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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE NA AL, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
contratti bancari
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Lapo Parte_1 C.F._1
Donati 1 parte opponente
nei confronti di
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fierravanti Parte_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria
istanza e eccezione, IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti
nel contratto di fideiussione omnibus n. 31164429 sottoscritto dalla sig.ra il 28.01.2020; Parte_1
b) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione specifica n.
31272180 sottoscritto dalla sig.ra il 30.03.2021; c) per effetto della dichiarazione di Parte_1
nullità di cui al punto a), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1
del fideiussore in relazione alla fideiussione omnibus n. 31164429; d) per effetto della dichiarazione di nullità
di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti del Controparte_1
fideiussore in relazione alla fideiussione specifica n. 31272180. e) per effetto delle statuizioni che precedono R.G. n. 118/2024
dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.:
2336/2023 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la fideiussione specifica n. 31272180
sottoscritta dalla sig.ra pienamente valida ed efficace, si chiede che venga dichiarata la Parte_1
nullità totale dell'intero schema contrattuale in quanto risulta assente l'oggetto del contratto per tutti i
motivi esposti in narrativa e per l'effetto che venga dichiarato nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.: 2336/2023 opposto e, conseguentemente, revocarlo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014”; in via istruttoria: “Si insiste nella richiesta, formulata con
la memoria ex art. 171-ter, comma 2, c.p.c., al Giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti: − modello di fideiussione omnibus utilizzato nel periodo 2019 – 2020; − modello di fideiussione specifica utilizzato nel periodo 2019 – 2020; ai seguenti terzi: i. Controparte_2
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena (SI)
[...] P.IVA_2
Piazza Salimbeni n. 3, indirizzo Pec: t;
ii. (P. Iva n. Email_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella (BI), Piazza Gaudenzio P.IVA_3
Sella n. 1, indirizzo Pec: iii. (P. Iva n. ), in Email_2 Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monteriggioni (SI) Via Cassia n. 2, 4, 6, indirizzo 2 Pec: iv. (P. Iva n. ), in Email_3 Controparte_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Desio (MB) Via Rovagnati n. 1, indirizzo Pec:
(P. Iva n. , in persona del Email_4 Controparte_6 P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) Viale Altiero Spinelli n. 30, indirizzo Pec:
; vi. (P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Email_5 Controparte_7 P.IVA_7
pro tempore, con sede in Milano (MI) Piazza Meda n. 4, indirizzo Pec: vii. Email_6
(P. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_8 P.IVA_8
sede in Parma (PR) Via dell'Università n. 1, indirizzo Pec: viii. Email_7
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 P.IVA_9
con sede in Sondrio (SO) Piazza Garibaldi n. 16, indirizzo Pec: . Email_8
per parte opposta: “conferma le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e nelle memorie istruttorie
con vittoria di spese e compensi” e dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta: in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria
esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- nel merito, in tesi: rigettare
l'opposizione avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
di cui in narrativa e per quelli che saranno dedotti in corso di causa - nel merito, in ipotesi: nel caso di R.G. n. 118/2024
accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare l'opponente a pagare nei confronti della
quella somma che risulterà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 970/2023 (R.G. n. 2336/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di Controparte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 117.499,20, sulla base di due
[...]
contratti di fideiussione, uno omnibus e l'altro specifico, sottoscritti il 28 gennaio 2020 e il 30 marzo
2021 a garanzia dei seguenti contratti di prestito sottoscritti da (in proprio e nella Parte_3
sua qualità di titolare della ditta individuale The New Sun di DI Erika), debitrice principale:
a) contratto di prestito chirografario n. 30511787 del 25 luglio 2019; b) contratto di prestito chirografario n. 30517240 del 9 luglio 2020; c) contratto di prestito chirografario n. 30520672 del 30
marzo 2021.
