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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/11/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. DI BELLO RAFFAELLO Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. LUPOLI Controparte_1
SC LO
convenuta
avente ad oggetto: retribuzione
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 24/05/2024 chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta e correlate differenze retributive.
La convenuta resisteva.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. In via di estrema sintesi, la ricorrente ha agito in giudizio rivendicando una serie di differenze retributive nei confronti della resistente e ciò nel presupposto che tra le parti vi sia stato non già un rapporto di collaborazione su base volontaria ma un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, deve premettersi, in termini di ricostruzione generale dell'istituto della subordinazione, che ai sensi dell 'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l 'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l 'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell 'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l' inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che una serie di elementi fattuali - documentali e in parte comprovati dall'istruttoria orale svolta - depongono nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti.
Particolare rilievo assumono, in particolare, le seguenti circostanze:
- la durata non breve e prolungata nel tempo del rapporto lavorativo (da dicembre 2018 ad aprile 2023);
- la predisposizione per l 'organizzazione lavorativa di un sistema di turnazioni all 'interno della quale era pienamente inserita la ricorrente, come risulta dai numerosi prospetti di turnazione prodotti;
- l 'inserimento stabile della ricorrente all 'interno dell 'organizzazione lavorativa della resistente, in correlazione con le caratteristiche e le finalità medico-assistenziali del servizio svolto dalla Controparte_1
, ossia operatività presso il servizio 118 presente nell 'ospedale di
[...]
Taranto con collegamento con la centrale operativa per prestare soccorso sanitario;
- l 'utilizzo di strumenti prevalentemente messi a disposizione dal datore di lavoro;
- la soggezione al potere disciplinare-sanzionatorio del datore di lavoro attraverso un meccanismo particolare che sanzionava il rifiuto di svolgere il turno assegnato con riduzione o eliminazione di turni di servizio, circostanza confermata in maniera particolareggiata da alcuni dei testi escussi.
L 'insieme di tali elementi inducono a ritenere, quindi, che tra le parti vi sia stato un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Più specificamente, quanto alla durata del rapporto, protrattosi per cinque anni, si tratta di una circostanza documentalmente provata e comunque non contestata dalla parte resistente. Per quanto concerne l ' inserimento della ricorrente nei turni lavorativi, anche in questo caso si tratta di una circostanza documentale,
e in particolare comprovata dai numerosi prospetti di turnazione prodotti dalla ricorrente, e sostanzialmente confermata dai testi escussi, sebbene con dei distinguo in ordine al la possibilità o meno di sottrarsi alle turnazioni e alle relative conseguenze.
Sul punto deve ulteriormente osservarsi che dall'esame della suddetta documentazione risulta lo svolgimento di un numero di turni piuttosto elevato, circostanza anch'essa rilevante, in chiave presuntiva, perché denota lo svolgimento della prestazione con carattere di assoluta continuità. Relativamente alla tipologia della prestazione svolta, deve osservarsi che è documentalmente provato che la ricorrente era assunta con qualifica di “autista soccorritore ”, né è contestato che la sua prestazione fosse eseguita all 'interno di un vero e proprio servizio di soccorso con articolazione in squadre, circostanze che comunque hanno trovato conferma nell ' istruttoria svolta.
In ordine a tale profilo deve ulteriormente osservarsi, come in parte anticipato, che proprio la natura del servizio svolto dalla ricorrente e offerto dalla Confraternita, ossia la partecipazione alla unità mobile di soccorso del servizio “118” , concorre a far ritenere che non si sia trattata di una forma di collaborazione
“spontanea” e su base volontaria, perché è evidente che un servizio di questo tipo, strumentale alla salvaguardia di un bene essenziale come il diritto alla salute, necessariamente presuppone la continuità e l
'affidamento circa la regolare presenza ed effettiva partecipazione ai turni di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio, compresa chi, come la ricorrente, era formalmente inquadrata come volontaria.
