Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2024, proposto da
HO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Boni, Fabio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Canuti, Francesca Palagi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di: ND di Via de' Federighi 2-Via dei Palchetti 3b di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Canale, ES Pallottino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze del 23.7.2024, prot. n. 250582, con il quale è stata disposta, nei confronti della società HO S.r.l., la decadenza dal titolo abilitativo n. 3629/2023 SUAP per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locali di Via dei Palchetti 3r;
- di ogni atto presupposto, connesso o conseguente ed, in particolare, del provvedimento della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, con il quale è stata disposta nei confronti della Società NT FO S.r.l. la conseguente decadenza dei successivi titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune del Firenze e del ND di Via de' Federighi 2-Via dei Palchetti 3b di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RE TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) La società ricorrente, HO S.r.l. (di seguito solo “HO”), espone che:
- a) la società AL S.r.l. (di seguito solo “AL”) conduceva un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Firenze - Via Dante Alighieri, in forza delle SCIA n. 11313/2016 del 22.12.2016, SCIA n. 6595/2017 del 18.7.2017, SCIA n. 13880/2018 del 5.11.2018;
- b) nell’anno 2023, AL, anche in ragione delle difficoltà economiche sopraggiunte con la crisi legata alla pandemia da COVID-19 e della conseguente necessità di ridurre i costi di gestione ed il canone di locazione, decideva di spostare l’attività nei locali posti in Firenze – Via dei Palchetti n. 3r, condotti in locazione in forza di contratto del 13.1.2023;
- c) al fine di rendere l’immobile funzionale all’esercizio dell’attività, AL, in data 16.2.2023, presentava al Comune di Firenze pratica CILA (pratica n. 1663/2023) per la realizzazione di opere interne (v. doc. 6 ricorrente);
- d) frattanto, con SCIA n. 2195/2023 del 2.3.2023, AL comunicava altresì al Comune di Firenze il trasferimento nella nuova sede di Via dei Palchetti n. 3r;
- e) con atto notarile del 17.3.2023, registrato a Firenze il 21.3.2023 al n. 10441 Serie 1T, AL costituiva, unitamente ai soci VI SA, LU RI e EL TI, la società HO, conferendo nella stessa, a totale liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta da AL, il ramo d’azienda commerciale rappresentato dal complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività di somministrazione e bevande posta in Via dei Palchetti n. 3r (v. art. 7 atto notarile, in doc. 7 ricorrente);
- f) con SCIA n. 3629/2023 del 5.4.2023, HO comunicava al Comune di Firenze il proprio subentro nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da AL nell’immobile di Via dei Palchetti n. 3r (v. doc. 8 ricorrente);
- g) HO confidava di concludere in tempi brevi i lavori avviati con la richiamata CILA del 16.2.2023 e dare prosecuzione all’attività trasferita nella nuova sede;
- h) sennonché, con ricorso ex art. 1171 c.c. e 700 c.p.c. del 17.7.2023, iscritto al n. RG n. 8705/2023 del Tribunale di Firenze, il ND di Via de’ Federighi 2-Via dei Palchetti 3b di Firenze agiva nei confronti della odierna ricorrente affinché il Giudice Civile vietasse la prosecuzione o, comunque, sospendesse i lavori edili nel fondo di Via dei Palchetti n. 3r ed inibisse ad HO l’esercizio, in detto fondo, dell’attività commerciale avente ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande;
- i) il Tribunale di Firenze, all’udienza del 9.10.2023 di conferimento dell’incarico al CTU, disponeva la sospensione dei lavori fino alla conclusione delle indagini peritali (doc. 10 ricorrente);
