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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ. la seguente la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1038/2025 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Grosso e dall'avv. Fabiano Chiappini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, via A. Canova 6;
c.f.: P.IVA_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Garofalo giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Castelmenardo n.
55;
1
c.f.: P.IVA_2
- resistente -
e contro
CP_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Zampieri, dall'avv. Pierpaolo Agostinelli, dall'avv. Stefano Miotto
e dall'avv. Giacomo Quarneti giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale del Veneto sita a Venezia, Fondamenta
Santa Lucia Cannaregio n. 23;
c.f.: P.IVA_3
- resistente -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, domanda e/o eccezione:
- nel merito: alla luce di quanto illustrato, dedotto e documentato, accertarsi e dichiararsi che, quanto agli importi di cui ai ticket incassati da in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate in supero rispetto al budget annuale Parte_1
assegnato, nulla deve essere restituito ovvero corrisposto all' Parte_2
per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere a la
[...] Parte_2 Parte_1
somma complessiva di € 13.958,55, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, relativa ai ticket incassati da Parte_1
per l'attività sanitaria svolta in supero al budget riferita agli anni 2020, 2021 e 2022, importo che l
[...]
ha già trattenuto/compensato con quanto dovuto all'odierna ricorrente. Parte_2
- in ogni caso: con rifusione di anticipazioni, di spese e compensi di lite.
Per parte resistente : Parte_2
giudicare:
- nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dal Controparte_2 Controparte_3
2
[...]
nei confronti dell' con il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. di data 26 febbraio Parte_2
2025, in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via istruttoria: si producono i documenti come da elenco in calce al presente atto;
- spese, anche generali, e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi.
Per parte resistente : CP_1
In via preliminare di merito
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della per le ragioni in premessa espresse, dovendo CP_1
la legittimazione processuale essere individuata in capo all' territorialmente competente come già evocata Controparte_1
in giudizio;
In via principale
- respingersi ogni domanda come proposta nei confronti della siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alla rifusione delle spese generali come per legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. depositato in data 26.2.2025, riproponeva Parte_1
davanti a questo Tribunale le domande precedentemente formulate dinanzi al , il quale, CP_4
con sentenza n. 2121/2024, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O.
La ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità della pretesa dell' e della Parte_2 Parte_2
di ottenere la restituzione dei ticket sanitari incassati per prestazioni ambulatoriali erogate in
[...]
esubero rispetto al budget annuale assegnato e, per l'effetto, di condannare l' alla Parte_2
restituzione della somma di € 13.958,55, già oggetto di compensazione.
Si costituivano in giudizio l' e la , chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 CP_1
attoree e sollevando, la un'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, e l CP_1 Pt_2
3
un'eccezione di inammissibilità per novità della domanda.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., venivano concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice – alla successiva udienza dell'11.9.2025 – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ.
* * *
1) Sulle eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti non sono fondate e devono pertanto essere respinte.
1.1) Sulla legittimazione passiva della CP_1
A fondamento di tale eccezione, la difesa della sostiene che il rapporto contrattuale intercorra CP_1
esclusivamente con l' . Tuttavia, la pretesa restitutoria avanzata da quest'ultima trova il suo Parte_2
fondamento diretto ed esplicito nella Nota della del 7.12.2020 (prot. n. 0521441), con la CP_1
quale la stessa ha ordinato alle Aziende sanitarie di procedere al recupero dei ticket. Tale atto CP_1
rende la parte attiva e causa diretta del procedimento che ha dato origine alla presente CP_1
controversia, giustificandone la presenza in giudizio. Inoltre, come correttamente osservato dalla difesa attorea, la riproposizione della domanda a seguito di una pronuncia sulla giurisdizione richiede, ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, l'identità delle parti del giudizio precedentemente introdotto, nel quale era regolarmente convenuta. Parte_3
1.2) Sull'eccezione relativa all'asserita novità della domanda
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per novità della domanda. La difesa dell Pt_2
sostiene che la domanda di accertamento e condanna formulata in questa sede sia nuova e autonoma rispetto a quella di annullamento proposta in sede amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno. La
4
giurisprudenza è costante nel ritenere che, in sede di translatio iudicii, la domanda debba essere intesa nel suo nucleo essenziale, costituito da petitum e causa petendi.
