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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARBI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N. 4 CARPI presso il difensore avv. SGARBI ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBAN MICHELE e dell'avv. MARZAIOLI VIALE VIRGINIA REITER 54
MODENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA 16 VERONA presso il difensore avv. ALBAN MICHELE
CONVENUTO/I
Oggetto: leasing, inadempimento, risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 del 22.12.2022 ( R.G. n. 8041/2022 ) emesso dal
Tribunale di Modena a favore di (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 nei confronti di , in quanto nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo;
Parte_1
NEL MERITO: 2) Rigettare la domanda formulata da – nei confronti di Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 1 di 8 3) Condannare – succursale italiana – a rifondere i danni causati a CP_1 Parte_1
nella misura che verrà quantificata nel corso del procedimento.
[...] 4) Compensare il danno causato al Sig. dall'opposta, col credito da capitale Parte_1 di quest'ultima e per l'effetto condannare l'opposta al pagamento della parte di danni eccedente la compensazione.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede sin da ora ammissione di C.T.U. volta a determinare il valore dell'autovettura oggetto del presente procedimento alla data del settembre 2022”. Parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- ordinarsi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta. IN VIA PRINCIPALE:
- confermarsi il decreto ingiuntivo 3398/22 D.I, n. 8041/22 R.G. emesso il 22.12.22 dal Tribunale di Modena, con condanna di al pagamento delle somme portate dal predetto Parte_1 decreto a favore della società , Succursale Italiana;
CP_1
- rigettarsi tutte le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertarsi in ogni caso che è debitore della somma di € 20.552,66 per i Parte_1 motivi indicati in atti e condannarlo quindi a pagare alla società uccursale CP_1
la somma sopra indicata o quella diversa maggiore o minore che risulterà dovuta in CP_1 corso di causa;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
- vittoria di spese e competenze, I.V.A. e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Modena in data 22.12.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.552,66, oltre interessi e spese di procedura, in relazione a contratti di leasing e finanziamento aventi ad oggetto una vettura Mini Cooper e CP_4
una copertura assicurativa.
In particolare, la società aveva stipulato con i contratti di CP_1 Parte_1
seguito descritti: - contratto di leasing n. 3623327 avente ad oggetto vettura Mini Cooper SD
Clubman, targata FW745CP e contratto di finanziamento n. 3623328 avente ad oggetto copertura assicurativa;
che avevano una durata stabilita di 60 mesi.
Si costituiva ritualmente la convenuta contestando Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria pagina 2 di 8 esecutorietà del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui al sesto comma della medesima norma per il deposito delle memorie.
Nel termine concesso, solo la convenuta depositava la memoria istruttoria ex art. CP_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale evidenziava come il quadro probatorio risultasse già documentalmente istruito, rilevando che l'unica richiesta formulata da parte opponente nell'atto di citazione fosse rappresentata da una domanda di CTU volta a determinare il valore dell'autovettura sinistrata a settembre 2022, ritenuta esplorativa e irrilevante.
Successivamente, la convenuta depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 19.04.2024, rilevando che parte opponente non aveva formulato alcuna richiesta in via istruttoria né depositato memoria di replica.
Con decreto del 23.12.2024, il Giudice fissava l'udienza del 13.05.2025 ore 9:30 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
§§§§§§§
1. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, spetta alla parte che ha invocato la risoluzione del contratto dare prova del titolo ed allegare l'altrui inadempimento, mentre è onere della controparte provare l'eventuale adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
Nel caso di specie, la risoluzione contrattuale invocata da risulta legittima per CP_1
le seguenti ragioni.
In primo luogo, il contratto di leasing n. 3623327 sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente, all'art.
2.1 lett. g) delle Condizioni Generali, l'obbligo specifico dell'utilizzatore di
"non costituire in pegno il bene, impedire la costituzione sullo stesso di diritti di terzi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo e comunque rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà della Società e segnalare a quest'ultima, con raccomandata a.r. entro le 48 ore successive, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o la costituzione di altri vincoli sul bene".
