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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop, in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1915/2021 R.G. (cui è riunito il fascicolo n.
R.G. 1999/2021)
[...]
– in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1
– rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso Parte_2
introduttivo, dall'Avv. Ugo Bisogno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla Via Costanzella Calenda, n. 10
– ricorrente –
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale
1 dello Stato di Salerno presso la quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Vittorio
Emanuele, n. 58
– resistente –
Avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanze ingiunzione n. 1/2021 e n. 2/2021 emesse l'11 febbraio 2021 dal e notificate in Controparte_1
pari data.
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 21 novembre 2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., presenti i procuratori costituiti, la causa era decisa mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ritualmente proposto, chiedeva che fosse annullata Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 1/2021 emessa l'11 febbraio 2021 dal
[...]
e notificata in pari data con la quale gli era ingiunto (nella Controparte_1
qualità di amministratore unico della società , obbligata in Parte_2
solido) di provvedere al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre accessori, come sanzione amministrativa irrogata a seguito del verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 14/2019 del 17/10/2019, elevato da Gruppo Carabinieri Forestale di
Salerno - Nucleo CITES, per violazione dell'art. 5 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 607/2012
2 sanzionato dall'art. 6 co. 5 del D. Lgs. n. 178/2014 per “non aver tenuto gli appositi registri concernenti le informazioni relative all'approvvigionamento degli operatori”. Deduceva il ricorrente la violazione dell'art. 14 della legge 689/81 per tardività dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione siccome notificata in data 11 febbraio 2021 nonostante la contestazione dell'illecito amministrativo fosse avvenuta il 17 ottobre 2019. Nel merito,
eccepiva l'insussistenza della violazione ascrittagli stante la regolare tenuta dei registri concernenti le informazioni relative all'approvvigionamento degli operatori i quali, sebbene non in suo possesso al momento dell'ispezione dei Carabinieri, erano regolarmente detenuti dal referente aziendale per la sicurezza, Dott. , resosi irreperibile al momento Persona_1
della contestazione e per tale ragione poi sollevato dall'incarico.
Instava conseguentemente per l'accoglimento dell'opposizione con revoca, previa sospensione, dell'ordinanza impugnata e con vittoria delle spese di giudizio.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva il convenuto
[...]
con il ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
di Salerno contrastando le avverse deduzioni, delle quali chiedeva il rigetto, ed instando per la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, con provvedimento emesso in data 13 ottobre
2023, in ragione della sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva, era disposta la riunione al presente fascicolo di quello iscritto al n. R.G. 1999/2021 avente ad oggetto l'impugnazione da parte del ricorrente dell'ordinanza d'ingiunzione n. 2/2021 con la quale, in relazione ai medesimi fatti gli era ingiunto il pagamento della somma di €
11.481,04, oltre accessori, per violazione del disposto dell'art. 6, comma 1 lett. a), del Reg.
(UE) n. 995/2010, sanzionato dall'art. 6 co. 4 del D.Lgs. n. 178/2014 per “non aver posto in
3 essere e mantenuto le misure e le procedure di dovuta diligenza”. All'udienza di discussione orale del 21 novembre disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., precisate le conclusioni la causa, istruita in modo documentale, era decisa, presenti i procuratori costituiti, mediante pubblica lettura del dispositivo della sentenza.
Il ricorso è infondato e non merita conseguentemente accoglimento.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione concernente la violazione dell'art. 14 della
Legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso che, nella fattispecie, la contestazione della violazione è avvenuta in modo immediato ed entrambe le ordinanze ingiunzione sono state notificate entro il termine quinquennale.
In proposito, occorre sottolineare come la giurisprudenza, con orientamento costante
(inaugurato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9591/2006), abbia ribadito l'inapplicabilità in tema di sanzioni amministrative delle norme generali sul procedimento amministrativo, ivi compresa la norma di cui all'art. 2 della Legge 241/1990 che sancisce il termine di conclusione di 90 giorni. Costituendo la Legge n. 689/1981 in materia di sanzione amministrativa un sistema normativo organico ed autonomo, il termine di prescrizione cui soggiace l'attività della Pubblica Amministrazione non è dunque quello di 90 giorni ma quello quinquennale previsto dall'art. 28 della stessa Legge 689/1981, che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n.
