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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice OR Di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 344/2020 R.G.A.C. promossa da:
, c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lucilla Callura
PARTE ATTRICE
C o n t r o c.f. , c.f. CP_1 C.F._3 CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giannetti
[...] C.F._5
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- dichiarare che il sig. è divenuto effettivo proprietario del lotto di terreno Parte_2
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4 - mappale 391 (ex 301) - per il cui corretto posizionamento ed estensione si richiama integralmente quanto elaborato dal C.t.u. - in forza di scritture private in data 26.3.1982 e 4.6.1987, stipulata tra la in persona del legale rappresentante sig. , in allora Controparte_4 CP_1 proprietario dell'intero comparto e lo stesso sig. . Parte_2
- dichiarare che l'arch. è divenuto effettivo proprietario del lotto di terreno Parte_1
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino, Deiva Marina (SP) di mq 90 circa contraddistinto a
Catasto Terreni del Comune di Deiva Marina al foglio 4 – mappale 137 sub. C. - per il cui corretto posizionamento ed estensione si richiama integralmente quanto elaborato dal C.t.u.- in forza di scrittura privata in data 1.5.1982.
In via subordinata, nel deprecato e non creduto caso di rigetto delle domande sopra esposte, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo al fine di poter dimostrare a mezzo testimoni, secondo il capitolato formulato nella seconda memoria istruttoria del 31.3.2021, l'avvenuto acquisto per usucapione ed a conclusione:
1 - dichiarare avvenuto l'acquisto per usucapione in capo al sig. del lotto di terreno Parte_2
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4 - mappale 391 (ex 301) in forza dell'immissione nel possesso all'atto dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in data 4.6.1987.
- dichiarare avvenuto l'acquisto per usucapione in capo all'arch. del lotto di terreno Parte_1
(piazzola) in località Persico-Fontanino, Deiva Marina (SP) di mq 90 circa risultante a Catasto
Terreni del Comune di Deiva Marina al foglio 4 – mappale 137 sub. C. in forza dell'immissione nel possesso all'atto dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in data 20.12.1990.
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alle relative trascrizioni, con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed oneri del presente giudizio e quello di mediazione, nonché porre a carico dello stesso le spese di c.t.u.
Salvis Juribus”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. In via istruttoria la difesa dei sigg.ri , e chiede l'acquisizione CP_1 CP_2 CP_3 del fascicolo della procedura esecutiva contro la rubricato al n. 71/96 di R.G.E. Controparte_5
Con refusione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dai due attori con atto di citazione notificato in data 31.1.2020.
E' stato chiesto al Tribunale di accertare: quanto a , l'acquisto per usucapione del terreno Pt_2
(piazzola) sito in località Persico Fontanino, contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4, mappale 391; quanto a , l'acquisto per usucapione del terreno (piazzola) sito nella Pt_1 solita località e catastalmente identificato con il mappale 137, sub C.
Secondo quanto prospettato, si tratterebbe di beni già oggetto di vendita in loro favore da parte
[...]
(all'epoca amministrata da e, ad ogni modo, utilizzati, rispettivamente Controparte_5 CP_1 dal 1987 e dal 1990, in via esclusiva e ininterrotta, tramite il posizionamento di roulotte e realizzazione di opere di contenimento.
Sono stati quindi convenuti in giudizio gli eredi di cioè di colei che, in forza Persona_1 di decreto di trasferimento del Tribunale della Spezia in data 27.10.2015, all'esito di procedura esecutiva che aveva interessato un più ampio compendio appartenuto alla s.r.l. sopra menzionata, ha acquistato all'asta, tra gli altri, gli immobili in oggetto
2 e si sono costituiti con comparsa del 21.10.2020, chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3 delle domande.
In sede di prima udienza e poi con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori hanno modificato le loro conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
In corso di istruttoria, stanti le contestazioni sollevate sul punto, è stata disposta CTU volta a descrivere e identificare anche catastalmente i beni.
L'elaborato peritale, a firma del geom. , è stato depositato in data 15.9.2022. CP_6
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità delle domande formulate in principalità dagli attori successivamente all'atto di citazione.
Tanto tenendo conto:
- dell'orientamento di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12310/2015 (“La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi oggettivi della stessa - "petitum" e "causa petendi" - sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”), come confermato e ulteriormente approfondito con le sentenze nn. 13091/2017, 22404/2018, 22540/2018, n.
4322/2019 e 26727/2024 della Suprema Corte (per cui vi è mera emendatio libelli quando la domanda modificata sia in rapporto di alternatività o d'incompatibilità con quella originaria);
- della natura autodeterminata del diritto preteso (si veda da ultimo, Cass. n. 5569/2025: “Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica … con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto…. Il modo di acquisto sia esso un fatto o un atto integra a livello processuale un fatto secondario, che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio… Nei diritti autodeterminati, pertanto, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi”).
Nel merito, esaminato il contenuto dei documenti allegati all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta, si ritiene che tra le parti sia intercorsa una vera e propria compravendita avente ad oggetto le piazzole in questione
Quanto a , è decisiva la produzione n. 3 nel fascicolo di parte convenuta, da cui risulta che Pt_2
l'attore, dopo aver stipulato il preliminare del 26.3.1982 (cfr. doc. 3 fasc. p. att.), come successivamente variato in data 9.3.1984 (cfr. doc. 2 fasc. p. conv.), il giorno 4.6.1987 ha corrisposto
3 alla società “lire 5.070.000 … quale saldo prezzo relativo alla piazzuola uso campeggio posizionata nel campeggio La Terrazza alla lettera L in base al frazionamento catastale approvato in data
15.11.1984”, così prendendo immediato possesso del bene a fronte di “fattura, copia frazionamento catastale e quietanza” rilasciate da Controparte_5
Quanto a , è decisiva la produzione n. 2 nel fascicolo attoreo, da cui risulta che egli, a seguito Pt_1 del preliminare in data 10.10.1982 (cfr. doc. 1), il giorno 20.12.1990 ha corrisposto alla società “lire
3.900.00 quale salvo prezzo della piazzola e dell'IVA come di legge”, così prendendo possesso immediato del bene a fronte di consegna e rilascio quietanza e fattura da parte della s.r.l.
Il fatto che nella specie tali accordi, pur in assenza di una qualche formalizzazione notarile, debbano essere interpretati nel senso indicato trova conferma nell'esposto presentato al Tribunale della Spezia in data 10.2.2004 da quale debitore esecutato nell'ambito della già menzionata CP_1 procedura giudiziale (cfr. doc. 10), laddove, tra i “terzi” a cui le varie piazzole erano state appunto
“alienate” o “vendute”, vengono menzionati anche e . Pt_2 Pt_1
Si tratta, peraltro, di vendite inefficaci e non opponibili nei confronti degli aventi causa dell'aggiudicataria, in quanto mai trascritte.
La qualificazione degli accordi tra le parti così operata è, però, comunque rilevante ai presenti fini perché consente di superare l'eccezione formulata da per cui gli attori avrebbero utilizzato CP_1 gli immobili quali meri detentori degli stessi (in forza, cioè, di un mero preliminare di vendita).
Diversamente, va ritenuto che e in conformità ai rispettivi titoli, rispettivamente Pt_2 CP_1 dal 1987 e dal 1990, abbiano posseduto i beni de quibus.
Va quindi evidenziato come la loro relazione di fatto con quelle porzioni di terreno, come maturata nel corso di oltre vent'anni, non sia stata, di per sé, specificamente contestata.
Essa, in ogni caso, è supportata: dall'attuale conformazione dei luoghi, come documentata anche dal
CTU; della comunicazione in data 22.1.2005 (cfr. doc. 8) con cui il ha dato Controparte_7 notizia a dell'avvio nei suoi confronti della procedura volta all'accertamento della Pt_2 regolarità edilizia e urbanistica delle opere realizzate sul mappale 391 mediante installazione di una roulotte, di manufatti in legno e di una tettoia;
delle contestazioni mosse da nei Controparte_5 confronti di in data 5.1.1995 e 5.10.1995 (cfr. doc. 8 e 9 fasc. p. conv.) circa il posizionamento Pt_1 sui luoghi di tre mezzi autonomi di pernottamento (due roulette e un prefabbricato tipo container) invece che uno (come consentito dalla cessione) e di una recinzione che avrebbe in parte invaso il lotto di altro soggetto;
di quanto dichiarato da (seppure riferito al complesso delle piazzole CP_1 già alienate) nel già citato esposto del 10.2.2024, laddove viene dato conto del fatto che i vari acquirenti nelle more avevano occupato quelle aree con roulotte o altri mezzi di pernottamento, giardinetti e preingressi.
4 Non risulta, per il resto, che l'esercizio di tale possesso in tutti questi anni sia mai stato interrotto.
Sulla scorta di quanto fin qui argomentato può, pertanto, accertarsi l'esercizio da parte dei due attori, ciascuno sul proprio bene, di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quali proprietari.