Tale obbligo era assistito da una clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art.
8.2 lett. c) del medesimo contratto, che attribuiva alla concedente la facoltà di dichiarare il contratto sciolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento.
Nel caso concreto, è documentalmente provato che in data 16.12.2021 l'opponente Parte_1
, alla guida della vettura Mini Cooper SD Clubman targata FW745CP di proprietà di
[...]
rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale, come risulta dal CP_1
pagina 3 di 8 verbale della Polizia Municipale di Modena, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5
G/L, con conseguente provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo. È altresì provato che l'opponente ha omesso di comunicare tale circostanza alla società proprietaria entro il termine contrattualmente previsto di 48 ore, tanto che ne è venuta a conoscenza solo in data CP_1
08.03.2022, a seguito della notifica del verbale di sequestro da parte della Polizia Municipale.
L'inadempimento dell'opponente risulta di non scarsa importanza, in quanto la mancata tempestiva comunicazione del sequestro ha impedito alla società proprietaria di attivarsi prontamente per la tutela dei propri diritti sul bene. Tale inadempimento ha assunto particolare gravità considerando che il sequestro era conseguenza di una condotta dell'utilizzatore (guida in stato di ebbrezza) contraria non solo alle norme del codice della strada ma anche al generale dovere di custodia e conservazione del bene che grava sull'utilizzatore in forza del contratto di leasing.
La società concedente ha quindi legittimamente esercitato la facoltà di risoluzione prevista dal contratto, comunicandola all'opponente con lettera del 22.03.2023, nella quale veniva espressamente indicato che i contratti di leasing e di finanziamento erano risolti a causa del sequestro amministrativo e della sua mancata comunicazione.
Le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'illegittimità della risoluzione sono prive di fondamento. In particolare, non può essere accolta la tesi secondo cui il sequestro amministrativo non sarebbe contemplato tra i motivi di inadempimento contrattuale, essendo al contrario espressamente previsto dall'art.
2.1 lett. g) delle Condizioni Generali. Né può rilevare la circostanza che il sequestro sia stato successivamente revocato dal Prefetto di Modena, in quanto tale revoca non può sanare retroattivamente l'inadempimento dell'utilizzatore agli obblighi di comunicazione.
La risoluzione contrattuale deve pertanto ritenersi validamente operata, con conseguente diritto della concedente di pretendere la restituzione del bene e il pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dal contratto.
2. La contestazione sollevata dall'opponente in merito al prezzo di vendita della vettura (€
1.589,18) non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è documentalmente provato che il veicolo, al momento della vendita, versava in condizioni gravemente compromesse a seguito del sinistro del 16.12.2021. Tale circostanza risulta da una pluralità di elementi probatori convergenti: il verbale di sequestro redatto dalla pagina 4 di 8 Polizia Municipale di Modena, che dà atto dei danni riportati dal veicolo;
il verbale di restituzione della vettura, sottoscritto dallo stesso , nel quale sono parimenti Parte_1
descritti i danni;
e, soprattutto, la perizia di stima eseguita da un perito terzo.
Quest'ultima perizia riveste particolare rilevanza probatoria in quanto, come emerge dal verbale di restituzione prodotto in atti, il perito è stato nominato di comune accordo. La perizia ha accertato danni per € 18.311,72 al netto dell'IVA, concludendo espressamente per l'antieconomicità delle riparazioni. In particolare, il perito ha rilevato "ampie riserve in merito a danni occulti meccanici/sospensioni/interni", specificando che il motore non era stato possibile avviarlo, e ha concluso qualificando le riparazioni come "antieconomiche".
A fronte di tale quadro probatorio, l'opponente si è limitato a contestare genericamente il prezzo di vendita, senza fornire elementi concreti per dimostrare che il valore del relitto fosse superiore.
Il riferimento al valore originario del veicolo (€ 30.163,93 oltre IVA come da contratto di leasing) non è pertinente, in quanto tale valore non tiene conto dei gravi danni subiti dal mezzo a seguito del sinistro.
