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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2025, n. 33854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33854 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da ZI OS NN CO - Presidente - Sent. n. sez. 931/2025 DR TU UP – 10/09/2025 NN GL MU R.G.N. 11992/2025 HE OC - Relatore - IE IR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da ES SC nato ad [...] il [...]; avverso la sentenza del 7 ottobre 2024 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi dell’articolo 624 cod. pen., per essersi il reato estinto per sopravvenuta prescrizione e per l’annullamento della detta sentenza quanto alle statuizioni civili in favore di HE LA, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l’avv. Giovanni Cantelli, nell’interesse dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33854 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/09/2025 2 1. SC ES, all’epoca dei fatti sovrintendente della Polizia di Stato presso la squadra mobile di Napoli, veniva tratto a giudizio per rispondere di quattro capi d’imputazione: peculato (per essersi appropriato, nel corso delle operazioni di sequestro, di una pennetta USB, al fine di agevolare l’associazione di stampo camorristico dei Casalesi;
capo A), corruzione aggravata (per aver ricevuto, per la predetta appropriazione, la somma di euro 50.000, con la medesima predetta finalità; capo B), accesso abusivo a sistema informatico (per aver consultato il sistema protetto interforze per ragioni non istituzionali;
capo C) e plurimi fatti di truffa pluriaggravata (per aver fatto credere alle persone offese – analiticamente indicate nel capo d’imputazione – di essere prossime ad essere catturate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e di essere risultato aggiudicatario nelle aste pubbliche alle quali erano stati sopposti immobili di loro proprietà, così facendosi erogare, al prospettato fine di evitare la cattura e ritrasferire gli immobili, consistenti somme di denaro;
capo D). 2. Celebrato il giudizio di primo grado, l’imputato veniva assolto delle imputazioni di cui ai capi B) e C), perché il fatto non sussiste, e condannato per i capi A) (previa esclusione dell’aggravante mafiosa) e D) (limitatamente alle truffe contestate ai danni delle persone offese IN e Sapio), con le relative statuizioni risarcitorie e contestuale declaratoria di improcedibilità per difetto di querela quanto alle residue ipotesi di truffa. 3. Investita delle impugnazioni proposte dall’imputato e dalla parte civile LA, la Corte territoriale ha sostanzialmente confermato la prospettazione accusatoria accolta in primo grado, limitandosi a riqualificare i fatti di cui al capo A) nel diverso reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., a dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo D) e ad accogliere le richieste avanzate dalla parte civile appellante, condannando il ES al risarcimento dei relativi danni, da liquidarsi in separata sede. 4. Ricorre per cassazione l’imputato, articolando sei motivi d’impugnazione, i primi tre afferenti al capo A) e i residui tre alle statuizioni civili connesse al capo D) e al trattamento sanzionatorio. 4.1. Il primo deduce violazione degli artt. 197-bis, 210 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto, con riferimento alla posizione processuale del teste OSria AS, l’inapplicabilità dell’art. 197-bis cod. proc., escludendo la sussistenza di ogni ipotesi di 3 connessione (ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. B, cod. proc. pen.) tra le condotte di favoreggiamento o di furto, aggravate ai sensi dell’art. 7, l. 203 del 1991, a lei contestate, e quelle oggetto del presente processo;
tutte, secondo la prospettazione difensiva, geneticamente e funzionalmente riconducibili alla latitanza ed alla conseguente cattura di HE AR. 4.2. Il secondo deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe valutato attendibili le dichiarazioni rese dalla AS, senza considerare: a) le ragioni di astio che quest’ultima nutriva nei confronti del ES;
b) le contraddizioni emerse nel corso della deposizione (quanto alla pregressa conoscenza del ES); c) l’inidoneità della conversazione intercettata tra OS e GA a fungere da riscontro esterno delle dichiarazioni della AS (rappresentando, ciò, un indebito meccanismo di autoverifica ed autolegittimazione della prova da riscontrare); d) la rilevanza delle dichiarazioni rese da IE NQ (che si è limitata a riscontrare la presenza, nella sua abitazione, della pendrive la cui sottrazione è contestata al capo A) e da MA MO (deputata, nelle operazioni di arresto e perquisizione, al controllo della AS); e) gli esiti del procedimento “Medea”, che ha escluso la responsabilità del soggetto destinatario della stessa pendrive sottratta. 4.3. Il terzo attiene alla qualificazione dei fatti contestati al capo A) in termini di furto in abitazione aggravato dall’abuso di autorità e deduce, da un canto, che mancherebbe il necessario nesso finalistico tra l’introduzione all’interno dell’abitazione e l’eventuale sottrazione della pendrive e, dall’altro, quanto all’aggravante, che l’ipotizzato abuso sarebbe incompatibile con la legittimità dell’accesso effettuato dal ES. In ogni caso, il fatto non potrebbe che essere di lievissima entità, essendosi concretizzato nella sottrazione di una pendrive contenente files musicali. 4.4. I residui tre motivi attengono alle statuizioni civili e al trattamento sanzionatorio e deducono: a) la tardività del deposito delle conclusioni delle parti civili, intervenuto dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale;