- j) frattanto, a seguito dell’istanza del 20.7.2023 con la quale il ND di Via de’ Federighi 2-Via dei Palchetti 3b aveva sollecitato un sopralluogo della Polizia Municipale presso il cantiere aperto da HO al fine di verificare la regolarità dei lavori di ristrutturazione, il Comune di Firenze, con nota dell’8.8.2023 a valere anche come comunicazione di avvio del procedimento, chiedeva alla ricorrente il deposito di documentazione integrativa alla CILA del 16.2.2023, relativamente all’utilizzo della canna fumaria (doc. 12 ricorrente);
- k) HO riscontrava tempestivamente la richiesta, depositando la documentazione tecnica integrativa in data 10.8.2023 (doc. 13 ricorrente);
- l) con istanza al SUAP del Comune di Firenze del 13.12.2023, il ND controinteressato chiedeva all’Amministrazione la verifica della validità dei titoli abilitativi dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da AL prima e da HO poi, sul presupposto che nessuna attività era iniziata nei locali di Via dei Palchetti n. 3r entro i termini di legge;
- m) stante il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale alla predetta istanza, il ND notificava, il 18 luglio 2024, al Comune il ricorso innanzi al T.A.R. Toscana per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Firenze di concludere il procedimento a fronte della suddetta istanza del 13.12.2023;
- n) intanto, nel giudizio pendente in sede civile, all’udienza dell’11.12.2023, il Giudice Civile disponeva una integrazione della CTU, autorizzando la ripresa dei lavori edili senza uso della canna fumaria;
- o) poiché i tempi del contenzioso si stavano ulteriormente allungando, con allungamento anche dei tempi di ultimazione dei lavori e di ripresa dell’attività, HO, su suggerimento del proprio tecnico di fiducia, in data 17.1.2024, comunicava al SUAP del Comune di Firenze la sospensione dell’attività (doc. 16 ricorrente);
- p) in data 25.1.2024, HO cedeva alla NT FO S.r.l. (di seguito, solo “NT FO”) la piena proprietà dell’azienda corrente in Firenze, Via dei Palchetti n. 3r (doc. 18 ricorrente);
- q) NT FO, con comunicazione del 28.3.2024, n. 3753/2024/SUAP, e con SCIA del 3.6.2024 n. 6582/2024/SUAP, comunicava al Comune di Firenze il proprio subentro nell’attività, nonché il trasferimento della stessa nei locali di Borgo Albizi n. 80/r – 82/r;
- r) con provvedimento del 23.7.2024, prot. n. 250582, la Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze disponeva nei confronti di HO la decadenza dal titolo abilitativo n. 3629/2023/SUAP per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locali di Via dei Palchetti n. 3r, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 126, comma 2, L.R. Toscana n. 62/2018 (secondo cui “ La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine ”), HO non avrebbe avviato l’attività entro il tempo massimo di 180 giorni dalla data di subingresso;
- s) con provvedimento di medesimo tenore, adottato nei confronti di NT FO, il Comune disponeva la cessazione dell’attività in ragione degli effetti caducatori della decadenza del titolo abilitativo della HO nei confronti dei successivi titoli presentati da NT FO;
- t) HO non ha contezza del provvedimento notificato alla sola NT FO, ma ne è venuta a conoscenza nell’ambito del giudizio iscritto al n. RG 11094/2024 del Tribunale di Firenze, in cui, ai sensi dell’art. 671 c.p.c., NT FO ha chiesto il sequestro conservativo di tutti i beni mobili e immobili nonché delle somme e cose dovute e debende di HO (doc. 19 ricorrente).
2) Del suddetto provvedimento di decadenza prot. n. 250582 del 23 luglio 2024, nonché degli atti presupposti e conseguenti (tra cui il provvedimento di decadenza emesso nei confronti di NT FO), si duole HO col gravame in esame.
