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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/12/2025, n. 10022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10022 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38831/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38831 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Parte_1 C.F._1
Pagano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Andrea D'Isernia n. 8 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico
Email_1
OPPONENTE E C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Rizza, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Tunisia n. 6, OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi svolti in premessa in quanto inesistente, inefficace e nullo il titolo sulla cui base è stato concesso e in ogni caso relativo a un credito inesistente;
NEL MERITO
- rigettare la pretesa di controparte per quanto dedotto in premessa, poiché inesistente,
- condannare, in ogni caso, la società opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in virtù di dichiarazione di fattone anticipo”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria:
A) in via principale: rigettare l'opposizione promossa dal sig. (c.f. ) in Parte_1 C.F._1 quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del Tribunale di Milano pubblicato in data 24/07/2024 (sub R.G. 24534/2024) nei confronti del sig.
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
B) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del Tribunale di Milano pubblicato il 24/07/2024 (sub R.G. 24534/2024) nei soli confronti del sig.
pagina 1 di 7 (c.f. ) e limitatamente allo stesso, accertare e condannare il medesimo sig. Parte_1 C.F._1
al pagamento in favore di (c.f. ) dell'importo pari a Euro Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1
65.136,62, oltre agli interessi convenzionali di mora pari a Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti sull'importo pari a € 2.261,27 ed Euribor 3 mesi 365/365 – 0,25 media mese precedente + 6 punti sull'importo pari a € 62.875,35, il tutto dalla data della diffida (i.e. 05/04/2024) sino al saldo effettivo ovvero al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
C) in via istruttoria: rigettare, se reiterate, le avverse istanze di prova orale in quanto inammissibili e inconferenti per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria;
D) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 4 luglio 2024 la società CP_2 ha chiesto di ingiungere a e a il pagamento immediato della
[...] Controparte_3 Parte_1 somma di € 65.135,62, oltre interessi convenzionali al tasso di mora e spese del procedimento. A fondamento della pretesa creditoria, la società ricorrente ha esposto che:
- aveva stipulato in data 29 marzo 2016 con la EF il contratto di leasing n. 30193297/001, avente ad oggetto un centro di lavoro verticale feeler mod. VMP 30 A (cfr. docc.
2-4 del fascicolo monitorio);
- aveva stipulato in data 27 aprile 2018 con la EF il contratto di leasing n. 30211885/001, avente ad oggetto una fresatrice a montante mobile fil sistemi mod. (cfr. docc.
5-7 del fascicolo Parte_2 monitorio);
- il regolare e completo adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore relativamente a ciascun contratto era stato garantito dai signori e (cfr. docc.
8-9 del fascicolo Controparte_3 Parte_1 monitorio);
- il contratto 30211885/001 era altresì assistito dalla garanzia rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Fondo di Garanzia ex legge n. 662/1996 (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio);
- entrambi i contratti si erano svolti regolarmente sino a quando, in dipendenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'utilizzatrice aveva chiesto di accedere alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto- Legge n. 18/2020 e ss.mm. (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio);
- per effetto della moratoria, in relazione a entrambi i contratti, il pagamento dei canoni era stato sospeso, il piano di ammortamento era stato prolungato per un periodo corrispondente ai canoni sospesi e gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, sarebbero stati rimborsati successivamente allo spirare della predetta sospensione;
- il citato Decreto-Legge n. 18/2020 prevedeva che queste operazioni venissero garantite, in via sussidiaria e per una quota pari al 33% della moratoria, da un'apposita sezione del Fondo pubblico di cui alla legge n. 669/1996;
- intervenuto il fallimento dell'utilizzatrice nel corso della moratoria, aveva depositato CP_2 istanza di rivendica del centro di lavoro e della fresatrice, da intendere subordinata alla decisione della curatela di sciogliersi dai contratti secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 72 quater del R.D. n. 267/1942;
- la curatela aveva deciso di sciogliersi da entrambi i contratti (cfr. doc. 12 del fascicolo monitorio);
- la società concedente si era quindi attivata per il recupero dei beni, che erano stati rivenduti sul posto, realizzando complessivamente la somma di € 15.000,00, iva esclusa (cfr. docc. 13-14 del fascicolo monitorio);
- la medesima concedente aveva escusso la garanzia MCC relativa al contratto n. 30211885/001, ricevendo l'importo complessivo di € 231.501,40 (cfr. doc. 15 del fascicolo monitorio); pagina 2 di 7 - la concedente aveva escusso anche la garanzia moratoria MCC, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
- in relazione al contratto n. 3019297/001, residuava un credito in linea capitale di € 2.261,27, oltre interessi convenzionali di mora, pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti (cfr. docc. 16-17 del fascicolo monitorio);
