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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9164/2025
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9164/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARAGNO ANDREA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. MARAGNO ANDREA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 15.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.11.2025: 2
1) affidarsi i figli (09/08/2009 ) e Persona_1 C.F._1 Persona_2
(25/07/2012 ) ad entrambi i genitori, secondo il regime di affido C.F._2 condiviso. I figli manterranno la residenza e la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Borgoricco (PD), Via Lovara n. 50/B;
Per_ Entrambi i genitori si impegnano a curare, educare ed istruire i figli e con Per_1 costanza e continuità, dandosi reciproca comunicazione di ogni rilevante accadimento riguardante i figli ed avendo cura di assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i minori (ad esempio scuola, gite scolastiche, sport, preventivi per spese mediche e cure di ogni genere);
2) disporsi il diritto di visita del signor e di permanenza dei figli presso il CP_1 padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale, da concordare, indicativamente dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il sabato
e la domenica a weekend alternati. Durante il periodo estivo, il signor CP_1 potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, con reciproco impegno dei genitori di individuare entro il 30 maggio di ogni anno il periodo feriale prescelto.
Per_ I figli e trascorreranno, inoltre, metà delle vacanze natalizie e pasquali con Per_1 ciascun genitore, alternando di anno in anno le feste di Santo Stefano, Capodanno ed
Epifania, nonché Pasqua e il lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
Ogni altro periodo festivo civile o religioso sarà trascorso dai figli con i genitori in termini paritari, previo accordo da raggiungersi all'inizio dell'anno scolastico quando sarà noto il relativo calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore;
3) porsi a carico del signor un assegno a titolo di contributo al CP_1 Per_ mantenimento dei figli e dell'importo mensile di € 400,00, in ragione di € Per_1
200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. L'assegno di mantenimento a carico del signor verrà corrisposto a mezzo bonifico da CP_1 eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie: [...]; Parte_1
Per_ 4) le spese straordinarie per i figli e così come individuate dal Protocollo in Per_1 uso presso il Tribunale di Padova da ritenersi integralmente richiamato, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il rimborso per le spese straordinarie pagate dal genitore che le avrà sostenute sarà effettuato dall'altro genitore entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta (dopo aver visionato le pezze giustificative), mediante bonifico bancario, con la precisazione, per 3
quanto concerne le spese da concordare previamente, che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (o al massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta;
5) la madre richiederà e percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale per i figli
a carico erogato dall'INPS;
6) spese e competenze professionali del presente procedimento sono da porsi a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno intrattenuto una Parte_1 CP_1 lunga convivenza more uxorio. Dalla loro relazione sono nati due figli: a Camposampiero (PD) il Persona_1
09.08.2009 e a Camposampiero (PD) il 25.07.2012. Persona_2
A è stata riconosciuta dall'INPS un'invalidità per difficoltà persistente a Per_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per la quale percepisce un'indennità di circa € 340,00 mensili.
I figli minori vivono entrambi con la madre nell'immobile di proprietà della stessa, sito in Borgoricco (PD), via Lovara, n. 50/B; il sig. invece, dopo la fine della CP_1 convivenza con la sig.ra si è trasferito a Padova, dove risiede, in Parte_1
Lungargine G.E. Fabre, n. 18, nell'immobile di proprietà della di lui madre.
La sig.ra lavora come educatrice professionale presso la Nuova Vita Parte_1
Cooperativa Sociale di Camposampiero, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.430,00; è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive con i figli, sito in
Borgoricco (PD), via Lovara, n. 50/B e in capo alla stessa grava, da dicembre 2015 e sino a dicembre 2030, un mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma Agenzia di Borgoricco, in relazione al quale la sig.ra versa Parte_1 mensilmente la somma di circa € 390,00. E' cointestataria, unitamente al sig. CP_1
del c/c n. 660899 acceso presso la BCC ROMA Agenzia di Borgoricco, ove alla
[...] data del 31.12.2024, vi era un saldo attivo di € 598,63. E' intestataria esclusiva del c/c n. 803286 acceso presso la Bcc di Borgoricco. E' proprietaria dell'autovettura Dacia
Sandero.
Il sig. svolge, invece, attività lavorativa quale impiegato tecnico presso la CP_1
Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego (PD) e percepisce uno stipendio mensile di circa € 4
2.300,00. E' comproprietario di un terreno agricolo. E' intestatario del c/c n.
