Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2423 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Pietro Accardo, con il quale è elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e Dario Cosimo Roberto Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento n. 44 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora da molti anni in agricoltura, ottenendo regolarmente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
- che, nell'anno 2014, ha lavorato in qualità di bracciante agricola, per 52 giornate, alle dipendenze dell'azienda del sig. , sita in Platì Persona_1
(RC);
- che è stata impiegata in lavori di allevamento di animali e di lavorazione del latte, per otto ore al giorno seguendo le direttive del datore di lavoro o dei suoi incaricati, ricevendo un compenso giornaliero di circa €
30,00 in contanti;
- che, con raccomandata del 13/04/23, l' le ha comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro;
- che la cancellazione dagli elenchi è illegittima, in quanto l'eventuale annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione sarebbe dovuto intervenire entro un termine non superiore a 18 mesi dal momento dell'emanazione;
- che il provvedimento di disconoscimento è privo di motivazione;
- che i ricorsi amministrativi proposti non sono stati decisi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto, per i motivi che precedono, della nullità, inesistenza o comunque illegittimità del provvedimento comunicato dall' il 13/4/23, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a CP_1
restare iscritta per 52 giornate negli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di Grotteria per il 2014; per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del Presidente e legale rappresentante a riattribuire le giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Con vittoria di spese e 3
compensi del presente giudizio, da distrarsi.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo:
- che è spirato il termine decadenziale per proporre l'azione giudiziaria, previsto dall' art. 22, comma 1 D. L. n. 7/1970;
- che grava sulla ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione;
- che la sig.ra non ha diritto ad essere iscritta negli elenchi Pt_1
nominativi dei lavoratori agricoli.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall atteso che il provvedimento di CP_1
disconoscimento è stato comunicato in data 13/04/2023, con raccomandata a.r., cui ha fatto seguito il ricorso amministrativo (all. n. 2 al ricorso introduttivo) inoltrato in data 26/05/2023 e il ricorso giurisdizionale, tempestivamente depositato in data 11/07/2023, nel rispetto del termine previsto dall' art. 22, comma 1 D. L. n. 7/1970.
Nel merito, va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo
2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione 4
probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n.
212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha 5
adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione al fine di provare il rapporto di lavoro dedotto, sebbene anche eventuale documentazione proveniente dal datore di lavoro
(come le buste paga) avrebbe potuto al più avere carattere indiziario.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n.
9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2014, comunicato con raccomandata a.r. del 13/04/2023, è scaturito da accertamenti ispettivi eseguiti dall' presso l'azienda agricola culminati CP_1 Persona_1
con la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati nel periodo dal
1/03/2010 al 30/09/2020.
Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alle omissioni contributive riscontrate (con un insoluto di circa 87894,83) e all'assenza di documentazione contabile, all'esito dell'ispezione sui terreni e dell'esame dei Parte registri stalla dell di Locri, ma anche alla luce delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro (che tra l'altro ha riferito che, nel corso degli anni, i dipendenti utilizzati con maggiore continuità sono stati sua moglie, sua cognata e sua suocera) e dagli unici due lavoratori che si sono presentati in seguito alla convocazione (che hanno dimostrato di non avere alcuna conoscenza dell'azienda e dei terreni), gli ispettori hanno concluso nulla può far ritenere che l'azienda abbia avuto realmente personale alle proprie dipendenze.
Infatti, gli ispettori hanno rilevato, alla luce delle indagini svolte, che l'attività poteva richiedere manodopera esterna solo in casi eccezionali o in caso di assenza del titolare, considerando, tra l'altro, che la cura del bestiame 6
richiede un lavoro costante per tutto l'arco dell'anno, mentre tutti i dipendenti erano sempre denunciati negli stessi periodi dell'anno, a fronte di periodi in cui non veniva assunto alcun dipendente.
Orbene, le risultanze processuali, in combinato con la documentazione in atti, non sono state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva.
Infatti, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di aver lavorato, nell'anno 2014, per 52 giornate, da ottobre a dicembre, per 8 ore al giorno, occupandosi di lavori di allevamento di animali (bovini, ovini e caprini) e di lavorazione del latte dagli stessi prodotto, su fondi di proprietà dell'azienda siti nel comune di Platì, ricevendo un compenso corrispondente al salario sindacale (di circa 30 euro al giorno), versato in denaro contante.
Tuttavia, la ricorrente non ha allegato documentazione relativa al rapporto di lavoro (come, ad esempio, un contratto di lavoro, una comunicazione o delle buste paga). Pt_3
Inoltre, l'istruttoria processuale non ha confermato quanto reclamato nel ricorso.
