ha dimostrato che i prezzi di listino fossero fuori mercato. Il fatto che la controinteressata sia costruttrice rende plausibile una politica di scontistica più marcata.

  • Rigettato
    Accertamento dell'obbligo di esclusione e subentro nell'aggiudicazione

    Poiché le censure relative all'esclusione e all'anomalia dell'offerta sono state respinte, questa domanda accessoria viene rigettata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 07/02/2026, n. 171
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 171
    Data del deposito : 7 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo