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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 12615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12615 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30765/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30765 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. B. Starna Parte_1
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, assistente di volo, ha rivendicato il proprio diritto alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità.
L' si è costituito chiedendo preliminarmente l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti dell'azienda datrice di lavoro della ricorrente e nel merito il rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata dall' in quanto nel caso di specie il datore di lavoro CP_1 costituisce un mero adiectus solutionis causa, restando l' il solo soggetto CP_1 obbligato alla prestazione e come tale unico legittimato passivo.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. La ricorrente, assistente di volo, si è assentata dal lavoro in congedo per maternità e ha percepito nei periodi indicati in ricorso l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Ciò, da parte dell' , in analogia con il criterio di determinazione CP_2 dell'indennità di malattia, impostazione che viene contestata da parte ricorrente perché in contrasto con l'art. 22 D. Lgs. n. 151/2001, che prescrive: “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità”, e con il successivo art. 23 che dispone: “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Sulla questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n. 11414/2018. Con tale pronuncia la Cassazione, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal
T.U. sulla maternità e cioè della finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria, garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “…un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”. La Corte ha osservato che “…l'art.
22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all'80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano CP_3
l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto,
l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017).
La disciplina del "calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che … richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la
"retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo…”.
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, le doglianze esposte in ricorso risultano essere fondate, ciò che comporta l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto a vedersi erogare l'indennità di maternità considerando integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio ed in particolare con computo dell'indennità di volo al 100%. A tal fine si condivide la quantificazione della somma dovuta effettuata nell'atto introduttivo, somma cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità, e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di euro 8.782,80, nonché l'importo giornaliero lordo di euro
92,27 per il periodo dal 1.9.2025 sino al termine del periodo di astensione obbligatoria, oltre accessori di legge;
pone a carico dell' le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.864,00, CP_1 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 4 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 6 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30765 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. B. Starna Parte_1
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo CP_1
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, assistente di volo, ha rivendicato il proprio diritto alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità.
L' si è costituito chiedendo preliminarmente l'integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti dell'azienda datrice di lavoro della ricorrente e nel merito il rigetto del ricorso.
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio effettuata dall' in quanto nel caso di specie il datore di lavoro CP_1 costituisce un mero adiectus solutionis causa, restando l' il solo soggetto CP_1 obbligato alla prestazione e come tale unico legittimato passivo.
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. La ricorrente, assistente di volo, si è assentata dal lavoro in congedo per maternità e ha percepito nei periodi indicati in ricorso l'indennità di maternità determinata assumendo come parametro di riferimento, oltre alla retribuzione base, solo il 50% delle indennità di volo anziché il 100% di tutti gli elementi retributivi.
Ciò, da parte dell' , in analogia con il criterio di determinazione CP_2 dell'indennità di malattia, impostazione che viene contestata da parte ricorrente perché in contrasto con l'art. 22 D. Lgs. n. 151/2001, che prescrive: “le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità”, e con il successivo art. 23 che dispone: “…agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice”.
Sulla questione del calcolo dell'indennità di maternità dovuta alle assistenti di volo, con particolare riferimento alla voce indennità di volo (se da computarsi per intero o al 50%), è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n. 11414/2018. Con tale pronuncia la Cassazione, considerata la ratio sottesa alla disciplina dettata dal
T.U. sulla maternità e cioè della finalità di tutelare la lavoratrice in astensione obbligatoria, garantendole quanto più possibile il mantenimento del livello retributivo goduto nel periodo immediatamente precedente al congedo, ha chiarito come la misura dell'indennità di maternità debba essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita, restando esclusa la possibilità di computo attraverso il medesimo criterio di calcolo stabilito per “…un'indennità intrinsecamente diversa quale quella di malattia”. La Corte ha osservato che “…l'art.
22 disciplina, in generale, il trattamento economico e normativo del congedo di maternità, stabilendo, quanto a quello economico (comma 1), che lo stesso sia “pari all'80% della retribuzione” e, quanto agli aspetti normativi (comma 2), che il trattamento sia corrisposto "con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 633, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33" e con gli "stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie". Il rinvio ai "criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie", diversamente da quanto ritenuto dall' , deve intendersi riferito esclusivamente agli istituti che disciplinano CP_3
l'indennità di malattia, come, per esempio, in tema di domanda amministrativa o di regime prescrizionale (cfr., in motivazione, Cass. nr. 2865 del 2004). Per il resto,
l'indennità di malattia gode di una propria disciplina "autonoma in ordine alla specifica indicazione dell'evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all'avente diritto. Soprattutto, vi è differenza tra le due tutele in ragione delle modalità di finanziamento" (in motivazione, Cass. nr. 24009 del 2017).
La disciplina del "calcolo" del trattamento economico di maternità e dunque delle modalità di determinazione del quantum - si rinviene, infatti, esclusivamente nel successivo art. 23 che … richiama solo gli "elementi" (id est voci retributive) che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia mentre nulla dice in ordine alla misura della loro computabilità. Ciò perché la norma stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo espressamente che la
"retribuzione parametro", da prendere a riferimento per determinare, nella misura dell'80% di essa (come stabilito dal precedente art. 22), l'indennità medesima (recte di malattia), sia costituita dalla "retribuzione media globale giornaliera" che si ottiene dividendo per trenta l'importo "totale" della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo…”.
Alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte dalla Suprema Corte, le doglianze esposte in ricorso risultano essere fondate, ciò che comporta l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto a vedersi erogare l'indennità di maternità considerando integralmente tutti gli elementi retributivi costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio ed in particolare con computo dell'indennità di volo al 100%. A tal fine si condivide la quantificazione della somma dovuta effettuata nell'atto introduttivo, somma cui vanno aggiunti gli accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione degli importi dovuti a titolo di indennità di maternità, e per l'effetto condanna l' a corrispondere alla CP_1 ricorrente la somma di euro 8.782,80, nonché l'importo giornaliero lordo di euro
92,27 per il periodo dal 1.9.2025 sino al termine del periodo di astensione obbligatoria, oltre accessori di legge;
pone a carico dell' le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.864,00, CP_1 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, nonché rimborso di quanto effettivamente versato a titolo di contributo unificato, da distrarsi.
Roma, 6 dicembre 2025
IL GIUDICE