La richiesta di CTU avanzata dall'opponente per determinare il valore dell'autovettura a settembre
2022 si configura come meramente esplorativa, in quanto:
a) non è supportata da alcun principio di prova che possa mettere in discussione le risultanze della perizia già agli atti;
b) mira a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte che ha sollevato la contestazione;
c) risulta ultronea rispetto al dato oggettivo e non contestato della vendita del relitto per €
1.589,18, prezzo che, considerate le condizioni del veicolo, appare congruo e in linea con le valutazioni peritali.
Del resto, come correttamente evidenziato dalla convenuta, aveva un evidente CP_1
interesse a ricavare il maggior importo possibile dalla vendita del veicolo, essendo tale importo destinato a ridurre il credito residuo nei confronti dell'utilizzatore. La circostanza che sia stato possibile ricavare solo € 1.589,18 conferma quindi, indirettamente, le pessime condizioni del veicolo e la congruità del prezzo di realizzo.
Non può nemmeno essere accolta la tesi dell'opponente secondo cui la vendita sarebbe stata effettuata "autonomamente e senza autorizzazione". Il contratto di leasing, infatti, attribuiva alla concedente, quale proprietaria del bene, il diritto di disporne a seguito della risoluzione, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'utilizzatore.
pagina 5 di 8 In conclusione, il prezzo ricavato dalla vendita del veicolo deve ritenersi congruo e correttamente detratto dal credito complessivo vantato dalla convenuta.
3. La tesi dell'opponente secondo cui avrebbe "preteso la stipula" di un contratto CP_1
assicurativo e sarebbe responsabile per non aver attivato la copertura assicurativa a seguito del sinistro non può essere accolta, per plurime ragioni.
In primo luogo, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che la copertura assicurativa non era imposta dalla concedente, ma rappresentava una facoltà offerta al cliente, tanto che per il suo finanziamento è stato stipulato un autonomo contratto (n. 3623328) distinto dal contratto di leasing. Tale separazione negoziale evidenzia come l'assicurazione costituisse un servizio accessorio e non un obbligo contrattuale.
In secondo luogo, va rilevato che il rapporto assicurativo intercorreva direttamente tra la compagnia assicurativa e l'utilizzatore del veicolo, mentre il ruolo di si limitava al CP_1
finanziamento del premio mediante un contratto di finanziamento dedicato. La società concedente non era quindi parte del contratto assicurativo e non aveva alcuna legittimazione ad attivare la copertura o a richiedere l'indennizzo.
L'onere di denunciare il sinistro nei termini di polizza e di richiedere il relativo indennizzo gravava sull'assicurato, cioè sull'opponente. Tuttavia, non vi è prova in atti che il Sig. Pt_1
abbia mai provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa, né che abbia mai informato dell'esistenza di una pratica assicurativa in corso. CP_1
La contestazione dell'opponente sul punto si rivela quindi infondata, in quanto basata su un'erronea ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e su una pretesa (quella di attendere un ipotetico indennizzo assicurativo) priva di fondamento contrattuale e comunque non supportata da alcuna prova di effettiva attivazione della copertura assicurativa da parte dell'assicurato.
4. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei pretesi danni e la conseguente compensazione con il credito vantato da deve essere CP_1
rigettata.
In primo luogo, va rilevato che la domanda è stata formulata in termini del tutto generici.
L'opponente, infatti, si è limitato a richiedere il risarcimento dei danni "nella misura che verrà quantificata nel corso del procedimento", senza tuttavia specificare in cosa consisterebbero tali danni, né allegare elementi concreti a supporto della propria pretesa.
pagina 6 di 8 Nel merito, la pretesa risarcitoria si fonda sull'asserito comportamento "dannoso e contrario alle norme di correttezza" che avrebbe tenuto vendendo l'autoveicolo ad € 1.589,18 CP_1
senza prima avvalersi del risarcimento assicurativo. Tuttavia, come già evidenziato nei precedenti punti della motivazione:
a) la vendita è avvenuta a un prezzo congruo, determinato sulla base di una perizia redatta da un tecnico nominato di comune accordo tra le parti;
b) non aveva alcun obbligo di attendere l'eventuale indennizzo assicurativo, non CP_1
essendo parte del contratto di assicurazione;
c) non vi è prova che l'opponente abbia mai attivato la copertura assicurativa o informato la concedente dell'esistenza di una pratica assicurativa in corso.