3) Il provvedimento di decadenza prot. n. 250582 del 23 luglio 2024, reso nei confronti di HO, recita come segue:
“Considerato che dagli atti in possesso del Suap Somministrazione, nei locali ubicati in Via dei Palchetti 3 r risulta che in data 05.04.2023, con comunicazione di subingresso 3629/2023/suap, la società ALOHOMORA SRL P.Iva: 07265990486 subentrava nell’attività di somministrazione alimenti e bevande alla società AL srl di cui alla Scia di trasferimento 2195/2023/suap del 02.03.2023;
Considerato che sia nella Scia di trasferimento 2195/2023/suap che nella comunicazione di subingresso 3629/2023/suap veniva dichiarato, dai legali rappresentanti delle rispettive società, che l’avvio dell’attività di somministrazione era contestuale alla presentazione di ciascuna pratica;
Dato atto che il 16.02.2023 la società AL srl aveva presentato una pratica edilizia IL (1598/2023/suap) per opere funzionali propedeutiche all’esercizio dell’attività di somministrazione, avverso la quale il ND di via Palchetti 3/b ha avviato un contenzioso tuttora pendente avanti il Tribunale di Firenze n. R.G. 8705/2023 che ha determinato la sospensione dei lavori;
Dato atto che in data 13.12.2023 con prot. 399886 l’Amministratore del ND di Via Palchetti 3/b segnalava che nessuna attività di somministrazione risultava avviata nei locali in oggetto, come da documentazione fotografica del 05.10.2023 allegata all’esposto;
Considerato che solo in data 17.01.2024 la società ALOHOMORA SRL comunicava con pratica 556/2024/SUAP la sospensione volontaria fino al 15.01.2025 dell’attività di somministrazione, mai effettivamente avviata;
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 126 comma 2 della L.R. 62/2018 l’attività di somministrazione oggetto del subingresso 3629/2023/suap del 05.04.2023 avrebbe dovuto essere avviata entro il tempo massimo di 180 gg dalla data di ricevimento;
Visto il ricorso CO/28785/1 al Tar con rito del silenzio del 18.07.2024, presentato dal ND di Via dei Palchetti 3/B, finalizzato ad accertare ed ottenere dalla Direzione Attività Economiche e Turismo la decadenza dei titoli abilitativi (2195/2023/suap e 3629/2023/suap) all’esercizio dell’attività di somministrazione nel locale di Via Palchetti 3r, per mancata attivazione dell’attività nei 180 gg previsti dall’art. 126 della L.R. 62/2018;
Dato altresì atto che dal suddetto ricorso emerge in modo inequivocabile che l’attività di somministrazione alimenti e bevande nei locali di via Palchetti 3/r non risulta effettivamente avviata nei 180 gg dalla presentazione del subingresso 3629/2023/suap del 05.04.2023, come da perizia del CTU effettuata nel corso del giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Firenze con Rg n. 8705 dalla quale risulta che allo stato del sopralluogo effettuato dal CTU in data 23.10.2023 “i locali erano vuoti e privi di ogni apparecchiature di cucina”;
Ritenuto pertanto che dagli elementi emersi sia dalla comunicazione prot. 399886 del 13.12.2023 dell’Amministratore del ND di Via Palchetti 3/B che dal ricorso CO/28785/1 del 18.07.2024 proposto al Tar dal medesimo condominio emerge in modo inequivocabile il mancato avvio dell’attività di somministrazione da parte della società ALOHOMORA SRL nei 180 gg dalla presentazione della comunicazione di subingresso 3629/2023/suap del 05.04.2023;
[…] DISPONE, nei confronti della società ALOHOMORA SRL P.Iva: 07265990486, per i motivi esposti in narrativa, la decadenza del titolo abilitativo 3629/2023/SUAP (pos. Arch. 2812) per l’esercizio dell’attività di somministrazione nei locai di Via Palchetti 3r”.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per omessa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal titolo, con conseguente violazione del contraddittorio procedimentale, il quale, se incardinato, avrebbe consentito l’emersione di circostanze utili all’adozione di un provvedimento dal contenuto diverso da quello impugnato, per come dedotte nei seguenti motivi di impugnazione.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che:
- a) nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione sostiene erroneamente che HO avrebbe dovuto avviare l’attività entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di subingresso n. 3629/2023/SUAP del 5.4.2023;
- b) nel caso in esame, HO è subentrata a AL in una attività già da tempo avviata in forza delle autorizzazioni di cui alle SCIA n. 11313/2016 del 22.12.2016, SCIA n. 6595/2017 del 18.7.2017, SCIA n. 13880/2018 del 5.11.2018;
- c) quindi, il requisito dell’avvio dell’attività entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA era, pertanto, stato soddisfatto da AL e nulla in tal senso l’Amministrazione comunale avrebbe potuto contestare ad HO, che è solo subentrata a AL, alle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile;
- d) ciò trova conferma anche nel fatto che, ai sensi dell’art. 90, comma 2, L.R. Toscana n. 62/2018, per il subingresso non è necessario presentare una nuova SCIA, essendo sufficiente la comunicazione del subingresso al SUAP;
- e) ne consegue che l’art. 126, comma 2, L. R. Toscana n. 62/2018, è stato erroneamente applicato dal Comune nel caso di specie, sia perché la norma è relativa al caso in cui, diverso da quello in esame, alla presentazione della SCIA non segua l’avvio dell’attività per un periodo di 180 giorni (mentre tale condizione era già stata soddisfatta da AL prima del subentro di HO), sia perché non è prevista alcuna conseguenza per il mancato avvio ( rectius , prosecuzione) dell’attività decorsi 180 giorni dall’invio della comunicazione di subingresso;
- f) ne consegue che, alla data del 17.1.2024, di presentazione della comunicazione di sospensione dell’attività, il titolo era pienamente valido ed efficace, ed altrettanto validamente è stato poi ceduto dalla ricorrente ad NT FO;
- g) a quella data, infatti, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, l’attività, già da anni avviata, risultava soltanto sospesa, in ragione delle difficoltà incontrate dalla società nella ultimazione dei lavori interni dei locali di Via dei Palchetti n. 3r e dipese dal contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Firenze e promosso dal ND di Via de’ Federighi n. 2-Via dei Palchetti 3b di Firenze;
- h) infatti, il Giudice Civile all’udienza del 9.10.2023 ha disposto la sospensione dei lavori, autorizzandone la ripresa (con esclusione dell’uso della canna fumaria) soltanto all’udienza dell’11.12.2023;
- i) da quanto sopra è evidente che l’operato dell’Amministrazione è espressione di eccesso di potere, stante che la dichiarata decadenza dalla SCIA è frutto di un macroscopico errore istruttorio e difetta totalmente dei presupposti di fatto e di diritto, risultando immotivata, sproporzionata e in contrasto con la normativa di settore.
6) Col terzo motivo di ricorso, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che HO avrebbe dovuto dare avvio all’attività entro 180 giorni dalla comunicazione di subentro, si deduce che:
- a) i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi, in quanto il mancato avvio dell’attività è dipeso da fattori esterni alla volontà della ricorrente, che risulta pertanto esente da responsabilità e pertanto non sanzionabile;
- b) in particolare, è documentato che AL, già in data 16.2.2023, ha presentato al Comune di Firenze una CILA (pratica n. 1663/2023) per la realizzazione di opere interne ai locali di Via dei Palchetti n. 3r, propedeutici e funzionali allo svolgimento dell’attività;
- c) i lavori hanno avuto inizio contestualmente al deposito della CILA e sono stati proseguiti da HO, subentrata frattanto nell’autorizzazione;
- d) sennonché, a seguito del contenzioso promosso dal ND controinteressato dinanzi al Tribunale di Firenze, i lavori hanno subito un rallentamento fino alla sospensione disposta dal Giudice Civile, con provvedimento del 9.10.2023;
- e) pertanto, il mancato avvio dell’attività è dipeso da fattori esterni alla volontà della ricorrente (che pure si è prodigata tempestivamente per ultimarli) e tale circostanza è dirimente per escludere la sussistenza del presupposto di fatto e di diritto della decadenza dalla SCIA;
- f) infatti, la normativa fa discendere la decadenza dal titolo dalla condotta del titolare che volontariamente e consapevolmente abbia omesso di dare avvio all’attività, in quanto espressione di una scelta imprenditoriale, la quale postula il principio dell’autoresponsabilità dell’operatore economico;
- g) diverso è il caso, come quello in esame, in cui il mancato avvio della attività (o, meglio, la mancata prosecuzione dell’attività) sia dipeso da fattori che esulano dalla volontà del titolare del titolo abilitativo;
