Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
593/24 RG
TRIBUNALE DI RIETI
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SEZIONE CIVILE
Il Tribunale
Composto dai seguenti magistrati
Dott. Carlo Sabatini Presidente – est.
Dott. Gianluca Morabito Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/10/24
[...]
[...] ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Rieti in composizione monocratica nel procedimento contraddistinto dal n° di
Par R.G. 1052/2023 comunicata in data 03.05.2024: il dunque aveva disatteso la sua richiesta di ordinare con decreto inaudita altera parte, ovvero a seguito di comparizione delle parti, ai Sigg.ri e in qualità di proprietari CP_1 Controparte_2 dell'immobile ove insiste una canna fumaria, l'immediata cessazione delle immissioni di cui in premessa e l'adozione di quelle modifiche strutturali indispensabili per garantire il pacifico godimento della proprietà da parte della ricorrente e la tutela del diritto alla salute compromesso dalla canna fumaria in uso e, comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo. Ha ritenuto la reclamante che il giudice di prime cure abbia errato nel correlare la domanda cautelare a una pronuncia di merito che sarebbe stata relativa a sole richieste risarcitorie, non avendo invece considerato la sottostante prospettazione di conseguenze, pregiudizievoli per la salute: che sarebbero insite in re ipsa nel mancato rispetto delle distanze tra la canna fumaria dei convenuti e la loro proprietà, posto che “il rispetto della distanza prevista per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi dall'articolo 890 c.c., nella cui regolamentazione rientrano anche i comignoli con canna fumaria, è collegato ad una
I reclamati hanno dedotto la 'quasi obbligatorietà' della pronuncia in rito, posto che reclamante ha in prime cure invocato delle misure (quali, per esempio, le modifiche strutturali della canna fumaria) cui il Giudice sarebbe potuto pervenire all'esito di una cognizione piena, preclusa al giudizio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., cognizione che sarebbe dovuta passare necessariamente da una CTU di ufficio, non valendo quella di parte segnatamente rispetto al carattere dell'urgenza dell'intervento e dell'attualità e gravità del pregiudizio: sottolineando nel merito la infondatezza delle opposte deduzioni, anche per essere la canna in parola stata modificata nel 2010 proprio su richiesta della reclamante
Ritiene il Collegio che il reclamo non sia fondato.
La citata presunzione non appare infatti sufficiente ad ascrivere al mancato rispetto delle distanze le conseguenze che comporterebbero un intervento in via di urgenza: accertamento (giudiziario, anche attraverso ATP) che fornisca chiari elementi sul merito della stessa, in particolare se la presunzione sia suscettibile di superamento e se la eventuale violazione abbia determinato gli effetti pregiudizievoli rappresentati, accertando anche se l'attuale assetto della canna fumaria sia (come sostengono i reclamati) in realtà frutto di pregresso assenso della rispetto ad una collocazione (nel 2010, circostanza Pt_1
rappresentata dinanzi al giudice di prime cure in particolare con gli allegati 2 e 3 alla memoria di costituzione) risalenza che di per se stessa sembrerebbe escludere l'attualità e l'urgenza del pregiudizio cagionato.
Si impone pertanto il rigetto del reclamo: con condanna della reclamante al pagamento delle spese della presente fase che – considerandone la natura (giudizio cautelare di valore indeterminabile, di bassa complessità, privo di istruttoria) – secondo i valori medi possono essere determinate in euro 3228,00 più accessori
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte, che liquida in euro 3228,00 oltre accessori
Rieti, 18/2/25
Il Presidente estensore
Dott. Carlo Sabatini