Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/07/2025, n. 6702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6702 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06702/2025REG.PROV.COLL.
N. 04772/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4772 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte (Sezione prima) n. 1071 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della giustizia;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 12 giugno 2025 per la parte appellante l’avv. Maria Immacolata Amoroso;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1. L’originario ricorrente, dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria, in data 5 giugno 2015 era assegnato alla Casa circondariale di NO con funzioni di comandante.
1.2.- Nel mese di ottobre 2019 alcuni operatori del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di NO venivano coinvolti in un procedimento penale per reati asseritamente commessi in danno di alcuni detenuti, tra cui anche il ricorrente e il Direttore della Casa circondariale.
1.3.- La vicenda giudiziaria assumeva forte risonanza mediatica anche a livello nazionale.
1.4.- In data 27 luglio 2020 l’originario ricorrente era distaccato senza funzioni dalla Casa circondariale di NO presso la Casa di reclusione di Asti; avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al T.a.r. per il Piemonte (rg. n. 761 del 2020).
1.5.- In data 11 novembre 2020, l'Amministrazione penitenziaria notificava un nuovo provvedimento con cui venivano conferite al ricorrente le funzioni provvisorie di responsabile del Nucleo traduzioni interprovinciale di Asti: detto provvedimento era impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
1.6.- Con sentenza n. 881/2021, pubblicata in data 6 ottobre 2021 e rimasta inoppugnata, il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo nella parte in cui riteneva illegittimo un ordine di servizio della Casa di reclusione di Asti, poiché attributivo di un incarico al ricorrente che non rientrava nel novero degli incarichi conferibili ad un dirigente aggiunto alla stregua dell’art. 6, comma 4, d.lgs. n. 146 del 2000; rigettava i motivi aggiunti proposti nell’ambito dello stesso giudizio.
1.7.- Successivamente, era notificato al ricorrente in data 4 novembre 2021 l’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’incarico di Comandante di reparto del carcere di NO « RU NO ». Parallelamente, in data 16 dicembre 2021, era a costui conferito l’incarico provvisorio di Comandante del Nucleo traduzioni cittadino degli Istituti penitenziari di Alessandria.
1.8.- Con un successivo provvedimento, notificato in data 22 dicembre 2021, il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta disponeva che il ricorrente avrebbe dovuto assumere servizio presso la Casa circondariale di Alessandria a decorrere dal 12 gennaio 2022.
1.9.- Infine, in data 13 gennaio 2022 l’Amministrazione disponeva, stante l’« incompatibilità ambientale » venutasi a determinare, la revoca del provvedimento con cui ricorrente era stato nominato Comandante di Reparto Casa circondariale di NO « RU NO ». Con il corredo motivazionale di detto provvedimento, preceduto dal conferimento dell’incarico di comandante pro tempore del Nucleo traduzioni e piantonamenti cittadino di stanza presso gli istituti penitenziari di Alessandria, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia rilevava che: a) la sentenza del T.a.r. per il Piemonte n. 881 del 2021, che aveva rigettato il ricorso dallo stesso -OMISSIS-proposto contro il provvedimento che ne aveva disposto il distacco presso la casa di reclusione di Asti, aveva affermato che è piena facoltà dell’Amministrazione « distogliere dalla sede e dalle funzioni rivestite il funzionario sottoposto a indagine penale per condotte (quali tortura e maltrattamento) tenute proprio in quella sede e in quelle funzioni »; b) l’assegnazione del dirigente a funzioni diverse da quelle di comando dell’Istituto di NO sarebbe stata in linea con la previsione dell’art. 6, comma 4, d lgs. n. 146 del 2000; c) non sarebbe stato riconoscibile l’indennizzo previsto dall’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990 in mancanza di un affidamento incolpevole.