A fondamento dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
i. nullità della fideiussione omnibus del 28 gennaio 2020 e della fideiussione specifica del 30
marzo 2021, perché contenenti clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa 3 antitrust;
ii. intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
iii. difetto di specificità della fideiussione del 30 marzo 2021, in quanto priva di puntuale indicazione dell'obbligazione principale garantita.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria istanza e
eccezione, IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel
contratto di fideiussione omnibus n. 31164429 sottoscritto dalla sig.ra il 28.01.2020; b) Parte_1
accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione specifica n.
31272180 sottoscritto dalla sig.ra il 30.03.2021; c) per effetto della dichiarazione di Parte_1
nullità di cui al punto a), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1
del fideiussore in relazione alla fideiussione omnibus n. 31164429; d) per effetto della dichiarazione di nullità
di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti del Controparte_1
fideiussore in relazione alla fideiussione specifica n. 31272180. e) per effetto delle statuizioni che precedono
dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.:
2336/2023 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
IN VIA SUBORDINATA R.G. n. 118/2024
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la fideiussione specifica n. 31272180
sottoscritta dalla sig.ra pienamente valida ed efficace, si chiede che venga dichiarata la Parte_1
nullità totale dell'intero schema contrattuale in quanto risulta assente l'oggetto del contratto per tutti i
motivi esposti in narrativa e per l'effetto che venga dichiarato nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.: 2336/2023 opposto e, conseguentemente, revocarlo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di Controparte_1
opposizione articolati, evidenziando che:
i. essa ha iniziato ad operare come azienda bancaria dal 19 dicembre 2007, ovvero in epoca successiva a quella in cui si sarebbero concretizzate le intese anticoncorrenziali asseritamente accertate dalla Banca d'Italia, alle quali essa è rimasta evidentemente estranea;
ii. essa ha pienamente rispettato il termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., in quanto i contratti di finanziamento garantiti sono stati risolti in data 8 maggio 2023 con le raccomandate inviate alla debitrice principale ed all'odierna opponente;
in data 24 maggio 2023 è stata depositata richiesta di ingiunzione dei confronti della debitrice principale ed in data 4 ottobre 2023 nei confronti della odierna opponente;
4 iii. la fideiussione specifica indica non solo il limite di importo del finanziamento (€ 55.000,00), ma anche il numero delle rate (72 di cui 12 di preammortamento) ed è stata sottoscritta in data 30
marzo 2021, ossia nella stessa data in cui debitrice principale ha sottoscritto un finanziamento avente le stesse caratteristiche di quello garantito, di talché non vi è dubbio sulla riconducibilità
del prestito alla fideiussione.
Su tali basi, la banca ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso
dal Tribunale di Arezzo;
- nel merito, in tesi: rigettare l'opposizione avanzata dalla sig.ra Parte_1
erché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno
[...]
dedotti in corso di causa - nel merito, in ipotesi: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda
attorea, condannare l'opponente a pagare nei confronti della quella somma che Controparte_1
risulterà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 22 giugno 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di R.G. n. 118/2024
15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
******
6. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 5 Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 117.499,20 vantato da Parte_4
in forza di due contratti di fideiussione, una omnibus e l'altro specifica, sottoscritti il 28
[...]
gennaio 2020 e il 30 marzo 2021 a garanzia dei seguenti contratti di prestito sottoscritti da
[...]
(in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale The New Sun di Parte_3
DI Erika), debitrice principale: a) contratto di prestito chirografario n. 30511787 del 25 luglio
2019; b) contratto di prestito chirografario n. 30517240 del 9 luglio 2020; c) contratto di prestito chirografario n. 30520672 del 30 marzo 2021. R.G. n. 118/2024
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, l'istituto di credito ha prodotto, in particolare, copia dei suddetti contratti di finanziamento e relativi piani di ammortamento (doc. nn.
1, 2, 3, 5, 7 e 9), copia delle fideiussioni sottoscritte dalla odierna opponente (doc. nn. 10, 11) e copia degli atti di costituzione in mora (doc. nn. 4, 6, 8, 12, 13).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
8. ha anzitutto eccepito la nullità delle fideiussioni, per violazione della Parte_1
normativa antitrust.
L'eccezione fa leva sulla circostanza che nelle fideiussioni per cui è causa sono presenti delle clausole che, nella prospettiva della opponente, rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 con conseguente nullità delle suddette clausole.