L'acquisto così posto in essere, in quanto a titolo originario, prevale su quello dell'aggiudicatario a seguito del citato decreto di trasferimento, a prescindere dalla data di trascrizione del relativo pignoramento.
Per l'identificazione delle aree usucapite occorre fare riferimento alle risultanze di CTU e dunque: quanto a , all'allegato 5 di perizia e all'area (di 130 mq) colorata in ciano ivi indicata (non Pt_2 anche a quella colorata in magenta, per le ragioni pure espresse a pagina 7 dell'elaborato); quanto a
, all'allegato 4 di perizia e quindi all'area (di 88 mq) di nuovo colorata in ciano (esclusa, sempre Pt_1 seguendo le considerazioni del CTU, quella ulteriore colorata in magenta).
Dette aree non coincidono con i mappali indicati inizialmente dagli attori: quella di , infatti, Pt_2 occupa porzioni dei mappali 301, 391 e 392; quella di Strada, porzioni dei mappali 318, 334 e 335.
Trattasi, in ogni caso, di immobili tutti intestati a e (non più anche a CP_1 CP_3 CP_2
che risulta aver donato la sua quota in data 10.3.2022).
[...]
A questo punto s'impone la rimessione in istruttoria della causa, per l'attribuzione di autonomi identificativi catastali ai beni usucapiti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara esclusivo proprietario, in forza di usucapione ventennale, della porzione di Parte_2 terreno sita in Deiva Marina identificata con il colore ciano nell'allegato 5 della perizia a firma del geom. in atti;
CP_6 dichiara esclusivo proprietario, in forza di usucapione ventennale, della porzione di Parte_1 terreno sita in Deiva Marina identificata con il colore ciano nell'allegato 4 della perizia a firma del geom. in atti;
CP_6 provvede a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
La Spezia, 20.10.2025
Il Giudice
OR Di OB
5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice OR Di OB, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 344/2020 R.G.A.C. promossa da:
, c.f. e c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Lucilla Callura
PARTE ATTRICE
C o n t r o c.f. , c.f. CP_1 C.F._3 CP_2 CodiceFiscale_4 CP_3
c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Giannetti
[...] C.F._5
PARTE CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis,
- dichiarare che il sig. è divenuto effettivo proprietario del lotto di terreno Parte_2
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4 - mappale 391 (ex 301) - per il cui corretto posizionamento ed estensione si richiama integralmente quanto elaborato dal C.t.u. - in forza di scritture private in data 26.3.1982 e 4.6.1987, stipulata tra la in persona del legale rappresentante sig. , in allora Controparte_4 CP_1 proprietario dell'intero comparto e lo stesso sig. . Parte_2
- dichiarare che l'arch. è divenuto effettivo proprietario del lotto di terreno Parte_1
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino, Deiva Marina (SP) di mq 90 circa contraddistinto a
Catasto Terreni del Comune di Deiva Marina al foglio 4 – mappale 137 sub. C. - per il cui corretto posizionamento ed estensione si richiama integralmente quanto elaborato dal C.t.u.- in forza di scrittura privata in data 1.5.1982.
In via subordinata, nel deprecato e non creduto caso di rigetto delle domande sopra esposte, si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo al fine di poter dimostrare a mezzo testimoni, secondo il capitolato formulato nella seconda memoria istruttoria del 31.3.2021, l'avvenuto acquisto per usucapione ed a conclusione:
1 - dichiarare avvenuto l'acquisto per usucapione in capo al sig. del lotto di terreno Parte_2
(piazzuola) sito in località Persico Fontanino contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4 - mappale 391 (ex 301) in forza dell'immissione nel possesso all'atto dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in data 4.6.1987.
- dichiarare avvenuto l'acquisto per usucapione in capo all'arch. del lotto di terreno Parte_1
(piazzola) in località Persico-Fontanino, Deiva Marina (SP) di mq 90 circa risultante a Catasto
Terreni del Comune di Deiva Marina al foglio 4 – mappale 137 sub. C. in forza dell'immissione nel possesso all'atto dell'integrale pagamento del prezzo pattuito in data 20.12.1990.
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova di procedere alle relative trascrizioni, con esonero di ogni responsabilità al riguardo.
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed oneri del presente giudizio e quello di mediazione, nonché porre a carico dello stesso le spese di c.t.u.