Nel caso di specie, l'oggetto della vertenza e la sua causa (la pretesa illegittimità della richiesta di restituzione dei ticket) sono rimasti immutati. La diversa formulazione della domanda costituisce un mero e inevitabile adattamento richiesto dalle diverse forme processuali del giudizio civile rispetto a quello amministrativo, poiché l'effetto giuridico perseguito – paralizzare la pretesa restitutoria e ottenere la restituzione di quanto versato – è il medesimo che sarebbe derivato dall'annullamento degli atti impugnati dinanzi al T.A.R.
2) Sul merito della causa
2.1) Sulla natura del ticket
Pur rigettate le eccezioni preliminari, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
Il fulcro del presente giudizio è stabilire se la struttura privata accreditata abbia il diritto di trattenere la quota di compartecipazione alla spesa (ticket) versata dal paziente per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale.
La risposta, alla luce della normativa e degli accordi contrattuali, è negativa.
L'argomento principale di , secondo cui il trattenimento del ticket non comporterebbe un Pt_1
aggravio per la finanza pubblica, si fonda su un presupposto errato circa la natura del ticket stesso. Esso non è un corrispettivo privato per la prestazione, ma una modalità di compartecipazione del cittadino alla spesa del Servizio Sanitario Regionale. La struttura accreditata non è la beneficiaria finale di tale somma, ma agisce come un semplice delegato all'incasso per conto dell'ente pubblico.
Il rapporto tra l' e la struttura privata è regolato da un accordo contrattuale che trova il suo Pt_2
fondamento nella programmazione regionale, la quale fissa, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, un budget vincolante definito come “tetto finanziario massimo attribuito e non superabile”.
Ogni prestazione erogata in esubero si colloca, per definizione, al di fuori del rapporto in convenzione
5
con il sistema pubblico. Se la prestazione è al di fuori di tale rapporto, la struttura non ha titolo per incassare per conto del SSR una somma, il ticket, che a quel sistema appartiene.
Peraltro, avallare la condotta di integrerebbe un danno erariale. L'affermazione della ricorrente Pt_1
secondo cui l'utenza beneficerebbe di prestazioni sanitarie ulteriori senza alcun aggravio del bilancio pubblico è solo parzialmente corretta. Se la struttura ricorrente, raggiunto il proprio limite di budget, non avesse erogato tali prestazioni, i pazienti si sarebbero rivolti ad altre strutture pubbliche o private convenzionate che operavano ancora entro i limiti del proprio budget. In tal caso, il Controparte_5
avrebbe correttamente incassato il ticket di compartecipazione alla spesa. L'attività extra-
[...]
budget di , pertanto, ha di fatto sottratto all'erario un'entrata che sarebbe stata altrimenti garantita, Pt_1
configurando un ammanco per il bilancio regionale.
2.2) Sull'insussistenza di un legittimo affidamento
La difesa attorea invoca la violazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento, in ragione della nota dell' del 5.5.2014 che autorizzava il trattenimento dei ticket. Pt_2
Tuttavia, la stessa comunicazione conteneva una clausola di salvaguardia tanto chiara quanto decisiva: la validità di tale interpretazione era subordinata all'assenza di diverse determinazioni regionali.
Tale specificazione rendeva la situazione giuridica intrinsecamente provvisoria e condizionata, impedendo il sorgere di un affidamento incondizionato e giuridicamente tutelabile. La successiva nota della del 7.12.2020 costituisce esattamente quella diversa determinazione che la stessa CP_1 Pt_2
aveva prefigurato come possibile, risolvendo in modo definitivo una questione che, come dimostra la corrispondenza in atti, era rimasta a lungo oggetto di discussione e approfondimento.
Pertanto, l'azione di recupero avviata dall non rappresenta una condotta contraria a buona fede, Pt_2
ma una doverosa applicazione delle direttive regionali, il cui potenziale intervento era stato reso noto fin dal principio.
2.3) Sull'asserita impossibilità di programmare le prestazioni
adduce l'impossibilità oggettiva di programmare talune prestazioni (visite urgenti e laboratorio Pt_1
6
ad accesso diretto) per giustificare lo sforamento del budget.
