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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
IA TE ha pronunziato all'udienza del 12.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2380 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
nato ad [...] il [...] Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Anna Casareale;
Ricorrenti
E
in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Loiacono
e IO CO;
Resistente
OGGETTO: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 21.2.2024 i lavoratori indicati in epigrafe, dipendenti della società convenuta con la qualifica di macchinisti, lamentavano che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato (e non eroga) voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base ed intrinsecamente connesse allo svolgimento delle mansioni (trasferte e diarie;
indennità fuori nastro;
indennità aggiuntiva;
indennità di ore guida agente unico e agente doppio;
indennità di disponibilità; compenso di riserva;
compenso di flessibilità; compenso di produttività guida a pieno;
compenso di produttività guida a vuoto).
Domandavano, dunque, la condanna della parte convenuta al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero invece dovuto percepire computando nella base di calcolo della retribuzione feriale gli emolumenti sopra indicati, a far tempo dalla data di assunzione.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava integralmente le avverse domande.
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta dal sig.
in ragione della conciliazione in sede sindacale Parte_1 sottoscritta il 28.2.2024. Sul punto, rimarcava come il predetto lavoratore, per un verso, avesse già rinunziato anche alla domanda proposta e, per altro verso, comunque pretendesse “il ricalcolo della retribuzione ferie in forza di indennità che non ha evidentemente percepito sino al 28.2.2024”
(indennità fuori nastro ed indennità aggiuntiva).
Sempre in via preliminare, per ambedue i ricorrenti, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti sorti anteriormente alla data del 7.7.2016.
Prendeva poi posizione nel merito, anche sostenendo come i due lavoratori non avessero fornito la prova che, da un lato, le indennità percepite fossero effettivamente volte a compensare un disagio correlato all'ordinario svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto (o, comunque, fossero attinenti al loro status personale o professionale) e che, dall'altro lato, la perdita retributiva li avesse dissuasi dal godimento delle ferie.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prima di affrontare nel merito le varie questioni dibattute, deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità delle domande giudiziali proposte dal sig.
, in ragione della conciliazione sindacale del 28.2.2024. Parte_1
Pag. 2 di 20 Essa è parzialmente fondata e, quindi, dev'essere accolta per quanto di ragione.
Come si evince dall'allegato 8 della produzione documentale della CP_2 resistente, le parti (appunto il lavoratore e la società Parte_1 datrice di lavoro) sottoscrivevano, in data 28.2.2024, un accordo conciliativo in sede protetta che prendeva le mosse dalla controversia pendente (in grado di appello), promossa dal lavoratore sul presupposto di non aver percepito “il pagamento di tutte le indennità aziendali legate all'effettiva prestazione, spettanti in relazione ai diversi profili professionali rivestiti dal momento dell'assunzione” (con la precisazione di aver iniziato a percepire una quota pari al 20% dell'indennità aggiuntiva e dell'indennità giornaliera dall'anno 2012, con aumento del 20% ogni successivo biennio;
di aver ricevuto dal gennaio 2015 l'indennità di guida, ma di non aver mai ricevuto l'indennità fuori nastro).
In base all'accordo raggiunto, il lavoratore accettava l'importo lordo di €
55.000,00 (“a mero titolo transattivo-novativo e comunque”) a tacitazione definitiva di tutte le pretese azionate in giudizio e di “ogni altra eventuale rivendicazione relativa o comunque direttamente o indirettamente connessa
a diritti derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, con incidenza anche su altri istituti di legge o contrattuali, fino alla data di sottoscrizione del
… verbale”.
Il lavoratore, quindi, dava “conseguentemente ed espressamente atto di non aver nulla a pretendere, per i titoli azionati, per tutto il periodo dalla propria assunzione fino alla data di sottoscrizione del … verbale” di conciliazione. Il lavoratore rinunziava altresì ad ogni altra eventuale rivendicazione “relativa
o comunque connessa a diritti derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale [(a titolo esemplificativo e non esaustivo, per premi, indennità di produttività, diarie, buoni pasto, e ogni altra indennità o compenso anche legato a particolari modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative)], ivi
Pag. 3 di 20 compresa ogni pretesa correlata all'attività svolta in relazione ai profili professionali precedentemente posseduti”.
Alla clausola 12 dell'accordo, il lavoratore accettava “che l'esercizio di qualsiasi eccezione fondata sull'inefficacia del presente atto” dovesse
“essere preceduto, quale condizione di proponibilità dell'azione, dalla Contr restituzione a delle somme percepite … al lordo di eventuali interessi maturati”.
In tale quadro, secondo la prospettiva difensiva seguita dalla difesa dell'odierno ricorrente, la portata preclusiva della conciliazione in sede sindacale deve intendersi limitata alle pretese di differenze retributive aventi ad oggetto indennità aggiuntiva, indennità giornaliera, indennità di guida ed indennità di fuori nastro.
Diversamente, secondo la difesa dell'odierna resistente, l'itera domanda giudiziale oggetto del presente scrutinio è stata oggetto di rinunzia (e, comunque, il lavoratore giammai potrebbe pretendere di ottenere differenze retributive, in relazione ai giorni di ferie godute, per indennità non percepite durante i giorni di effettivo lavoro: “emerge a chiare lettere dall'accordo sottoscritto in sede protetta che non aveva mai percepito l'indennità di guida di fuori nastro e l'aggiuntiva”).
Ebbene, posto che gli effetti della conciliazione sindacale non possono riverberarsi su diritti non ancora sorti alla data della relativa sottoscrizione, per comprendere la misura della fondatezza dell'eccezione della società convenuta, occorre considerare che:
- da un lato, la transazione generale (ad onta dell'ambigua terminologia di cui all'art. 1975 c.c.) non è quella con cui le parti pongono fine alla generalità delle controversie in atto o in potenza tra di loro, ma piuttosto quella mediante la quale le parti chiudono, con reciproche concessioni contenute in unico accordo, una pluralità di liti (Cass. n. 5138 del 2003);
Pag. 4 di 20 - dall'altro lato, è transazione novativa quella che, per la qualità e quantità dell'intervento rinnovatore, che include fatti o presupposti di fatto estranei al pregresso rapporto, nel determina la sostituzione integrale, laddove la transazione semplice opera solo modifiche.
Ciò posto, nel caso di specie, le rinunce del lavoratore hanno riguardato tutti i diritti derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale, sicché
l'inammissibilità della domanda giudiziale proposta da Parte_1
deve giudicarsi estesa (per l'intero periodo di causa: atteso che le domande pretese azionate si riferiscono ad un periodo temporale integralmente coperto dagli effetti della conciliazione sindacale) alle pretese di differenze retributive correlate all'inclusione nella retribuzione feriale di indennità fuori nastro, indennità aggiuntiva, indennità di ore guida agente unico e agente doppio indennità di disponibilità, compenso di riserva, compenso di flessibilità, compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto.
Non si ritiene condivisibile, in particolare, la deduzione difensiva attorea, basata sul rilievo che la conciliazione in sede sindacale fosse stata stipulata esclusivamente richiamando gli accordi del 7.7.1997, del 3.2.1998 e del
9.6.1998, vigenti al momento della proposizione della domanda giudiziale relativa al giudizio all'epoca pendente, con la conseguenza che le obbligazioni nascenti dagli accordi aziendali sopravvenuti sarebbero state escluse dalla transazione.
Vale, infatti, rimarcare che, nell'ambito di una transazione generale (e novativa), la rinunzia del lavoratore non si limitava “alle pretese azionate nel giudizio indicato in premessa” ma si estendeva anche alle altre rivendicazioni connesse a diritti derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (tout court), senza alcuna ulteriore specificazione.
2. Ciò posto, nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
Pag. 5 di 20 era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. n. 23366 del 2020).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava
(e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, era stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità
(anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. n. 13425 del
2019 e Cass. n. 22401 del 2020) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”)
e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro,
a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
Pag. 6 di 20 (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, CP_4
C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LL e altri, C-
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_2 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_4
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, Persona_2 punto 58, nonchè e altri, punto 60). CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Pag. 7 di 20 Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza
LL e altri cit., punto 23).
Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LL e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio
2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i Per_3 vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro,
Pag. 8 di 20 interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20216 del
2022):
Pag. 9 di 20 - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicchè la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
2.a. Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per
Pag. 10 di 20 legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, risponde a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs.
