CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7765 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2594/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., come modificato dal
D.L.vo 149/2022, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
1. Controparte_1 C.F._1
2. CP_2 C.F._2
3. BELLO AR C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. CP_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. CP_6 C.F._7
8. CP_7 C.F._8
9. Controparte_8 C.F._9
10. Controparte_9 C.F._10
11. CP_10 C.F._11
12. Parte_1 C.F._12
r.g. n. 2594/2023 1 13. nata a [...] il [...] (CF Parte_2
) in qualità di erede della Dott.ssa (CF C.F._13 Persona_1
) C.F._14
14. Parte_3 C.F._15
15. CP_11 C.F._16
16. Parte_4 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(C.F. ), in Controparte_12 P.IVA_1
persona del del p.t., CP_13 CP_12 Controparte_14
(C.F. in persona del Ministro p.t.,
[...] P.IVA_2
(C.F. ) in Controparte_15 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., il (C.F. ), Controparte_16 P.IVA_4
in persona del Ministro p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
A) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_12
subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007
e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro 10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata
r.g. n. 2594/2023 2 corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe.
B) Condannare, altresì, la anche a titolo di Controparte_12
risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Per gli appellati:
“a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. S.J.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato il corso di formazione in Medicina Generale istituito con la legge n. 212/1990, in attuazione della direttiva n. 86/4/CE, di avere conseguito il relativo diploma negli anni compresi tra il 1994 e il 2006 e di avere usufruito solamente della borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991, di circa € 11.603,00 all'anno. A differenza dei medici specializzandi però la loro borsa di studio era soggetta alle imposte IRPEF e IRAP ed erano a carico degli stessi le spese di copertura assicurativa.
Gli attori lamentavano inoltre che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria perché con i DDPPCCMM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo r.g. n. 2594/2023 3 ai medici specialisti nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati. Quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati, costituenti gli atti di esatta attuazione e trasposizione per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina generale. In ogni caso, ai sensi del d.lgs. n.257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale di rideterminazione triennale.
Si costituivano la e i indicati Controparte_12 CP_17
in epigrafe eccependo l'intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16850/2022, rigettava le domande attoree in quanto infondate, restando assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza:
1) nella parte in cui ha ritenuto la domanda infondata in ragione della diversità dei corsi (quello in medicina generale e quelli di specializzazione) nonché della differente portata e contenuto delle norme europee che li disciplinano;
2) nella parte in cui ha escluso che l'importo delle borse di studio erogato ai medici iscritti ai corsi di Medicina Generale fosse suscettibile di adeguamento annuale al tasso d'inflazione e di rideterminazione triennale
(come invece previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991);
3) nella parte in cui ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti invece di disporne la compensazione in ragione della novità della questione.
Si sono costituiti la e i appellati instando Controparte_12 CP_17
per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato limitatamente al motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Nelle direttive comunitarie citate dagli appellanti non è presente alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche né dette direttive r.g. n. 2594/2023 4 attribuiscono i medesimi diritti di natura economica a coloro che frequentino i rispettivi corsi.
La materia è regolata, infatti, – secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che prevede una disciplina ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Ne deriva l'impossibilità di una comparazione tra le due situazioni (v. Cass. Ord.
18588/2024).
Occorre ancora rilevare che la direttiva 93/16/CEE in particolare ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in medicina generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. n. 1449/2018).
Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda deve ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad r.g. n. 2594/2023 5 ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico. Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale
(oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale, questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
r.g. n. 2594/2023 6 Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Deve trovare invece accoglimento il motivo di appello riguardante l'omessa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, attesa la novità della questione relativa ai medici specializzati in medicina generale all'epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale (2018) e considerato che sino alla già richiamata sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n.
4449/2018 la Suprema Corte non si era mai occupata dell'eventuale applicazione della disciplina del trattamento economico prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in data antecedente all'anno accademico 2006-2007 e che solo successivamente, anche in conseguenza delle altre pronunce sopra menzionate, si è consolidato un orientamento contrario. Ritiene il Collegio, sulla scorta anche di precedenti della Suprema Corte che hanno evidenziato la complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione (v. Cass. n. 16760/2019, Cass. n.
22105/2019), che le spese di lite del precedente grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello, possono invece essere poste a carico degli appellanti per quattro quinti e compensate per il rimanente quinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 2594/2023 7 1) In parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Rigetta per il resto l'appello proposto;
3) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un quinto le spese di lite e condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei restanti quattro quinti, che si liquidano in € 21.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
19.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2594/2023 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., come modificato dal
D.L.vo 149/2022, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2594 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
1. Controparte_1 C.F._1
2. CP_2 C.F._2
3. BELLO AR C.F._3
4. Controparte_3 C.F._4
5. CP_4 C.F._5
6. Controparte_5 C.F._6
7. CP_6 C.F._7
8. CP_7 C.F._8
9. Controparte_8 C.F._9
10. Controparte_9 C.F._10
11. CP_10 C.F._11
12. Parte_1 C.F._12
r.g. n. 2594/2023 1 13. nata a [...] il [...] (CF Parte_2
) in qualità di erede della Dott.ssa (CF C.F._13 Persona_1
) C.F._14
14. Parte_3 C.F._15
15. CP_11 C.F._16
16. Parte_4 C.F._17
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI
E
(C.F. ), in Controparte_12 P.IVA_1
persona del del p.t., CP_13 CP_12 Controparte_14
(C.F. in persona del Ministro p.t.,
[...] P.IVA_2
(C.F. ) in Controparte_15 P.IVA_3
persona del Ministro p.t., il (C.F. ), Controparte_16 P.IVA_4
in persona del Ministro p.t, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata,
A) condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_12
subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007
e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro 10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata
r.g. n. 2594/2023 2 corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe.