b) l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile LA, priva di interesse, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, ad impugnare la sentenza di proscioglimento dell’imputato per difetto di querela;
c) il difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al mancato contenimento della sanzione nei minimi edittali e alla mancata sospensione condizionale della pena. 5. Il 20 agosto 2025, l’avv. Mario Griffo, nell’interesse della parte civile HE LA, ha depositato una memoria con la quale si chiede di confermare la sentenza impugnata. 4 1. I primi tre motivi, per come si è detto, attengono al reato di cui al capo A) dell’imputazione, originariamente contestato in termini di peculato e successivamente riqualificato in termini di furto in abitazione. La principale fonte di prova a carico dell'imputato sono state le dichiarazioni – ritenute pienamente attendibili - di OSria AS (la cui deposizione avveniva nelle forme assistite di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen.), che ha riferito: dell’esistenza e dell’ubicazione della pendrive (inserita in un ciondolo a forma di cuore appeso a una collana e riposta su una mensola della cucina), del relativo contenuto (era in uso alla figlia IE, che vi aveva archiviato files personali), dell’apprensione da parte di un agente di polizia (che descriveva come “pelato” e che le si era presentato come “SC” e che comunque riconosceva nell'odierno imputato in occasione di una individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari) e della successiva conversazione avuta, unitamente al marito, con TE OS e PA GA avente per oggetto, tra l'altro, la vicenda della pendrive. Le dette dichiarazioni hanno trovato riscontro, secondo la prospettazione offerta nella decisione impugnata: a) nelle parallele dichiarazioni rese da IE NQ, figlia della AS (che riferiva dell’esistenza della detta pendrive, dell’ubicazione, del relativo contenuto e della partecipazione del ES alle operazioni di perquisizione); b) nella registrazione della conversazione che si assume essere avvenuta nel settembre del 2015 tra TE OS, PA GA, OSria AS e VI NQ, consegnata da PA GA al dirigente della Squadra Mobile di Caserta ed acquisita in atti con l'accordo delle parti;
registrazione effettuata in accordo con il OS e all'insaputa degli altri interlocutori al fine di chiarire le voci che circolavano in ambienti criminali circa l’avvenuta sparizione di materiale dal covo dello AR. 2. Ciò premesso, la prima questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla posizione processuale assunta dalla AS (imputata in altro procedimento per favoreggiamento e furto, aggravati dall’agevolazione mafiosa) e alla connessa valenza probatoria delle dichiarazioni rese in questo procedimento. 2.1. Il ricorrente censura la qualificazione in termini di testimone “puro”, invocando, al contrario, l’applicazione dell’art. 197-bis cod. proc. pen. (e la conseguente adozione, nella valutazione delle relative dichiarazioni, dei criteri ermeneutici di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.), in ragione dell’esistenza di un asserito collegamento ex art. 371, comma 2 lettera b) cod. proc. pen. tra i 5 delitti per i quali la dichiarante era indagata (favoreggiamento e furto, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa) e quello ascritto al ES. 2.2. La deduzione è manifestamente infondata. La qualità di indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato discende - date le previsioni di cui agli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen. - dalla sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 12 (concorso di persone nel reato o cooperazione nella determinazione del medesimo evento, continuazione o concorso formale di reati, e reati «commessi per eseguire o per occultare» gli altri reati) e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero nei quali la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza). Ebbene, pur prescindendo dalla genericità della formulazione del motivo (che si limita a prospettare l'esistenza di un collegamento alla luce di un asserito medesimo “contesto” qualificato ai sensi dell’art. 7 l. 203 del 1991, senza in alcun modo sostanziare la deduzione con il concreto riferimento ad una delle ipotesi normativamente indicate), difettano, all’evidenza, i presupposti applicativi della richiamata disposizione: non l’esistenza di «reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri» (che, tra l’altro, presupporrebbe non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati: Sez. 6, n. 43022 del 16/10/2003, Brusca, Rv. 228186; Sez. 6, n. 15107 del 19/02/2003, Alberghini, Rv. 226435); non l’esistenza di reati realizzati per conseguire o assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità in ordine ad altri reati, né di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre (non essendo neanche stato prospettato né un vincolo finalistico, né una reciprocità delle condotte); non, in ultimo, l’ipotesi del collegamento probatorio (unica astrattamente coerente con le deduzioni difensive), che ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (ex multis, Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397) e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (così Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252006). E, in concreto non risultano (e nemmeno sono allegate) né l'identità del fatto in contestazione o di uno degli elementi di prova in relazione a reati oggetto delle distinte indagini, né la diretta rilevanza di elementi di prova acquisiti in uno dei due procedimenti ai fini dell'accertamento di reati oggetto dell'altro. 6 Da ciò l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 197-bis e, con esso, dei commi 2 e 3 dell’art. 192 del codice di procedura penale. 3. Indeducibile anche il secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, censura la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla AS, evidenziando i plurimi rilievi in precedenza analiticamente indicati. Ebbene, la Corte di appello ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa (tale dovendosi qualificare la AS rispetto all’impossessamento della pendrive), ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ne ha anche valutato, analiticamente, l’attendibilità, evidenziando da un canto, la loro precisione, coerenza, univocità e costanza;
dall’altro, i riscontri esterni (peraltro non necessari, alla luce della già rilevata inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.) rappresentati dalla registrazione audio acquisita agli atti e dalle coerenti dichiarazioni rese dalla figlia, dando atto: - della ritenuta irrilevanza del tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni rese, atteso che (pur prescindendo dal successivo arresto, circostanza contestata in fatto dalla difesa), come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, la consapevolezza della illiceità della condotta dell'imputato discendeva non dalla materiale apprensione della pendrive, che poteva astrattamente rispondere a esigenze investigative, ma dalla mancata indicazione della stessa tra quanto oggetto di sequestro;
mancata indicazione che la dichiarante medesima ben poteva avere appreso a distanza di tempo;
- dell’assenza di riscontro quanto alle prospettate ragioni di astio della dichiarante nei confronti dell'imputato: da un canto la dichiarante non presenta spontanea denuncia, ma riferisce i fatti a seguito delle sollecitazioni derivanti dalla consegna agli organi inquirenti della registrazione;
dall’altro, nel corso della conversazione registrata, l’individuazione dell'autore della sottrazione avviene solo in via induttiva e la AS mostra ragioni di acredine nei confronti dei componenti la Squadra Mobile di Caserta e non già dell'odierno imputato o comunque dei poliziotti napoletani;
- della coerenza delle dichiarazioni e dell’irrilevanza della circostanza che inizialmente la dichiarante avesse negato di conoscere OS e GA (circostanza che, invece, deporrebbe nel senso che la stessa ignorasse la circostanza dell'avvenuta registrazione del dialogo, a conferma la genuinità del contenuto dello stesso); - delle coerenti dichiarazioni rese dalla figlia (IE NQ), che dà conto dell’esistenza della pendrive, del suo contenuto e dell’ubicazione e si mostra 7 immune da qualsiasi ipotesi di complotto familiare, non attribuendo all'imputato alcuna specifica condotta;
- della logica compatibilità tra quanto dichiarato dalla MO (deputata al controllo della AS), che non avrebbe assistito ad alcun impossessamento, rispetto alla narrazione di quest’ultima, per essersi la stessa MO certamente recata al piano superiore della abitazione per svegliare i figli della AS. E, a fronte di ciò, la difesa, da un canto, si limita a prospettare un parallelo giudizio di attendibilità fondato su differenti criteri di valutazione (dimenticando che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata); dall’altro, censura l’idoneità dei riscontri evidenziati dalla Corte, postulando tale necessità, in realtà inesistente (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278499). In ultimo, ben può la conversazione intercettata tra OS e GA fungere da riscontro esterno delle dichiarazioni della AS, in quanto dato probatorio rappresentativo del dato da riscontrare, indipendente dalle dichiarazioni rese, riguardante il fatto-reato e la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Né la riconosciuta responsabilità del ES è incompatibile con l’intervenuta assoluzione (in altro procedimento) del soggetto destinatario della stessa pendrive sottratta, non essendo state neanche dedotte le ragioni della decisione assunta. 4. Fondate, invece, le censure formulate con terzo motivo di ricorso. 