Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta, Adele De Paula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria relativa al concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 12 posti di Dirigente farmacista – Disciplina di Farmacia Ospedaliera, Area di Farmacia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. OL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe e successivi motivi aggiunti, -OMISSIS- (in appresso, -OMISSIS-) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: -- la graduatoria pubblicata il -OMISSIS-in relazione al concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 12 posti di Dirigente farmacista – Disciplina di Farmacia Ospedaliera, Area di Farmacia, presso l’ASL-OMISSIS-; -- l’esito delle prove orali del -OMISSIS-, nella parte in cui il proponente era stato dichiarato assente e, quindi, rinunciatario; -- la clausola del bando di concorso, a tenore della quale «I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso»; -- la convocazione per la prova orale, nella parte in cui prevedeva che, «qualora [i candidati] non dovessero presentarsi a sostenere la prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza»; -- la delibera n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il Direttore Generale dell’ASL -OMISSIS- ha approvato la graduatoria definitiva di merito e nominato i vincitori del concorso anzidetto;
- a sostegno dell’esperito gravame, lamentava, in estrema sintesi, che la patologia impeditiva occorsagli nella data -OMISSIS-) fissata per la prova orale – così come attestata dall’esibito certificato del medico curante – sarebbe stata illogicamente ritenuta non giustificativa del richiesto differimento di quest’ultima e, quindi, considerata a guisa di mera rinuncia;
- costituitasi l’intimata ASL -OMISSIS-, eccepiva l’inammissibilità e infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del-OMISSIS- per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, in limine, che:
- la presente controversia è da reputarsi attratta alla cognizione dell’adito giudice amministrativo, stante la natura puramente concorsuale della procedura selettiva da essa investita;
- tanto alla stregua dell’indirizzo sancito in subiecta materia, all’indomani della novella apportata dall’art. 20, comma 1, della l. n. 118/2022 all’art. 15, comma 7 bis, del d.lgs. n. 502/1992, da Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8344, che, ai fini del radicamento della giurisdizione amministrativa, ha reputato rilevante, da un lato, la preminenza ponderale delle prove di esame (nella specie, 80/100 per le prime, di cui 30/100 per la prova scritta, consistente nello «svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa», 30/100 per la prova pratica, afferente alle «tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito», 20/100 per la prova orale, vertente «sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire») rispetto ai titoli valutabili (nella specie, 20/100) e, d’altro lato, l’accessibilità alla competizione da parte di soggetti “esterni” all’amministrazione (nella specie, ammessi dalla lex specialis, richiedente “requisiti specifici” unicamente la laurea magistrale in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche, la specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera o in disciplina ad essa equipollente o affine ovvero l’iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina interessata o in disciplina ad essa equipollente o affine e l’iscrizione all’albo professionale);
- la giurisdizione amministrativa neppure è da intendersi esclusa dalla circostanza che per la procedura selettiva de qua sia prevista una quota di riserva di 6 posti a favore del personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. 75/2017, e dell’art. art. 1, comma 268, lett. b) della l. 234/2021;
- quella nella specie contemplata dal bando di concorso è, infatti, una forma di stabilizzazione indiretta del personale precario, ossia mediata dal superamento di una vera e propria procedura concorsuale nell’ambito della quale una certa aliquota dei posti disponibili (non superiore al 50%), in corrispondenza della quale la giurisdizione viene a radicarsi in capo al giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2020, n. 3801; sez. V, 19 aprile 2024, n. 3567; TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 gennaio 2019, n. 845; TAR Campania, Napoli, sez. V, 9 febbraio 2021, n. 837);
Considerato, sempre in rito, che:
- è da intendersi superata l’eccezione di inammissibilità (rectius, improcedibilità) ricollegata dall’amministrazione resistente alla circostanza che il -OMISSIS- -OMISSIS-., nell’instaurare il presente giudizio, non aveva gravato la delibera direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, recante l’approvazione della graduatoria definitiva di merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 12 posti di Dirigente farmacista – Disciplina di Farmacia Ospedaliera, Area di Farmacia;
- il ricorrente ha, infatti, tempestivamente assolto tale onere impugnatorio mediante motivi aggiunti notificati ai controinteressati per pubblici proclami, così come autorizzato all’udienza camerale del 3 settembre 2025;
Considerato, nel merito, che, come sancito da consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. V, 14 febbraio 2023, n. 2600; sez. II, 22 agosto 2024, n. 15921), la scelta dell'amministrazione di negare il differimento della prova di efficienza fisica per motivi di salute del singolo candidato disvela un evidente eccesso di potere ogni qual volta: -- il differimento richiesto sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento della procedura concorsuale; -- non vi sia alcuna prova del fatto che detto differimento comporti significativi aggravi organizzativi e finanziari a carico dell'amministrazione; -- il motivo ostativo di salute non sia imputabile (per negligenza o imprudenza) al candidato che richiede il differimento della prova;
Considerato che le proposizioni attoree risultano, altresì, suffragate dalle seguenti argomentazioni, formulate da TAR Campania, Napoli, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 683, con riferimento ad una fattispecie in termini:
- a differenza delle prove scritte, che, in omaggio al principio basico di par condicio, devono essere sostenute contestualmente da tutti i candidati, chiamati a misurarsi nello stesso momento con la medesima traccia, senza possibilità di alterazione di sorta delle regole di svolgimento prestabilite né tantomeno di differimenti parziali, «nel caso di prova orale, invece, lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati ammessi rappresenta una costante connessa alla stessa diversa natura della prova, di talché, di regola, occorre una espressa e motivata giustificazione per negare assenso ad un'istanza di un candidato ammesso all'orale di breve differimento, dovuta a un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie»;
- «In tal caso, – prosegue la decisione richiamata – è evidente che un eventuale diniego può trovare ostacolo solo a fronte di una ragionevole giustificazione dell'amministrazione a sua volta ancorata ad un interesse prevalente rispetto a quello addotto dall'interessato, quale quello di consentire il rispetto di precise scadenze temporali e una rapida conclusione della procedura.