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a 6 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
9. Orbene, non ignora il Tribunale che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n.
287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente non risulta sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, in quanto: i. non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando specificatamente contestata, né risulta dall'esame della documentazione contrattuale l'invalidità dell'obbligazione garantita e non R.G. n. 118/2024
ricorrendo neppure un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale;
ii. l'istituito di credito ha pienamente rispettato il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto i contratti di finanziamento garantiti sono stati risolti dalla banca in data 8 maggio 2023 (cfr. doc. nn. 4, 6, 8, 12, 13); in data 24 maggio 2023 è stata depositata richiesta di ingiunzione dei confronti della debitrice principale ed in data 4 ottobre 2023 nei confronti della odierna opponente (cfr. doc. nn. 5, 9 allegati alla comparsa).
Né può essere valorizzata, in senso contrario, la circostanza che le ultime rate dei mutui siano state pagate il 1° marzo e il 1° aprile 2022.
Ai sensi dell'art. 1957 co. 1, c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con
diligenza continuate”.
Ebbene, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della risoluzione (cfr. Cass. n. 17798/2011). Nel caso in esame, come detto, la decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione è stata dichiarata in data 8 maggio 2023, data a decorrere dalla quale l'intero credito residuo è divenuto immediatamente esigibile. 7 Consegue a quanto precede l'infondatezza delle censure sollevate dalla parte opponente.
10. Con un ulteriore motivo di opposizione, ha dedotto il difetto di specificità Parte_1
della garanzia prestata, in quanto “non riporta la puntuale indicazione dell'obbligazione principale a cui
fa riferimento. Nel corpo della fideiussione, infatti, si legge esclusivamente che la garanzia è prestata per un
finanziamento per €uro 55.000,00 contratto dalla sig.ra senza indicazione del numero del Parte_3
contratto o di qualsivoglia altro elemento che sia idoneo ad individuare un unico e specifico rapporto” (pag. 7
citazione).
Anche detto motivo è infondato.
La garanzia prestata in data 30 marzo 2021 non si limita ad indicare il limite di importo del finanziamento contratto da (€ 55.000,00), ma anche il numero delle rate (“71 di cui Parte_3
12 di preammortamento”). Si tratta dello stesso importo e delle stesse rate che caratterizzano il contratto di finanziamento sottoscritto da sempre in data 30 marzo 2021 (doc. 3 Parte_3
fascicolo monitorio). Non è, dunque, revocabile in dubbio che la fideiussione specifica prestata dalla odierna opponente si riferisca proprio al finanziamento da ultimo richiamato.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo. R.G. n. 118/2024
12. Né può condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto la circostanza che, allo stato,
(garante dell'operazione di finanziamento) ha liquidato in favore di CP_10 [...]
la somma di € 74.000,00 (di cui € 30.000 a valere sul finanziamento Controparte_1
chirografario nr. 30517240 ed € 44.000,00 a titolo di liquidazione garanzia pubblica, prestata sul prestito chirografario n. 30520672).
Tale pagamento comporta, invero, unicamente il diritto di di surrogarsi nell'azione CP_10
della Banca, senza incidere sulla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 970/2023 (R.G. n.
2336/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo;
8 b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, in data 25 ottobre 2025
Il giudice
LE NA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE NA AL, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 118 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
contratti bancari
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Lapo Parte_1 C.F._1
Donati 1 parte opponente
nei confronti di
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fierravanti Parte_2
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria
istanza e eccezione, IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti
nel contratto di fideiussione omnibus n. 31164429 sottoscritto dalla sig.ra il 28.01.2020; Parte_1
b) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione specifica n.