4.1. Com’è noto, l’art. 624-bis cod. pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 al fine di rafforzare la tutela del domicilio, quale ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale) descrive una fattispecie complessa nella quale la sottrazione e l’impossessamento della cosa mobile altrui (art. 624 cod. pen.) viene posta in essere mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa (art. 614 cod. pen.). 4.2. Logico corollario di tale premessa è che, ove l'agente si sia introdotto all’interno del luogo di privata dimora con il consenso (libero, pieno ed incondizionato) del soggetto passivo, titolare dello ius excludendi, e si sia impossessato un bene ivi custodito, il fatto sarà sussumibile non già nella fattispecie descritta dall’art. 624-bis, ma nella diversa (e più lieve) fattispecie di 8 cui agli artt. 624, 61 n. 11 cod. pen. (furto aggravato dall’abuso di relazioni di ospitalità). In tali casi, invero, benché la res sia stata sottratta all’interno di un luogo di privata dimora, la presenza all’interno dell’abitazione diviene solo una mera occasione per la successiva condotta illecita posta in essere (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226), venendo meno uno dei presupposti specifici della fattispecie incriminatrice (la violazione del domicilio del soggetto passivo). 4.3. Ebbene, in concreto, l’introduzione all’interno dell’abitazione da parte del ricorrente, benché non abbia trovato la sua giustificazione in un esplicito consenso dell’avente diritto, risulta comunque legittimata dall’esistenza di un atto autoritativo (la perquisizione); dato che, in sé, a prescindere dalla natura (volontaria o meno) della relativa fonte, giustifica la presenza del ricorrente all’interno dell’abitazione, escludendone la violazione. Sostenere il contrario, valorizzando la specifica finalizzazione dell’atto (logicamente diretto all'espletamento di attività doverose all’evidenza diverse dalla illegittima sottrazione), significherebbe, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, ritenere la necessità, per escludere la fattispecie ipotizzata, di un consenso (o di un atto autoritativo) finalizzato all’apprensione del bene;
circostanza che, in sé, logicamente, escluderebbe non solo la violazione del domicilio, ma la stessa sussistenza della condotta di sottrazione. 4.4. In sintesi, la presenza del ricorrente all’interno dell’abitazione, giustificata dall’esistenza di un legittimo atto autoritativo, ha rappresentato solo una mera occasione per la successiva condotta illecita. Il reato commesso, quindi, deve essere sussunto non già nella fattispecie di cui all’art. 624-bis, ma in quella, più lieve, di cui all’art. 624 cod. pen.; reato che, alla luce del tempus commissi delicti (7 dicembre 2011) ed in ragione del termine massimo di prescrizione indicato negli artt. 157 e 161 cod. pen. (anni sette e mesi sei), anche considerando il periodo di sospensione maturato nel corso del processo (242 giorni: 64 giorni connessi alla disciplina pandemica, 118 in ragione della richiesta difensiva avanzata all’udienza del 21 settembre 2021 e 60 giorni per l’impedimento del difensore di cui all’udienza del 25 ottobre 2022), è, ad oggi, prescritto. La sentenza impugnata, quindi, deve essere, in parte qua, annullata senza rinvio, per essersi il reato di cui al capo A) estinto per intervenuta prescrizione. 5. Manifestamente infondato, invece, il quarto motivo, in relazione al quale è sufficiente ribadire che il mancato rispetto dell'ordine della discussione descritto nell’art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa di nullità, prevista, invece, solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica (pacificamente rispettato) spettante all'imputato e al difensore e contemplata dal comma quinto dello stesso articolo 9 (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Tocci, Rv. 278392; Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, dep. 2016, C., Rv. 265923; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). 6. Fondato, invece, il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, riformando la decisione assunta in primo grado (che aveva rilevato il difetto di querela in relazione alla posizione di HE LA), in accoglimento dell’appello da quest’ultimo proposto, ha condannato il ES al risarcimento dei danni in favore della detta parte civile. Il LA, tuttavia, non aveva interesse ad impugnare la sentenza (che, avendo natura meramente processuale, non aveva pregiudicato le sue legittime pretese: Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242), per il cui la relativa impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. E tanto impone, anche sotto tale profilo, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni disposte in favore del LA, che, quindi, devono essere eliminate. 7. L’accoglimento del terzo motivo di censura assorbe l’ultimo motivo d’impugnazione, afferente al trattamento sanzionatorio. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, quanto all’imputazione di cui al capo A) e alle statuizioni civili in favore del LA. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alle statuizioni civili in favore di LA HE, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE OC ZI OS NN CO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE OC;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo A), riqualificato ai sensi dell’articolo 624 cod. pen., per essersi il reato estinto per sopravvenuta prescrizione e per l’annullamento della detta sentenza quanto alle statuizioni civili in favore di HE LA, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