2257/2025). Orbene, detto termine risulta ampiamente rispettato nella fattispecie, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Nel merito, l'impugnazione è parimenti infondata, avendo il ricorrente ammesso in sede di svolgimento delle operazioni di verifica da parte dei militi dell'Arma dei Carabinieri (cui lo
4 stesso assisteva, come emerge dal verbale) l'insussistenza di alcun registro operatore, o registro di annotazione degli acquisiti extra UE, detenuto da collaboratori esterni e, dunque,
momentaneamente non in suo possesso, come addotto successivamente.
In sede di ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 2/2021, parte ricorrente assume di non avere violato la disciplina comunitaria perché il registro richiesto all'atto dell'ispezione, con tutte le informazioni relative alla due diligence svolta sulla merce importata oggetto di accertamento, era tenuto dal referente aziendale per la sicurezza, un geologo esterno all'uopo incaricato Dott. , resosi irreperibile al momento Persona_1
della contestazione. Eccepisce altresì di avere fornito prova di ciò prima in occasione degli scritti difensivi, ove è stata allegata la scansione del registro e della documentazione attestante la valutazione del rischio regolarmente svolta sulle importazioni oggetto di accertamento, e poi durante l'audizione del legale rappresentante pro tempore presso la sede regionale del mediante esibizione in originale del Registro dell'operatore e CP_2
dell'ulteriore documentazione relativa alle due diligences.
Sennonché, detta eccezione non può essere condivisa per un duplice ordine di ragioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che lo stesso ricorrente in sede di accesso ispettivo dichiarava di non detenere alcun registro operatore o registro di annotazione degli acquisiti extra UE.
Ed invero, dal verbale di accesso ispettivo del 17 ottobre 2019, depositato telematicamente da parte resistente e sottoscritto da , emerge testualmente “Con Parte_1
specifico riferimento alle procedure di attenuazione del rischio…la parte afferma di aver operato: Non effettuate. Con specifico riferimento alle informazioni, concernenti l'approvvigionamento e l'applicazione di procedure di attenuazione del rischio documentate da appositi registri previsti dall'art. 5 comma 1 del Reg. UE n. 607/2012, la parte afferma
5 di: non detenere alcun registro operatore, o registro di annotazione degli acquisiti extra
UE…”.
Fermo restando il carattere assorbente di tale dichiarazione resa nell'immediatezza dell'accertamento, deve altresì rilevarsi che, in ogni caso, il ricorrente ha violato l'obbligo di conservare diligentemente e porre a disposizione dell'Autorità, nell'immediatezza, i documenti richiesti, in modo da dimostrare di avere provveduto, previamente ad ogni operazione, all'analisi dei rischi e ad ogni adempimento previsto dalla normativa eurounitaria. La mancata tempestiva messa a diposizione rende impossibile stabilire se,
come e quando tali registri siano stati compilati, in dispregio della prevenzione,
collaborazione, tempestività, dovuta diligenza, richiesta dalla normativa europea, né la prova del corretto assolvimento di detti obblighi può essere fornita dall'apposizione di una marca da bollo del 2017 non essendovi contezza di quando la stessa sia stata apposta.
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del resistente che si liquidano nella misura indicata in dispositivo,
d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di riferimento: da € 5.200,01 ad € 26.000,00 – parametri medi – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00; Fase istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00 = € 3.397,00).
P.Q.M.
6 il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 1915/2021 R.G. (cui è riunito il fascicolo n. R.G. 1999/2021),
uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA le ordinanze ingiunzione n. 1/2021
e n. 2/2021 emesse l'11 febbraio 2021 dal Controparte_1
e notificate in pari data;
[...]
2) CONDANNA il ricorrente – in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante pro tempore della – al pagamento in favore Parte_2
del convenuto – in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore – delle spese di giudizio che liquida complessivamente in
€ 3.397,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 21 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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