Ancora, i testi escussi hanno sostanzialmente concordato sul fatto che nell 'esercizio del servizio si utilizzavano prevalentemente i mezzi messi a disposizione dalla resistente. In particolare il teste di parte resistente ha affermato che “Il Sig. dava disposizioni ai volontari per lo svolgimento Tes_1 Per_1 dei turni settimanali così come anche per le postazioni di destinazione che erano 3, due a Massafra e 1 a
. I volontari che si avvicendavano nelle varie postazioni erano quasi sempre gli stessi a seguito CP_1 dell'inserimento di qualcuno nuovo. Confermo che l' ci metteva a disposizione mezzi ed CP_2 attrezzature. Dal momento in cui salivamo sull'ambulanza, facevamo la ricognizione con la centrale operativa del 118 e da quel momento eravamo soggetti alle disposizioni della centrale operativa, esattamente come accade oggi con ”. CP_3
Particolare rilievo nel senso della natura subordinata del rapporto lavorativo assume poi la circostanza che la ricorrente, al pari di altri volontari della resistente sentiti come testimoni, percepisse per la collaborazione svolta un rimborso spese pari € 18,00 per il giorno ed € 36,00 per la notte.
Sul punto appare opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23890/2015 che, sia pure resa nella specifica prospettiva della differenza tra rimborso spese e compensi in ambito tributario, fornisce alcuni elementi particolarmente chiarificatori sul tema.
Si afferma, infatti, nella motivazione della citata decisione, che:“(…) è opportuno chiarire l 'esatta portata della disposizione, contenuta nell 'articolo 2, secondo comma, delta legge n. 266/91,secondo la quale "Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall 'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l 'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse." La prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione,per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, perquanto riguarda l ' intero prelievo IRPEF) l 'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall 'associazione costituirebbero specifico rimborso. La seconda parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dall'associazione di volontariato ai propri associati qualora gli stessi eccedano "i l imiti preventivamente stabil i ti dalle organizzazioni stesse". (… ) In sostanza, la disposizione in commento - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l
'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l 'erogazione di compensi, ossia,in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass.
Sez. Lav. nn.12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell 'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in " limiti preventivamente stabiliti” (… )”.
Tali condivisibili principi assumono particolare rilievo perché evidenziano che il rimborso spese, per essere realmente tale, deve presentare un rapporto sinallagmatico con le spese effettivamente sostenute dal collaboratore volontario, il che sembra debba essere escluso in radice allorquando si sia al cospetto di rimborsi quantificati in misura forfettaria, come invece accade nel caso dei rimborsi erogati alla ricorrente che, come evidenziato, erano determinati in misura fissa per ciascun turno di servizio.
Ancora, con specifico riferimento al contenzioso lavoristico, particolarmente rilevante appare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2629/2021, in cui si osserva che “La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen juris, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese (Cass. n. 12964/2008; n.
10974/2010). Alla stregua di quanto disposto dall 'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l
'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al tro rapporto di contenuto patrimoniale con l 'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l 'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell 'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l 'ammontare di queste (Cass. n. 9468/2013)”.
Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché proprio dalla natura meramente forfettaria del rimborso spese e non collegata all 'effettivo recupero di esborsi sostenuti fa derivare la conseguenza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Senpre il teste di parte resistente ha Tes_1 infatti dichiarato che più che un rimborso spese fosse in realtà una vera e propria retribuzione. Il teste ha inoltre dichiarato che “con riferimento alla circostanza di cui alla lettera I) preciso che le Tes_2 autocertificazioni venivano predisposte dal' e poi sottoposte alla firma dei singoli CP_2 volontari prima di procedere alla erogazione dei bonifici. Era indicata una cifra forfettaria senza specificazione di singole voci e non so se poi i singoli volontari producessero scontrini e/o altri documenti di spesa”.
Ciò posto, deve quindi ritenersi che tra le parti nel periodo in considerazione (2018/2023) sia intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate considerando la qualifica di autista soccorritore, riconducibili alla categoria C del CCNL per il personale dipendente delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell 'ambito socio- sanitario, assistenziale, educativo, del 2.08.2004 e successive modifiche. I conteggi effettuati dalla ricorrente non sono stati specificamente contestati dalla resistente che si è difesa solo sull'an della domanda, sicchè possono essere utilizzati da questo Giudice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come autista soccorritore cat. C ccnl dal 2018 al 2023, condanna la resistente ad erogare alla ricorrente le relative differenze retributive nella misura di € 66.123,00, oltre accessori di legge,
• condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore distrattario.
Taranto, 27.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da
, con l'avv. DI BELLO RAFFAELLO Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. LUPOLI Controparte_1
SC LO
convenuta
avente ad oggetto: retribuzione
Fatto e diritto Con ricorso depositato il 24/05/2024 chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta e correlate differenze retributive.