B) Condannare, altresì, la anche a titolo di Controparte_12
risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”
Per gli appellati:
“a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori. S.J.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato il corso di formazione in Medicina Generale istituito con la legge n. 212/1990, in attuazione della direttiva n. 86/4/CE, di avere conseguito il relativo diploma negli anni compresi tra il 1994 e il 2006 e di avere usufruito solamente della borsa di studio prevista dal D.Lgs n. 257/1991, di circa € 11.603,00 all'anno. A differenza dei medici specializzandi però la loro borsa di studio era soggetta alle imposte IRPEF e IRAP ed erano a carico degli stessi le spese di copertura assicurativa.
Gli attori lamentavano inoltre che la normativa comunitaria era stata applicata in maniera discriminatoria perché con i DDPPCCMM del 3 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 era stata garantita una adeguata remunerazione solo r.g. n. 2594/2023 3 ai medici specialisti nonostante le caratteristiche del tutto analoghe dei corsi frequentati. Quindi lo Stato italiano avrebbe dovuto emanare decreti analoghi a quelli sopra citati, costituenti gli atti di esatta attuazione e trasposizione per coloro che avevano frequentato il corso di formazione specifica in Medicina generale. In ogni caso, ai sensi del d.lgs. n.257/91, espressamente richiamato dall'art. 3 d.l. n. 325/94, l'importo riconosciuto avrebbe dovuto essere oggetto di incremento al tasso annuale di rideterminazione triennale.
Si costituivano la e i indicati Controparte_12 CP_17
in epigrafe eccependo l'intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 16850/2022, rigettava le domande attoree in quanto infondate, restando assorbita l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza:
1) nella parte in cui ha ritenuto la domanda infondata in ragione della diversità dei corsi (quello in medicina generale e quelli di specializzazione) nonché della differente portata e contenuto delle norme europee che li disciplinano;
2) nella parte in cui ha escluso che l'importo delle borse di studio erogato ai medici iscritti ai corsi di Medicina Generale fosse suscettibile di adeguamento annuale al tasso d'inflazione e di rideterminazione triennale
(come invece previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991);
3) nella parte in cui ha condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti invece di disporne la compensazione in ragione della novità della questione.
Si sono costituiti la e i appellati instando Controparte_12 CP_17
per il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato limitatamente al motivo relativo alla regolamentazione delle spese di lite.
Nelle direttive comunitarie citate dagli appellanti non è presente alcuna equiparazione tra il corso di formazione specifica in Medicina Generale e i corsi di specializzazione nelle varie discipline mediche né dette direttive r.g. n. 2594/2023 4 attribuiscono i medesimi diritti di natura economica a coloro che frequentino i rispettivi corsi.
La materia è regolata, infatti, – secondo la previsione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212, e a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione riconosciuti nelle citate direttive europee 75/362/CEE,
75/363/CEE e 82/76/CEE – dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, che prevede una disciplina ben diversa da quella del coevo decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Che la posizione dei medici specializzati in medicina generale sia diversa è confermato non solo dalla strutturazione del relativo corso (quale emerge dal citato d.lgs. n. 256 del 1991) in modo del tutto differente, ma anche dal successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Quest'ultimo, infatti, ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale nel titolo quarto (artt. 21-32), mentre gli altri corsi di specializzazione sono regolati nel titolo quinto (artt. 34 e ss.). Ne deriva l'impossibilità di una comparazione tra le due situazioni (v. Cass. Ord.
18588/2024).
Occorre ancora rilevare che la direttiva 93/16/CEE in particolare ha riservato un apposito titolo (il Titolo IV) alla formazione specifica in medicina generale.
In ogni caso tale direttiva, come del resto anche quelle precedenti, non ha fissato dei criteri certi di determinazione della remunerazione da considerarsi adeguata.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina per i medici specializzandi. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria (cfr. tra le più recenti Cass. n. 1449/2018).
Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
La medesima domanda deve ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad r.g. n. 2594/2023 5 ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico. Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale
(oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale, questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
r.g. n. 2594/2023 6 Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Deve trovare invece accoglimento il motivo di appello riguardante l'omessa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, attesa la novità della questione relativa ai medici specializzati in medicina generale all'epoca dell'instaurazione del giudizio dinanzi al tribunale (2018) e considerato che sino alla già richiamata sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n.
4449/2018 la Suprema Corte non si era mai occupata dell'eventuale applicazione della disciplina del trattamento economico prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in data antecedente all'anno accademico 2006-2007 e che solo successivamente, anche in conseguenza delle altre pronunce sopra menzionate, si è consolidato un orientamento contrario. Ritiene il Collegio, sulla scorta anche di precedenti della Suprema Corte che hanno evidenziato la complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione (v. Cass. n. 16760/2019, Cass. n.
22105/2019), che le spese di lite del precedente grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello, possono invece essere poste a carico degli appellanti per quattro quinti e compensate per il rimanente quinto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 2594/2023 7 1) In parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Rigetta per il resto l'appello proposto;
3) Dichiara compensate tra le parti nei limiti di un quinto le spese di lite e condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei restanti quattro quinti, che si liquidano in € 21.600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
19.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 2594/2023 8