- h) ebbene, nel caso di specie, subito dopo l’apertura del cantiere per l’esecuzione dei lavori edili propedeutici e funzionali all’esercizio dell’attività, avviati sulla base della CILA del 16.2.2023, il ND controinteressato ha agito in sede civile per l’accertamento della pericolosità dei lavori in questione e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) in particolare, il ND denunciava rischi per la stabilità strutturale del fabbricato, nonché rischi che sarebbero derivati dall’utilizzo della canna fumaria già presente nel condominio per lo smaltimento dei fumi di cucina;
- j) il Giudice Civile, all’udienza del 9.10.2023, incaricava il CTU di verificare la sussistenza dei rischi lamentati dal ND e contestualmente disponeva la sospensione dei lavori edili;
- k) HO si è, pertanto, vista costretta a conformarsi all’ordine del Giudice, sospendendo ogni attività edilizia, già comunque ridotta in via precauzionale a causa del contenzioso in questione che aveva reso incerto l’investimento da parte della ricorrente, anche in considerazione del fatto che i problemi sollevati dal ND (ed, in particolare, i presunti pericoli strutturali ed i presunti rischi connessi all’uso della canna fumaria) incidevano in modo significativo sulla idoneità dei locali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l) la suddetta circostanza era ben nota anche al Comune, che, proprio su sollecito del medesimo ND, nell’agosto 2023 ha chiesto alla ricorrente un’integrazione documentale in merito all’utilizzazione della canna fumaria;
- m) HO, in data 10.8.2023, ha riscontrato tempestivamente la richiesta di integrazione documentale, dimostrando ancora una volta la propria indiscussa intenzione di insediare la propria attività nei locali di Via dei Palchetti n. 3r;
- n) l’Amministrazione era, pertanto, consapevole dell’evolversi delle attività di ripristino dei locali e del contenzioso in atto tra HO ed il ND controinteressato, con conseguente impossibilità per la ricorrente di riprendere l’attività di somministrazione;
- o) il Comune aveva, quindi, accettato la sospensione dell’attività e l’azienda aveva acquisito tale accettazione;
- p) la condotta di HO deve, pertanto, andare esente da sanzione proprio perché non ha alcuna responsabilità nella sospensione dell’attività, essendosi trovata impossibilitata a fare diversamente.
7) Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze e il ND di Via de’ Federighi 2-Via dei Palchetti 3b.
8) Sia il Comune che il ND controinteressato hanno precisato che il ricorso per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Firenze di concludere il procedimento a fronte dell’istanza del ND del 13.12.2023, pur notificato al Comune, non è stato più depositato presso il T.A.R. Toscana, in quanto il provvedimento comunale in questa sede impugnato fa seguito alla predetta istanza (ed, infatti, nel provvedimento impugnato si menziona tanto l’istanza del 13.12.2023 che il ricorso predetto).
9) Inoltre, il ND controinteressato ha precisato che, con ordinanza del 26 luglio 2025, il Tribunale di Firenze ha inibito a HO l’utilizzo della “ canna fumaria esistente nell’immobile in questione per lo scarico di fumi e vapori prodotti da attività di ristorazione ” (v. doc. 13 ND).
10) Il Comune di Firenze ha anche depositato il provvedimento di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande reso nei confronti di NT FO (doc. 10 Comune).
11) All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Osserva il Collegio quanto segue.
1.1) La società AL aveva presentato al Comune di Firenze, nelle date 16-17 febbraio 2023, CILA per la realizzazione di opere interne nel locale in Via dei Palchetti 3r-3a. Nella relazione tecnica (v. doc. 6 ricorrente) si specificava che s’intendeva inserire all’interno del locale “ un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ”, mediante le opere che erano oggetto di quella CILA.
1.2) È quindi evidente che, al momento della suddetta CILA (febbraio 2023), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non era in essere nel suddetto immobile, proprio perché ancora dovevano essere realizzate le opere a ciò propedeutiche.
1.3) La pendenza di tali lavori edili è confermata dalla stessa narrativa di cui al gravame in esame, laddove HO afferma che, a seguito della SCIA di subingresso 3629/2023 del 5.4.2023, “ confidava di concludere in tempi brevi i lavori avviati con la richiamata CILA del 16.2.2023 e dare prosecuzione all’attività trasferita nella nuova sede ” (pag. 2 ricorso).
1.4) Quindi, emerge chiaramente che, alla data della SCIA di subingresso del 5 aprile 2023, i lavori non erano completati e, conseguentemente, l’attività di somministrazione ancora non si era insediata nel suddetto immobile.