Salvis Juribus”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2697 c.c. In via istruttoria la difesa dei sigg.ri , e chiede l'acquisizione CP_1 CP_2 CP_3 del fascicolo della procedura esecutiva contro la rubricato al n. 71/96 di R.G.E. Controparte_5
Con refusione delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è stato introdotto dai due attori con atto di citazione notificato in data 31.1.2020.
E' stato chiesto al Tribunale di accertare: quanto a , l'acquisto per usucapione del terreno Pt_2
(piazzola) sito in località Persico Fontanino, contraddistinto a N.C.T. del Comune di Deiva Marina al foglio 4, mappale 391; quanto a , l'acquisto per usucapione del terreno (piazzola) sito nella Pt_1 solita località e catastalmente identificato con il mappale 137, sub C.
Secondo quanto prospettato, si tratterebbe di beni già oggetto di vendita in loro favore da parte
[...]
(all'epoca amministrata da e, ad ogni modo, utilizzati, rispettivamente Controparte_5 CP_1 dal 1987 e dal 1990, in via esclusiva e ininterrotta, tramite il posizionamento di roulotte e realizzazione di opere di contenimento.
Sono stati quindi convenuti in giudizio gli eredi di cioè di colei che, in forza Persona_1 di decreto di trasferimento del Tribunale della Spezia in data 27.10.2015, all'esito di procedura esecutiva che aveva interessato un più ampio compendio appartenuto alla s.r.l. sopra menzionata, ha acquistato all'asta, tra gli altri, gli immobili in oggetto
2 e si sono costituiti con comparsa del 21.10.2020, chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3 delle domande.
In sede di prima udienza e poi con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. gli attori hanno modificato le loro conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
In corso di istruttoria, stanti le contestazioni sollevate sul punto, è stata disposta CTU volta a descrivere e identificare anche catastalmente i beni.
L'elaborato peritale, a firma del geom. , è stato depositato in data 15.9.2022. CP_6
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito degli scritti conclusionali di rito.
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità delle domande formulate in principalità dagli attori successivamente all'atto di citazione.
Tanto tenendo conto:
- dell'orientamento di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 12310/2015 (“La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno
o entrambi gli elementi oggettivi della stessa - "petitum" e "causa petendi" - sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”), come confermato e ulteriormente approfondito con le sentenze nn. 13091/2017, 22404/2018, 22540/2018, n.
4322/2019 e 26727/2024 della Suprema Corte (per cui vi è mera emendatio libelli quando la domanda modificata sia in rapporto di alternatività o d'incompatibilità con quella originaria);
- della natura autodeterminata del diritto preteso (si veda da ultimo, Cass. n. 5569/2025: “Nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi si identifica … con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto…. Il modo di acquisto sia esso un fatto o un atto integra a livello processuale un fatto secondario, che in quanto tale è dedotto unicamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio… Nei diritti autodeterminati, pertanto, la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi”).
Nel merito, esaminato il contenuto dei documenti allegati all'atto di citazione e alla comparsa di costituzione e risposta, si ritiene che tra le parti sia intercorsa una vera e propria compravendita avente ad oggetto le piazzole in questione
Quanto a , è decisiva la produzione n. 3 nel fascicolo di parte convenuta, da cui risulta che Pt_2
l'attore, dopo aver stipulato il preliminare del 26.3.1982 (cfr. doc. 3 fasc. p. att.), come successivamente variato in data 9.3.1984 (cfr. doc. 2 fasc. p. conv.), il giorno 4.6.1987 ha corrisposto
3 alla società “lire 5.070.000 … quale saldo prezzo relativo alla piazzuola uso campeggio posizionata nel campeggio La Terrazza alla lettera L in base al frazionamento catastale approvato in data
15.11.1984”, così prendendo immediato possesso del bene a fronte di “fattura, copia frazionamento catastale e quietanza” rilasciate da Controparte_5
Quanto a , è decisiva la produzione n. 2 nel fascicolo attoreo, da cui risulta che egli, a seguito Pt_1 del preliminare in data 10.10.1982 (cfr. doc. 1), il giorno 20.12.1990 ha corrisposto alla società “lire
3.900.00 quale salvo prezzo della piazzola e dell'IVA come di legge”, così prendendo possesso immediato del bene a fronte di consegna e rilascio quietanza e fattura da parte della s.r.l.