La convenuta resisteva.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono. In via di estrema sintesi, la ricorrente ha agito in giudizio rivendicando una serie di differenze retributive nei confronti della resistente e ciò nel presupposto che tra le parti vi sia stato non già un rapporto di collaborazione su base volontaria ma un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, deve premettersi, in termini di ricostruzione generale dell'istituto della subordinazione, che ai sensi dell 'art. 2094 c.c., “è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro, l 'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l 'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell 'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l' inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che una serie di elementi fattuali - documentali e in parte comprovati dall'istruttoria orale svolta - depongono nel senso della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti.
Particolare rilievo assumono, in particolare, le seguenti circostanze:
- la durata non breve e prolungata nel tempo del rapporto lavorativo (da dicembre 2018 ad aprile 2023);
- la predisposizione per l 'organizzazione lavorativa di un sistema di turnazioni all 'interno della quale era pienamente inserita la ricorrente, come risulta dai numerosi prospetti di turnazione prodotti;
- l 'inserimento stabile della ricorrente all 'interno dell 'organizzazione lavorativa della resistente, in correlazione con le caratteristiche e le finalità medico-assistenziali del servizio svolto dalla Controparte_1
, ossia operatività presso il servizio 118 presente nell 'ospedale di
[...]
Taranto con collegamento con la centrale operativa per prestare soccorso sanitario;
- l 'utilizzo di strumenti prevalentemente messi a disposizione dal datore di lavoro;
- la soggezione al potere disciplinare-sanzionatorio del datore di lavoro attraverso un meccanismo particolare che sanzionava il rifiuto di svolgere il turno assegnato con riduzione o eliminazione di turni di servizio, circostanza confermata in maniera particolareggiata da alcuni dei testi escussi.
L 'insieme di tali elementi inducono a ritenere, quindi, che tra le parti vi sia stato un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Più specificamente, quanto alla durata del rapporto, protrattosi per cinque anni, si tratta di una circostanza documentalmente provata e comunque non contestata dalla parte resistente. Per quanto concerne l ' inserimento della ricorrente nei turni lavorativi, anche in questo caso si tratta di una circostanza documentale,
e in particolare comprovata dai numerosi prospetti di turnazione prodotti dalla ricorrente, e sostanzialmente confermata dai testi escussi, sebbene con dei distinguo in ordine al la possibilità o meno di sottrarsi alle turnazioni e alle relative conseguenze.
Sul punto deve ulteriormente osservarsi che dall'esame della suddetta documentazione risulta lo svolgimento di un numero di turni piuttosto elevato, circostanza anch'essa rilevante, in chiave presuntiva, perché denota lo svolgimento della prestazione con carattere di assoluta continuità. Relativamente alla tipologia della prestazione svolta, deve osservarsi che è documentalmente provato che la ricorrente era assunta con qualifica di “autista soccorritore ”, né è contestato che la sua prestazione fosse eseguita all 'interno di un vero e proprio servizio di soccorso con articolazione in squadre, circostanze che comunque hanno trovato conferma nell ' istruttoria svolta.
In ordine a tale profilo deve ulteriormente osservarsi, come in parte anticipato, che proprio la natura del servizio svolto dalla ricorrente e offerto dalla Confraternita, ossia la partecipazione alla unità mobile di soccorso del servizio “118” , concorre a far ritenere che non si sia trattata di una forma di collaborazione
“spontanea” e su base volontaria, perché è evidente che un servizio di questo tipo, strumentale alla salvaguardia di un bene essenziale come il diritto alla salute, necessariamente presuppone la continuità e l
'affidamento circa la regolare presenza ed effettiva partecipazione ai turni di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio, compresa chi, come la ricorrente, era formalmente inquadrata come volontaria.
Ancora, i testi escussi hanno sostanzialmente concordato sul fatto che nell 'esercizio del servizio si utilizzavano prevalentemente i mezzi messi a disposizione dalla resistente. In particolare il teste di parte resistente ha affermato che “Il Sig. dava disposizioni ai volontari per lo svolgimento Tes_1 Per_1 dei turni settimanali così come anche per le postazioni di destinazione che erano 3, due a Massafra e 1 a
. I volontari che si avvicendavano nelle varie postazioni erano quasi sempre gli stessi a seguito CP_1 dell'inserimento di qualcuno nuovo. Confermo che l' ci metteva a disposizione mezzi ed CP_2 attrezzature. Dal momento in cui salivamo sull'ambulanza, facevamo la ricognizione con la centrale operativa del 118 e da quel momento eravamo soggetti alle disposizioni della centrale operativa, esattamente come accade oggi con ”. CP_3
Particolare rilievo nel senso della natura subordinata del rapporto lavorativo assume poi la circostanza che la ricorrente, al pari di altri volontari della resistente sentiti come testimoni, percepisse per la collaborazione svolta un rimborso spese pari € 18,00 per il giorno ed € 36,00 per la notte.