1.5) Va da sé che, essendo ancora in itinere i lavori alla data del 5 aprile 2023, gli stessi non potevano essere terminati prima, cioè alla data della SCIA n. 2195 del 2 marzo 2023, con cui AL (successivamente dante causa di HO) comunicava il trasferimento di sede dell’attività di somministrazione da Via Dante Alighieri a Via dei Palchetti 3r.
1.6) Tanto rilevato, non risulta dagli atti che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si fosse insediata nell’immobile in Via dei Palchetti 3r-3a entro 180 giorni dal 2 marzo 2023 (data della SCIA di trasferimento sede di AL), quindi alla data del 29 agosto 2023, o, al più tardi, dal 5 aprile 2023 (data della SCIA di subingresso di HO), quindi entro la data del 2 ottobre 2023. In entrambi i casi, i 180 giorni di mancato insediamento dell’attività di somministrazione (dalla SCIA di trasferimento sede o dalla comunicazione di subingresso) risultano comunque trascorsi prima del sopravvenire dell’ordine di sospensione dei lavori edili emesso dal Giudice Civile il 9 ottobre 2023.
1.7) Ulteriore argomento di prova nei sensi sopra detti si può trarre dal fatto che, a seguito della richiesta del Comune dell’8 agosto 2023, di depositare documentazione integrativa della CILA del 16 febbraio 2023, parte ricorrente replicava con relazione integrativa del 10 agosto 2023 (doc. 13 ricorrente), nella quale, nell’illustrare il previsto utilizzo della canna fumaria, si faceva chiaramente riferimento a una futura attività di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti:
- a) da tale relazione risulta che in tale canna fumaria “ verranno” convogliati i vapori di riscaldamento e cottura provenienti da un forno elettrico professionale e da un piano di cottura a induzione e “ si prevede ” di sovrapporre alla zona di riscaldamento una piccola cappa di aspirazione (v. pagg. 1-2);
- b) a tale relazione venivano allegate 3 fotografie e nella Foto n. 2 si vede la parete dove si trovava la vecchia caldaia (che era stata dismessa) con le relative tracce nel muro vuote, il tutto, quindi, non ancora soppiantato da quanto si intendeva realizzare.
1.8) Nel medesimo senso depone anche la relazione del CTU resa nell’ambito del contenzioso civile, nella quale il perito afferma che “ allo stato del sopralluogo avvenuto congiuntamente ai periti di parte in data 23/10/23 ed in riferimento alle osservazioni pervenute dai CTP, mi preme sottolineare che i locali si presentavano spogli di qualunque componente e pertanto non si potevano rilevare emissioni rumorose, nè tanto meno si è potuto procedere ad eseguire una valutazione del rischio incendio. Dal punto di vista strutturale ed edile i lavori risultavano completati e non vi sono state le condizioni per rilevare il pre e post intervento ” (v. pag. 6 elaborato peritale, doc. 9 ND controinteressato).
1.9) Risulta quindi per tabulas che l’attività di somministrazione non sia mai iniziata nell’immobile di Via dei Palchetti 3r entro 180 giorni dal 2 marzo 2023 o, al più tardi, dal 5 aprile 2023.
2) Ciò posto, si pone il problema dell’applicazione al caso di specie dell’art. 126, L.R. Toscana n. 62/2018, che prevede che:
“ 1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 11 e 12;
b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 86;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine”.
2.1) Ebbene, il primo comma prevede, tre le varie ipotesi, che il Comune disponga la chiusura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno (v. lett. “b”), mentre il secondo comma prevede un onere di attivazione dell’attività entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA. Quindi, dal coordinamento delle due disposizioni, emerge che l’ipotesi “base” contemplata dalla Legge sia quella della presentazione di una SCIA d’inizio attività, che va avviata entro 180 giorni a pena di cessazione ex lege degli effetti della SCIA, e di una possibile sospensione dell’attività (che già è stata avviata entro 180 giorni dalla SCIA di inizio) per un periodo non superiore all’anno.
2.2) Tale norma va coordinata con l’art. 50 L.R. Toscana n. 62/2018, secondo cui:
“1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nelle zone soggette a tutela eventualmente individuate dal comune ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del D. Lgs. 59/2010.
2. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. I requisiti di cui all'articolo 48, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 49, devono sussistere anche in caso di variazione della superficie di somministrazione o di modifiche strutturali dei locali.
4. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione l'utilizzo di un'area privata all'aperto o di un'area pubblica data in concessione, attigue all'esercizio di somministrazione e attrezzate con tavoli e sedie, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti e delle norme in materia igienico-sanitaria” .
2.3) Il comma 1 del cit. art. 50 equipara chiaramente l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai casi di ampliamento e di trasferimento di sede, perché sottopone indistintamente le tre ipotesi a SCIA.
2.4) Dal coordinamento dei cit. artt. 50 e 126 si ricava che l’ipotesi del comma 2 dell’art. 126 va riferita a tutte e tre le ipotesi contemplate dal comma 1 dell’art. 50, tra cui il trasferimento di sede, in quanto quest’ultimo è equiparato all’apertura di attività. Prova ne sia che il comma 2 dell’art. 126 fa indistinto riferimento alla SCIA, senza specificare se si tratta della SCIA di apertura, di ampliamento o di trasferimento sede.
2.5) Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è evidente che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 50, comma 1, e dell’art. 126, comma 2, L.R. n. 62/2018, l’attività di somministrazione in Via dei Palchetti 3r avrebbe dovuto essere iniziata entro 180 giorni dalla SCIA di trasferimento sede n. 2195 del 2 marzo 2023, presentata da AL. Ma, come detto, tale attività non è stata avviata.
3) Da quanto sopra deriva che:
- a) è infondato il primo motivo di ricorso (con cui si deduce la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento), in quanto, essendo la cessazione degli effetti della SCIA comunque maturata ancor prima dell’ordine di sospensione del Giudice Civile, il provvedimento di decadenza ( rectius , di ricognizione della cessazione ex lege degli effetti della SCIA), adottato nei confronti di HO, ha natura vincolata e non è quindi annullabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, L. n. 241/1990;
- b) è infondata la tesi di parte ricorrente, che regge tutto il secondo motivo di ricorso, secondo cui il requisito dell’avvio dell’attività entro 180 giorni dalla presentazione della SCIA era già stato soddisfatto da AL con SCIA, da ultimo, n. 13880/2018 del 5.11.2018, e a questa HO sarebbe solo subentrata ai sensi dell’art. 90, comma 2, L.R. Toscana n. 62/2018, che prevede la sola comunicazione del subingresso al SUAP e non la SCIA;
- b1) infatti, parte ricorrente oblitera il disposto dell’art. 50, comma 1, L.R. Toscana n. 62/2018, che, come detto, equipara il trasferimento di sede all’apertura, sottoponendo entrambi a SCIA;
- b2) a comunicare tale trasferimento, da Via Dante Alighieri a Via dei Palchetti 3r, provvide AL con SCIA n. 2195 del 2 marzo 2023;
- b3) quindi, ai sensi del cit. art. 50, HO non è subentrata nell’attività di somministrazione precedentemente esercitata da AL in Via Dante Alighieri ma a quella di cui alla SCIA n. 2195 del 2 marzo 2023, che si sarebbe collocata in luogo diverso, cioè in Via dei Palchetti 3r;
- b4) quindi HO è subentrata nell’attività di somministrazione che avrebbe dovuto iniziare in Via dei Palchetti 3r, ma, come sopra osservato, risulta per tabulas che l’attività di somministrazione non è mai iniziata nell’immobile di Via dei Palchetti 3r;
- c) è altresì infondata la terza censura (con cui parte ricorrente sostiene, in via subordinata, che il mancato avvio dell’attività sarebbe dipeso da fattori esterni alla sua volontà, tra cui il contenzioso civile avviato dal ND controinteressato), in quanto, come sopra detto, la decadenza era maturata ancor prima dell’ordine di sospensione dei lavori edili emesso dal Giudice Civile il 9 ottobre 2023.
4) Il ricorso va quindi respinto.
5) Le spese di lite possono essere compensate per la complessità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
RE TU, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE TU | ES AR |
IL SEGRETARIO