- in relazione al contratto n. 30211885/001, residuava un credito in linea capitale di € 62.875,35, oltre interessi convenzionali di mora, pari all'Euribor 3 mesi 365/365 – 0,25 media mese precedente + 6 punti (cfr. docc. 18-19 del fascicolo monitorio);
- la concedente aveva inviato ai garanti una diffida di pagamento, senza ottenere alcun riscontro (cfr. doc. 20 del fascicolo);
- la società Selmsbipiemme era quindi creditrice dei garanti per il complessivo importo di € 65.136,62, di cui € 2.261,27 per il contratto n. 30193297/001 e € 62.875,35 per il contratto 30211885, maggiorato degli interessi convenzionali di mora dalla data della diffida di pagamento fino al saldo effettivo, ai tassi contrattualmente convenuti. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del 24 luglio 2024 il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e Controparte_3 Parte_1 spese di procedura. 1.3. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo che: Parte_1
- non era stata rispettata nella fattispecie la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria in quanto la controversia riguarderebbe la materia dei contratti bancari;
- il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la società non aveva fornito Controparte_2 prova scritta del credito vantato, evidenziando come gli estratti giustificativi prodotti come documenti nn. 16 e 18 non fossero certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e come i piani finanziari prodotti come documenti nn. 17 e 19 non risultassero sottoscritti dalle parti;
- il credito vantato dalla ricorrente era comunque inesistente in quanto
• le condizioni generali dei due contratti erano nulle per difetto di forma scritta, in quanto non sottoscritte dalle parti, rilevando in proposito come anche ai contratti di leasing si applichi l'art. 117 T.U.B.;
• i contratti non erano comunque risolti secondo le condizioni implicitamente richiamate dalla in quanto lo scioglimento non era avvenuto per l'esercizio da parte del Controparte_2 concedente della clausola risolutiva espressa bensì per volontà del curatore esplicitata ex art. 72 L.F., come evincibile dal ricorso e dal documento n. 12 del fascicolo monitorio;
• i contratti non risultavano risolti nemmeno per inadempimento, poiché alcun inadempimento si era verificato, come evincibile dal ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dal documento n. 11 del fascicolo monitorio, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 137-139 della legge n. 124/2017;
- anche a ritener applicabile l'art. 72 quater L.F., il valore di mercato dei beni cui fa riferimento tale norma non poteva essere quello realizzato dalla società concedente e a tal fine è stato contestato che il centro di lavoro fosse in stato di degrado e che la fresatrice fosse un rottame, evidenziandosi altresì che il bene in questione rientrava in un mercato dell'usato florido (cfr. doc. 1 di parte attrice opponente);
- in definitiva, aveva violato i doveri di correttezza, di buona fede e di Controparte_2 diligenza discendenti dall'art. 2 della Costituzione, nonché ribaditi dagli artt. 1175, 1176, 1374 e 1375 c.c..
pagina 3 di 7 1.4. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. Segnatamente, parte opposta ha rilevato che:
- la domanda proposta dalla non traeva origine da un contratto bancario, Controparte_2 bensì dalle due garanzie autonome rilasciate da relativamente ai due contratti di leasing Parte_1 strumentali e che l'elenco delle materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 deve considerarsi tassativo;
- aveva rilasciato due garanzie autonome, con conseguente inammissibilità e inopponibilità Parte_1 delle eccezioni relative ai contratti di leasing;
- anche laddove le garanzie fossero state considerate alla stregua di mere fideiussioni, la clausola “a semplice richiesta” doveva comunque configurarsi come espresso richiamo all'art. 1462 c.c., con la conseguenza che qualsiasi domanda formulata prima dell'adempimento sarebbe stata illegittima;
- al caso di specie era applicabile l'art. 72 quater L.F., in quanto i contratti di leasing sono stati sciolti dal curatore della EF;
- i richiami di parte attrice opponente alle norme contrattuali e all'art. 1, commi 137-139, della legge n. 124/2017 non erano conferenti;
- non si ravvisa alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto le condizioni generali di contratto erano state redatte per iscritto;
- la doppia sottoscrizione delle condizioni generali era riportata in calce a ciascun contratto di leasing e risultava rilasciata anche da peraltro socio al 70% e legale rappresentante della EF;
Parte_1
- aveva assolto il proprio onere probatorio, producendo le garanzie Controparte_2 rilasciate da i contratti di leasing, nonché i piani finanziari e gli estratti conto, non Parte_1 occorrendo alcuna certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede potevaò essere attribuita, al più, alla società utilizzatrice, la quale aveva l'obbligo di preservare gli interessi propri e della Controparte_2 con particolare riferimento alle condizioni in cui i beni sono stati restituiti;
- il valore di rivendita rapportato allo stato e alle condizioni del centro di lavoro era del tutto congruo e coerente, come emergeva dalla perizia fatta redigere dalla (doc. 3 di parte Controparte_2 convenuta opposta);
- la fresatrice si trovava in uno stato di abbandono e di degrado, come evincibile dal resoconto del sopralluogo effettuato dalla e dai rilievi del perito incaricato dalla CP_4 Controparte_5
(docc.
4-6 di parte convenuta opposta), e la rivendita sul posto del bene al prezzo simbolico di € 1.000,00 aveva consentito di ricavare un importo da detrarre dal credito complessivo, senza l'aggravio di ulteriori costi legati all'asporto e al ritiro del macchinario. La società opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Nell'ambito della prima udienza del 2 luglio 2025 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in base alla quale parte attrice opponente avrebbe dovuto corrispondere in favore di parte convenuta opposta l'importo di € 50.000,00, oltre a € 5.000,00 a titolo di spese legali. All'esito della successiva udienza del 30 settembre 2025, preso atto della mancata accettazione da parte di della suddetta proposta conciliativa, il giudice ha concesso la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10289/2024, non ammettendo, invece, le prove per testimoni richiesta da parte opponente sui capitoli articolati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c..
2. In via pregiudiziale, si osserva che la pretesa creditoria vantata dalla Controparte_2 nei confronti di origina da due garanzie rilasciate dall'opponente in relazione a due
[...] Parte_1 pagina 4 di 7 contratti di locazione finanziaria. Al riguardo, giova comunque evidenziare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il riferimento della norma ai contratti bancari e finanziari contiene un chiaro richiamo tassativo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica inerente agli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), con la conseguenza che non può essere esteso ai contratti di leasing, sebbene agli stessi siano coessenziali finalità di finanziamento (cfr., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sez. III, 9 marzo 2023, n. 829; Tribunale di Cuneo, sez. I, 30 settembre 2024, n. 681). Pertanto, il previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria non integrava una condizione di procedibilità delle domande oggetto del presente giudizio. 3. Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta da non è meritevole di Parte_1 accoglimento. 3.1. Occorre premettere che, nonostante il nomen iuris “fidejussione” utilizzato, le due garanzie rilasciate da in relazione ai due contratti di leasing stipulati dalla Parte_1 Controparte_2 con la società EF, in realtà, hanno natura di contratti autonomi di garanzia.
[...]
In questo senso, oltre alla c.d. clausola di pagamento“a semplice Vs. richiesta” “senza bisogno di costituzione in mora e ogni eccezione rimossa” di cui alle lettere c), depongono: l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. (cf. lett. d); l'espressa rinuncia ad ogni eccezione spettante ai sensi degli artt. 1945 e 1957 c.c. (cfr. lett. d); la deroga all'art. 1939 c.c. (cfr. lett. e); l'impossibilità di opporre alla società concedente eccezioni riguardo al momento di esercizio della facoltà di risolvere i rapporti con il debitore principale (cfr. lett. g). Come statuito dall'orientamento consolidato della giurisprudenza, il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che si distingue dalla fideiussione vera e propria per l'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale. La finalità del contratto di garanzia è quella di tenere indenne il creditore dalle eventuali conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla prestazione principale, trasferendo sul garante il rischio dell'inadempimento da parte del debitore principale, laddove la fideiussione comporta l'ampliamento del novero dei soggetti obbligati rispetto alla prestazione assunta dal soggetto obbligato principale. In definitiva, con la garanzia autonoma si crea un'obbligazione parallela indipendente da quella principale, tale da incidere sulle eccezioni che il garante può sollevare, che sono solo quelle relative all'inesistenza del credito conseguente alla nullità dovuta a violazione di norme imperative o illiceità della causa del rapporto principale, nonché la c.d. exceptio doli generalis, che sottende l'abusiva pretesa del creditore. Applicando tali principi al caso di specie, dunque, le eccezioni sollevate da in ordine alla Parte_1 mancata risoluzione dei due contratti di leasing e all'inidoneità dei piani finanziari e degli estratti conto prodotti per dimostrare il credito sono inopponibili alla concernendo il Controparte_2 rapporto principale intercorrente tra la società concedente e la società utilizzatrice, senza riguardare il profilo della nullità per violazione di norme imperative ovvero per illiceità della causa. Invero, le uniche eccezioni astrattamente opponibili dal garante alla società concedente, per come prospettate dalla difesa del signor sono quella relativa alla nullità ex art. 117 T.U.B. per difetto di Pt_1 prova scritta dei due contratti di leasing, nonché quella relativa alla pretesa violazione dell'art. 72 quater L.F. e dei correlati doveri generali di correttezza e buona fede nelle operazioni di vendita dei due beni oggetto dei contratti di leasing. Tuttavia, la prima è stata formulata in termini alquanto generici ed è comunque infondata. Le condizioni generali di entrambi i contratti di leasing, infatti, risultano in ogni caso essere state redatte per iscritto, pagina 5 di 7 dovendosi rilevare, peraltro, come in calce a ciascuno dei contratti prodotti sia presente la duplice sottoscrizione della società utilizzatrice ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e come l'utilizzatrice abbia dichiarato espressamente “di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, unitamente al documento di sintesi, che per espresso accordo delle parti ne è parte integrante” (cfr. doc. 2 pag. 3 e doc. 5 pag. 8 del fascicolo monitorio). Parimenti infondata è anche la seconda eccezione relativa alla violazione dell'art. 72 quater l.fall.. In particolare, appare generica la contestazione di parte opponente in merito alla congruità del prezzo cui è stato rivenduto il centro di lavoro. Successivamente alla produzione ad opera della società opposta, in occasione della costituzione in giudizio, di una perizia del 16 dicembre 2021 nella quale si dava atto, peraltro, dello stato di abbandono del bene da alcuni mesi, la difesa dell'opponente non ha svolto ulteriori e più specifiche contestazioni in merito alle condizioni del bene. Del resto, il prezzo cui è stato successivamente rivenduto il bene, pari a € 14.000,00, oltre il 22% di IVA, per un complessivo di € 17.080,00, appare pienamente in linea con il valore di pronto realizzo indicato nella predetta perizia, pari a
