Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10022
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Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità della mediazione obbligatoria

    La pretesa creditoria origina da garanzie autonome relative a contratti di leasing, non rientranti nella mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.

  • Rigettato
    Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta

    Le garanzie autonome sono state prodotte, unitamente ai contratti di leasing, piani finanziari ed estratti conto, assolvendo l'onere probatorio.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per nullità delle condizioni generali di contratto

    Le condizioni generali dei contratti di leasing sono state redatte per iscritto e sottoscritte dalle parti, non sussistendo nullità ex art. 117 T.U.B.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per mancata risoluzione dei contratti di leasing

    Le eccezioni relative alla mancata risoluzione dei contratti di leasing sono inopponibili al garante, trattandosi di garanzie autonome.

  • Rigettato
    Inesistenza del credito per inapplicabilità della disciplina ex art. 137-139 L. 124/2017

    Le eccezioni relative all'inadempimento sono inopponibili al garante, trattandosi di garanzie autonome.

  • Rigettato
    Contestazione del valore di mercato dei beni rivenduti

    La contestazione sulla congruità del prezzo di rivendita del centro di lavoro è generica e priva di ulteriori specifiche. Le contestazioni sulla fresatrice sono prive di supporto probatorio e non dimostrano che il bene venduto fosse diverso da quello concesso in leasing.

  • Rigettato
    Violazione dei doveri di correttezza e buona fede

    La violazione dei doveri di correttezza e buona fede è attribuibile, al più, alla società utilizzatrice.

  • Accolto
    Natura delle garanzie autonome

    Le garanzie rilasciate presentano le caratteristiche dei contratti autonomi di garanzia, quali la clausola 'a semplice richiesta', la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ad ogni eccezione.

  • Accolto
    Legittimità del credito

    La documentazione prodotta dalla società opposta (garanzie autonome, contratti di leasing, piani finanziari, estratti conto, fatture di vendita, distinta bonifico) è sufficiente a dimostrare il credito vantato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10022
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10022
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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