udito l’avv. Giovanni Cantelli, nell’interesse dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 33854 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/09/2025 2 1. SC ES, all’epoca dei fatti sovrintendente della Polizia di Stato presso la squadra mobile di Napoli, veniva tratto a giudizio per rispondere di quattro capi d’imputazione: peculato (per essersi appropriato, nel corso delle operazioni di sequestro, di una pennetta USB, al fine di agevolare l’associazione di stampo camorristico dei Casalesi;
capo A), corruzione aggravata (per aver ricevuto, per la predetta appropriazione, la somma di euro 50.000, con la medesima predetta finalità; capo B), accesso abusivo a sistema informatico (per aver consultato il sistema protetto interforze per ragioni non istituzionali;
capo C) e plurimi fatti di truffa pluriaggravata (per aver fatto credere alle persone offese – analiticamente indicate nel capo d’imputazione – di essere prossime ad essere catturate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e di essere risultato aggiudicatario nelle aste pubbliche alle quali erano stati sopposti immobili di loro proprietà, così facendosi erogare, al prospettato fine di evitare la cattura e ritrasferire gli immobili, consistenti somme di denaro;
capo D). 2. Celebrato il giudizio di primo grado, l’imputato veniva assolto delle imputazioni di cui ai capi B) e C), perché il fatto non sussiste, e condannato per i capi A) (previa esclusione dell’aggravante mafiosa) e D) (limitatamente alle truffe contestate ai danni delle persone offese IN e Sapio), con le relative statuizioni risarcitorie e contestuale declaratoria di improcedibilità per difetto di querela quanto alle residue ipotesi di truffa. 3. Investita delle impugnazioni proposte dall’imputato e dalla parte civile LA, la Corte territoriale ha sostanzialmente confermato la prospettazione accusatoria accolta in primo grado, limitandosi a riqualificare i fatti di cui al capo A) nel diverso reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., a dichiarare l’estinzione per prescrizione dei reati di cui al capo D) e ad accogliere le richieste avanzate dalla parte civile appellante, condannando il ES al risarcimento dei relativi danni, da liquidarsi in separata sede. 4. Ricorre per cassazione l’imputato, articolando sei motivi d’impugnazione, i primi tre afferenti al capo A) e i residui tre alle statuizioni civili connesse al capo D) e al trattamento sanzionatorio. 4.1. Il primo deduce violazione degli artt. 197-bis, 210 e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto, con riferimento alla posizione processuale del teste OSria AS, l’inapplicabilità dell’art. 197-bis cod. proc., escludendo la sussistenza di ogni ipotesi di 3 connessione (ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. B, cod. proc. pen.) tra le condotte di favoreggiamento o di furto, aggravate ai sensi dell’art. 7, l. 203 del 1991, a lei contestate, e quelle oggetto del presente processo;
tutte, secondo la prospettazione difensiva, geneticamente e funzionalmente riconducibili alla latitanza ed alla conseguente cattura di HE AR. 4.2. Il secondo deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe valutato attendibili le dichiarazioni rese dalla AS, senza considerare: a) le ragioni di astio che quest’ultima nutriva nei confronti del ES;
b) le contraddizioni emerse nel corso della deposizione (quanto alla pregressa conoscenza del ES); c) l’inidoneità della conversazione intercettata tra OS e GA a fungere da riscontro esterno delle dichiarazioni della AS (rappresentando, ciò, un indebito meccanismo di autoverifica ed autolegittimazione della prova da riscontrare); d) la rilevanza delle dichiarazioni rese da IE NQ (che si è limitata a riscontrare la presenza, nella sua abitazione, della pendrive la cui sottrazione è contestata al capo A) e da MA MO (deputata, nelle operazioni di arresto e perquisizione, al controllo della AS); e) gli esiti del procedimento “Medea”, che ha escluso la responsabilità del soggetto destinatario della stessa pendrive sottratta. 4.3. Il terzo attiene alla qualificazione dei fatti contestati al capo A) in termini di furto in abitazione aggravato dall’abuso di autorità e deduce, da un canto, che mancherebbe il necessario nesso finalistico tra l’introduzione all’interno dell’abitazione e l’eventuale sottrazione della pendrive e, dall’altro, quanto all’aggravante, che l’ipotizzato abuso sarebbe incompatibile con la legittimità dell’accesso effettuato dal ES. In ogni caso, il fatto non potrebbe che essere di lievissima entità, essendosi concretizzato nella sottrazione di una pendrive contenente files musicali. 4.4. I residui tre motivi attengono alle statuizioni civili e al trattamento sanzionatorio e deducono: a) la tardività del deposito delle conclusioni delle parti civili, intervenuto dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale;