€ 17.500,00. Per quanto concerne le operazioni di vendita della fresatrice, invece, appaiono del tutto prive di supporto probatorio le contestazioni svolte. Inizialmente, nell'atto di citazione, ha rilevato che il Parte_1 bene avesse un valore superiore al prezzo di € 1.000,00 cui era stato rivenduto e successivamente, a partire dal deposito della memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., ha invece sostenuto come il bene venduto sarebbe stato diverso da quello concesso in leasing. A supporto di tale ricostruzione, parte opponente ha prodotto un corredo fotografico, da cui doveva evincersi che il bene effettivamente rivenduto dalla CP_2 era una fresatrice montante a portale di marca CASER, risalente all'anno 1982 (doc. 21 di
[...] parte attrice opponente prodotto in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.). Posto che la società opposta ha disconosciuto tali fotografie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., si osserva che le fotografie prodotte di per sé sono inidonee a dimostrare la circostanza che la concedente abbia venduto il bene ivi rammostrato ovvero che il bene oggetto di vendita fosse effettivamente diverso da quello concesso in utilizzo alla EF. Tra l'altro, le fotografie prodotte sono prive di alcun riferimento temporale certo. Sul punto, preme comunque sottolineare che, per stessa ammissione di parte opponente, il repertorio fotografico risalirebbe al mese di giugno 2020, ossia a un periodo antecedente all'accoglimento della domanda di rivendica da parte del curatore fallimentare, che ha dichiarato di aver rinvenuto la fresatrice in data 24 giugno 2021 (cfr. verbale dello stato passivo sub doc. 12 Fascicolo monitorio, pag. 47). Occorre poi considerare che la presenza di componenti più vetuste appare, in realtà, coerente con i rilievi effettuati dal perito incaricato dalla che ha infatti ritenuto verosimile che il bene fosse Controparte_2 stato “revampato”. Infine, l'opponente non ha prodotto alcun documento ulteriore, da cui si sarebbe anche solo potuta ipotizzare la presenza di due diverse fresatrici nel patrimonio della società fallita. Non sussistono, dunque, validi elementi per ritenere che la fresatrice consegnata dal curatore alla e successivamente rivenduta da quest'ultima fosse diversa da quella oggetto Controparte_2 del contratto di leasing. In ogni caso, anche a voler aderire alla ricostruzione di parte opponente, la fresatrice acquistata dalla società concessa in locazione finanziaria alla EF Controparte_2 dovrebbe considerarsi, al più, quale bene non rinvenuto, con la conseguenza che in Parte_1 qualità di garante della società utilizzatrice, avrebbe dovuto rispondere dell'intero debito residuo, senza nemmeno la decurtazione del prezzo di rivendita. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta da cui è emerso che la fresatrice fosse gravemente danneggiata e versasse in uno stato di totale abbandono, non può ravvisarsi alcuna mala fede in capo alla pagina 6 di 7 nell'aver rivenduto il bene, quale rottame ferroso, al prezzo di € 1.000,00 Controparte_2 alla società CP_4
In definitiva, parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha soddisfatto il proprio onere probatorio, producendo le garanzie autonome rilasciate da i due contratti di leasing cui le stesse si Parte_1 riferiscono, gli estratti conto e i piani finanziari da cui emergono l'ammontare dei canoni insoluti e del capitale residuo alla data di dichiarazione del fallimento dell'utilizzatrice, le fatture di vendita del centro di lavoro e della fresatrice, nonché la distinta del bonifico disposto in suo favore dalla Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale a dimostrazione di quanto ricavato dall'escussione della garanzia ai sensi della legge n. 662/1996 relativa al contratto n. 30211885/001.
invece, ha sollevato eccezioni in parte inopponibili alla in Parte_1 Controparte_2 parte destituite di fondamento e rimaste prive di idoneo supporto probatorio.
3.2. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 10289/2024, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono liquidate nell'importo di euro 11.268,00 applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in favore della società così provvede: Controparte_2
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del 24 luglio 2024, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 27 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 38831 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Parte_1 C.F._1
Pagano, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Andrea D'Isernia n. 8 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico
Email_1
OPPONENTE E C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Rizza, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, viale Tunisia n. 6, OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi svolti in premessa in quanto inesistente, inefficace e nullo il titolo sulla cui base è stato concesso e in ogni caso relativo a un credito inesistente;
NEL MERITO
- rigettare la pretesa di controparte per quanto dedotto in premessa, poiché inesistente,
- condannare, in ogni caso, la società opposta alle spese ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore in virtù di dichiarazione di fattone anticipo”.
Parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, sia di merito che istruttoria:
A) in via principale: rigettare l'opposizione promossa dal sig. (c.f. ) in Parte_1 C.F._1 quanto inammissibile e infondata per tutti i motivi esposti negli atti di causa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del Tribunale di Milano pubblicato in data 24/07/2024 (sub R.G. 24534/2024) nei confronti del sig.
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
B) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del Tribunale di Milano pubblicato il 24/07/2024 (sub R.G. 24534/2024) nei soli confronti del sig.
pagina 1 di 7 (c.f. ) e limitatamente allo stesso, accertare e condannare il medesimo sig. Parte_1 C.F._1
al pagamento in favore di (c.f. ) dell'importo pari a Euro Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1
65.136,62, oltre agli interessi convenzionali di mora pari a Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti sull'importo pari a € 2.261,27 ed Euribor 3 mesi 365/365 – 0,25 media mese precedente + 6 punti sull'importo pari a € 62.875,35, il tutto dalla data della diffida (i.e. 05/04/2024) sino al saldo effettivo ovvero al pagamento del diverso importo che dovesse essere accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia;
C) in via istruttoria: rigettare, se reiterate, le avverse istanze di prova orale in quanto inammissibili e inconferenti per tutti i motivi esposti con la terza memoria istruttoria;
D) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi e onorari di causa”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 4 luglio 2024 la società CP_2 ha chiesto di ingiungere a e a il pagamento immediato della
[...] Controparte_3 Parte_1 somma di € 65.135,62, oltre interessi convenzionali al tasso di mora e spese del procedimento. A fondamento della pretesa creditoria, la società ricorrente ha esposto che:
- aveva stipulato in data 29 marzo 2016 con la EF il contratto di leasing n. 30193297/001, avente ad oggetto un centro di lavoro verticale feeler mod. VMP 30 A (cfr. docc.
2-4 del fascicolo monitorio);
- aveva stipulato in data 27 aprile 2018 con la EF il contratto di leasing n. 30211885/001, avente ad oggetto una fresatrice a montante mobile fil sistemi mod. (cfr. docc.
5-7 del fascicolo Parte_2 monitorio);
- il regolare e completo adempimento delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore relativamente a ciascun contratto era stato garantito dai signori e (cfr. docc.
8-9 del fascicolo Controparte_3 Parte_1 monitorio);
- il contratto 30211885/001 era altresì assistito dalla garanzia rilasciata dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Fondo di Garanzia ex legge n. 662/1996 (cfr. doc. 10 del fascicolo monitorio);
- entrambi i contratti si erano svolti regolarmente sino a quando, in dipendenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'utilizzatrice aveva chiesto di accedere alle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto- Legge n. 18/2020 e ss.mm. (cfr. doc. 11 del fascicolo monitorio);
- per effetto della moratoria, in relazione a entrambi i contratti, il pagamento dei canoni era stato sospeso, il piano di ammortamento era stato prolungato per un periodo corrispondente ai canoni sospesi e gli interessi maturati nel periodo di sospensione, calcolati sul debito residuo in linea capitale al tasso contrattuale, sarebbero stati rimborsati successivamente allo spirare della predetta sospensione;
- il citato Decreto-Legge n. 18/2020 prevedeva che queste operazioni venissero garantite, in via sussidiaria e per una quota pari al 33% della moratoria, da un'apposita sezione del Fondo pubblico di cui alla legge n. 669/1996;
- intervenuto il fallimento dell'utilizzatrice nel corso della moratoria, aveva depositato CP_2 istanza di rivendica del centro di lavoro e della fresatrice, da intendere subordinata alla decisione della curatela di sciogliersi dai contratti secondo quanto previsto dagli artt. 72 e 72 quater del R.D. n. 267/1942;
- la curatela aveva deciso di sciogliersi da entrambi i contratti (cfr. doc. 12 del fascicolo monitorio);
- la società concedente si era quindi attivata per il recupero dei beni, che erano stati rivenduti sul posto, realizzando complessivamente la somma di € 15.000,00, iva esclusa (cfr. docc. 13-14 del fascicolo monitorio);
- la medesima concedente aveva escusso la garanzia MCC relativa al contratto n. 30211885/001, ricevendo l'importo complessivo di € 231.501,40 (cfr. doc. 15 del fascicolo monitorio); pagina 2 di 7 - la concedente aveva escusso anche la garanzia moratoria MCC, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro;
- in relazione al contratto n. 3019297/001, residuava un credito in linea capitale di € 2.261,27, oltre interessi convenzionali di mora, pari all'Euribor 3 mesi 365/365 media mese precedente + 8 punti (cfr. docc. 16-17 del fascicolo monitorio);
- in relazione al contratto n. 30211885/001, residuava un credito in linea capitale di € 62.875,35, oltre interessi convenzionali di mora, pari all'Euribor 3 mesi 365/365 – 0,25 media mese precedente + 6 punti (cfr. docc. 18-19 del fascicolo monitorio);
- la concedente aveva inviato ai garanti una diffida di pagamento, senza ottenere alcun riscontro (cfr. doc. 20 del fascicolo);