1.10.1.- Avverso tali ultimi due provvedimenti il dott. -OMISSIS-proponeva ricorso al T.a.r. per il Piemonte e ne chiedeva l’annullamento sulla base di doglianze così – in via di estrema sintesi – articolate:
- i (nuovi, rispetto a quelli in precedenza intervenuti) provvedimenti opposti sarebbero stati ancora più afflittivi di quelli precedenti e sarebbero stati adottati a distanza di molto tempo da quando si è verificato lo strepitus fori, con una asserita disparità di trattamento rispetto agli altri soggetti coinvolti nel procedimento penale;
- l’ordinamento della Polizia penitenziaria non avrebbe consentito la revoca dell’incarico di comando dovendosi disporre un distacco;
- sarebbe stato violato il principio di presunzione di innocenza (art. 27, comma secondo Cost.), in quanto l’Amministrazione avrebbe motivato i provvedimenti con la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti contestati nel procedimento penale;
- la revoca sarebbe stata sproporzionata e inutile rispetto al dichiarato fine di salvaguardia di ragioni di opportunità, cagionando pregiudizi alla progressione di carriera e la perdita di chance del ricorrente.
1.10.2.- Con riferimento al provvedimento di incarico di Comandante del Nucleo traduzioni presso la Casa circondariale di Alessandria, deduceva plurimi profili di illegittimità e la violazione della legge n. 104 del 1992 in quanto il distacco avrebbe frustrato oltremodo le esigenze di assistenza dell’anziana madre convivente e violato una circolare interna adottata dalla stessa Amministrazione penitenziaria, che avrebbe fissato a 90 km la soglia chilometrica massima per le assegnazioni fuori sede.
In via subordinata lamentava la mancata corresponsione del trattamento di missione di cui all’art. 1 l. n. 836 del 1973.
1.10.3.- Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava la revoca – e atti conseguenti – dell’alloggio e di altri cespiti assegnati a titolo gratuito quale comandante di reparto della Casa circondariale di NO.
1.10.4.- Il ricorrente proponeva, altresì, domanda di risarcimento del danno.
1.11.- Il Ministero della giustizia si opponeva all’accoglimento delle avversarie domande.
1.12. - Con ordinanza n. 431/2022 il T.a.r. per il Piemonte disponeva incombenti istruttori e accoglieva l’istanza di sospensione del provvedimento di distacco.
1.13.- Con successiva ordinanza n. 703/2022 il T.a.r. sospendeva tutti i provvedimenti impugnati « esigendosi una cognizione piena re adhuc integra dell’intera controversia da demandarsi alla delibazione di merito ».
1.14.- Con sentenza n. 1071 del 2022, il T.a.r. per il Piemonte, sez. I, in parziale accoglimento del ricorso, annullava il decreto del 16 dicembre 2021 di conferimento di funzioni provvisorie quale comandante del Nucleo traduzioni cittadino di Alessandria e il decreto n. 37 del 27 aprile 2022 di revoca dell’alloggio di servizio e degli atti ad esso collegati; rigettava, per il resto, le rimanenti domande, compresa quella risarcitoria.
1.15.- L’iter argomentativo del T.a.r. si sviluppava secondo le seguenti direttrici.
1.15.1.- Quanto al provvedimento di revoca dell’incarico di titolarità di Comandante nella Casa circondariale di NO:
- l’Amministrazione penitenziaria aveva posto la necessità di ristabilire condizioni di legalità e piena funzionalità dell’area di sicurezza della Casa circondariale di NO, con interessi di spessore evidentemente pubblicistico, connotati peraltro da profili di indubbia delicatezza;
- sussisteva il potere dell’Amministrazione di riorganizzarsi e dislocare i propri funzionari conformemente alle mutate esigenze organizzative e nell’ottica dell’ottimale cura dell’interesse pubblico di spettanza dell’Amministrazione: l’invocato « diritto all’ufficio » non può mai esser travisato come diritto « a quell’ufficio » a pena di dequotare il potere organizzativo dell’Amministrazione;
- la revoca era stata dettata da un sopravvenuto interesse pubblico alla preposizione di un comandante stabile al reparto, stante il protrarsi del giudizio penale e del correlato distacco provvisorio dell’Alberotanza: l’apprezzamento di tale interesse era la conseguenza del risalto mediatico assunto a seguito dell’inchiesta, non potendosi far luogo alla supplenza temporanea ex art. 32 d.P.R. n. 82 del 1999;
- infondate erano le doglianze, svolte in via subordinata, circa il non riconoscimento dell’indennizzo a norma dell’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990.