b) l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte civile LA, priva di interesse, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte, ad impugnare la sentenza di proscioglimento dell’imputato per difetto di querela;
c) il difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, al mancato contenimento della sanzione nei minimi edittali e alla mancata sospensione condizionale della pena. 5. Il 20 agosto 2025, l’avv. Mario Griffo, nell’interesse della parte civile HE LA, ha depositato una memoria con la quale si chiede di confermare la sentenza impugnata. 4 1. I primi tre motivi, per come si è detto, attengono al reato di cui al capo A) dell’imputazione, originariamente contestato in termini di peculato e successivamente riqualificato in termini di furto in abitazione. La principale fonte di prova a carico dell'imputato sono state le dichiarazioni – ritenute pienamente attendibili - di OSria AS (la cui deposizione avveniva nelle forme assistite di cui all'art. 197-bis cod. proc. pen.), che ha riferito: dell’esistenza e dell’ubicazione della pendrive (inserita in un ciondolo a forma di cuore appeso a una collana e riposta su una mensola della cucina), del relativo contenuto (era in uso alla figlia IE, che vi aveva archiviato files personali), dell’apprensione da parte di un agente di polizia (che descriveva come “pelato” e che le si era presentato come “SC” e che comunque riconosceva nell'odierno imputato in occasione di una individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari) e della successiva conversazione avuta, unitamente al marito, con TE OS e PA GA avente per oggetto, tra l'altro, la vicenda della pendrive. Le dette dichiarazioni hanno trovato riscontro, secondo la prospettazione offerta nella decisione impugnata: a) nelle parallele dichiarazioni rese da IE NQ, figlia della AS (che riferiva dell’esistenza della detta pendrive, dell’ubicazione, del relativo contenuto e della partecipazione del ES alle operazioni di perquisizione); b) nella registrazione della conversazione che si assume essere avvenuta nel settembre del 2015 tra TE OS, PA GA, OSria AS e VI NQ, consegnata da PA GA al dirigente della Squadra Mobile di Caserta ed acquisita in atti con l'accordo delle parti;
registrazione effettuata in accordo con il OS e all'insaputa degli altri interlocutori al fine di chiarire le voci che circolavano in ambienti criminali circa l’avvenuta sparizione di materiale dal covo dello AR. 2. Ciò premesso, la prima questione sottoposta alla valutazione di questa Corte attiene alla posizione processuale assunta dalla AS (imputata in altro procedimento per favoreggiamento e furto, aggravati dall’agevolazione mafiosa) e alla connessa valenza probatoria delle dichiarazioni rese in questo procedimento. 2.1. Il ricorrente censura la qualificazione in termini di testimone “puro”, invocando, al contrario, l’applicazione dell’art. 197-bis cod. proc. pen. (e la conseguente adozione, nella valutazione delle relative dichiarazioni, dei criteri ermeneutici di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen.), in ragione dell’esistenza di un asserito collegamento ex art. 371, comma 2 lettera b) cod. proc. pen. tra i 5 delitti per i quali la dichiarante era indagata (favoreggiamento e furto, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa) e quello ascritto al ES. 2.2. La deduzione è manifestamente infondata. La qualità di indagato in procedimento connesso o probatoriamente collegato discende - date le previsioni di cui agli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen. - dalla sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 12 (concorso di persone nel reato o cooperazione nella determinazione del medesimo evento, continuazione o concorso formale di reati, e reati «commessi per eseguire o per occultare» gli altri reati) e 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. (reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero nei quali la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza). Ebbene, pur prescindendo dalla genericità della formulazione del motivo (che si limita a prospettare l'esistenza di un collegamento alla luce di un asserito medesimo “contesto” qualificato ai sensi dell’art. 7 l. 203 del 1991, senza in alcun modo sostanziare la deduzione con il concreto riferimento ad una delle ipotesi normativamente indicate), difettano, all’evidenza, i presupposti applicativi della richiamata disposizione: non l’esistenza di «reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri» (che, tra l’altro, presupporrebbe non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati: Sez. 6, n. 43022 del 16/10/2003, Brusca, Rv. 228186; Sez. 6, n. 15107 del 19/02/2003, Alberghini, Rv. 226435); non l’esistenza di reati realizzati per conseguire o assicurare al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità in ordine ad altri reati, né di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre (non essendo neanche stato prospettato né un vincolo finalistico, né una reciprocità delle condotte); non, in ultimo, l’ipotesi del collegamento probatorio (unica astrattamente coerente con le deduzioni difensive), che ricorre soltanto quando nei diversi procedimenti sussiste l'identità del fatto o di uno degli elementi di prova ovvero quando è ravvisabile la diretta rilevanza di uno degli elementi di prova acquisiti in un procedimento su uno dei reati oggetto dell'altro procedimento (ex multis, Sez. 2, n. 24570 del 14/05/2015, Torcasio, Rv. 264397) e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (così Sez. 5, n. 10445 del 14/12/2011, dep. 2012, Protoduari, Rv. 252006). E, in concreto non risultano (e nemmeno sono allegate) né l'identità del fatto in contestazione o di uno degli elementi di prova in relazione a reati oggetto delle distinte indagini, né la diretta rilevanza di elementi di prova acquisiti in uno dei due procedimenti ai fini dell'accertamento di reati oggetto dell'altro. 