- la società Selmsbipiemme era quindi creditrice dei garanti per il complessivo importo di € 65.136,62, di cui € 2.261,27 per il contratto n. 30193297/001 e € 62.875,35 per il contratto 30211885, maggiorato degli interessi convenzionali di mora dalla data della diffida di pagamento fino al saldo effettivo, ai tassi contrattualmente convenuti. 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del 24 luglio 2024 il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e Controparte_3 Parte_1 spese di procedura. 1.3. Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione eccependo che: Parte_1
- non era stata rispettata nella fattispecie la condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento del procedimento di mediazione, obbligatoria in quanto la controversia riguarderebbe la materia dei contratti bancari;
- il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la società non aveva fornito Controparte_2 prova scritta del credito vantato, evidenziando come gli estratti giustificativi prodotti come documenti nn. 16 e 18 non fossero certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. e come i piani finanziari prodotti come documenti nn. 17 e 19 non risultassero sottoscritti dalle parti;
- il credito vantato dalla ricorrente era comunque inesistente in quanto
• le condizioni generali dei due contratti erano nulle per difetto di forma scritta, in quanto non sottoscritte dalle parti, rilevando in proposito come anche ai contratti di leasing si applichi l'art. 117 T.U.B.;
• i contratti non erano comunque risolti secondo le condizioni implicitamente richiamate dalla in quanto lo scioglimento non era avvenuto per l'esercizio da parte del Controparte_2 concedente della clausola risolutiva espressa bensì per volontà del curatore esplicitata ex art. 72 L.F., come evincibile dal ricorso e dal documento n. 12 del fascicolo monitorio;
• i contratti non risultavano risolti nemmeno per inadempimento, poiché alcun inadempimento si era verificato, come evincibile dal ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dal documento n. 11 del fascicolo monitorio, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dagli artt. 137-139 della legge n. 124/2017;
- anche a ritener applicabile l'art. 72 quater L.F., il valore di mercato dei beni cui fa riferimento tale norma non poteva essere quello realizzato dalla società concedente e a tal fine è stato contestato che il centro di lavoro fosse in stato di degrado e che la fresatrice fosse un rottame, evidenziandosi altresì che il bene in questione rientrava in un mercato dell'usato florido (cfr. doc. 1 di parte attrice opponente);
- in definitiva, aveva violato i doveri di correttezza, di buona fede e di Controparte_2 diligenza discendenti dall'art. 2 della Costituzione, nonché ribaditi dagli artt. 1175, 1176, 1374 e 1375 c.c..
pagina 3 di 7 1.4. Si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto e in diritto. Segnatamente, parte opposta ha rilevato che:
- la domanda proposta dalla non traeva origine da un contratto bancario, Controparte_2 bensì dalle due garanzie autonome rilasciate da relativamente ai due contratti di leasing Parte_1 strumentali e che l'elenco delle materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 deve considerarsi tassativo;
- aveva rilasciato due garanzie autonome, con conseguente inammissibilità e inopponibilità Parte_1 delle eccezioni relative ai contratti di leasing;
- anche laddove le garanzie fossero state considerate alla stregua di mere fideiussioni, la clausola “a semplice richiesta” doveva comunque configurarsi come espresso richiamo all'art. 1462 c.c., con la conseguenza che qualsiasi domanda formulata prima dell'adempimento sarebbe stata illegittima;
- al caso di specie era applicabile l'art. 72 quater L.F., in quanto i contratti di leasing sono stati sciolti dal curatore della EF;
- i richiami di parte attrice opponente alle norme contrattuali e all'art. 1, commi 137-139, della legge n. 124/2017 non erano conferenti;
- non si ravvisa alcuna nullità ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto le condizioni generali di contratto erano state redatte per iscritto;
- la doppia sottoscrizione delle condizioni generali era riportata in calce a ciascun contratto di leasing e risultava rilasciata anche da peraltro socio al 70% e legale rappresentante della EF;
Parte_1
- aveva assolto il proprio onere probatorio, producendo le garanzie Controparte_2 rilasciate da i contratti di leasing, nonché i piani finanziari e gli estratti conto, non Parte_1 occorrendo alcuna certificazione ex art. 50 T.U.B.;
- la violazione dei doveri di correttezza e buona fede potevaò essere attribuita, al più, alla società utilizzatrice, la quale aveva l'obbligo di preservare gli interessi propri e della Controparte_2 con particolare riferimento alle condizioni in cui i beni sono stati restituiti;
- il valore di rivendita rapportato allo stato e alle condizioni del centro di lavoro era del tutto congruo e coerente, come emergeva dalla perizia fatta redigere dalla (doc. 3 di parte Controparte_2 convenuta opposta);
- la fresatrice si trovava in uno stato di abbandono e di degrado, come evincibile dal resoconto del sopralluogo effettuato dalla e dai rilievi del perito incaricato dalla CP_4 Controparte_5
(docc.