Sebbene la difficoltà organizzativa sia comprensibile, essa non può tradursi in un diritto a derogare ai vincoli di spesa. La gestione della propria offerta sanitaria in modo da rispettare i tetti assegnati rientra pienamente nell'autonomia organizzativa e nel rischio d'impresa dell'operatore privato accreditato. Il fatto che la normativa regionale preveda una specifica ed eccezionale deroga per le sole prestazioni di
Pronto Soccorso non fa che confermare la regola generale: per tutte le altre tipologie di prestazioni, anche se urgenti, il vincolo di budget rimane invalicabile ai fini della remunerazione pubblica.
* * *
In conclusione, erogando prestazioni extra-budget, la struttura opera al di fuori del perimetro del rapporto convenzionale con il SSR. Ciononostante, riscuotendo un ticket, utilizza uno strumento proprio del sistema pubblico. Tale somma, per sua natura, appartiene all'Ente pubblico e deve essere riversata. Una volta esaurito il tetto di spesa, la struttura ha la facoltà di erogare ulteriori prestazioni, ma deve farlo in regime puramente privatistico, applicando le relative tariffe, e non riscuotendo il ticket di compartecipazione alla spesa pubblica.
La domanda attorea è pertanto infondata e deve essere rigettata.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase di trattazione, esauritasi con il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies cod. proc. civ., e per la fase decisionale, svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. senza deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva della e di novità CP_1
7
della domanda;
2) rigetta le domande proposte da in quanto infondate;
Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore dell , delle Parte_1 Parte_2
spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
4) condanna alla rifusione, in favore della , delle spese processuali relative Parte_1 CP_1
al presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA
e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 12 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ. la seguente la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 1038/2025 promosso da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Grosso e dall'avv. Fabiano Chiappini giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Treviso, via A. Canova 6;
c.f.: P.IVA_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
in persona del Direttore Generale pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Garofalo giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Castelmenardo n.
55;
1
c.f.: P.IVA_2
- resistente -
e contro
CP_1
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Zampieri, dall'avv. Pierpaolo Agostinelli, dall'avv. Stefano Miotto
e dall'avv. Giacomo Quarneti giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura regionale del Veneto sita a Venezia, Fondamenta
Santa Lucia Cannaregio n. 23;
c.f.: P.IVA_3
- resistente -
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: voglia il Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, domanda e/o eccezione:
- nel merito: alla luce di quanto illustrato, dedotto e documentato, accertarsi e dichiararsi che, quanto agli importi di cui ai ticket incassati da in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate in supero rispetto al budget annuale Parte_1
assegnato, nulla deve essere restituito ovvero corrisposto all' Parte_2
per l'effetto, condannarsi l' a corrispondere a la
[...] Parte_2 Parte_1
somma complessiva di € 13.958,55, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, relativa ai ticket incassati da Parte_1
per l'attività sanitaria svolta in supero al budget riferita agli anni 2020, 2021 e 2022, importo che l
[...]
ha già trattenuto/compensato con quanto dovuto all'odierna ricorrente. Parte_2
- in ogni caso: con rifusione di anticipazioni, di spese e compensi di lite.
Per parte resistente : Parte_2
giudicare:
- nel merito: rigettarsi tutte le domande proposte dal Controparte_2 Controparte_3
2
[...]
nei confronti dell' con il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. di data 26 febbraio Parte_2
2025, in quanto inammissibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
- in via istruttoria: si producono i documenti come da elenco in calce al presente atto;
- spese, anche generali, e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi.
Per parte resistente : CP_1
In via preliminare di merito
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della per le ragioni in premessa espresse, dovendo CP_1
la legittimazione processuale essere individuata in capo all' territorialmente competente come già evocata Controparte_1
in giudizio;
In via principale
- respingersi ogni domanda come proposta nei confronti della siccome infondata in fatto ed in diritto. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre alla rifusione delle spese generali come per legge.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. depositato in data 26.2.2025, riproponeva Parte_1
davanti a questo Tribunale le domande precedentemente formulate dinanzi al , il quale, CP_4
con sentenza n. 2121/2024, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O.
La ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità della pretesa dell' e della Parte_2 Parte_2
di ottenere la restituzione dei ticket sanitari incassati per prestazioni ambulatoriali erogate in
[...]
esubero rispetto al budget annuale assegnato e, per l'effetto, di condannare l' alla Parte_2
restituzione della somma di € 13.958,55, già oggetto di compensazione.
Si costituivano in giudizio l' e la , chiedendo il rigetto delle domande Parte_2 CP_1
attoree e sollevando, la un'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, e l CP_1 Pt_2
3
un'eccezione di inammissibilità per novità della domanda.
All'esito dell'udienza dell'8.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., venivano concessi alle parti i termini ex art. 281 duodecies cod. proc. civ.
Ritenuta la causa di natura documentale, il Giudice – alla successiva udienza dell'11.9.2025 – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, cod. proc. civ.
* * *
1) Sulle eccezioni preliminari
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti non sono fondate e devono pertanto essere respinte.
1.1) Sulla legittimazione passiva della CP_1
A fondamento di tale eccezione, la difesa della sostiene che il rapporto contrattuale intercorra CP_1
esclusivamente con l' . Tuttavia, la pretesa restitutoria avanzata da quest'ultima trova il suo Parte_2
fondamento diretto ed esplicito nella Nota della del 7.12.2020 (prot. n. 0521441), con la CP_1
quale la stessa ha ordinato alle Aziende sanitarie di procedere al recupero dei ticket. Tale atto CP_1
rende la parte attiva e causa diretta del procedimento che ha dato origine alla presente CP_1
controversia, giustificandone la presenza in giudizio. Inoltre, come correttamente osservato dalla difesa attorea, la riproposizione della domanda a seguito di una pronuncia sulla giurisdizione richiede, ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, l'identità delle parti del giudizio precedentemente introdotto, nel quale era regolarmente convenuta. Parte_3
1.2) Sull'eccezione relativa all'asserita novità della domanda
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità per novità della domanda. La difesa dell Pt_2
sostiene che la domanda di accertamento e condanna formulata in questa sede sia nuova e autonoma rispetto a quella di annullamento proposta in sede amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno. La
4
giurisprudenza è costante nel ritenere che, in sede di translatio iudicii, la domanda debba essere intesa nel suo nucleo essenziale, costituito da petitum e causa petendi.
Nel caso di specie, l'oggetto della vertenza e la sua causa (la pretesa illegittimità della richiesta di restituzione dei ticket) sono rimasti immutati. La diversa formulazione della domanda costituisce un mero e inevitabile adattamento richiesto dalle diverse forme processuali del giudizio civile rispetto a quello amministrativo, poiché l'effetto giuridico perseguito – paralizzare la pretesa restitutoria e ottenere la restituzione di quanto versato – è il medesimo che sarebbe derivato dall'annullamento degli atti impugnati dinanzi al T.A.R.
2) Sul merito della causa
2.1) Sulla natura del ticket
Pur rigettate le eccezioni preliminari, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
Il fulcro del presente giudizio è stabilire se la struttura privata accreditata abbia il diritto di trattenere la quota di compartecipazione alla spesa (ticket) versata dal paziente per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa annuale.
La risposta, alla luce della normativa e degli accordi contrattuali, è negativa.
L'argomento principale di , secondo cui il trattenimento del ticket non comporterebbe un Pt_1
aggravio per la finanza pubblica, si fonda su un presupposto errato circa la natura del ticket stesso. Esso non è un corrispettivo privato per la prestazione, ma una modalità di compartecipazione del cittadino alla spesa del Servizio Sanitario Regionale. La struttura accreditata non è la beneficiaria finale di tale somma, ma agisce come un semplice delegato all'incasso per conto dell'ente pubblico.
Il rapporto tra l' e la struttura privata è regolato da un accordo contrattuale che trova il suo Pt_2
fondamento nella programmazione regionale, la quale fissa, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, un budget vincolante definito come “tetto finanziario massimo attribuito e non superabile”.