Ciò posto … la possibilità di rinviare la seduta di svolgimento della prova orale non trovava ostacoli:
- né nelle previsioni del bando richiamate dalla Commissione, in quanto non si è trattato di mera mancata presentazione della candidata alla prova orale, ovvero di fatto concludente qualificabile come rinuncia, bensì di richiesta espressa di differimento, avendo addotto la ricorrente, del tutto motivatamente, un provato impedimento, avente carattere oggettivo e non diversamente superabile (ciò consente di superare anche il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della specifica previsione del bando);
- né dalle modalità oggettive della prova orale, per sua natura, si ribadisce, non necessitante la contestualità dello svolgimento per tutti i candidati;
- né, infine, nella necessità di tutelare l'interesse al celere espletamento della procedura, occorrendo in ogni caso valutare in concreto la conciliabilità di tale interesse con le istanze di tutela della salute della ricorrente …
In altre parole, il differimento richiesto e non accordato avrebbe senz'altro consentito il dispiegarsi di una misura del tutto proporzionata e ragionevole rispetto agli interessi da bilanciare, consentendo di superare l'impedimento occorso senza pregiudizio alcuno, né per la procedura selettiva né per l'affidamento riposto dalla deducente nelle chance di utile collocamento in graduatoria, stante l'intervenuto superamento di ben due prove concorsuali (scritta e pratica).
Va anche soggiunto che l'impedimento lamentato della ricorrente è stato anche accertato dal medico di base, il quale riveste la qualità di pubblico ufficiale, di talché il relativo certificato, attestante lo stato di infermità della candidata, è assistito da fede privilegiata superabile solo con la querela di falso (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 8713/11).
Non risultando sconfessate in alcun modo le risultanze riportate nel certificato medico, se non con valutazioni del tutto contraddittorie della Commissione (che sembra contestare senza validi argomenti che lo stato febbrile impedisse alla candidata di sostenere la prova), il diniego di differimento opposto alla ricorrente risulta non congruamente motivato, oltre che del tutto irragionevole e sproporzionato nella sua definitiva natura escludente, impedendo alla candidata, affetta dal documentato evento morboso, di sostenere la prova d'esame, conclusiva di una serrata selezione, nonostante non siano emersi, per quanto esposto, ostacoli di sorta ad un breve differimento»;
Considerato che, nella specie:
- il -OMISSIS-., nel giorno -OMISSIS-, in cui era stato convocato per la prova orale, è risultato affetto da «gastroenterite acuta», come attestato dal proprio medico curante, giusta certificato in pari data, fidefaciente fino a querela di falso;
- il manifestarsi di tale patologia ha oggettivamente impedito all’interessato di presentarsi nella suindicata data presso l’“Aula delle Conferenze” dell’ASL per lo svolgimento delle attività concorsuali;
- come segnalato per il tramite del proprio procuratore incaricato nella comunicazione via p.e.c. del -OMISSIS-– senza trovare smentita sul punto nelle difese avversarie –, il ricorrente si è recato presso i locali all’uopo designati nello stesso giorno del-OMISSIS-, in cui era prevista la prosecuzione delle prove orali da parte di altri candidati, «senza però sortire utile riscontro»;
- alla luce degli indirizzi pretori dianzi declinati, la configurazione a guisa di mera rinuncia dell’assenza giustificata dall’evento morboso oggettivamente impeditivo occorso al -OMISSIS-., susseguita dalla dichiarata disponibilità di quest’ultimo a sostenere la prova orale in stretta contiguità temporale con lo svolgimento delle attività concorsuali, è da reputarsi, dunque, inficiata da irragionevolezza e sproporzionalità;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata fondatezza, il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti con essi impugnati;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe ed i relativi motivi aggiunti, per l’effetto annullando gli atti con essi impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
OL Di OL, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL Di OL | LU US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.