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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG CA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3035/2024 R.G. sul ricorso depositato il 12/06/2024 proposto da (difeso dall'avv. Alessio Papa) Parte_1 nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello AT di Controparte_1
EG CA ), viste le note scritte depositate dalla parte ricorrente , così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente ex art. 1, comma 563 l. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006 per le conseguenze permanenti degli eventi verificatisi in data 30.11.1998 e 13.6.2004 e all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3, DPR 243/2006
Rigetta la domanda di riconoscimento della speciale elargizione .
Dichiara inammissibile la domanda su altri benefici e provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1700,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
I. ritenere e dichiarare l'illegittimità della Determinazione negativa assunta con nota prot. 0033937 del 5.12.2023 e con nota prot. n. 0033939 del 5.12.2023 del
[...]
Controparte_2
, nella parte in cui hanno ritenuto prescritto il diritto del ricorrente e,
[...] conseguentemente, previa disapplicazione delle predette determinazioni, condannare
1 l'Amministrazione al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, o in subordine, comma 564, l. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006 per le conseguenze permanenti degli eventi verificatisi in data 30.11.1998 e 13.6.2004, anche ai fini della concessione a parte ricorrente dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
II. dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3,
DPR 243/2006 tenuto dal anche per tale evento;
CP_1
III. per l'effetto, condannare il resistente, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_3 riconoscimento in favore del medesimo ricorrente dei benefici assistenziali e specificatamente:
- la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004, sul 4% o, in subordine, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU, in ogni caso sulla base del valore di € 2.000,00 a punto percentuale di invalidità, oltre perequazione dalla data del 1.1.2003;
- tutti gli altri benefici e provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previsti per legge a decorrere dalla data dell'evento;
IV. in via istruttoria ammettere i mezzi istruttori che si riterranno utili e conducenti ai fini di causa, con riserva di produrre ulteriore documentazione ed articolare i mezzi di prova in relazione al comportamento processuale di parte resistente;
V. con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito antistatario.
Si costituiva . il resistente – come in epigrafe contestando la domanda Controparte_1 eccepiva tra l'altro la prescrizione dei diritti rivendicati .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
STATUS VITTIMA DEL DOVERE E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
Il ricorrente adduce due eventi lesivi della sua salute in costanza di servizio.
Uno , in data 30 novembre 1998, all'epoca in forza quale Ispettore al XII° Reparto Mobile di
EG CA, nel corso di un servizio di Ordine Pubblico per sedare e bloccare un gruppo di manifestanti facinorosi che tentavano di entrare all'interno del plesso scolastico di Acerra, ove era in corso di svolgimento un consiglio comunale, al fine di evitare che i predetti manifestanti potessero commettere atti criminosi nei confronti dei soggetti istituzionali, è stato colpito da un violento calcio alla mano destra, in esito al quale ha riportato delle lesioni diagnosticate, come da referto del C.T.O. di Napoli, in “trauma contusivo I dito mano destra con frattura parcellare scomposta falange basale.
2 Con modello Cn. 1126 del 2 dicembre 1998 l'infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L'altro evento è avvenuto in data 13 giugno 2004, quando è rimasto ferito durante un servizio di scorta ai tifosi della squadra di calcio del Crotone.
Più nello specifico, mentre effettuava la scorta, giunto a Viterbo, avvicinatosi al pullman nel tentativo di evitare scontri fra le tifoserie avversarie, è stato assalito dai tifosi ed è stato colpito in fronte con una bottiglia.
In esito al suddetto sinistro, il Sostituto Commissario ha riportato una ferita lacero contusa diagnosticata in “esiti di cicatrice lineare ben consolidata e non deturpante in regione temporale sinistra per pregressa f.l.c.”.
Anche tale infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
A fronte di quanto sopra, il ricorrente in relazione ad entrambi gli eventi sopra descritti, con istanza del 17 maggio 2023, ha richiesto la tutela assistenziale ex art. 1, commi 563 e 564, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 a titolo di Vittima del dovere.