Non è quindi ravvisabile alcuna condotta illecita o contraria a buona fede da parte della convenuta opposta, che ha legittimamente esercitato i propri diritti contrattuali a seguito dell'inadempimento dell'opponente.
Al contrario, come emerge dalla documentazione in atti, è stata proprio la condotta dell'opponente (guida in stato di ebbrezza con conseguente sequestro del veicolo e mancata comunicazione alla proprietaria) a determinare la situazione che ha portato alla risoluzione del contratto e alla necessità di vendere il veicolo gravemente danneggiato.
La domanda riconvenzionale deve pertanto essere rigettata, non essendo stato provato, né il comportamento illecito della convenuta opposta, né l'esistenza stessa del danno lamentato, né il nesso causale tra la condotta di e il preteso pregiudizio. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della convenuta opposta secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura e complessità della causa, del valore della controversia, dell'assenza di particolare attività istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 1176/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 emesso dal
Tribunale di Modena in data 22.12.2022;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che pagina 7 di 8 liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Bagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SGARBI Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N. 4 CARPI presso il difensore avv. SGARBI ANNA MARIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALBAN MICHELE e dell'avv. MARZAIOLI VIALE VIRGINIA REITER 54
MODENA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CITTADELLA 16 VERONA presso il difensore avv. ALBAN MICHELE
CONVENUTO/I
Oggetto: leasing, inadempimento, risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: 1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 del 22.12.2022 ( R.G. n. 8041/2022 ) emesso dal
Tribunale di Modena a favore di (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 nei confronti di , in quanto nullo, infondato, ingiusto ed illegittimo;
Parte_1
NEL MERITO: 2) Rigettare la domanda formulata da – nei confronti di Controparte_3
perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
Parte_1
NEL MERITO IN VIA RICONVENZIONALE
pagina 1 di 8 3) Condannare – succursale italiana – a rifondere i danni causati a CP_1 Parte_1
nella misura che verrà quantificata nel corso del procedimento.
[...] 4) Compensare il danno causato al Sig. dall'opposta, col credito da capitale Parte_1 di quest'ultima e per l'effetto condannare l'opposta al pagamento della parte di danni eccedente la compensazione.
Con vittoria di spese.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede sin da ora ammissione di C.T.U. volta a determinare il valore dell'autovettura oggetto del presente procedimento alla data del settembre 2022”. Parte convenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- ordinarsi, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto la presente opposizione non è fondata su prova scritta. IN VIA PRINCIPALE:
- confermarsi il decreto ingiuntivo 3398/22 D.I, n. 8041/22 R.G. emesso il 22.12.22 dal Tribunale di Modena, con condanna di al pagamento delle somme portate dal predetto Parte_1 decreto a favore della società , Succursale Italiana;
CP_1
- rigettarsi tutte le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA:
- accertarsi in ogni caso che è debitore della somma di € 20.552,66 per i Parte_1 motivi indicati in atti e condannarlo quindi a pagare alla società uccursale CP_1
la somma sopra indicata o quella diversa maggiore o minore che risulterà dovuta in CP_1 corso di causa;
- rigettarsi tutte le domande ex adverso dedotte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
- vittoria di spese e competenze, I.V.A. e CPA”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Modena in data 22.12.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.552,66, oltre interessi e spese di procedura, in relazione a contratti di leasing e finanziamento aventi ad oggetto una vettura Mini Cooper e CP_4
una copertura assicurativa.
In particolare, la società aveva stipulato con i contratti di CP_1 Parte_1
seguito descritti: - contratto di leasing n. 3623327 avente ad oggetto vettura Mini Cooper SD
Clubman, targata FW745CP e contratto di finanziamento n. 3623328 avente ad oggetto copertura assicurativa;
che avevano una durata stabilita di 60 mesi.
