Articolo 24 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
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Art. 24. Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole: "titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe";
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola "richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata";
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.";
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: "e' rilasciata" a: "smaltimento alternativo" sono sostituite dalle seguenti: "e' rilasciata dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394 , per i quali e' rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,";
2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e' inserita la seguente "regionale";
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa ((dell'Unione europea)) , le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 , fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.";
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis . I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l'anno solare in corso.";
g) all'articolo 268, comma 1, ((...)) alla lettera p) le parole da: "per le piattaforme" alle parole "gas naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse;
h) ((all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) " ((5)) Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .";
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente: "1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore;".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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