Ogni prestazione erogata in esubero si colloca, per definizione, al di fuori del rapporto in convenzione
5
con il sistema pubblico. Se la prestazione è al di fuori di tale rapporto, la struttura non ha titolo per incassare per conto del SSR una somma, il ticket, che a quel sistema appartiene.
Peraltro, avallare la condotta di integrerebbe un danno erariale. L'affermazione della ricorrente Pt_1
secondo cui l'utenza beneficerebbe di prestazioni sanitarie ulteriori senza alcun aggravio del bilancio pubblico è solo parzialmente corretta. Se la struttura ricorrente, raggiunto il proprio limite di budget, non avesse erogato tali prestazioni, i pazienti si sarebbero rivolti ad altre strutture pubbliche o private convenzionate che operavano ancora entro i limiti del proprio budget. In tal caso, il Controparte_5
avrebbe correttamente incassato il ticket di compartecipazione alla spesa. L'attività extra-
[...]
budget di , pertanto, ha di fatto sottratto all'erario un'entrata che sarebbe stata altrimenti garantita, Pt_1
configurando un ammanco per il bilancio regionale.
2.2) Sull'insussistenza di un legittimo affidamento
La difesa attorea invoca la violazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento, in ragione della nota dell' del 5.5.2014 che autorizzava il trattenimento dei ticket. Pt_2
Tuttavia, la stessa comunicazione conteneva una clausola di salvaguardia tanto chiara quanto decisiva: la validità di tale interpretazione era subordinata all'assenza di diverse determinazioni regionali.
Tale specificazione rendeva la situazione giuridica intrinsecamente provvisoria e condizionata, impedendo il sorgere di un affidamento incondizionato e giuridicamente tutelabile. La successiva nota della del 7.12.2020 costituisce esattamente quella diversa determinazione che la stessa CP_1 Pt_2
aveva prefigurato come possibile, risolvendo in modo definitivo una questione che, come dimostra la corrispondenza in atti, era rimasta a lungo oggetto di discussione e approfondimento.
Pertanto, l'azione di recupero avviata dall non rappresenta una condotta contraria a buona fede, Pt_2
ma una doverosa applicazione delle direttive regionali, il cui potenziale intervento era stato reso noto fin dal principio.
2.3) Sull'asserita impossibilità di programmare le prestazioni
adduce l'impossibilità oggettiva di programmare talune prestazioni (visite urgenti e laboratorio Pt_1
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ad accesso diretto) per giustificare lo sforamento del budget.
Sebbene la difficoltà organizzativa sia comprensibile, essa non può tradursi in un diritto a derogare ai vincoli di spesa. La gestione della propria offerta sanitaria in modo da rispettare i tetti assegnati rientra pienamente nell'autonomia organizzativa e nel rischio d'impresa dell'operatore privato accreditato. Il fatto che la normativa regionale preveda una specifica ed eccezionale deroga per le sole prestazioni di
Pronto Soccorso non fa che confermare la regola generale: per tutte le altre tipologie di prestazioni, anche se urgenti, il vincolo di budget rimane invalicabile ai fini della remunerazione pubblica.
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In conclusione, erogando prestazioni extra-budget, la struttura opera al di fuori del perimetro del rapporto convenzionale con il SSR. Ciononostante, riscuotendo un ticket, utilizza uno strumento proprio del sistema pubblico. Tale somma, per sua natura, appartiene all'Ente pubblico e deve essere riversata. Una volta esaurito il tetto di spesa, la struttura ha la facoltà di erogare ulteriori prestazioni, ma deve farlo in regime puramente privatistico, applicando le relative tariffe, e non riscuotendo il ticket di compartecipazione alla spesa pubblica.
La domanda attorea è pertanto infondata e deve essere rigettata.
3) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori minimi per la fase di trattazione, esauritasi con il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies cod. proc. civ., e per la fase decisionale, svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. senza deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva della e di novità CP_1
7
della domanda;
2) rigetta le domande proposte da in quanto infondate;
Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore dell , delle Parte_1 Parte_2
spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge;
4) condanna alla rifusione, in favore della , delle spese processuali relative Parte_1 CP_1
al presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.142,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario, IVA
e CPA se dovuti per legge.
Treviso, 12 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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