Si costituiva ritualmente la convenuta contestando Controparte_1
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria pagina 2 di 8 esecutorietà del decreto ingiuntivo ed assegnava alle parti i termini di cui al sesto comma della medesima norma per il deposito delle memorie.
Nel termine concesso, solo la convenuta depositava la memoria istruttoria ex art. CP_1
183, comma 6, n. 2 c.p.c., nella quale evidenziava come il quadro probatorio risultasse già documentalmente istruito, rilevando che l'unica richiesta formulata da parte opponente nell'atto di citazione fosse rappresentata da una domanda di CTU volta a determinare il valore dell'autovettura sinistrata a settembre 2022, ritenuta esplorativa e irrilevante.
Successivamente, la convenuta depositava note di trattazione scritta per l'udienza del 19.04.2024, rilevando che parte opponente non aveva formulato alcuna richiesta in via istruttoria né depositato memoria di replica.
Con decreto del 23.12.2024, il Giudice fissava l'udienza del 13.05.2025 ore 9:30 all'esito della quale tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 sexies co 3 cpc.
§§§§§§§
1. In via preliminare, occorre ricordare che, secondo i principi generali in materia di onere della prova, spetta alla parte che ha invocato la risoluzione del contratto dare prova del titolo ed allegare l'altrui inadempimento, mentre è onere della controparte provare l'eventuale adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
Nel caso di specie, la risoluzione contrattuale invocata da risulta legittima per CP_1
le seguenti ragioni.
In primo luogo, il contratto di leasing n. 3623327 sottoscritto tra le parti prevedeva espressamente, all'art.
2.1 lett. g) delle Condizioni Generali, l'obbligo specifico dell'utilizzatore di
"non costituire in pegno il bene, impedire la costituzione sullo stesso di diritti di terzi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo e comunque rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà della Società e segnalare a quest'ultima, con raccomandata a.r. entro le 48 ore successive, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o la costituzione di altri vincoli sul bene".
Tale obbligo era assistito da una clausola risolutiva espressa, contenuta nell'art.
8.2 lett. c) del medesimo contratto, che attribuiva alla concedente la facoltà di dichiarare il contratto sciolto di diritto mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento.
Nel caso concreto, è documentalmente provato che in data 16.12.2021 l'opponente Parte_1
, alla guida della vettura Mini Cooper SD Clubman targata FW745CP di proprietà di
[...]
rimaneva coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale, come risulta dal CP_1
pagina 3 di 8 verbale della Polizia Municipale di Modena, veniva accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5
G/L, con conseguente provvedimento di sequestro amministrativo del veicolo. È altresì provato che l'opponente ha omesso di comunicare tale circostanza alla società proprietaria entro il termine contrattualmente previsto di 48 ore, tanto che ne è venuta a conoscenza solo in data CP_1
08.03.2022, a seguito della notifica del verbale di sequestro da parte della Polizia Municipale.
L'inadempimento dell'opponente risulta di non scarsa importanza, in quanto la mancata tempestiva comunicazione del sequestro ha impedito alla società proprietaria di attivarsi prontamente per la tutela dei propri diritti sul bene. Tale inadempimento ha assunto particolare gravità considerando che il sequestro era conseguenza di una condotta dell'utilizzatore (guida in stato di ebbrezza) contraria non solo alle norme del codice della strada ma anche al generale dovere di custodia e conservazione del bene che grava sull'utilizzatore in forza del contratto di leasing.
La società concedente ha quindi legittimamente esercitato la facoltà di risoluzione prevista dal contratto, comunicandola all'opponente con lettera del 22.03.2023, nella quale veniva espressamente indicato che i contratti di leasing e di finanziamento erano risolti a causa del sequestro amministrativo e della sua mancata comunicazione.