50386/1000/00001641 acceso presso Intesa SanPaolo che, alla data del 31.12.2024, presentava un saldo attivo di € 4.275,29 ed è cointestatario del c/c sopra indicato unitamente alla sig.ra E' proprietario dell'autovettura Nissan Juke. Parte_1
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
• nulla sulle spese.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
Dott. Alina Rossato Presidente rel
Dott. Barbara De Munari Giudice
Dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9164/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. MARAGNO ANDREA Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. MARAGNO ANDREA CP_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con ricorso depositato il 15.09.2025 le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di Padova di regolare la responsabilità genitoriale dei propri figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04.11.2025: 2
1) affidarsi i figli (09/08/2009 ) e Persona_1 C.F._1 Persona_2
(25/07/2012 ) ad entrambi i genitori, secondo il regime di affido C.F._2 condiviso. I figli manterranno la residenza e la collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Borgoricco (PD), Via Lovara n. 50/B;
Per_ Entrambi i genitori si impegnano a curare, educare ed istruire i figli e con Per_1 costanza e continuità, dandosi reciproca comunicazione di ogni rilevante accadimento riguardante i figli ed avendo cura di assumere congiuntamente le decisioni di maggior interesse per i minori (ad esempio scuola, gite scolastiche, sport, preventivi per spese mediche e cure di ogni genere);
2) disporsi il diritto di visita del signor e di permanenza dei figli presso il CP_1 padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale, da concordare, indicativamente dalle ore 18.30 alle ore 21.30 e il sabato
e la domenica a weekend alternati. Durante il periodo estivo, il signor CP_1 potrà tenere con sé i figli per due settimane, anche consecutive, con reciproco impegno dei genitori di individuare entro il 30 maggio di ogni anno il periodo feriale prescelto.
Per_ I figli e trascorreranno, inoltre, metà delle vacanze natalizie e pasquali con Per_1 ciascun genitore, alternando di anno in anno le feste di Santo Stefano, Capodanno ed
Epifania, nonché Pasqua e il lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
Ogni altro periodo festivo civile o religioso sarà trascorso dai figli con i genitori in termini paritari, previo accordo da raggiungersi all'inizio dell'anno scolastico quando sarà noto il relativo calendario e compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore;
3) porsi a carico del signor un assegno a titolo di contributo al CP_1 Per_ mantenimento dei figli e dell'importo mensile di € 400,00, in ragione di € Per_1
200,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. L'assegno di mantenimento a carico del signor verrà corrisposto a mezzo bonifico da CP_1 eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie: [...]; Parte_1
Per_ 4) le spese straordinarie per i figli e così come individuate dal Protocollo in Per_1 uso presso il Tribunale di Padova da ritenersi integralmente richiamato, saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il rimborso per le spese straordinarie pagate dal genitore che le avrà sostenute sarà effettuato dall'altro genitore entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta (dopo aver visionato le pezze giustificative), mediante bonifico bancario, con la precisazione, per 3
quanto concerne le spese da concordare previamente, che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (o al massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso della richiesta;
5) la madre richiederà e percepirà in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale per i figli
a carico erogato dall'INPS;
6) spese e competenze professionali del presente procedimento sono da porsi a carico di entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno intrattenuto una Parte_1 CP_1 lunga convivenza more uxorio. Dalla loro relazione sono nati due figli: a Camposampiero (PD) il Persona_1
09.08.2009 e a Camposampiero (PD) il 25.07.2012. Persona_2
A è stata riconosciuta dall'INPS un'invalidità per difficoltà persistente a Per_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, per la quale percepisce un'indennità di circa € 340,00 mensili.
I figli minori vivono entrambi con la madre nell'immobile di proprietà della stessa, sito in Borgoricco (PD), via Lovara, n. 50/B; il sig. invece, dopo la fine della CP_1 convivenza con la sig.ra si è trasferito a Padova, dove risiede, in Parte_1
Lungargine G.E. Fabre, n. 18, nell'immobile di proprietà della di lui madre.
La sig.ra lavora come educatrice professionale presso la Nuova Vita Parte_1
Cooperativa Sociale di Camposampiero, percependo uno stipendio mensile di circa €
1.430,00; è proprietaria esclusiva dell'immobile in cui vive con i figli, sito in
Borgoricco (PD), via Lovara, n. 50/B e in capo alla stessa grava, da dicembre 2015 e sino a dicembre 2030, un mutuo acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma Agenzia di Borgoricco, in relazione al quale la sig.ra versa Parte_1 mensilmente la somma di circa € 390,00. E' cointestataria, unitamente al sig. CP_1
del c/c n. 660899 acceso presso la BCC ROMA Agenzia di Borgoricco, ove alla
[...] data del 31.12.2024, vi era un saldo attivo di € 598,63. E' intestataria esclusiva del c/c n. 803286 acceso presso la Bcc di Borgoricco. E' proprietaria dell'autovettura Dacia
Sandero.
Il sig. svolge, invece, attività lavorativa quale impiegato tecnico presso la CP_1
Nord Tecnica S.r.l. di Albignasego (PD) e percepisce uno stipendio mensile di circa € 4
2.300,00. E' comproprietario di un terreno agricolo. E' intestatario del c/c n.
50386/1000/00001641 acceso presso Intesa SanPaolo che, alla data del 31.12.2024, presentava un saldo attivo di € 4.275,29 ed è cointestatario del c/c sopra indicato unitamente alla sig.ra E' proprietario dell'autovettura Nissan Juke. Parte_1
Maturata la consapevolezza dell'irreversibilità della crisi della loro relazione e dell'impossibilità di proseguire la loro convivenza, i ricorrenti decidevano di separarsi ed instaurare l'odierno procedimento.
Si è resa così necessaria una regolamentazione delle questioni personali ed economiche sottese all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Per_2
Dell'accordo intervenuto tra i genitori va preso atto, atteso che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse dei figli minori e coerente con la situazione personale ed economica dei genitori.
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
• prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
• nulla sulle spese.
Padova, 18.11.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Alina Rossato