31272180 sottoscritto dalla sig.ra il 30.03.2021; c) per effetto della dichiarazione di Parte_1
nullità di cui al punto a), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1
del fideiussore in relazione alla fideiussione omnibus n. 31164429; d) per effetto della dichiarazione di nullità
di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti del Controparte_1
fideiussore in relazione alla fideiussione specifica n. 31272180. e) per effetto delle statuizioni che precedono R.G. n. 118/2024
dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.:
2336/2023 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la fideiussione specifica n. 31272180
sottoscritta dalla sig.ra pienamente valida ed efficace, si chiede che venga dichiarata la Parte_1
nullità totale dell'intero schema contrattuale in quanto risulta assente l'oggetto del contratto per tutti i
motivi esposti in narrativa e per l'effetto che venga dichiarato nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.: 2336/2023 opposto e, conseguentemente, revocarlo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014”; in via istruttoria: “Si insiste nella richiesta, formulata con
la memoria ex art. 171-ter, comma 2, c.p.c., al Giudice di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione dei seguenti documenti: − modello di fideiussione omnibus utilizzato nel periodo 2019 – 2020; − modello di fideiussione specifica utilizzato nel periodo 2019 – 2020; ai seguenti terzi: i. Controparte_2
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena (SI)
[...] P.IVA_2
Piazza Salimbeni n. 3, indirizzo Pec: t;
ii. (P. Iva n. Email_1 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Biella (BI), Piazza Gaudenzio P.IVA_3
Sella n. 1, indirizzo Pec: iii. (P. Iva n. ), in Email_2 Controparte_4 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monteriggioni (SI) Via Cassia n. 2, 4, 6, indirizzo 2 Pec: iv. (P. Iva n. ), in Email_3 Controparte_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Desio (MB) Via Rovagnati n. 1, indirizzo Pec:
(P. Iva n. , in persona del Email_4 Controparte_6 P.IVA_6
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) Viale Altiero Spinelli n. 30, indirizzo Pec:
; vi. (P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante Email_5 Controparte_7 P.IVA_7
pro tempore, con sede in Milano (MI) Piazza Meda n. 4, indirizzo Pec: vii. Email_6
(P. Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_8 P.IVA_8
sede in Parma (PR) Via dell'Università n. 1, indirizzo Pec: viii. Email_7
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 P.IVA_9
con sede in Sondrio (SO) Piazza Garibaldi n. 16, indirizzo Pec: . Email_8
per parte opposta: “conferma le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e nelle memorie istruttorie
con vittoria di spese e compensi” e dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta: in via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria
esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo;
- nel merito, in tesi: rigettare
l'opposizione avanzata dalla sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1
di cui in narrativa e per quelli che saranno dedotti in corso di causa - nel merito, in ipotesi: nel caso di R.G. n. 118/2024
accoglimento anche parziale della domanda attorea, condannare l'opponente a pagare nei confronti della
quella somma che risulterà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 970/2023 (R.G. n. 2336/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo su ricorso di Controparte_1
con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 117.499,20, sulla base di due
[...]
contratti di fideiussione, uno omnibus e l'altro specifico, sottoscritti il 28 gennaio 2020 e il 30 marzo
2021 a garanzia dei seguenti contratti di prestito sottoscritti da (in proprio e nella Parte_3
sua qualità di titolare della ditta individuale The New Sun di DI Erika), debitrice principale:
a) contratto di prestito chirografario n. 30511787 del 25 luglio 2019; b) contratto di prestito chirografario n. 30517240 del 9 luglio 2020; c) contratto di prestito chirografario n. 30520672 del 30
marzo 2021.
A fondamento dell'opposizione, ha articolato i seguenti motivi: Parte_1
i. nullità della fideiussione omnibus del 28 gennaio 2020 e della fideiussione specifica del 30
marzo 2021, perché contenenti clausole che riproducono quelle dello schema ABI censurate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa 3 antitrust;
ii. intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
iii. difetto di specificità della fideiussione del 30 marzo 2021, in quanto priva di puntuale indicazione dell'obbligazione principale garantita.
Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria istanza e
eccezione, IN VIA PRINCIPALE a) accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel
contratto di fideiussione omnibus n. 31164429 sottoscritto dalla sig.ra il 28.01.2020; b) Parte_1
accertare e dichiarare la nullità degli articoli 2, 6 e 8 contenuti nel contratto di fideiussione specifica n.