Le contestazioni sollevate dall'opponente circa l'illegittimità della risoluzione sono prive di fondamento. In particolare, non può essere accolta la tesi secondo cui il sequestro amministrativo non sarebbe contemplato tra i motivi di inadempimento contrattuale, essendo al contrario espressamente previsto dall'art.
2.1 lett. g) delle Condizioni Generali. Né può rilevare la circostanza che il sequestro sia stato successivamente revocato dal Prefetto di Modena, in quanto tale revoca non può sanare retroattivamente l'inadempimento dell'utilizzatore agli obblighi di comunicazione.
La risoluzione contrattuale deve pertanto ritenersi validamente operata, con conseguente diritto della concedente di pretendere la restituzione del bene e il pagamento delle somme dovute secondo quanto previsto dal contratto.
2. La contestazione sollevata dall'opponente in merito al prezzo di vendita della vettura (€
1.589,18) non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è documentalmente provato che il veicolo, al momento della vendita, versava in condizioni gravemente compromesse a seguito del sinistro del 16.12.2021. Tale circostanza risulta da una pluralità di elementi probatori convergenti: il verbale di sequestro redatto dalla pagina 4 di 8 Polizia Municipale di Modena, che dà atto dei danni riportati dal veicolo;
il verbale di restituzione della vettura, sottoscritto dallo stesso , nel quale sono parimenti Parte_1
descritti i danni;
e, soprattutto, la perizia di stima eseguita da un perito terzo.
Quest'ultima perizia riveste particolare rilevanza probatoria in quanto, come emerge dal verbale di restituzione prodotto in atti, il perito è stato nominato di comune accordo. La perizia ha accertato danni per € 18.311,72 al netto dell'IVA, concludendo espressamente per l'antieconomicità delle riparazioni. In particolare, il perito ha rilevato "ampie riserve in merito a danni occulti meccanici/sospensioni/interni", specificando che il motore non era stato possibile avviarlo, e ha concluso qualificando le riparazioni come "antieconomiche".
A fronte di tale quadro probatorio, l'opponente si è limitato a contestare genericamente il prezzo di vendita, senza fornire elementi concreti per dimostrare che il valore del relitto fosse superiore.
Il riferimento al valore originario del veicolo (€ 30.163,93 oltre IVA come da contratto di leasing) non è pertinente, in quanto tale valore non tiene conto dei gravi danni subiti dal mezzo a seguito del sinistro.
La richiesta di CTU avanzata dall'opponente per determinare il valore dell'autovettura a settembre
2022 si configura come meramente esplorativa, in quanto:
a) non è supportata da alcun principio di prova che possa mettere in discussione le risultanze della perizia già agli atti;
b) mira a supplire all'onere probatorio gravante sulla parte che ha sollevato la contestazione;
c) risulta ultronea rispetto al dato oggettivo e non contestato della vendita del relitto per €
1.589,18, prezzo che, considerate le condizioni del veicolo, appare congruo e in linea con le valutazioni peritali.
Del resto, come correttamente evidenziato dalla convenuta, aveva un evidente CP_1
interesse a ricavare il maggior importo possibile dalla vendita del veicolo, essendo tale importo destinato a ridurre il credito residuo nei confronti dell'utilizzatore. La circostanza che sia stato possibile ricavare solo € 1.589,18 conferma quindi, indirettamente, le pessime condizioni del veicolo e la congruità del prezzo di realizzo.
Non può nemmeno essere accolta la tesi dell'opponente secondo cui la vendita sarebbe stata effettuata "autonomamente e senza autorizzazione". Il contratto di leasing, infatti, attribuiva alla concedente, quale proprietaria del bene, il diritto di disporne a seguito della risoluzione, senza necessità di preventiva autorizzazione dell'utilizzatore.
pagina 5 di 8 In conclusione, il prezzo ricavato dalla vendita del veicolo deve ritenersi congruo e correttamente detratto dal credito complessivo vantato dalla convenuta.
3. La tesi dell'opponente secondo cui avrebbe "preteso la stipula" di un contratto CP_1
assicurativo e sarebbe responsabile per non aver attivato la copertura assicurativa a seguito del sinistro non può essere accolta, per plurime ragioni.