66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
2.b. Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, i ricorrenti hanno già integralmente fruito delle ferie a loro disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Pag. 11 di 20 Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché
l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
3.a. Tanto detto - e passando all'esame delle singole indennità controverse - il fatto che l'indennità di trasferta/ diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL
23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di
“importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo <
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e
13321 del 2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di CP_1 che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità
[...] di trasferta e diaria ridotta), pronunciatasi nel senso della correttezza della decisione inclusiva della Corte di merito, sul presupposto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
Pag. 12 di 20 comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019;
Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la
“normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante, peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs
314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Stesso discorso va fatto in relazione:
-all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 9.6.1998, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni del personale dei comparti macchina, scorta treni, guida e viaggiante autolinee in quanto diretta a
Pag. 13 di 20 compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo;
- all'indennità di guida 1 e 2 o indennità aggiuntiva prevista dall'Accordo del
3.2.1998 paragrafo 5.3) in favore delle qualifiche di “macchinista, capotreno, conduttore, agente di scorta e conducente di linea” e computata “per ora di condotta o di scorta o di guida, al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti”;
-all'indennità ore guida agente unico ed agente doppio, successivamente denominata indennità di condotta, spettante al personale di esercizio alla guida dei treni;
- al compenso di riserva, spettante al personale comandato in turno di riserva, per il fatto di presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda;
- al compenso di flessibilità, nella misura in cui il lavoratore ne matura la spettanza per aver prestato servizio oltre l'undicesima ora;
- ai compensi di produttività guida a pieno/ a vuoto, trattandosi di remunerare gli incomodi intrinsecamente correlati all'espletamento delle mansioni di guida.
Piuttosto, l'esclusione dalla retribuzione feriale va affermata con riferimento all'indennità di disponibilità prevista dall'art. 5 dell'Accordo del 13.12.2019, se solo si considera che, in base alle previsioni dello stesso accordo aziendale, “la sua corresponsione non ha la finalità di compensare un disagio” ma piuttosto di premiare coloro che si siano resi volontariamente disponibili a prestare attività lavorativa fuori servizio.
3.b. Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea
Pag. 14 di 20 un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”
(Cass. n. 20216 del 2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, le voci retributive poste dai ricorrenti a fondamento delle loro pretese sono state effettivamente corrisposte ai due lavoratori in modo costante e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo) e, come precedentemente visto, presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate nonché con il loro status professionale.
Un giudizio positivo delle pretese degli odierni istanti, peraltro, va formulato anche tenuto conto della dedotta irrisorietà dell'incidenza del mancato computo delle stesse voci retributive nell'ambito della retribuzione feriale.
Se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza CGUE LL), anche a voler tenere conto della non cospicua differenza retributiva (eccepita dalla difesa della resistente) essi risultano idonei a determinare un potenziale effetto dissuasivo dello stesso godimento delle ferie.
4. Procedendo, dunque, all'individuazione specifica delle differenze retributive, è corretto l'argomento difensivo della resistente che limita CP_2 il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale
(Cass. n. 20216 del 2022).
Pag. 15 di 20 Ciò, con la precisazione che le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva equivalgono a 24 giorni e che, come sostenuto dalla difesa della società resistente, i crediti azionati sono stati dimostrati – tramite la rituale produzione delle buste paga – fino al mese di ottobre 2021 (per ciò che riguarda il lavoratore ) e fino al mese di dicembre 2020 (per ciò Parte_1
Pt_ che riguarda il lavoratore ).
5. Pertanto, nei termini predetti dev'essere condannata la società convenuta, con integrale rigetto dell'eccezione di prescrizione.
A tale proposito, possono richiamarsi le motivazioni più volte espresse dalla corte di Appello di Bari, ove si legge:
“Esattamente il giudice di prime cure ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26246 del 2022 – che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del
2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della citata l. n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè, a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto ... Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie – non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro ... In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2), e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le
Pag. 16 di 20 ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n. 26246 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 174 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione – tra “diritto al lavoro”, riconosciuto a tutti i cittadini dalla
Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne all'impresa ... Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto per esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza che sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit. … Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì, in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile
e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati ... Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l. n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali» … Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs.
n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le
Pag. 17 di 20 norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che
«salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1) ... Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.)
… Ne deriva che l'introduzione della legge ER ha senza dubbio inciso Contr sulla stabilità del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: «il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del
2008…, che fa divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.», ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge ER in tema di
Pag. 18 di 20 licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, «sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato.
L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministrativo»”.
7. Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, sono determinate secondo i parametri del D.M.
55/2014 e sono ridotte in ragione della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2380 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione di diarie e Parte_1 trasferte nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue – pari a 24 giorni annui), condannando Controparte_1 al pagamento delle relative differenze retributive,
[...] maturate dalla data di assunzione fino ad ottobre 2021;
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione di diarie Parte_2
e trasferte, indennità fuori nastro, indennità aggiuntiva, indennità di ore guida agente unico e agente doppio, compenso di riserva, compenso di flessibilità,
Pag. 19 di 20 compenso di produttività guida a pieno e compenso di produttività guida a vuoto nella retribuzione dovuta per il periodo di ferie (4 settimane annue – pari a 24 giorni annui), condannando Controparte_1 al pagamento delle relative differenze retributive,
[...] maturate dalla data di assunzione fino a dicembre 2020;
2) condanna, altresì, la società convenuta alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 2.200,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo IA TE
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