4-6 di parte convenuta opposta), e la rivendita sul posto del bene al prezzo simbolico di € 1.000,00 aveva consentito di ricavare un importo da detrarre dal credito complessivo, senza l'aggravio di ulteriori costi legati all'asporto e al ritiro del macchinario. La società opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.5. Nell'ambito della prima udienza del 2 luglio 2025 il giudice ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., in base alla quale parte attrice opponente avrebbe dovuto corrispondere in favore di parte convenuta opposta l'importo di € 50.000,00, oltre a € 5.000,00 a titolo di spese legali. All'esito della successiva udienza del 30 settembre 2025, preso atto della mancata accettazione da parte di della suddetta proposta conciliativa, il giudice ha concesso la provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo n. 10289/2024, non ammettendo, invece, le prove per testimoni richiesta da parte opponente sui capitoli articolati nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c..
2. In via pregiudiziale, si osserva che la pretesa creditoria vantata dalla Controparte_2 nei confronti di origina da due garanzie rilasciate dall'opponente in relazione a due
[...] Parte_1 pagina 4 di 7 contratti di locazione finanziaria. Al riguardo, giova comunque evidenziare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, il riferimento della norma ai contratti bancari e finanziari contiene un chiaro richiamo tassativo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica inerente agli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), con la conseguenza che non può essere esteso ai contratti di leasing, sebbene agli stessi siano coessenziali finalità di finanziamento (cfr., ex multis, Corte d'Appello di Milano, sez. III, 9 marzo 2023, n. 829; Tribunale di Cuneo, sez. I, 30 settembre 2024, n. 681). Pertanto, il previo espletamento della procedura di mediazione obbligatoria non integrava una condizione di procedibilità delle domande oggetto del presente giudizio. 3. Passando all'esame del merito, l'opposizione proposta da non è meritevole di Parte_1 accoglimento. 3.1. Occorre premettere che, nonostante il nomen iuris “fidejussione” utilizzato, le due garanzie rilasciate da in relazione ai due contratti di leasing stipulati dalla Parte_1 Controparte_2 con la società EF, in realtà, hanno natura di contratti autonomi di garanzia.
[...]
In questo senso, oltre alla c.d. clausola di pagamento“a semplice Vs. richiesta” “senza bisogno di costituzione in mora e ogni eccezione rimossa” di cui alle lettere c), depongono: l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. (cf. lett. d); l'espressa rinuncia ad ogni eccezione spettante ai sensi degli artt. 1945 e 1957 c.c. (cfr. lett. d); la deroga all'art. 1939 c.c. (cfr. lett. e); l'impossibilità di opporre alla società concedente eccezioni riguardo al momento di esercizio della facoltà di risolvere i rapporti con il debitore principale (cfr. lett. g). Come statuito dall'orientamento consolidato della giurisprudenza, il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che si distingue dalla fideiussione vera e propria per l'inesistenza di un vincolo di accessorietà con il rapporto principale. La finalità del contratto di garanzia è quella di tenere indenne il creditore dalle eventuali conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla prestazione principale, trasferendo sul garante il rischio dell'inadempimento da parte del debitore principale, laddove la fideiussione comporta l'ampliamento del novero dei soggetti obbligati rispetto alla prestazione assunta dal soggetto obbligato principale. In definitiva, con la garanzia autonoma si crea un'obbligazione parallela indipendente da quella principale, tale da incidere sulle eccezioni che il garante può sollevare, che sono solo quelle relative all'inesistenza del credito conseguente alla nullità dovuta a violazione di norme imperative o illiceità della causa del rapporto principale, nonché la c.d. exceptio doli generalis, che sottende l'abusiva pretesa del creditore. Applicando tali principi al caso di specie, dunque, le eccezioni sollevate da in ordine alla Parte_1 mancata risoluzione dei due contratti di leasing e all'inidoneità dei piani finanziari e degli estratti conto prodotti per dimostrare il credito sono inopponibili alla concernendo il Controparte_2 rapporto principale intercorrente tra la società concedente e la società utilizzatrice, senza riguardare il profilo della nullità per violazione di norme imperative ovvero per illiceità della causa. Invero, le uniche eccezioni astrattamente opponibili dal garante alla società concedente, per come prospettate dalla difesa del signor sono quella relativa alla nullità ex art. 117 T.U.B. per difetto di Pt_1 prova scritta dei due contratti di leasing, nonché quella relativa alla pretesa violazione dell'art. 72 quater L.F. e dei correlati doveri generali di correttezza e buona fede nelle operazioni di vendita dei due beni oggetto dei contratti di leasing. Tuttavia, la prima è stata formulata in termini alquanto generici ed è comunque infondata. Le condizioni generali di entrambi i contratti di leasing, infatti, risultano in ogni caso essere state redatte per iscritto, pagina 5 di 7 dovendosi rilevare, peraltro, come in calce a ciascuno dei contratti prodotti sia presente la duplice sottoscrizione della società utilizzatrice ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e come l'utilizzatrice abbia dichiarato espressamente “di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, unitamente al documento di sintesi, che per espresso accordo delle parti ne è parte