In primo luogo, dall'esame della documentazione contrattuale emerge che la copertura assicurativa non era imposta dalla concedente, ma rappresentava una facoltà offerta al cliente, tanto che per il suo finanziamento è stato stipulato un autonomo contratto (n. 3623328) distinto dal contratto di leasing. Tale separazione negoziale evidenzia come l'assicurazione costituisse un servizio accessorio e non un obbligo contrattuale.
In secondo luogo, va rilevato che il rapporto assicurativo intercorreva direttamente tra la compagnia assicurativa e l'utilizzatore del veicolo, mentre il ruolo di si limitava al CP_1
finanziamento del premio mediante un contratto di finanziamento dedicato. La società concedente non era quindi parte del contratto assicurativo e non aveva alcuna legittimazione ad attivare la copertura o a richiedere l'indennizzo.
L'onere di denunciare il sinistro nei termini di polizza e di richiedere il relativo indennizzo gravava sull'assicurato, cioè sull'opponente. Tuttavia, non vi è prova in atti che il Sig. Pt_1
abbia mai provveduto a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa, né che abbia mai informato dell'esistenza di una pratica assicurativa in corso. CP_1
La contestazione dell'opponente sul punto si rivela quindi infondata, in quanto basata su un'erronea ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti e su una pretesa (quella di attendere un ipotetico indennizzo assicurativo) priva di fondamento contrattuale e comunque non supportata da alcuna prova di effettiva attivazione della copertura assicurativa da parte dell'assicurato.
4. La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta ad ottenere il risarcimento dei pretesi danni e la conseguente compensazione con il credito vantato da deve essere CP_1
rigettata.
In primo luogo, va rilevato che la domanda è stata formulata in termini del tutto generici.
L'opponente, infatti, si è limitato a richiedere il risarcimento dei danni "nella misura che verrà quantificata nel corso del procedimento", senza tuttavia specificare in cosa consisterebbero tali danni, né allegare elementi concreti a supporto della propria pretesa.
pagina 6 di 8 Nel merito, la pretesa risarcitoria si fonda sull'asserito comportamento "dannoso e contrario alle norme di correttezza" che avrebbe tenuto vendendo l'autoveicolo ad € 1.589,18 CP_1
senza prima avvalersi del risarcimento assicurativo. Tuttavia, come già evidenziato nei precedenti punti della motivazione:
a) la vendita è avvenuta a un prezzo congruo, determinato sulla base di una perizia redatta da un tecnico nominato di comune accordo tra le parti;
b) non aveva alcun obbligo di attendere l'eventuale indennizzo assicurativo, non CP_1
essendo parte del contratto di assicurazione;
c) non vi è prova che l'opponente abbia mai attivato la copertura assicurativa o informato la concedente dell'esistenza di una pratica assicurativa in corso.
Non è quindi ravvisabile alcuna condotta illecita o contraria a buona fede da parte della convenuta opposta, che ha legittimamente esercitato i propri diritti contrattuali a seguito dell'inadempimento dell'opponente.
Al contrario, come emerge dalla documentazione in atti, è stata proprio la condotta dell'opponente (guida in stato di ebbrezza con conseguente sequestro del veicolo e mancata comunicazione alla proprietaria) a determinare la situazione che ha portato alla risoluzione del contratto e alla necessità di vendere il veicolo gravemente danneggiato.
La domanda riconvenzionale deve pertanto essere rigettata, non essendo stato provato, né il comportamento illecito della convenuta opposta, né l'esistenza stessa del danno lamentato, né il nesso causale tra la condotta di e il preteso pregiudizio. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della convenuta opposta secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in considerazione della natura e complessità della causa, del valore della controversia, dell'assenza di particolare attività istruttoria e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa n. 1176/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3398/2022 emesso dal
Tribunale di Modena in data 22.12.2022;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta, che pagina 7 di 8 liquida in € 3.387,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 cpc.
Modena, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Bagnoli
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