1.15.2.- Quanto alla revoca dell’alloggio di servizio il T.a.r., accogliendo in parte qua la domanda caducatoria, affermava che « il rilascio dell’alloggio deve avvenire, per quanto qui rileva, a seguito della destinazione ad altro incarico e non già a cagione della mera revoca dell’incarico di titolarità ».
1.16.- La domanda risarcitoria era rigettata sul rilievo della mancata esecuzione dei provvedimenti fonte di danno e in considerazione che la « tempestività della tutela cautelare ha sterilizzato ogni riverbero pregiudizievole degli atti impugnati nelle more del giudizio ».
1.17.- Da ultimo, il T.a.r. tracciava il percorso conformativo della pronuncia.
1.18.- Dopo la sentenza di primo grado l’appellante impugnava dinanzi al T.a.r. per il Lazio il decreto adottato in data 17 aprile 2023 dal Ministero della giustizia con il quale veniva comunicato l’avvio della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 3 comma P.C.D. 8 marzo 2023 per il conferimento di incarico di comandante di reparto, nella parte in cui indicava fra gli incarichi disponibili quello di Comandante di reparto della Casa circondariale di NO (ricorso r.g. n. 10074 del 2023, allo stato pendente).
1.19.- Con sentenza della Corte d’appello di NO, sez. IV penale, n. 1128/24 depositata il 10 dicembre 2024, l’appellante, imputato perché in qualità di comandante del reparto di Polizia penitenziaria presso la Casa circondariale di NO « dopo che furono commessi i delitti di cui ai capi 1 e 2, informato di quanto accaduto aiutava […] e gli altri agenti coinvolti ad elidere le investigazioni dell’Autorità, omettendo di denunciare i pestaggi e le altre vessazioni conducendo un’istruttoria interna dolosamente volta a smentire quanto accaduto » (art. 378 c.p.), era assolto « dai reati allo stesso ascritti perché il fatto non sussiste ».
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la parziale riforma – limitata ai capi nn. 5, 6, 13, 14 e, in parte, capo n. 16 – sulla base di doglianze così prospettate:
A) sui capi nn. 5 e 6 della sentenza:
1) Violazione art.112 c.p.c.; omesso esame del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al motivo n.1 del ricorso introduttivo. Sostiene l’appellante che:
- sarebbero state violate le regole di proporzionalità e di parità di trattamento allorché l’Amministrazione, a seguito della notifica di un avviso di conclusione delle indagini per presunti fatti di tortura commessi da agenti della Casa circondariale di NO nei confronti di alcuni detenuti, ha, per un verso, disposto l’assegnazione del direttore titolare, indagato per le ipotesi di favoreggiamento e omessa denuncia, presso il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di NO conferendo al medesimo le funzioni superiori di direttore dell’Ufficio I del personale e della formazione, mentre, per altro verso, l’appellante, indagato per la sola ipotesi di favoreggiamento è stato, invece, distaccato senza oneri presso la Casa di reclusione di Asti senza funzioni e in sottordine al comandante e vice comandante di quella sede (il tutto in presenza pure di un « diverso trattamento degli agenti accusati di tortura », colpiti anche da ordinanza cautelare, distaccati nella medesima Casa di reclusione);
- l’appellante sarebbe stato l’unico indagato che avrebbe subito l’allontanamento dalla sede di servizio per le stesse ragioni di opportunità connesse alla pendenza dello stesso procedimento penale;
- non potrebbe considerarsi conforme alla regola di proporzionalità un provvedimento di revoca definitiva dall’incarico, peraltro sovrapposto ad uno temporaneo di distacco, per fronteggiare una situazione del tutto temporanea sottesa ad una vicenda processuale dagli esiti incerti rispetto alla quale le iniziative adottate nei confronti degli altri soggetti coinvolti sarebbero state meno ‘afflittive’;
- in linea con quanto affermato dalla sentenza T.a.r. per il Piemonte n. 886 del 2021, avrebbe potuto, in via transitoria, disporsi il solo allontanamento prudenziale dalla sede di servizio senza revoca dell’incarico (in tal senso vi sarebbe stata una violazione del giudicato: l’annullamento del distacco ad Alessandria avrebbe dovuto ripristinare la sede effettiva di servizio, ossia quella di NO e dare luogo, in tesi, ad una rivalutazione delle ragioni di opportunità, con la conseguente individuazione di un nuovo incarico e sede provvisoria nella Città di NO, stante la possibilità di incarichi equivalenti); la intervenuta nomina di un nuovo comandante presso la casa circondariale di NO avrebbe fatto cadere l’esigenza di garantire una guida stabile all’istituto fino alla definizione del procedimento penale;
2) Violazione art.112 c.p.c.; omesso esame del T.a.r. del motivo di ricorso e carenza di motivazione della sentenza in relazione al motivo n. 3 del ricorso introduttivo. Nel provvedimento di revoca – meritevole per ciò stesso di annullamento – sarebbe stata definita « colpevole » la presunta condotta dell’appellante, ancora oggetto di indagini preliminari in sede penale. Sotto altro profilo, diversamente da quanto affermato da T.a.r. in sentenza (punto 5.5) l’Amministrazione non avrebbe garantito il diritto di partecipazione e contraddittorio nel procedimento di revoca dell’incarico di comando posto che, la decisione sarebbe stata, di fatto, anteriormente assunta (e ciò si evincerebbe dal verbale della riunione sindacale tenuta dal Provveditore, proponente la revoca dell’incarico). Il provvedimento non avrebbe dato conto delle osservazioni espresse in sede endoprocedimentale;
3) Error in iudicando, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 97 del 2001. Sostiene l’appellante che avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere applicabile l’art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990 nell’ambito del rapporto di lavoro di pubblico impiego non privatizzato e non, invece, l’art.3 l. n. 97 del 2001, avente valenza generale (pubblico impiego privatizzato e pubblico impiego non privatizzato), disposizione, quest’ultima che non contemplerebbe l’ipotesi di favoreggiamento prevista dall’art. 378 c.p. tra quelle per le quali sarebbe previsto il trasferimento del dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto (trasferimento, peraltro, da disporsi con funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza e solo in presenza di un rinvio a giudizio, nel caso di specie non ancora intervenuto al momento della revoca). Il T.a.r. avrebbe disatteso il principio di equivalenza ex art. 6, comma 6. d. lgs. n. 146 del 2000, delle funzioni esercitate con l’attribuzione dell’incarico di comandante di nucleo. Sotto altro profilo, il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale perderebbe efficacia in caso di assoluzione o proscioglimento, anche non definitivi e la revoca dell’incarico avrebbe determinato invece la perdita definitiva, senza possibilità di reintegro;
4) Error in iudicando: violazione art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990. La disposta revoca sarebbe priva di presupposti, ossia dell’esistenza di un presunto e (asseritamente) mai sopravvenuto pubblico interesse, diverso da quello già esistente e valutato dall’appellata al momento dell’adozione del primo provvedimento di distacco ad Asti e oggetto della sentenza n. 881 del 2021, cit. Sostiene l’appellante che le ragioni di opportunità sottese al disposto distacco erano le medesime per le quali sarebbe stato adottato il provvedimento di revoca e l’interesse alla copertura del posto sarebbero risultate già soddisfatte sin dalla data di adozione del provvedimento di distacco dell’appellante ad Asti. Nessun altro diverso pubblico interesse sarebbe intervenuto ad un solo mese dalla pubblicazione della sentenza n. 881 del 2021, cit., con conseguente carattere sproporzionato della decisione. Anche il diniego dell’indennizzo sarebbe non condivisibile considerato che il conferimento di incarico diversi da quello di comando di reparto non garantirebbe l’alloggio di servizio (con conseguente asserito « danno emergente »). In tal senso e per tale finalità, andrebbero liquidati all’appellante, a titolo di indennizzo, € 800,00 mensili.