31272180 sottoscritto dalla sig.ra il 30.03.2021; c) per effetto della dichiarazione di Parte_1
nullità di cui al punto a), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti Controparte_1
del fideiussore in relazione alla fideiussione omnibus n. 31164429; d) per effetto della dichiarazione di nullità
di cui al punto b), dichiarare decaduta dall'esercizio del diritto nei confronti del Controparte_1
fideiussore in relazione alla fideiussione specifica n. 31272180. e) per effetto delle statuizioni che precedono
dichiarare nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il Decreto ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.:
2336/2023 opposto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocarlo;
IN VIA SUBORDINATA R.G. n. 118/2024
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la fideiussione specifica n. 31272180
sottoscritta dalla sig.ra pienamente valida ed efficace, si chiede che venga dichiarata la Parte_1
nullità totale dell'intero schema contrattuale in quanto risulta assente l'oggetto del contratto per tutti i
motivi esposti in narrativa e per l'effetto che venga dichiarato nullo, illegittimo, infondato e privo di effetti il
Decreto Ingiuntivo n. 970/2023 – RG n.: 2336/2023 opposto e, conseguentemente, revocarlo. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di lite ex D.M. 55/2014”.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha contestato i motivi di Controparte_1
opposizione articolati, evidenziando che:
i. essa ha iniziato ad operare come azienda bancaria dal 19 dicembre 2007, ovvero in epoca successiva a quella in cui si sarebbero concretizzate le intese anticoncorrenziali asseritamente accertate dalla Banca d'Italia, alle quali essa è rimasta evidentemente estranea;
ii. essa ha pienamente rispettato il termine decadenziale previsto dall'art 1957 c.c., in quanto i contratti di finanziamento garantiti sono stati risolti in data 8 maggio 2023 con le raccomandate inviate alla debitrice principale ed all'odierna opponente;
in data 24 maggio 2023 è stata depositata richiesta di ingiunzione dei confronti della debitrice principale ed in data 4 ottobre 2023 nei confronti della odierna opponente;
4 iii. la fideiussione specifica indica non solo il limite di importo del finanziamento (€ 55.000,00), ma anche il numero delle rate (72 di cui 12 di preammortamento) ed è stata sottoscritta in data 30
marzo 2021, ossia nella stessa data in cui debitrice principale ha sottoscritto un finanziamento avente le stesse caratteristiche di quello garantito, di talché non vi è dubbio sulla riconducibilità
del prestito alla fideiussione.
Su tali basi, la banca ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 970/2023 emesso
dal Tribunale di Arezzo;
- nel merito, in tesi: rigettare l'opposizione avanzata dalla sig.ra Parte_1
erché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno
[...]
dedotti in corso di causa - nel merito, in ipotesi: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda
attorea, condannare l'opponente a pagare nei confronti della quella somma che Controparte_1
risulterà di giustizia a seguito di espletanda istruttoria.
3. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza del 22 giugno 2024, il Tribunale ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alla parte opposta il termine di R.G. n. 118/2024
15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
4. La causa è stata istruita su base documentale.
5. All'udienza del 25 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co.
c.p.c.
******
6. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza e il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. 5 Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n.
13533).
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 117.499,20 vantato da Parte_4
in forza di due contratti di fideiussione, una omnibus e l'altro specifica, sottoscritti il 28
[...]
gennaio 2020 e il 30 marzo 2021 a garanzia dei seguenti contratti di prestito sottoscritti da
[...]
(in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta individuale The New Sun di Parte_3
DI Erika), debitrice principale: a) contratto di prestito chirografario n. 30511787 del 25 luglio
2019; b) contratto di prestito chirografario n. 30517240 del 9 luglio 2020; c) contratto di prestito chirografario n. 30520672 del 30 marzo 2021. R.G. n. 118/2024
A fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, l'istituto di credito ha prodotto, in particolare, copia dei suddetti contratti di finanziamento e relativi piani di ammortamento (doc. nn.
1, 2, 3, 5, 7 e 9), copia delle fideiussioni sottoscritte dalla odierna opponente (doc. nn. 10, 11) e copia degli atti di costituzione in mora (doc. nn. 4, 6, 8, 12, 13).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare.