integrante” (cfr. doc. 2 pag. 3 e doc. 5 pag. 8 del fascicolo monitorio). Parimenti infondata è anche la seconda eccezione relativa alla violazione dell'art. 72 quater l.fall.. In particolare, appare generica la contestazione di parte opponente in merito alla congruità del prezzo cui è stato rivenduto il centro di lavoro. Successivamente alla produzione ad opera della società opposta, in occasione della costituzione in giudizio, di una perizia del 16 dicembre 2021 nella quale si dava atto, peraltro, dello stato di abbandono del bene da alcuni mesi, la difesa dell'opponente non ha svolto ulteriori e più specifiche contestazioni in merito alle condizioni del bene. Del resto, il prezzo cui è stato successivamente rivenduto il bene, pari a € 14.000,00, oltre il 22% di IVA, per un complessivo di € 17.080,00, appare pienamente in linea con il valore di pronto realizzo indicato nella predetta perizia, pari a
€ 17.500,00. Per quanto concerne le operazioni di vendita della fresatrice, invece, appaiono del tutto prive di supporto probatorio le contestazioni svolte. Inizialmente, nell'atto di citazione, ha rilevato che il Parte_1 bene avesse un valore superiore al prezzo di € 1.000,00 cui era stato rivenduto e successivamente, a partire dal deposito della memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., ha invece sostenuto come il bene venduto sarebbe stato diverso da quello concesso in leasing. A supporto di tale ricostruzione, parte opponente ha prodotto un corredo fotografico, da cui doveva evincersi che il bene effettivamente rivenduto dalla CP_2 era una fresatrice montante a portale di marca CASER, risalente all'anno 1982 (doc. 21 di
[...] parte attrice opponente prodotto in allegato alla memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.). Posto che la società opposta ha disconosciuto tali fotografie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c., si osserva che le fotografie prodotte di per sé sono inidonee a dimostrare la circostanza che la concedente abbia venduto il bene ivi rammostrato ovvero che il bene oggetto di vendita fosse effettivamente diverso da quello concesso in utilizzo alla EF. Tra l'altro, le fotografie prodotte sono prive di alcun riferimento temporale certo. Sul punto, preme comunque sottolineare che, per stessa ammissione di parte opponente, il repertorio fotografico risalirebbe al mese di giugno 2020, ossia a un periodo antecedente all'accoglimento della domanda di rivendica da parte del curatore fallimentare, che ha dichiarato di aver rinvenuto la fresatrice in data 24 giugno 2021 (cfr. verbale dello stato passivo sub doc. 12 Fascicolo monitorio, pag. 47). Occorre poi considerare che la presenza di componenti più vetuste appare, in realtà, coerente con i rilievi effettuati dal perito incaricato dalla che ha infatti ritenuto verosimile che il bene fosse Controparte_2 stato “revampato”. Infine, l'opponente non ha prodotto alcun documento ulteriore, da cui si sarebbe anche solo potuta ipotizzare la presenza di due diverse fresatrici nel patrimonio della società fallita. Non sussistono, dunque, validi elementi per ritenere che la fresatrice consegnata dal curatore alla e successivamente rivenduta da quest'ultima fosse diversa da quella oggetto Controparte_2 del contratto di leasing. In ogni caso, anche a voler aderire alla ricostruzione di parte opponente, la fresatrice acquistata dalla società concessa in locazione finanziaria alla EF Controparte_2 dovrebbe considerarsi, al più, quale bene non rinvenuto, con la conseguenza che in Parte_1 qualità di garante della società utilizzatrice, avrebbe dovuto rispondere dell'intero debito residuo, senza nemmeno la decurtazione del prezzo di rivendita. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta da cui è emerso che la fresatrice fosse gravemente danneggiata e versasse in uno stato di totale abbandono, non può ravvisarsi alcuna mala fede in capo alla pagina 6 di 7 nell'aver rivenduto il bene, quale rottame ferroso, al prezzo di € 1.000,00 Controparte_2 alla società CP_4
In definitiva, parte opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha soddisfatto il proprio onere probatorio, producendo le garanzie autonome rilasciate da i due contratti di leasing cui le stesse si Parte_1 riferiscono, gli estratti conto e i piani finanziari da cui emergono l'ammontare dei canoni insoluti e del capitale residuo alla data di dichiarazione del fallimento dell'utilizzatrice, le fatture di vendita del centro di lavoro e della fresatrice, nonché la distinta del bonifico disposto in suo favore dalla Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale a dimostrazione di quanto ricavato dall'escussione della garanzia ai sensi della legge n. 662/1996 relativa al contratto n. 30211885/001.
invece, ha sollevato eccezioni in parte inopponibili alla in Parte_1 Controparte_2 parte destituite di fondamento e rimaste prive di idoneo supporto probatorio.
3.2. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 10289/2024, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento alla limitata attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate. Le spese vengono liquidate nell'importo di euro 11.268,00 applicando i valori medi dei parametri per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e i valori minimi per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in favore della società così provvede: Controparte_2
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 10289/2024 del 24 luglio 2024, che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 27 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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