B) Sui capi nn.13,14 e 15 della motivazione concernenti la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
5) Violazione degli artt. 2 e 32 Cost., art. 2087 c.c.; travisamento dei fatti ed erronea negazione del diritto al risarcimento dei danni; omessa valutazione delle prove; omessa pronuncia sulla responsabilità contrattuale dell’Amministrazione datrice di lavoro. Ha dedotto l’appellante:
- di essere stato affetto in data 11 febbraio 2022 dal riscontrato disturbo di adattamento con ansia e umore depresso da stress lavoro correlato come risulta dalla certificazione della U.O. di psichiatria del Policlinico di Foggia;
- che la malattia sarebbe intervenuta dopo la avvenuta notifica dei provvedimenti e prima l’emissione delle ordinanze cautelari, sicché la lesione all’integrità psicofisica del dipendente si sarebbe verificata in diretta conseguenza della suddetta notifica, irrilevanti le intervenute successive ordinanze di sospensione e la mancata esecuzione dei provvedimenti impugnati;
- in conseguenza dei provvedimenti impugnati l’appellante sarebbe stato affetto da disturbo di adattamento con ansia e umore depresso da stress lavoro, patologie – come da certificati in atti – asseritamente non impedite dalla mancata esecuzione dei provvedimenti;
- tale assetto integrerebbe i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale;
- anche il provvedimento di revoca e di rilascio dell’alloggio di servizio avrebbe aggravato la patologia posto che la notifica di tale provvedimento avrebbe imposto la ricerca di nuove soluzioni abitative per l’appellante e la propria madre.
Il T.a.r. avrebbe dovuto disporre c.t.u. o verificazione prima di escludere la risarcibilità del pregiudizio;
6) Error in iudicando capo n.16 della motivazione concernenti gli effetti demolitori, reintegrativi e conformativi della sentenza impugnata; vizio di ultra petizione. L’annullamento del distacco ad Alessandria avrebbe dovuto ripristinare la sede effettiva di servizio, ossia quella della Casa circondariale di NO, e dar luogo ad una nuova valutazione delle ragioni di opportunità con la conseguente individuazione di un nuovo incarico equivalente al precedente, compatibile con le esigenze di assistenza e cura della madre. Il T.a.r. si sarebbe « spinto oltre l’oggetto delle domande proposte, arrivando addirittura a “suggerire” all’Amministrazione di far “rivivere” il precedente distacco temporaneo superato dal successivo distacco ».
3.- Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia il quale non ha, tuttavia, spiegato difese.
4.- In prossimità dell’udienza l’appellante ha depositato memoria con la quale ha in punto di fatto evidenziato: a) di aver frattanto assunto – ciò che non determinerebbe rinuncia a quanto fin qui esposto – l’incarico di Comandante dell’Istituto penale per i minorenni di NO, quale istituto di primo livello, nonostante (in tesi) non equivalente a quello da costui ricoperto prima del distacco; b) con sentenza n. 5377 del 2024, passata in giudicato, la Corte d’appello di NO, sez. IV, penale, ha assolto con formula piena lo stesso appellante « perché il fatto non sussiste » nel procedimento penale che aveva dato origine ai provvedimenti impugnati, ciò che confermerebbe l’illegittimità dei provvedimenti di cui trattasi.
5.- All’udienza pubblica del 12 giugno 2025, presente la procuratrice di parte appellante, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
7.- Il primo motivo di appello, volto a censurare la disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti sottoposti a procedimento penale per reati (asseritamente) più gravi e talora non pregiudicati attraverso l’assegnazione di sedi e incarichi deteriori rispetto a quelli posseduti, è infondato.
7.1.- In primo luogo va osservato che il trasferimento temporaneo o definitivo disposto dall’amministrazione assume, su un piano generale, carattere latamente discrezionale al cospetto del quale la disparità di trattamento non costituisce vizio invocabile nei termini qui esposti dall’appellante. Il provvedimento ha dato atto della sussistenza di una incompatibilità ambientale ed ha adottato la misura ritenuta necessaria in ragione anche della qualifica rivestita (Comandante di reparto) e alla posizione dello stesso nella valutazione di (in)opportunità al mantenimento dell’incarico nella sede di servizio interessata dagli eventi di rilevanza penale – violenze nei confronti di detenuti - divenuti di pubblico dominio in cui costui era coinvolto (e per i quali è stato poi processato, con esito a lui favorevole).
Ciò detto, e premesso, dunque, che la censura di violazione della parità di trattamento non si sincronizza con il caso di specie, va ricordato che un trattamento « sfavorevole » assume rilievo ai fini di una potenziale « discriminazione » qualora sia tale rispetto al trattamento riservato a un’altra persona che si trovi in situazione analoga (Corte di giustizia UE, 13 gennaio 2004, C-256/01, Allonby c. Accrington and Rossendale College ; Corte eur. diritti uomo, 18 febbraio 1991, Moustaquim c. Belgique , n. 12313/86). Ora, le situazioni invocate qui dall’appellante quale metro di giudizio del difforme trattamento non sono qui comparabili rivestendo qui il profilo soggettivo dell’appellante, comandante della Casa circondariale di NO, una condizione di unicità legata al suo ruolo direttivo, e come tale, valutata dall’Amministrazione. In altre parole, la violazione del principio di parità di trattamento non può essere qui utilmente invocata considerato che le situazioni prese a riferimento per la presunta disparità di trattamento sono effettivamente diverse.
7.3.- Anche la stessa evidenziata erroneità della decisione in ragione della sua definitività a fronte di una situazione (il procedimento penale) temporanea, non coglie nel segno avuto riguardo alla valenza lato senso cautelare delle misure adottate e comunque della complessiva temporaneità, in ogni caso, degli incarichi dirigenziali e alla necessità di rispettare il principio di equivalenza disciplinato dall’ordinamento del personale della Polizia penitenziaria.
8.- Anche il secondo motivo di appello è infondato.
8.1.- La tesi di parte appellante secondo cui il provvedimento di revoca impugnato in prime cure abbia definito la condotta di costui come « colpevole » pur in pendenza di indagini preliminari, è infondata financo in fatto. Il predetto provvedimento in nessuna sua parte definisce la condotta dell’appellante come « colpevole » nel senso della sussistenza di una responsabilità penale, ma si è limitato a dichiarare insussistente un affidamento ‘incolpevole’ (« sulla perdurante validità del provvedimento […] revocato », pag. 2 del provvedimento del 13 gennaio 2022), ai fini del (negato) riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21- quinquies l.n. 241 del 1990.
8.2.- La predetta affermata correlazione tra legittimo affidamento e indennizzo non risulta, peraltro, essere stata censurata con il ricorso di prime cure.
8.3.- In relazione al dedotto difetto di contraddittorio, gli strumenti partecipativi risultano essere stati attivati e, quanto alle risultanze del verbale di incontro con le organizzazioni sindacali (verbale doc. n. 17 produzione di parte appellante del 23 febbraio 2022), esso, per i suoi contenuti, attiene a profili organizzativi complessivi e, all’evidenza, non ha infirmato le facoltà partecipative del singolo, qui appositamente garantite, e la correttezza procedimentale della decisione.
9.- In relazione al terzo e al quarto motivo di appello – la cui omogeneità sostanziale ne consente la trattazione congiunta – non coglie nel segno l’invocata applicazione dell’art. 3 l. n. 97 del 2001 in luogo dell’art. 21- quinquies della l. n. 241 del 1990.
9.1.- Al di là della presenza o meno di un provvedimento di rinvio a giudizio ai sensi del citato art. 3 l. n. 97 del 2001 per i reati ivi previsti, e fermo restando che il campo di applicazione di tale disposizione è estraneo al caso di specie, allorché l’Amministrazione si trovi in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza, essa, nella qualità di datrice di lavoro, può, di regola, individuare una soluzione organizzativa diversa con conseguente motivata assegnazione del dipendente ad altro incarico.
9.2.- Tale possibilità – ricavabile dal sistema complessivamente inteso – è peraltro declinata, come rilevato dal T.a.r., dal richiamo sussidiario operato dall’art. 1 della legge istitutiva del Corpo alle norme relative agli impiegati civili dello Stato e, nello specifico, alle generali disposizioni, ove non abrogate, recate dal d.P.R. n. 3 del 1957, e, segnatamente, dell’art. 31 di tale decreto, alla stregua del quale, pur facendosi salvo in linea di principio il « diritto [del pubblico impiegato] all'esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica” e a non esser privato dell’ufficio (comma 1), si statuisce che l’impiegato possa “essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene” (comma 2) ». Anche il sopra richiamato art. 3 l. n. 97 del 2001, al secondo capoverso del primo comma, sebbene con formulazione non del tutto chiara rispetto al rapporto con il primo capoverso, costituisce indice interpretativo nel salvaguardare l’amministrazione dal pregiudizio che discenderebbe dal mantenimento del dipendente presso l’unità organizzativa controindicata.
9.3.- Ciò detto, la complessiva ratio (e la finalità) di tale possibilità è quella di evitare – in ciò consiste il sopravvenuto diverso interesse pubblico, revocato in dubbio con il quarto motivo d’appello – che l’amministrazione subisca un danno d’immagine o un pregiudizio reputazionale, anche in assenza di un rinvio a giudizio (nel caso di specie, qui, poi intervenuto), qualora la permanenza del dipendente nell’incarico risulti idonea a compromettere l’autorevolezza, l’imparzialità, l’immagine e la credibilità dell’ente.
Condizioni, queste, presenti nel caso di specie in ragione anche della rilevanza mediatica che la vicenda, messa in luce inizialmente grazie alla denuncia del Garante dei detenuti in loco e subito rivelatasi innegabilmente grave e preoccupante nei suoi aspetti generali e tale da richiedere misure urgenti ed immediate, aveva assunto.
Ciò detto, si rivela qui corretta l’applicazione dell’istituto della revoca ex art. 21- quinquies l. n. 241 del 1990, in combinato disposto con l’art. 31, comma 2 d.P.R. n. 3 del 1957 (per cui il pubblico impiegato « può essere destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene »).
9.4.- Nella vicenda per cui è causa, è irrilevante ai fini della revoca la presenza del procedimento di distacco oggetto della sentenza n. 881 del 2021, cit. stante la necessità di procedere, diversamente dal distacco, alla revoca di cui trattasi e a garantire la funzionalità della struttura.
9.5.- Parimenti immune alle censure prospettate è la mancata liquidazione dell’indennizzo previsto dalla medesima disposizione, non venendo qui in rilievo i presupposti per il relativo riconoscimento in termini di pregiudizio, in termini di conoscibilità della sopravvenuta contrarietà dell’atto originario all’interesse pubblico, e, da ultimo, all’assenza, nel caso di specie, di un « rapporto negoziale » in senso stretto.