Infatti, il teste contraddicendosi anche con Testimone_1
riferimento alla propria stessa età, ha riferito che: “So che la ricorrente lavorava in un'azienda agricola a Platì nel 2014 in quanto la vedevo o chiedere dei passaggi per strada s Grotteria o la vedevo prendere l'autobus; a volte prendeva il mio stesso autobus;
l'autobus che io prendevo partiva da
Mammola e terminava la corsa a Locri;
io e la signora salivamo Pt_1
alla stessa fermata che si trova in Contrada Auteto nel comune di Grotteria;
io scendevo a Siderno e la ricorrente rimaneva sull'autobus so che andava a
Locri perché l'autobus terminava la corsa a Locri;
può darsi che andava a lavorare a Platì, ma non me lo ha detto lei l'ho sentito dire;
può darsi anche che andava in una altro posto;
vedevo la ricorrente sull'autobus alle 7:00 non tutte le mattine;
non ricordo in che periodo dell'anno la vedevo, non l'ho vista nell'arco di tutto l'anno; io ho lavorato a Siderno in una pasticceria per circa 7
20 anni;
per un certo periodo ho preso l'autobus per andare a Siderno, a volte mi facevo accompagnare;
non ricordo per quanti anni ho preso
l'autobus. So che la signora lavorava nel 2014 perché l'ho sentito Pt_1
dire, so che guardava gli ovini;
lo so perché l'ho sentito dire in giro;
ho sentito dire in giro a Grotteria che la signora Parte_1
guardava gli ovini, ma non so chi fosse il suo datore di lavoro;
non so se lavorava ogni giorno, non so se dovesse rispettare un orario di lavoro, non so se percepiva una retribuzione;
non so in che località lavorava;
però so che lavorava perché l'ho sentito dire. Nel 2014 io ho incontrato la ricorrente soltanto sull'autobus”.
Invece, il teste ha genericamente riferito Testimone_2
che: “So che nel 2014 la signora guardava le mucche in quanto le Pt_1
davo dei passaggi;
non so che lavoro facesse la signora nel 2015 o Parte_4
nel 2010 o in altri anni, so solo che nel 2014 lavorava guardando le mucche e le capre;
nel 2014 io la mattina alle 7:00 andavo a fare una passeggiata incontravo la ricorrente e le davo un passaggio;
non ricordo se andavo a fare una passeggiata la mattina nel 2015 o nel 2010 o nel 2017; invece nel 2014 a volte la mattina andavo a afre una passeggiata;
partivo da Mammola in auto la mattina e vagavo senza una meta;
nel corso del mio vagare incontravo la signora a Grotteria per strada che aspettava l'autobus alle 7:00; la Pt_1
incontravo alla fermata dell'autobus che si trova nella strada di Mammola scendendo per andare verso Gioiosa o Grotteriaquando la vedevo mi fermavo
e la signora mi diceva che andava a lavorare;
a quel punto la accompagnavo fino a lavoro a Platì; la lasciavo vicino al lavoro per strada perché lei mi diceva che lì lavorava;
lì c'era la strada;
non andavo a riprenderla;
mi sembra che il datore di lavoro della ricorrente si chiamasse non so Per_1
se la ricorrente lavorava tutti i giorni perché non glie lo chiedevo;
mi diceva che lavorava per 8 ore al giorno;
non so a che ora doveva essere sul posto di lavoro;
non so se venisse pagata;
non ricordo in che periodo dell'anno 2014 8
ho dato i passaggi in auto alla ricorrente;
non ricordo quante volte le ho dato un passaggio in auto;
dopo aver lasciato la ricorrente andavo più su per girare l'auto e vedevo che la ricorrente entrava in un posto attraverso un cancello dove vi erano mucche capre e pecore;
io giravo l'auto e me ne andavo;
mentre andavo via vedevo la ricorrente camminare in mezzo agli animali;
non ricordo se con lei vi fosse qualcuno;
non ricordo se vi fosse qualcuno che gesticolava e indicava alla ricorrente qualcosa;
ricordo solo di aver visto la ricorrente camminare tra gli animali”; “io nel 2014 lavoravo per l'AFOR; lavoravo in alcuni periodi dell'anno; negli anni periodi dell'anno non ricordo cosa facevo”.
Orbene, nessuno dei due testi escussi ha avuto immediata percezione dei fatti reclamati nel ricorso, riportando dichiarazioni “per sentito dire” o de relato actroris (riferite dalla ricorrente), peraltro vaghe e prive di ogni riferimento all'attività lavorativa svolta, alle mansioni espletate, all'orario di lavoro, al luogo in cui si sarebbe svolta l'attività lavorativa, al datore di lavoro, all'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro del solo titolare e solo eccezionalmente con qualche aiuto esterno, mentre la ricorrente nulla ha allegato né provato in ordine al rapporto di lavoro oggetto di cancellazione.
Quanto alle doglianze relative alla legittimità della procedura, il richiamo alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del 1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Infatti, oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e, di contro, l'obbligo dell' di CP_1
imporre il rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa. 9
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n. 26230/2019).
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile,
Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c. 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 2423/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4638,00, oltre accessori, come per legge.
Locri, 15/05/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci