TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 941/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 941 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in Parte_1
forma telematica, dagli Avv.ti Federica Severoni e Antonio Teano, domiciliata in Roma, Via
Grazia Deledda 2, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana, in Roma, V.le Regina
Margherita
RESISTENTE
pagina 1 di 3 OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, si è rivolta al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 4.6.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° luglio
2023; che in data 25.6.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 1); che in pari CP_1
data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei CP_1
requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 1); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, CP_1
oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che in data 13.2.2025 era stata disposta CP_1
la liquidazione della prestazione in oggetto e che con il cedolino di marzo 2024 era stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, la parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, in data 3 marzo 2025. Si è associata pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei pagina 2 di 3 arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a marzo 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
25.6.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 941 R.G. dell'anno 2025 del Tribunale di Roma, promossa
DA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in Parte_1
forma telematica, dagli Avv.ti Federica Severoni e Antonio Teano, domiciliata in Roma, Via
Grazia Deledda 2, presso lo studio dei propri difensori
RICORRENTE
CONTRO
in persona del presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. Angela Tandurella, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso la Filiale Metropolitana, in Roma, V.le Regina
Margherita
RESISTENTE
pagina 1 di 3 OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.1.2025, si è rivolta al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 4.6.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dal 1° luglio
2023; che in data 25.6.2024 il predetto decreto era stato notificato all (all. 1); che in pari CP_1
data aveva anche inviato all , a mezzo pec, il modello AP70 relativo alla sussistenza dei CP_1
requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (all. 1); che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso, ha chiesto, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 1° luglio 2023, la condanna dell a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, CP_1
oltre interessi.
Si è costituito in giudizio l' , rappresentando che in data 13.2.2025 era stata disposta CP_1
la liquidazione della prestazione in oggetto e che con il cedolino di marzo 2024 era stata effettuata la messa in pagamento della prestazione, con erogazione anche dei ratei arretrati. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, la parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della prestazione, con i ratei arretrati, in data 3 marzo 2025. Si è associata pertanto nella richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata quindi decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come documentato in atti – nelle more del giudizio ha provveduto alla CP_1
liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei pagina 2 di 3 arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalle parti congiuntamente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a marzo 2025, a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il
25.6.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla CP_1
notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in € 1.865,00, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 20.3.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 3 di 3