6 Da ciò l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 197-bis e, con esso, dei commi 2 e 3 dell’art. 192 del codice di procedura penale. 3. Indeducibile anche il secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, censura la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla AS, evidenziando i plurimi rilievi in precedenza analiticamente indicati. Ebbene, la Corte di appello ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa (tale dovendosi qualificare la AS rispetto all’impossessamento della pendrive), ma, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ne ha anche valutato, analiticamente, l’attendibilità, evidenziando da un canto, la loro precisione, coerenza, univocità e costanza;
dall’altro, i riscontri esterni (peraltro non necessari, alla luce della già rilevata inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.) rappresentati dalla registrazione audio acquisita agli atti e dalle coerenti dichiarazioni rese dalla figlia, dando atto: - della ritenuta irrilevanza del tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni rese, atteso che (pur prescindendo dal successivo arresto, circostanza contestata in fatto dalla difesa), come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale, la consapevolezza della illiceità della condotta dell'imputato discendeva non dalla materiale apprensione della pendrive, che poteva astrattamente rispondere a esigenze investigative, ma dalla mancata indicazione della stessa tra quanto oggetto di sequestro;
mancata indicazione che la dichiarante medesima ben poteva avere appreso a distanza di tempo;
- dell’assenza di riscontro quanto alle prospettate ragioni di astio della dichiarante nei confronti dell'imputato: da un canto la dichiarante non presenta spontanea denuncia, ma riferisce i fatti a seguito delle sollecitazioni derivanti dalla consegna agli organi inquirenti della registrazione;
dall’altro, nel corso della conversazione registrata, l’individuazione dell'autore della sottrazione avviene solo in via induttiva e la AS mostra ragioni di acredine nei confronti dei componenti la Squadra Mobile di Caserta e non già dell'odierno imputato o comunque dei poliziotti napoletani;
- della coerenza delle dichiarazioni e dell’irrilevanza della circostanza che inizialmente la dichiarante avesse negato di conoscere OS e GA (circostanza che, invece, deporrebbe nel senso che la stessa ignorasse la circostanza dell'avvenuta registrazione del dialogo, a conferma la genuinità del contenuto dello stesso); - delle coerenti dichiarazioni rese dalla figlia (IE NQ), che dà conto dell’esistenza della pendrive, del suo contenuto e dell’ubicazione e si mostra 7 immune da qualsiasi ipotesi di complotto familiare, non attribuendo all'imputato alcuna specifica condotta;
- della logica compatibilità tra quanto dichiarato dalla MO (deputata al controllo della AS), che non avrebbe assistito ad alcun impossessamento, rispetto alla narrazione di quest’ultima, per essersi la stessa MO certamente recata al piano superiore della abitazione per svegliare i figli della AS. E, a fronte di ciò, la difesa, da un canto, si limita a prospettare un parallelo giudizio di attendibilità fondato su differenti criteri di valutazione (dimenticando che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione non è diretta a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma è finalizzata al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell’apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata); dall’altro, censura l’idoneità dei riscontri evidenziati dalla Corte, postulando tale necessità, in realtà inesistente (Sez. 1, n. 7898 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278499). In ultimo, ben può la conversazione intercettata tra OS e GA fungere da riscontro esterno delle dichiarazioni della AS, in quanto dato probatorio rappresentativo del dato da riscontrare, indipendente dalle dichiarazioni rese, riguardante il fatto-reato e la riferibilità dello stesso all'imputato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Né la riconosciuta responsabilità del ES è incompatibile con l’intervenuta assoluzione (in altro procedimento) del soggetto destinatario della stessa pendrive sottratta, non essendo state neanche dedotte le ragioni della decisione assunta. 4. Fondate, invece, le censure formulate con terzo motivo di ricorso. 4.1. Com’è noto, l’art. 624-bis cod. pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 al fine di rafforzare la tutela del domicilio, quale ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale) descrive una fattispecie complessa nella quale la sottrazione e l’impossessamento della cosa mobile altrui (art. 624 cod. pen.) viene posta in essere mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa (art. 614 cod. pen.). 4.2. Logico corollario di tale premessa è che, ove l'agente si sia introdotto all’interno del luogo di privata dimora con il consenso (libero, pieno ed incondizionato) del soggetto passivo, titolare dello ius excludendi, e si sia impossessato un bene ivi custodito, il fatto sarà sussumibile non già nella fattispecie descritta dall’art. 624-bis, ma nella diversa (e più lieve) fattispecie di 8 cui agli artt. 624, 61 n. 11 cod. pen. (furto aggravato dall’abuso di relazioni di ospitalità). In tali casi, invero, benché la res sia stata sottratta all’interno di un luogo di privata dimora, la presenza all’interno dell’abitazione diviene solo una mera occasione per la successiva condotta illecita posta in essere (Sez. 5, n. 21293 del 01/04/2014, Licordari, Rv. 260226), venendo meno uno dei presupposti specifici della fattispecie incriminatrice (la violazione del domicilio del soggetto passivo). 4.3. Ebbene, in concreto, l’introduzione all’interno dell’abitazione da parte del ricorrente, benché non abbia trovato la sua giustificazione in un esplicito consenso dell’avente diritto, risulta comunque legittimata dall’esistenza di un atto autoritativo (la perquisizione); dato che, in sé, a prescindere dalla natura (volontaria o meno) della relativa fonte, giustifica la presenza del ricorrente all’interno dell’abitazione, escludendone la violazione. Sostenere il contrario, valorizzando la specifica finalizzazione dell’atto (logicamente diretto all'espletamento di attività doverose all’evidenza diverse dalla illegittima sottrazione), significherebbe, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, ritenere la necessità, per escludere la fattispecie ipotizzata, di un consenso (o di un atto autoritativo) finalizzato all’apprensione del bene;
circostanza che, in sé, logicamente, escluderebbe non solo la violazione del domicilio, ma la stessa sussistenza della condotta di sottrazione. 4.4. In sintesi, la presenza del ricorrente all’interno dell’abitazione, giustificata dall’esistenza di un legittimo atto autoritativo, ha rappresentato solo una mera occasione per la successiva condotta illecita. Il reato commesso, quindi, deve essere sussunto non già nella fattispecie di cui all’art. 624-bis, ma in quella, più lieve, di cui all’art. 624 cod. pen.; reato che, alla luce del tempus commissi delicti (7 dicembre 2011) ed in ragione del termine massimo di prescrizione indicato negli artt. 157 e 161 cod. pen. (anni sette e mesi sei), anche considerando il periodo di sospensione maturato nel corso del processo (242 giorni: 64 giorni connessi alla disciplina pandemica, 118 in ragione della richiesta difensiva avanzata all’udienza del 21 settembre 2021 e 60 giorni per l’impedimento del difensore di cui all’udienza del 25 ottobre 2022), è, ad oggi, prescritto. La sentenza impugnata, quindi, deve essere, in parte qua, annullata senza rinvio, per essersi il reato di cui al capo A) estinto per intervenuta prescrizione. 5. Manifestamente infondato, invece, il quarto motivo, in relazione al quale è sufficiente ribadire che il mancato rispetto dell'ordine della discussione descritto nell’art. 523 cod. proc. pen. non integra una causa di nullità, prevista, invece, solo per l'ipotesi di violazione del diritto di replica (pacificamente rispettato) spettante all'imputato e al difensore e contemplata dal comma quinto dello stesso articolo 9 (Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Tocci, Rv. 278392; Sez. 5, n. 2641 del 17/09/2015, dep. 2016, C., Rv. 265923; Sez. 3, n. 35457 del 14/07/2010, Lavia, Rv. 248630). 6. Fondato, invece, il quinto motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, riformando la decisione assunta in primo grado (che aveva rilevato il difetto di querela in relazione alla posizione di HE LA), in accoglimento dell’appello da quest’ultimo proposto, ha condannato il ES al risarcimento dei danni in favore della detta parte civile. Il LA, tuttavia, non aveva interesse ad impugnare la sentenza (che, avendo natura meramente processuale, non aveva pregiudicato le sue legittime pretese: Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242), per il cui la relativa impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. E tanto impone, anche sotto tale profilo, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni disposte in favore del LA, che, quindi, devono essere eliminate. 7. L’accoglimento del terzo motivo di censura assorbe l’ultimo motivo d’impugnazione, afferente al trattamento sanzionatorio. 8. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, quanto all’imputazione di cui al capo A) e alle statuizioni civili in favore del LA. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di cui al capo A) perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la medesima sentenza limitatamente alle statuizioni civili in favore di LA HE, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE OC ZI OS NN CO