Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/04/2025 alle ore 10:06, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 142 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. ERRERA SALVATORE per parte attrice;
- l'avv. ROMANO STEFANO per parte convenuta;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;
l'avv. ERRERA conclude come in atto di citazione e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati e, in particolare, alla memoria conclusiva;
l'avv. ROMANO conclude come in comparsa di risposta e discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati e, in particolare, alla memoria conclusiva;
il Giudice data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:44, nessuno presente, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 142/2024 R.G. tra
(C.F. ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. ERRERA Salvatore C.F._2
ATTRICE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
ROMANO Stefano
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: “1. ritenere fondate le domande così come avanzate dagli attori;
2. ritenere e dichiarare che le somme di cui si è appropriato l' sommano ad almeno €.80.000,00 cui si devono aggiungere ulteriori CP_1
€.10.000,00 come valore dei preziosi sottratti;
3. convalidare il sequestro così come autorizzato con provvedimento del 28/11/2023”; per parte convenuta: “rigettare le domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , premettendo di aver già proposto un Controparte_1 ricorso per sequestro conservativo, accolto dall'intestato Tribunale con ordinanza del 2/12/2023 con la quale, a conferma del provvedimento reso inaudita altera parte, veniva autorizzato il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili nella disponibilità dell'odierno convenuto sino pag. 2/4 alla concorrenza del valore di € 90.000,00, e chiedendo la convalida del sequestro conservativo previo accertamento dei medesimi presupposti di fatto posti a fondamento del ricorso cautelare.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituito in giudizio CP_1
contestando le domande di parte avversa, delle quali ha chiesto il rigetto in
[...] quanto infondate in fatto e diritto.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova – risultando all'evidenza irrilevanti le istanze di prova per testi articolate tanto dai ricorrenti quanto dal convenuto – è stata ordinata la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
***
Gli attori hanno chiesto la convalida del sequestro conservativo già autorizzato dal
Tribunale con ordinanza del 2.12.2023.
Tale domanda appare in astratto riconducibile alle disposizioni normative di cui agli artt.
680 e 681 c.p.c., le quali regolavano per l'appunto la convalida del sequestro. Tali disposizioni, tuttavia, sono state abrogate in forza dall'art. 89 della L. 26 novembre 1990, n. 353, sicché, in base alla normativa attualmente vigente, il sequestro conservativo non è soggetto a convalida e i suoi effetti sono correlati unicamente al termine d'efficacia stabilito dall'art. 675 c.p.c., agli istituti della revoca ex art. 684 c.p.c. e della conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c., nonché, in generale, alle ipotesi di inefficacia ex art. 669-novies c.p.c. tendenzialmente correlate alla proposizione della domanda di merito.
Conseguentemente, in rapporto alla tutela invocata nell'ambito del procedimento cautelare ante causam instaurato in precedenza dai medesimi odierni attori, avrebbe al più potuto venire in rilievo una domanda di merito volta a una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni subiti in correlazione ai fatti posti a fondamento del ricorso cautelare, anche in vista della conversione del sequestro in pignoramento ai sensi dell'art. 686 c.p.c.; ma una tale domanda non è stata proposta dalla parte attrice, la quale si è limitata a chiedere un provvedimento di convalida della misura cautelare, previo accertamento dei presupposti di fatto esposti a sostegno della domanda cautelare.
Ne consegue l'infondatezza della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte attrice alla rifusione in favore del convenuto, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore indeterminabile e della bassa complessità della controversia, applicati i parametri minimi, in ragione della natura documentale della controversia e pag. 3/4 dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse della parte convenuta, anche in considerazione della definizione del processo secondo il disposto dell'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta le domande proposte dagli attori;
- condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Marsala, il 30.4.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4