Il fatto che nella specie tali accordi, pur in assenza di una qualche formalizzazione notarile, debbano essere interpretati nel senso indicato trova conferma nell'esposto presentato al Tribunale della Spezia in data 10.2.2004 da quale debitore esecutato nell'ambito della già menzionata CP_1 procedura giudiziale (cfr. doc. 10), laddove, tra i “terzi” a cui le varie piazzole erano state appunto
“alienate” o “vendute”, vengono menzionati anche e . Pt_2 Pt_1
Si tratta, peraltro, di vendite inefficaci e non opponibili nei confronti degli aventi causa dell'aggiudicataria, in quanto mai trascritte.
La qualificazione degli accordi tra le parti così operata è, però, comunque rilevante ai presenti fini perché consente di superare l'eccezione formulata da per cui gli attori avrebbero utilizzato CP_1 gli immobili quali meri detentori degli stessi (in forza, cioè, di un mero preliminare di vendita).
Diversamente, va ritenuto che e in conformità ai rispettivi titoli, rispettivamente Pt_2 CP_1 dal 1987 e dal 1990, abbiano posseduto i beni de quibus.
Va quindi evidenziato come la loro relazione di fatto con quelle porzioni di terreno, come maturata nel corso di oltre vent'anni, non sia stata, di per sé, specificamente contestata.
Essa, in ogni caso, è supportata: dall'attuale conformazione dei luoghi, come documentata anche dal
CTU; della comunicazione in data 22.1.2005 (cfr. doc. 8) con cui il ha dato Controparte_7 notizia a dell'avvio nei suoi confronti della procedura volta all'accertamento della Pt_2 regolarità edilizia e urbanistica delle opere realizzate sul mappale 391 mediante installazione di una roulotte, di manufatti in legno e di una tettoia;
delle contestazioni mosse da nei Controparte_5 confronti di in data 5.1.1995 e 5.10.1995 (cfr. doc. 8 e 9 fasc. p. conv.) circa il posizionamento Pt_1 sui luoghi di tre mezzi autonomi di pernottamento (due roulette e un prefabbricato tipo container) invece che uno (come consentito dalla cessione) e di una recinzione che avrebbe in parte invaso il lotto di altro soggetto;
di quanto dichiarato da (seppure riferito al complesso delle piazzole CP_1 già alienate) nel già citato esposto del 10.2.2024, laddove viene dato conto del fatto che i vari acquirenti nelle more avevano occupato quelle aree con roulotte o altri mezzi di pernottamento, giardinetti e preingressi.
4 Non risulta, per il resto, che l'esercizio di tale possesso in tutti questi anni sia mai stato interrotto.
Sulla scorta di quanto fin qui argomentato può, pertanto, accertarsi l'esercizio da parte dei due attori, ciascuno sul proprio bene, di un potere di fatto continuato di durata ultraventennale da ritenersi caratterizzato in termini di esclusività e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere quali proprietari.
L'acquisto così posto in essere, in quanto a titolo originario, prevale su quello dell'aggiudicatario a seguito del citato decreto di trasferimento, a prescindere dalla data di trascrizione del relativo pignoramento.
Per l'identificazione delle aree usucapite occorre fare riferimento alle risultanze di CTU e dunque: quanto a , all'allegato 5 di perizia e all'area (di 130 mq) colorata in ciano ivi indicata (non Pt_2 anche a quella colorata in magenta, per le ragioni pure espresse a pagina 7 dell'elaborato); quanto a
, all'allegato 4 di perizia e quindi all'area (di 88 mq) di nuovo colorata in ciano (esclusa, sempre Pt_1 seguendo le considerazioni del CTU, quella ulteriore colorata in magenta).
Dette aree non coincidono con i mappali indicati inizialmente dagli attori: quella di , infatti, Pt_2 occupa porzioni dei mappali 301, 391 e 392; quella di Strada, porzioni dei mappali 318, 334 e 335.
Trattasi, in ogni caso, di immobili tutti intestati a e (non più anche a CP_1 CP_3 CP_2
che risulta aver donato la sua quota in data 10.3.2022).
[...]
A questo punto s'impone la rimessione in istruttoria della causa, per l'attribuzione di autonomi identificativi catastali ai beni usucapiti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara esclusivo proprietario, in forza di usucapione ventennale, della porzione di Parte_2 terreno sita in Deiva Marina identificata con il colore ciano nell'allegato 5 della perizia a firma del geom. in atti;
CP_6 dichiara esclusivo proprietario, in forza di usucapione ventennale, della porzione di Parte_1 terreno sita in Deiva Marina identificata con il colore ciano nell'allegato 4 della perizia a firma del geom. in atti;
CP_6 provvede a rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza.
La Spezia, 20.10.2025
Il Giudice
OR Di OB
5