Sul punto appare opportuno richiamare quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23890/2015 che, sia pure resa nella specifica prospettiva della differenza tra rimborso spese e compensi in ambito tributario, fornisce alcuni elementi particolarmente chiarificatori sul tema.
Si afferma, infatti, nella motivazione della citata decisione, che:“(…) è opportuno chiarire l 'esatta portata della disposizione, contenuta nell 'articolo 2, secondo comma, delta legge n. 266/91,secondo la quale "Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall 'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l 'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse." La prima parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sulla parte contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione,per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, perquanto riguarda l ' intero prelievo IRPEF) l 'onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall 'associazione costituirebbero specifico rimborso. La seconda parte di tale disposizione significa che non possono essere considerati rimborsi di spese - e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione - gli esborsi erogati dall'associazione di volontariato ai propri associati qualora gli stessi eccedano "i l imiti preventivamente stabil i ti dalle organizzazioni stesse". (… ) In sostanza, la disposizione in commento - inserita in un articolo di legge che definisce normativamente l
'attività di volontariato - tende a garantire che i rimborsi spese non mascherino l 'erogazione di compensi, ossia,in definitiva, che il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro (si veda, sul punto Cass.
Sez. Lav. nn.12964/08, 10974/10, 9468/13) e a tal fine prescrive che i rimborsi a ciascun singolo volontario, per un verso, siano connessi a "spese effettivamente sostenute" - il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell 'entità del rimborso con criteri forfettari - e, per altro verso, rientrino in " limiti preventivamente stabiliti” (… )”.
Tali condivisibili principi assumono particolare rilievo perché evidenziano che il rimborso spese, per essere realmente tale, deve presentare un rapporto sinallagmatico con le spese effettivamente sostenute dal collaboratore volontario, il che sembra debba essere escluso in radice allorquando si sia al cospetto di rimborsi quantificati in misura forfettaria, come invece accade nel caso dei rimborsi erogati alla ricorrente che, come evidenziato, erano determinati in misura fissa per ciascun turno di servizio.
Ancora, con specifico riferimento al contenzioso lavoristico, particolarmente rilevante appare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2629/2021, in cui si osserva che “La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal nomen juris, il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese (Cass. n. 12964/2008; n.
10974/2010). Alla stregua di quanto disposto dall 'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l
'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al tro rapporto di contenuto patrimoniale con l 'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l 'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell 'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l 'ammontare di queste (Cass. n. 9468/2013)”.
Si tratta di un principio particolarmente rilevante perché proprio dalla natura meramente forfettaria del rimborso spese e non collegata all 'effettivo recupero di esborsi sostenuti fa derivare la conseguenza della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Senpre il teste di parte resistente ha Tes_1 infatti dichiarato che più che un rimborso spese fosse in realtà una vera e propria retribuzione. Il teste ha inoltre dichiarato che “con riferimento alla circostanza di cui alla lettera I) preciso che le Tes_2 autocertificazioni venivano predisposte dal' e poi sottoposte alla firma dei singoli CP_2 volontari prima di procedere alla erogazione dei bonifici. Era indicata una cifra forfettaria senza specificazione di singole voci e non so se poi i singoli volontari producessero scontrini e/o altri documenti di spesa”.
Ciò posto, deve quindi ritenersi che tra le parti nel periodo in considerazione (2018/2023) sia intercorso un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive maturate considerando la qualifica di autista soccorritore, riconducibili alla categoria C del CCNL per il personale dipendente delle Misericordie e delle Organizzazioni operanti nell 'ambito socio- sanitario, assistenziale, educativo, del 2.08.2004 e successive modifiche. I conteggi effettuati dalla ricorrente non sono stati specificamente contestati dalla resistente che si è difesa solo sull'an della domanda, sicchè possono essere utilizzati da questo Giudice.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando cosi provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto, riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come autista soccorritore cat. C ccnl dal 2018 al 2023, condanna la resistente ad erogare alla ricorrente le relative differenze retributive nella misura di € 66.123,00, oltre accessori di legge,
• condanna altresì la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
3500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore distrattario.
Taranto, 27.11.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE