Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 33, 7, 33, 33 e 31 degli Atti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1.