9.6.- A ciò va aggiunto che la statuizione del T.a.r. circa l’assenza di un concreto ed effettivo pregiudizio indennizzabile non ha costituito oggetto di specifiche critiche.
9.7.- In relazione all’asserita mancata equivalenza rispetto all’incarico di provenienza, il nuovo incarico rispetta il dettato dell’art. 6 d. lgs. n. 146 del 2000 il quale prevede espressamente il conferimento del comando di un nucleo interprovinciale, provinciale o cittadino, se di maggiore rilevanza, quale posto di funzione per un primo dirigente, del Corpo di Polizia penitenziaria, determinandosi, quindi, nel caso di specie una equivalenza con il comando di reparto di provenienza.
10.- La pretesa risarcitoria non è meritevole di accoglimento in mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministrazione in termini di ingiustizia del danno, di violazione degli obblighi di protezione ex art. 2087 c.c., di mancanza della colpa in capo alla parte in tesi danneggiante.
10.1.- Premesso che le due condotte suscettibili di dar luogo a danno ingiusto risarcibile in quanto violative dell’obbligo di protezione del lavoratore si individuerebbero, in tesi, nel provvedimento di distacco provvisorio presso la sede di Alessandria e in quello di revoca dell’alloggio di servizio, è pacificamente riconosciuto dallo stesso appellante (oltre che statuito dal T.a.r.), che i provvedimenti impugnati non hanno sostanzialmente spiegato effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, facendo venir meno il primo degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, vale a dire la condotta provvedimentale causalmente efficiente ai fini dell’art. 2087 cod. civ.: in difetto di efficacia i provvedimenti gravati sono stati relegati a meri simulacri attizi in attesa di giudizio da cui non può farsi derivare, secondo l’ id quod plerumque accidit, alcun serio e apprezzabile danno-evento nella sfera giuridica soggettiva del dipendente. Come bene evidenziato dal Tribunale, « Si può anzi osservare che la tempestività della tutela cautelare ha sterilizzato ogni riverbero pregiudizievole degli atti impugnati nelle more del giudizio in palmare coerenza con i pilastri della pienezza ed effettività della tutela cui si ispira la giustizia amministrativa secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo (art. 1 cod. proc. amm.) » (§ 14.4. sentenza appellata).
In ogni caso, per quanto si è sopra evidenziato, non emergerebbe in capo all’amministrazione – in relazione agli atti qui in discussione – alcuna imputabilità a titolo di colpa, a fronte di una condotta – quella per cui è qui causa - per molti aspetti più che doverosa.
10.2.- In tal senso ogni ulteriore approfondimento istruttorio richiesto dalla parte privata si mostra privo di utilità.
11.- Infondate si mostrano le critiche all’effetto conformativo delineato dalla sentenza appellata avuto riguardo agli elementi in fatto di cui si è detto e ricostruiti nella memoria dell’Avvocatura dello stato in prime cure che sostanzialmente indirizzavano fortemente verso la scelta poi assunta. La statuizione del T.a.r., in tal senso, si è rivelata conforme agli atti di causa facendo salva la regola ex art. 6 d. lgs. n. 146 del 2000 con i relativi margini di apprezzamento, anche organizzativo, dell’Amministrazione.
L’appellante, del resto, dopo la sentenza penale di assoluzione ha (esso stesso) chiesto, in conseguenza di procedura di acquisizione di manifestazioni di disponibilità, ed ottenuto – senza che risulti apposizione di riserva – l’incarico il comandante di reparto dell’Istituto penale per i minorenni di NO.
12.- Conclusivamente, l’appello va rigettato.
13.- La rilevata assenza di difese scritte del Ministero della giustizia nella presente fase di giudizio consente la compensazione delle spese del grado di appello tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.