8. ha anzitutto eccepito la nullità delle fideiussioni, per violazione della Parte_1
normativa antitrust.
L'eccezione fa leva sulla circostanza che nelle fideiussioni per cui è causa sono presenti delle clausole che, nella prospettiva della opponente, rientrano tra quelle dello schema elaborato dall'ABI dichiarato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 con conseguente nullità delle suddette clausole.
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a 6 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
9. Orbene, non ignora il Tribunale che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre
2021, hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n.
287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Osserva, tuttavia, il Tribunale che l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente non risulta sorretta dalla condizione dell'azione dell'interesse ad agire, in quanto: i. non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando specificatamente contestata, né risulta dall'esame della documentazione contrattuale l'invalidità dell'obbligazione garantita e non R.G. n. 118/2024
ricorrendo neppure un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale;
ii. l'istituito di credito ha pienamente rispettato il termine decadenziale semestrale di cui all'art. 1957 c.c., in quanto i contratti di finanziamento garantiti sono stati risolti dalla banca in data 8 maggio 2023 (cfr. doc. nn. 4, 6, 8, 12, 13); in data 24 maggio 2023 è stata depositata richiesta di ingiunzione dei confronti della debitrice principale ed in data 4 ottobre 2023 nei confronti della odierna opponente (cfr. doc. nn. 5, 9 allegati alla comparsa).
Né può essere valorizzata, in senso contrario, la circostanza che le ultime rate dei mutui siano state pagate il 1° marzo e il 1° aprile 2022.
Ai sensi dell'art. 1957 co. 1, c.c. “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione
principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con
diligenza continuate”.
Ebbene, nel contratto di mutuo, il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della risoluzione (cfr. Cass. n. 17798/2011). Nel caso in esame, come detto, la decadenza dal beneficio del termine con conseguente risoluzione è stata dichiarata in data 8 maggio 2023, data a decorrere dalla quale l'intero credito residuo è divenuto immediatamente esigibile. 7 Consegue a quanto precede l'infondatezza delle censure sollevate dalla parte opponente.
10. Con un ulteriore motivo di opposizione, ha dedotto il difetto di specificità Parte_1
della garanzia prestata, in quanto “non riporta la puntuale indicazione dell'obbligazione principale a cui
fa riferimento. Nel corpo della fideiussione, infatti, si legge esclusivamente che la garanzia è prestata per un
finanziamento per €uro 55.000,00 contratto dalla sig.ra senza indicazione del numero del Parte_3
contratto o di qualsivoglia altro elemento che sia idoneo ad individuare un unico e specifico rapporto” (pag. 7
citazione).
Anche detto motivo è infondato.
La garanzia prestata in data 30 marzo 2021 non si limita ad indicare il limite di importo del finanziamento contratto da (€ 55.000,00), ma anche il numero delle rate (“71 di cui Parte_3
12 di preammortamento”). Si tratta dello stesso importo e delle stesse rate che caratterizzano il contratto di finanziamento sottoscritto da sempre in data 30 marzo 2021 (doc. 3 Parte_3
fascicolo monitorio). Non è, dunque, revocabile in dubbio che la fideiussione specifica prestata dalla odierna opponente si riferisca proprio al finanziamento da ultimo richiamato.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta deve essere respinta e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo. R.G. n. 118/2024
12. Né può condurre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto la circostanza che, allo stato,
(garante dell'operazione di finanziamento) ha liquidato in favore di CP_10 [...]
la somma di € 74.000,00 (di cui € 30.000 a valere sul finanziamento Controparte_1
chirografario nr. 30517240 ed € 44.000,00 a titolo di liquidazione garanzia pubblica, prestata sul prestito chirografario n. 30520672).
Tale pagamento comporta, invero, unicamente il diritto di di surrogarsi nell'azione CP_10
della Banca, senza incidere sulla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014,
come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 970/2023 (R.G. n.
2336/2023) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo;
8 b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
[...]
Così deciso in Arezzo, in data 25 ottobre 2025
Il giudice
LE NA AL