Ed afferma che entrambi gli eventi sopra descritti siano ricollegabili alle ipotesi di cui al comma
563 dell'art. 1 della L. 266/2005, posto che , nel primo evento, al momento in cui si è verificato il sinistro, si trovava nell'ambito dello svolgimento di un servizio di contrasto ad ogni tipo di criminalità, di Ordine Pubblico e, più nello specifico, al fine di tutelare lo svolgimento del
Consiglio Comunale da manifestanti facinorosi, nel secondo evento ha subito delle lesioni proprio nel tentativo di evitare contrasti fra le tifoserie e, quindi, anche in questo caso durante un servizio di ordine pubblico e di contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Ciò premesso la prescrizione dello status di vittima del dovere non sussiste perché imprescrittibile .
Sul punto < la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della
l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali
i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23
e molte altre).
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità; nella specie, pertanto, la Corte
d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità – riferita a tutte le provvidenze richieste – dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2018. > così Cass L, Ordinanza n. 2658 del 2025
3 In merito ai fatti dedotti il non nega i fatti ma eccepisce che < L'Amministrazione, CP_1 stante l'avvenuta prescrizione del diritto, per motivi di economicità ed in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, non ha avviato l'istruttoria, per cui non sono stati acquisiti al fascicolo del procedimento alcuni atti indispensabili, quali l'ordine di servizio, l'ordinanza di ordine pubblico del Sig. Questore, i verbali della CMO e del CVCS, i rapporti informativi, gli atti di polizia giudiziaria, documentazione necessaria per poter valutare la posizione del richiedente nei confini normativi in materia di vittime del dovere. >.
Orbene la contestazione è generica .
IL non fornisce alcun elemento a sostegno dei fatti come avvenuti fuori dal servizio , e CP_1 soprattutto nessuna dichiarazione della Amministrazione di appartenenza che al momento dei fatti il ricorrente, appartenente alla Polizia di AT , Reparto mobile , fosse in servizio a diverso titolo rispetto all'ordine pubblico .
La contestazione , pertanto, è priva di effetto una volta non contestata la lesione in servizio , peraltro già pure avvenuto il riconoscimento per i benefici della dipendenza da causa di servizio.
Ne discende che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sussiste e va dichiarato.
SPECIALE ELARGIZIONE
Il ricorrente deduce una invalidità permanente calcolata anche con i criteri del dpr 181/09 nella misura del 4 %
Deduce per il primo evento un “trauma contusivo I dito mano destra con frattura parcella scomposta falange bisale”, e, successivamente, per il secondo, gli “esiti di cicatrice lineare ben consolidata e non deturpante in regione temporale sinistra per pregressa f.l.c.”.
L'unico beneficio individuato e richiesto è la speciale elargizione
La prescrizione applicabile è decennale e, nel caso di specie ,essa decorreva per come desumibile dalla prospettazione del ricorrente che afferma di aver diritto alla < speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004, sul 4% o, in subordine, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU, in ogni caso sulla base del valore di € 2.000,00 a punto percentuale di invalidità, oltre perequazione dalla data del 1.1.2003>.
Dunque pur considerando a partire dal 2003 o comunque dal secondo evento del 2004 , il tempo di dieci anni- stante la prima richiesta interruttiva nel maggio 2023, la prescrizione decennale è maturata in quanto già le menomazioni erano conoscibili e indennizzabili al più tardi
4 dal 2004 e poi con l'entrata in vigore della legge 206 cit nel 2004 , era iniziato a decorrere il termine di prescrizione .
TUTTI GLI ALTRI BENEFICI E PROVVIDENZE DI CARATTERE ASSISTENZIALE,
PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO PREVISTI PER LEGGE A DECORRERE DALLA
DATA DELL'EVENTO
La domanda sul punto è del tutto generica e pertanto è inammissibile.
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente nella metà e nel resto poste a carico della parte resistente.
EG CA , 8.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di EG CA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3035/2024 R.G. sul ricorso depositato il 12/06/2024 proposto da (difeso dall'avv. Alessio Papa) Parte_1 nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello AT di Controparte_1
EG CA ), viste le note scritte depositate dalla parte ricorrente , così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie parzialmente la domanda e dichiara lo status di vittima del dovere in capo al ricorrente ex art. 1, comma 563 l. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006 per le conseguenze permanenti degli eventi verificatisi in data 30.11.1998 e 13.6.2004 e all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3, DPR 243/2006
Rigetta la domanda di riconoscimento della speciale elargizione .
Dichiara inammissibile la domanda su altri benefici e provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1700,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute e contributo unificato , con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario . “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
I. ritenere e dichiarare l'illegittimità della Determinazione negativa assunta con nota prot. 0033937 del 5.12.2023 e con nota prot. n. 0033939 del 5.12.2023 del
[...]
Controparte_2
, nella parte in cui hanno ritenuto prescritto il diritto del ricorrente e,
[...] conseguentemente, previa disapplicazione delle predette determinazioni, condannare
1 l'Amministrazione al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, o in subordine, comma 564, l. 266/05 e degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006 per le conseguenze permanenti degli eventi verificatisi in data 30.11.1998 e 13.6.2004, anche ai fini della concessione a parte ricorrente dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
II. dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3, comma 3,
DPR 243/2006 tenuto dal anche per tale evento;
CP_1
III. per l'effetto, condannare il resistente, in persona del pro tempore, al CP_1 CP_3 riconoscimento in favore del medesimo ricorrente dei benefici assistenziali e specificatamente:
- la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004, sul 4% o, in subordine, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU, in ogni caso sulla base del valore di € 2.000,00 a punto percentuale di invalidità, oltre perequazione dalla data del 1.1.2003;
- tutti gli altri benefici e provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previsti per legge a decorrere dalla data dell'evento;
IV. in via istruttoria ammettere i mezzi istruttori che si riterranno utili e conducenti ai fini di causa, con riserva di produrre ulteriore documentazione ed articolare i mezzi di prova in relazione al comportamento processuale di parte resistente;
V. con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del difensore costituito antistatario.
Si costituiva . il resistente – come in epigrafe contestando la domanda Controparte_1 eccepiva tra l'altro la prescrizione dei diritti rivendicati .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
STATUS VITTIMA DEL DOVERE E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI
Il ricorrente adduce due eventi lesivi della sua salute in costanza di servizio.
Uno , in data 30 novembre 1998, all'epoca in forza quale Ispettore al XII° Reparto Mobile di
EG CA, nel corso di un servizio di Ordine Pubblico per sedare e bloccare un gruppo di manifestanti facinorosi che tentavano di entrare all'interno del plesso scolastico di Acerra, ove era in corso di svolgimento un consiglio comunale, al fine di evitare che i predetti manifestanti potessero commettere atti criminosi nei confronti dei soggetti istituzionali, è stato colpito da un violento calcio alla mano destra, in esito al quale ha riportato delle lesioni diagnosticate, come da referto del C.T.O. di Napoli, in “trauma contusivo I dito mano destra con frattura parcellare scomposta falange basale.
2 Con modello Cn. 1126 del 2 dicembre 1998 l'infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
L'altro evento è avvenuto in data 13 giugno 2004, quando è rimasto ferito durante un servizio di scorta ai tifosi della squadra di calcio del Crotone.
Più nello specifico, mentre effettuava la scorta, giunto a Viterbo, avvicinatosi al pullman nel tentativo di evitare scontri fra le tifoserie avversarie, è stato assalito dai tifosi ed è stato colpito in fronte con una bottiglia.
In esito al suddetto sinistro, il Sostituto Commissario ha riportato una ferita lacero contusa diagnosticata in “esiti di cicatrice lineare ben consolidata e non deturpante in regione temporale sinistra per pregressa f.l.c.”.
Anche tale infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio.
A fronte di quanto sopra, il ricorrente in relazione ad entrambi gli eventi sopra descritti, con istanza del 17 maggio 2023, ha richiesto la tutela assistenziale ex art. 1, commi 563 e 564, della L. 23 dicembre 2005 n. 266 a titolo di Vittima del dovere.
Ed afferma che entrambi gli eventi sopra descritti siano ricollegabili alle ipotesi di cui al comma
563 dell'art. 1 della L. 266/2005, posto che , nel primo evento, al momento in cui si è verificato il sinistro, si trovava nell'ambito dello svolgimento di un servizio di contrasto ad ogni tipo di criminalità, di Ordine Pubblico e, più nello specifico, al fine di tutelare lo svolgimento del
Consiglio Comunale da manifestanti facinorosi, nel secondo evento ha subito delle lesioni proprio nel tentativo di evitare contrasti fra le tifoserie e, quindi, anche in questo caso durante un servizio di ordine pubblico e di contrasto ad ogni tipo di criminalità.
Ciò premesso la prescrizione dello status di vittima del dovere non sussiste perché imprescrittibile .
Sul punto < la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della
l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali
i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23
e molte altre).
A tale orientamento consolidato va data necessaria continuità; nella specie, pertanto, la Corte
d'appello ha correttamente ritenuto lo status di vittima del dovere e/o dei soggetti equiparati imprescrittibile, mentre ha correttamente ritenuto la prescrittibilità – riferita a tutte le provvidenze richieste – dei ratei maturati anteriormente al decennio dalla presentazione della domanda amministrativa del 29.10.2018. > così Cass L, Ordinanza n. 2658 del 2025
3 In merito ai fatti dedotti il non nega i fatti ma eccepisce che < L'Amministrazione, CP_1 stante l'avvenuta prescrizione del diritto, per motivi di economicità ed in ossequio al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, non ha avviato l'istruttoria, per cui non sono stati acquisiti al fascicolo del procedimento alcuni atti indispensabili, quali l'ordine di servizio, l'ordinanza di ordine pubblico del Sig. Questore, i verbali della CMO e del CVCS, i rapporti informativi, gli atti di polizia giudiziaria, documentazione necessaria per poter valutare la posizione del richiedente nei confini normativi in materia di vittime del dovere. >.
Orbene la contestazione è generica .
IL non fornisce alcun elemento a sostegno dei fatti come avvenuti fuori dal servizio , e CP_1 soprattutto nessuna dichiarazione della Amministrazione di appartenenza che al momento dei fatti il ricorrente, appartenente alla Polizia di AT , Reparto mobile , fosse in servizio a diverso titolo rispetto all'ordine pubblico .
La contestazione , pertanto, è priva di effetto una volta non contestata la lesione in servizio , peraltro già pure avvenuto il riconoscimento per i benefici della dipendenza da causa di servizio.
Ne discende che il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere sussiste e va dichiarato.
SPECIALE ELARGIZIONE
Il ricorrente deduce una invalidità permanente calcolata anche con i criteri del dpr 181/09 nella misura del 4 %
Deduce per il primo evento un “trauma contusivo I dito mano destra con frattura parcella scomposta falange bisale”, e, successivamente, per il secondo, gli “esiti di cicatrice lineare ben consolidata e non deturpante in regione temporale sinistra per pregressa f.l.c.”.
L'unico beneficio individuato e richiesto è la speciale elargizione
La prescrizione applicabile è decennale e, nel caso di specie ,essa decorreva per come desumibile dalla prospettazione del ricorrente che afferma di aver diritto alla < speciale elargizione ex art. 5 comma 1 L. 206/2004, sul 4% o, in subordine, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU, in ogni caso sulla base del valore di € 2.000,00 a punto percentuale di invalidità, oltre perequazione dalla data del 1.1.2003>.
Dunque pur considerando a partire dal 2003 o comunque dal secondo evento del 2004 , il tempo di dieci anni- stante la prima richiesta interruttiva nel maggio 2023, la prescrizione decennale è maturata in quanto già le menomazioni erano conoscibili e indennizzabili al più tardi
4 dal 2004 e poi con l'entrata in vigore della legge 206 cit nel 2004 , era iniziato a decorrere il termine di prescrizione .
TUTTI GLI ALTRI BENEFICI E PROVVIDENZE DI CARATTERE ASSISTENZIALE,
PREVIDENZIALE E PENSIONISTICO PREVISTI PER LEGGE A DECORRERE DALLA
DATA DELL'EVENTO
La domanda sul punto è del tutto generica e pertanto è inammissibile.
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente nella metà e nel resto poste a carico della parte resistente.
EG CA , 8.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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